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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/09/2025, n. 6852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6852 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16557/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19557del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, e vertente TRA c.f. ), in persona del procuratore rappresentata Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello, in virtù di procura alle liti in atti in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Donegani n. 2 RICORRENTE E C.F. e P.IVA. ), con sede in Vinci (FI), Via Limitese n. Controparte_1 P.IVA_2
168, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. (c.f. CP_2
) C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di locazione finanziaria CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) in via principale, accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento di “ , Controparte_1 [...] si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di leasing n. Parte_1
01018822/001 del 26 novembre 2018 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione finanziaria è da intendersi risolto di diritto.
2) in via alternativa, stante il grave inadempimento del rispetto alle obbligazioni Controparte_1 contrattuali dedotte in narrativa, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing n. 01018822/001 del 26 novembre 2018.
3) in ogni caso, condannare “ , con sede in Vinci (FI), Via Limitese n. 168, codice Controparte_1 fiscale e partita iva n. , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. P.IVA_2 CP_2 nato a [...] il [...] (c.f. ) e/o chiunque detenga senza titolo, a restituire a C.F._1 [...] il seguente bene: Parte_1
“immobile posto nel Comune di Vinci, Località Spicchio, Via Limitese e, precisamente:
= unità immobiliare indipendente ad uso laboratorio, ubicata al piano terreno, alla quale si accede dal civico 174 della Via Limitese tramite strada a comune e resede esclusivo, avente superficie catastale di mq. 332 (trecentotrentadue), e composta da un unico grande vano oltre servizi.
pagina 1 di 4 Confini: altra proprietà parte utilizzatrice, proprietà residua proprietà parte Controparte_3 alienante, s.s.a. Quanto sopra, compreso il resede, risulta più correttamente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Vinci, nel foglio 50 particella 909 subalterno 506, Via Limitese piano T, cateria C/3, classe 3, consistenza mq. 400, superficie catastale mq. 332, rendita catastale Euro 1.446,08”, acquistato a mezzo contratto di compravendita del 28.11.2018 a rogito Notaio dott. rep. n. 8303/5422, fissando la data per l'avvio dell'esecuzione. Persona_1
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato alla società (d'ora innanzi denominata anche utilizzatore) la società Controparte_1 Parte_1
(d'ora innanzi appellata anche concedente) - quale avente causa dalla società per Controparte_4 effetto di fusine per incorporazione - ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 01018822/001 del 26 novembre 2018 e, per l'effetto, di condannare la parte resistente alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto, sito nel comune di Vinci (FI), via Limitese n. 174, come specificamente descritto in atti. La ricorrente ha dedotto che:
- in data 28 novembre 2018, con atto di compravendita a rogito Notaio (rep. n. Persona_2
8303/5422), la società aveva acquistato l'immobile al fine di concederlo in CP_4 Controparte_4 locazione finanziaria alla società (doc. 4); CP_1
- in data 26 novembre 2018 la società aveva stipulato con la società il Controparte_4 CP_1 contratto di locazione finanziaria n. 01018822/001 avente ad oggetto l'immobile in questione, consegnato regolarmente all'utilizzatore (doc. 5);
- con atto di scissione del 15.12.2021, per atto di Notaio dott. rep. n. 25832/20293, la Persona_3 società si era scissa, mediante trasferimento di parte del suo patrimonio (comprensivo del CP_1
Contratto di Leasing) alla società di nuova costituzione con sede in Controparte_1
Vinci (FI), frazione Spicchio, via Limitese n.168 (docc. 6 e 7);
- la società era subentrata nel Contratto di Leasing e, con comunicazione del 15 Controparte_1 luglio 2022, la società (nel frattempo subentrata alla società Pt_1 Parte_1 Controparte_4
aveva prestato il consenso al citato subentro, senza liberazione della società dalle
[...] CP_1 obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria (doc. 8);
- la società si era resa inadempiente all'obbligo di regolare pagamento dei canoni Controparte_1 previsti dal Contratto di Leasing e la società aveva comunicato, con lettera via pec Parte_1 del 23.10.2024, di volersi avvalere della clausola risolutiva pattuita e aveva intimato l'immediata restituzione dell'Immobile e il pagamento del credito maturato (doc. 9).
La società resistente non si è costituita in giudizio, così che all'udienza del 9 settembre 2025, verificata la regolarità della notifica eseguita in forma telematica e perfezionata in data 20 maggio 2025, è stata dichiarata la sua contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza ai sensi del comma terzo dell'articolo citato. 2. In via preliminare, si rileva che sussiste la legittimazione della ricorrente quale avente causa dalla società in quanto dall'atto di fusione prodotto (doc. 1 allegato al ricorso) si evince che Controparte_4 pagina 2 di 4 ha incorporato la società nel corso dell'anno 2019, con Parte_1 Controparte_4 conseguente prosecuzione nel rapporto giuridico oggetto del presente giudizio da parte della società
[...]
ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.. Parte_1
Analogamente, sussiste la legittimazione della resistente contumace in considerazione dell'atto di scissione prodotto (doc. 6), dal cui esame si evince che la società beneficiaria ( è subentrata, Controparte_1 per effetto della scissione, nel contratto di locazione finanziaria n. 01018822 del 28.11.2018 stipulato con la concedente per l'acquisto di un capannone industriale (particella 909/506 del Controparte_4 foglio di mappa 50), trattandosi di contratto inerente al ramo di azienda ad essa trasferito (art. 6 dell'atto di scissione). 3. Tanto premesso, la domanda è fondata. La società ha instaurato il presente giudizio invocando l'intervenuta risoluzione del Parte_1 contratto di locazione finanziaria stipulato nel corso dell'anno 2018, avente a oggetto il bene immobile sito nel Comune di Vinci (FI), Località Spicchio, in via Limitese, come sopra descritto, e chiedendo la condanna della parte resistente alla sua restituzione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni mensili contrattualmente previsti, ragion per cui ha deciso di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., prevista nelle condizioni generali regolanti il contratto di leasing e, precisamente, all'art. 11 delle condizioni generali di contratto, mediante la comunicazione recante la data del 21 ottobre 2024, con cui è stata anche intimata la restituzione del bene oggetto della locazione finanziaria (doc. 9). Le parti, in effetti, per il caso di mancato o ritardato adempimento anche parziale di uno degli obblighi di cui al contratto di locazione, tra cui quello di pagamento del corrispettivo, hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto (art. 11 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria sub doc. 5). La concedente ha esercitato la facoltà di risoluzione del contratto con la comunicazione prodotta, che si è perfezionata, tramite ricezione via pec in data 23 ottobre 2024 (doc. 9). Va poi rammentato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). L'attore può infatti limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte alle obbligazioni derivanti dal contratto, mentre è onere di quest'ultima provare il proprio esatto adempimento ovvero la riconducibilità del proprio inadempimento o ritardo ad impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile. Alla luce delle superiori considerazioni la domanda avanzata dalla ricorrente merita accoglimento. Pertanto, la società resistente, deve essere condannata all'immediata restituzione, in favore Controparte_1 della società ricorrente, dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, avuto riguardo al valore della causa, all'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo all'assenza di attività inerenti alle fasi istruttoria e decisionale) e alla scarsa complessità delle questioni trattate. Tali circostanze giustificano, ad avviso di questo giudice, la liquidazione delle spese con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
a. accoglie le domande proposte e, per l'effetto, condanna la società al Controparte_1 rilascio immediato, in favore della ricorrente dell'immobile, libero e vuoto di persone Parte_1
e cose, sito nel Comune di Vinci (FI) come descritto nelle conclusioni del ricorso e, precisamente, dell'immobile “posto nel Comune di Vinci, Località Spicchio, Via Limitese e, precisamente: = unità immobiliare indipendente ad uso laboratorio, ubicata al piano terreno, alla quale si accede dal civico 174 della Via Limitese tramite strada a comune e resede esclusivo, avente superficie catastale di mq. 332 (trecentotrentadue), e composta da un unico grande vano oltre servizi. Confini: altra proprietà parte utilizzatrice, proprietà residua proprietà parte Controparte_3 alienante, s.s.a. Quanto sopra, compreso il resede, risulta più correttamente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Vinci, nel foglio 50 particella 909 subalterno 506, Via Limitese piano T, cateria C/3, classe 3, consistenza mq. 400, superficie catastale mq. 332, rendita catastale Euro 1.446,08”, come descritto nelle conclusioni di cui al ricorso;
b. condanna la società al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida nella somma di euro 1.241,00 per spese ed euro 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Milano, 12 settembre 2025
Il giudice
Ada Favarolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19557del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, e vertente TRA c.f. ), in persona del procuratore rappresentata Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello, in virtù di procura alle liti in atti in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Donegani n. 2 RICORRENTE E C.F. e P.IVA. ), con sede in Vinci (FI), Via Limitese n. Controparte_1 P.IVA_2
168, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. (c.f. CP_2
) C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di locazione finanziaria CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) in via principale, accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento di “ , Controparte_1 [...] si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di leasing n. Parte_1
01018822/001 del 26 novembre 2018 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione finanziaria è da intendersi risolto di diritto.
2) in via alternativa, stante il grave inadempimento del rispetto alle obbligazioni Controparte_1 contrattuali dedotte in narrativa, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing n. 01018822/001 del 26 novembre 2018.
3) in ogni caso, condannare “ , con sede in Vinci (FI), Via Limitese n. 168, codice Controparte_1 fiscale e partita iva n. , in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. P.IVA_2 CP_2 nato a [...] il [...] (c.f. ) e/o chiunque detenga senza titolo, a restituire a C.F._1 [...] il seguente bene: Parte_1
“immobile posto nel Comune di Vinci, Località Spicchio, Via Limitese e, precisamente:
= unità immobiliare indipendente ad uso laboratorio, ubicata al piano terreno, alla quale si accede dal civico 174 della Via Limitese tramite strada a comune e resede esclusivo, avente superficie catastale di mq. 332 (trecentotrentadue), e composta da un unico grande vano oltre servizi.
pagina 1 di 4 Confini: altra proprietà parte utilizzatrice, proprietà residua proprietà parte Controparte_3 alienante, s.s.a. Quanto sopra, compreso il resede, risulta più correttamente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Vinci, nel foglio 50 particella 909 subalterno 506, Via Limitese piano T, cateria C/3, classe 3, consistenza mq. 400, superficie catastale mq. 332, rendita catastale Euro 1.446,08”, acquistato a mezzo contratto di compravendita del 28.11.2018 a rogito Notaio dott. rep. n. 8303/5422, fissando la data per l'avvio dell'esecuzione. Persona_1
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato alla società (d'ora innanzi denominata anche utilizzatore) la società Controparte_1 Parte_1
(d'ora innanzi appellata anche concedente) - quale avente causa dalla società per Controparte_4 effetto di fusine per incorporazione - ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 01018822/001 del 26 novembre 2018 e, per l'effetto, di condannare la parte resistente alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto, sito nel comune di Vinci (FI), via Limitese n. 174, come specificamente descritto in atti. La ricorrente ha dedotto che:
- in data 28 novembre 2018, con atto di compravendita a rogito Notaio (rep. n. Persona_2
8303/5422), la società aveva acquistato l'immobile al fine di concederlo in CP_4 Controparte_4 locazione finanziaria alla società (doc. 4); CP_1
- in data 26 novembre 2018 la società aveva stipulato con la società il Controparte_4 CP_1 contratto di locazione finanziaria n. 01018822/001 avente ad oggetto l'immobile in questione, consegnato regolarmente all'utilizzatore (doc. 5);
- con atto di scissione del 15.12.2021, per atto di Notaio dott. rep. n. 25832/20293, la Persona_3 società si era scissa, mediante trasferimento di parte del suo patrimonio (comprensivo del CP_1
Contratto di Leasing) alla società di nuova costituzione con sede in Controparte_1
Vinci (FI), frazione Spicchio, via Limitese n.168 (docc. 6 e 7);
- la società era subentrata nel Contratto di Leasing e, con comunicazione del 15 Controparte_1 luglio 2022, la società (nel frattempo subentrata alla società Pt_1 Parte_1 Controparte_4
aveva prestato il consenso al citato subentro, senza liberazione della società dalle
[...] CP_1 obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria (doc. 8);
- la società si era resa inadempiente all'obbligo di regolare pagamento dei canoni Controparte_1 previsti dal Contratto di Leasing e la società aveva comunicato, con lettera via pec Parte_1 del 23.10.2024, di volersi avvalere della clausola risolutiva pattuita e aveva intimato l'immediata restituzione dell'Immobile e il pagamento del credito maturato (doc. 9).
La società resistente non si è costituita in giudizio, così che all'udienza del 9 settembre 2025, verificata la regolarità della notifica eseguita in forma telematica e perfezionata in data 20 maggio 2025, è stata dichiarata la sua contumacia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza ai sensi del comma terzo dell'articolo citato. 2. In via preliminare, si rileva che sussiste la legittimazione della ricorrente quale avente causa dalla società in quanto dall'atto di fusione prodotto (doc. 1 allegato al ricorso) si evince che Controparte_4 pagina 2 di 4 ha incorporato la società nel corso dell'anno 2019, con Parte_1 Controparte_4 conseguente prosecuzione nel rapporto giuridico oggetto del presente giudizio da parte della società
[...]
ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.. Parte_1
Analogamente, sussiste la legittimazione della resistente contumace in considerazione dell'atto di scissione prodotto (doc. 6), dal cui esame si evince che la società beneficiaria ( è subentrata, Controparte_1 per effetto della scissione, nel contratto di locazione finanziaria n. 01018822 del 28.11.2018 stipulato con la concedente per l'acquisto di un capannone industriale (particella 909/506 del Controparte_4 foglio di mappa 50), trattandosi di contratto inerente al ramo di azienda ad essa trasferito (art. 6 dell'atto di scissione). 3. Tanto premesso, la domanda è fondata. La società ha instaurato il presente giudizio invocando l'intervenuta risoluzione del Parte_1 contratto di locazione finanziaria stipulato nel corso dell'anno 2018, avente a oggetto il bene immobile sito nel Comune di Vinci (FI), Località Spicchio, in via Limitese, come sopra descritto, e chiedendo la condanna della parte resistente alla sua restituzione. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento della controparte al pagamento dei canoni mensili contrattualmente previsti, ragion per cui ha deciso di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., prevista nelle condizioni generali regolanti il contratto di leasing e, precisamente, all'art. 11 delle condizioni generali di contratto, mediante la comunicazione recante la data del 21 ottobre 2024, con cui è stata anche intimata la restituzione del bene oggetto della locazione finanziaria (doc. 9). Le parti, in effetti, per il caso di mancato o ritardato adempimento anche parziale di uno degli obblighi di cui al contratto di locazione, tra cui quello di pagamento del corrispettivo, hanno convenuto la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto (art. 11 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria sub doc. 5). La concedente ha esercitato la facoltà di risoluzione del contratto con la comunicazione prodotta, che si è perfezionata, tramite ricezione via pec in data 23 ottobre 2024 (doc. 9). Va poi rammentato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). L'attore può infatti limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte alle obbligazioni derivanti dal contratto, mentre è onere di quest'ultima provare il proprio esatto adempimento ovvero la riconducibilità del proprio inadempimento o ritardo ad impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile. Alla luce delle superiori considerazioni la domanda avanzata dalla ricorrente merita accoglimento. Pertanto, la società resistente, deve essere condannata all'immediata restituzione, in favore Controparte_1 della società ricorrente, dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, avuto riguardo al valore della causa, all'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo all'assenza di attività inerenti alle fasi istruttoria e decisionale) e alla scarsa complessità delle questioni trattate. Tali circostanze giustificano, ad avviso di questo giudice, la liquidazione delle spese con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
a. accoglie le domande proposte e, per l'effetto, condanna la società al Controparte_1 rilascio immediato, in favore della ricorrente dell'immobile, libero e vuoto di persone Parte_1
e cose, sito nel Comune di Vinci (FI) come descritto nelle conclusioni del ricorso e, precisamente, dell'immobile “posto nel Comune di Vinci, Località Spicchio, Via Limitese e, precisamente: = unità immobiliare indipendente ad uso laboratorio, ubicata al piano terreno, alla quale si accede dal civico 174 della Via Limitese tramite strada a comune e resede esclusivo, avente superficie catastale di mq. 332 (trecentotrentadue), e composta da un unico grande vano oltre servizi. Confini: altra proprietà parte utilizzatrice, proprietà residua proprietà parte Controparte_3 alienante, s.s.a. Quanto sopra, compreso il resede, risulta più correttamente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Vinci, nel foglio 50 particella 909 subalterno 506, Via Limitese piano T, cateria C/3, classe 3, consistenza mq. 400, superficie catastale mq. 332, rendita catastale Euro 1.446,08”, come descritto nelle conclusioni di cui al ricorso;
b. condanna la società al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali, che liquida nella somma di euro 1.241,00 per spese ed euro 6.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Milano, 12 settembre 2025
Il giudice
Ada Favarolo
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