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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14434/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 9 dicembre 2024 da elettivamente domiciliato in Bagnara Calabra (RC), Via Parte_1
Nazionale, 89, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Maisano, che lo rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
1 all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per i seguenti Anni Scolastici: 2018/2019 (dal 26/11/2018 al 09/06/2019), per un totale di 196 giorni di servizio;
2019/2020 (dal 14/10/2019 al 09/06/2020), per un totale di 261 giorni di servizio;
2) conseguentemente condannarsi il , in Controparte_1 persona del al riconoscimento del beneficio stesso, così Controparte_4 come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per i suddetti anni scolastici (2018/2019 - 2019/2020);
3) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020, condannarsi il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento della somma complessiva di € 1.000,00 CP_4
(diconsi euro mille/00), equivalente al valore dei bonus spettanti al ricorrente, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del C.c.; 4) il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) accertare e dichiarare la carenza di interesse a ricorrere e l'infondatezza della domanda;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, anche in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del giudizio, nella specie l'aver dimostrato di essere andati incontro a delle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, durante i periodi di vigenza dei contratti;
3) accertare dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2020/21;
4) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
5) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
6) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa;
7) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in via telematica in data 9 dicembre 2024, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato docente presso l'Istituto Comprensivo IC
“Narcisi” di , in virtù di contratti a tempo determinato per gli aa.ss. CP_3
2018/2019 2019/2020:
- a.s. 2018/2019, presso l'Istituto Comprensivo IC “Narcisi” di con CP_3 contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, per un posto comune, dal 26/11/2018 al 24/01/2019; con contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, per un posto comune dal 25/01/2019 al 25/04/20219; con contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, per un posto comune dal 24/04/2019 al 09/06/20219, per un totale di 196 giorni complessivi di servizio;
- a.s. 2019/2020, presso l'Istituto Superiore IC “Narcisi” di con contratto a CP_3 tempo determinato, per n. 6 ore settimanali, per un posto comune tipologia posto INTERNO dal 14/10/2019 al 20.10.2019; con contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, su posto SOSTEGNO (minorati psicofisici) su tipologia posto INTERNO, dal 21/10/2019 al 30/06/2020 per un totale di 261 giorni complessivi di servizio. Lamentava di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo la prescrizione per l'a.s.
[...]
2020/21.
All'udienza del 17 aprile 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto nei limiti che seguono. Parte_1
Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_5
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500
3 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_6 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
4 (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti
5 al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Parte ricorrente prova per via documentale di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine Controparte_1
(docc. 1 - 5 fasc. ric.):
- a.s. 2018/2019, presso l'Istituto Comprensivo IC “Narcisi” di con CP_3 contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, per un posto comune, dal 26/11/2018 al 24/01/2019; con contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, per un posto comune dal 25/01/2019 al 25/04/20219; con contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, per un posto comune dal 24/04/2019 al 09/06/20219, per un totale di 196 giorni complessivi di servizio;
- a.s. 2019/2020, presso l'Istituto Superiore IC “Narcisi” di con contratto a CP_3 tempo determinato, per n. 6 ore settimanali, per un posto comune tipologia posto interno dal 14/10/2019 al 20/10/2019; con contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, su posto sostegno (minorati psicofisici) su tipologia posto interno, dal 21/10/2019 al 30/06/2020 per un totale di 261 giorni complessivi di servizio. Il ricorrente è attualmente insegnante di ruolo, a partire dal 1° settembre 2023 (doc. 16 fasc. ). CP_1
4. Quanto all'eccepita prescrizione, va rimarcato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961). Il primo atto interruttivo che risulta dagli atti è la diffida notificata con pec dell'11 ottobre 2024 (doc. 6 fasc. ric.). La prescrizione, quindi, copre il periodo anteriore all'11 ottobre 2019. L'azione per l'adempimento in forma specifica inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L.
6 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Ne segue che la prescrizione è maturata per l'a.s. 2018/2019, ma non per il successivo a.s. 2019/2020, avendo iniziato il ricorrente la sua prestazione:
- per il primo a.s. il 26/11/2018 (con l'ultimo dei tre contratti iniziato 24/04/2019);
- per il secondo a.s. il 14/10/2019. Quindi solo il secondo a.s. non ricade nel periodo coperto dalla prescrizione (prima dell'11 ottobre 2019).
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine.
Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
6. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (soccombenza reciproca) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro strumento equipollente) per l'a.s. 2019/2020 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
rigetta per il resto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
7 Così deciso il 17 aprile 2025.
Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 9 dicembre 2024 da elettivamente domiciliato in Bagnara Calabra (RC), Via Parte_1
Nazionale, 89, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Maisano, che lo rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
1 all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per i seguenti Anni Scolastici: 2018/2019 (dal 26/11/2018 al 09/06/2019), per un totale di 196 giorni di servizio;
2019/2020 (dal 14/10/2019 al 09/06/2020), per un totale di 261 giorni di servizio;
2) conseguentemente condannarsi il , in Controparte_1 persona del al riconoscimento del beneficio stesso, così Controparte_4 come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per i suddetti anni scolastici (2018/2019 - 2019/2020);
3) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020, condannarsi il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento della somma complessiva di € 1.000,00 CP_4
(diconsi euro mille/00), equivalente al valore dei bonus spettanti al ricorrente, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del C.c.; 4) il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) accertare e dichiarare la carenza di interesse a ricorrere e l'infondatezza della domanda;
2) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, anche in ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del giudizio, nella specie l'aver dimostrato di essere andati incontro a delle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, durante i periodi di vigenza dei contratti;
3) accertare dichiarare l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2020/21;
4) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi;
5) accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
6) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa;
7) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in via telematica in data 9 dicembre 2024, Parte_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del
[...]
. Controparte_1
Rilevava il ricorrente di essere stato docente presso l'Istituto Comprensivo IC
“Narcisi” di , in virtù di contratti a tempo determinato per gli aa.ss. CP_3
2018/2019 2019/2020:
- a.s. 2018/2019, presso l'Istituto Comprensivo IC “Narcisi” di con CP_3 contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, per un posto comune, dal 26/11/2018 al 24/01/2019; con contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, per un posto comune dal 25/01/2019 al 25/04/20219; con contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, per un posto comune dal 24/04/2019 al 09/06/20219, per un totale di 196 giorni complessivi di servizio;
- a.s. 2019/2020, presso l'Istituto Superiore IC “Narcisi” di con contratto a CP_3 tempo determinato, per n. 6 ore settimanali, per un posto comune tipologia posto INTERNO dal 14/10/2019 al 20.10.2019; con contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, su posto SOSTEGNO (minorati psicofisici) su tipologia posto INTERNO, dal 21/10/2019 al 30/06/2020 per un totale di 261 giorni complessivi di servizio. Lamentava di non aver potuto disporre della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Si costituiva il convenuto Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo la prescrizione per l'a.s.
[...]
2020/21.
All'udienza del 17 aprile 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto nei limiti che seguono. Parte_1
Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_5
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500
3 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_6 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124, dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
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, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_6 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
4 (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti
5 al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
3. Parte ricorrente prova per via documentale di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine Controparte_1
(docc. 1 - 5 fasc. ric.):
- a.s. 2018/2019, presso l'Istituto Comprensivo IC “Narcisi” di con CP_3 contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, per un posto comune, dal 26/11/2018 al 24/01/2019; con contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, per un posto comune dal 25/01/2019 al 25/04/20219; con contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, per un posto comune dal 24/04/2019 al 09/06/20219, per un totale di 196 giorni complessivi di servizio;
- a.s. 2019/2020, presso l'Istituto Superiore IC “Narcisi” di con contratto a CP_3 tempo determinato, per n. 6 ore settimanali, per un posto comune tipologia posto interno dal 14/10/2019 al 20/10/2019; con contratto a tempo determinato, per n. 24 ore settimanali, su posto sostegno (minorati psicofisici) su tipologia posto interno, dal 21/10/2019 al 30/06/2020 per un totale di 261 giorni complessivi di servizio. Il ricorrente è attualmente insegnante di ruolo, a partire dal 1° settembre 2023 (doc. 16 fasc. ). CP_1
4. Quanto all'eccepita prescrizione, va rimarcato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961). Il primo atto interruttivo che risulta dagli atti è la diffida notificata con pec dell'11 ottobre 2024 (doc. 6 fasc. ric.). La prescrizione, quindi, copre il periodo anteriore all'11 ottobre 2019. L'azione per l'adempimento in forma specifica inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L.
6 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Ne segue che la prescrizione è maturata per l'a.s. 2018/2019, ma non per il successivo a.s. 2019/2020, avendo iniziato il ricorrente la sua prestazione:
- per il primo a.s. il 26/11/2018 (con l'ultimo dei tre contratti iniziato 24/04/2019);
- per il secondo a.s. il 14/10/2019. Quindi solo il secondo a.s. non ricade nel periodo coperto dalla prescrizione (prima dell'11 ottobre 2019).
5. Non può trovare accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 3, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 (ispirata da un precedente di merito marchigiano) che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché (come affermato da autorevole precedente di questo Tribunale) deve ritenersi ovvio che tale limite temporale possa decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Nemmeno, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine.
Infatti, il beneficio di cui all'art. 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso. Nel caso sussistono tali condizioni.
6. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (soccombenza reciproca) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione della parte ricorrente la carta docente (o altro strumento equipollente) per l'a.s. 2019/2020 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
rigetta per il resto;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
7 Così deciso il 17 aprile 2025.
Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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