Sentenza 18 luglio 1972
Massime • 4
Le sentenze pronunciate nella stessa causa, quali la sentenza di merito e quella emessa nel giudizio di revocazione, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, mediante unico atto ed unico deposito per il caso di soccombenza. ( V 2119'68, mass n 334283; 2508'67, mass n 329829) ( V 1141'66, mass n 322288).*
L'art 51 cod proc civ prevede, tassativamente, senza possibilita di interpretazione estensiva, i casi di astensione obbligatoria del giudice, a cui corrisponde il diritto di ricusazione della parti. L'inosservanza dell'Obbligo dell'astensione non si riverbera, peraltro, sulla validita della sentenza, onde il motivo di astensione, che la parte non abbia fatto valere in via di ricusazione, non puo essere invocato come motivo di nullita in Sede di gravame. ( Conf 2679'71, mass n 353835; 3776'68, mass n 337166).*
L'istanza intesa ad ottenere che le spese del giudizio di Cassazione siano distratte a favore del difensore del resistente, dichiaratosi antistatario, puo essere formulata anche nella memoria illustrativa o in Sede di discussione davanti al collegio, non sussistendo riguardo ad essa l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastare la relativa domanda.*
L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione ex art 395 n 4 cod proc civ e solo quello dovuto alla falsa percezione di una circostanza decisiva in contrasto con quanto risulta manifestamente dagli Atti, cioe l'errore che ha indotto il giudice del merito ad affermare o a supporre l'esistenza di un fatto che gli Atti e i documenti di causa escludono in modo incontestabile, ovvero ad affermare l'inesistenza di un fatto che dagli Atti e dai documenti di causa risulti positivamente accertato. Tale non e l'errore dovuto ad errato apprezzamento delle risultanze processuali che, risolvendosi in un errore di giudizio, esorbita dall'ambito della impugnazione revocatoria ed e soltanto denunciabile in Cassazione nei limiti consentiti dall'art 360 n 5 cod proc civ. ( Conf 3689'71, mass n 355457; 1967'71, mass n 352555).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/1972, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 18 luglio 1972 |
Testo completo
Le sentenze pronunciate nella stessa causa, quali la sentenza di merito e quella emessa nel giudizio di revocazione, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, mediante unico atto ed unico deposito per il caso di soccombenza. ( V 2119'68, mass n 334283; 2508'67, mass n 329829) ( V 1141'66, mass n 322288).*