TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/12/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1294 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Romano, giusta procura alle liti in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1 ed , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 444/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 18.04.2023 e depositata il 21.04.2023.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 5.11.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme la in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore e la , per sentire dichiarare Controparte_1 la responsabilità di entrambe, in solido, per i danni subiti dall'autovettura di sua proprietà in conseguenza di un rifornimento di carburante difettoso con condanna al risarcimento dei danni medesimi, quantificati in complessivi euro 3.224,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nel libello introduttivo della lite l'attore esponeva: - di essere proprietario del veicolo Alfa
Romeo tg. CL053KC; che in data 12.09.2018 aveva effettuato rifornimento di carburante CP_ (gasolio) presso la Stazione di Servizio con insegna dei prodotti a marchio ” sita in via
Timavo in Lamezia Terme (CZ); che, in particolare, dopo aver percorso alcuni chilometri dal momento del rifornimento di gasolio presso la stazione di servizio anzidetta, avvertiva bruschi
Pagina 1 di 16 strappi provenienti dal motore, cui seguiva un blocco dello stesso;
che il meccanico di fiducia interpellato riscontrava all'interno del serbatoio e del circuito di alimentazione della vettura una grossa presenza di impurità; che i danni subiti dall'autovettura erano ammontati ad euro
3.224,84 come da preventivo allegato agli atti di causa;
che aveva inoltrato formali diffide per ottenere il risarcimento dei danni sopportati senza tuttavia ricevere quanto dovuto dalle società convenute;
che pertanto si rendeva necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti.
Interveniva nel giudizio con comparsa di costituzione ex art. 105 c.p.c. la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva di di cui chiedeva l'estromissione dal giudizio;
nel Controparte_4 merito, precisato che il punto vendita carburanti per cui è causa era stato ceduto da
[...] alla chiedeva accertarsi l'infondatezza della domanda con il Controparte_2 Parte_1 rigetto della pretesa risarcitoria di controparte e la vittoria delle spese di giudizio.
La controversia veniva quindi istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova orale autorizzata.
Con sentenza n. 444/2023, resa il 18.04.2023 e depositata il 21.04.2023, il Giudice di Pace di
Lamezia Terme, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_3
accoglieva la domanda attorea e condannava tutti i convenuti al pagamento, in solido
[...] tra loro, della somma di euro 3.224,84, oltre al pagamento delle spese processuali con distrazione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, lamentando l'erroneità della pronuncia, in particolare, sotto quattro profili: 1) l'omesso esame di circostanze documentali decisive con conseguente erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di 2) Controparte_2
l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, non avendo l'attore assolto gli oneri di prova sullo stesso gravanti con riguardo alla responsabilità da prodotto difettoso;
3) insussistenza della responsabilità ex adverso dedotta, non avendo l'attore provato la CP_ responsabilità contrattuale del venditore né quella extracontrattuale di ed;
4) Parte_1 erroneità̀ ed infondatezza della pretesa risarcitoria avversaria anche sotto il profilo del quantum.
Concludeva, pertanto, domandando la riforma integrale della sentenza appellata con la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di e di insussistenza in capo Controparte_2
Pagina 2 di 16 alla di qualsivoglia responsabilità̀ in ordine ai fatti di cui è causa. Parte_1
Non si costituivano in giudizio , in persona del legale CP_1 Controparte_4 rappresentante pro tempore, la , rimanendo Controparte_1 contumaci.
La causa, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2025, previo scambio di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore in primo grado ha agito per ottenere il risarcimento dei danni provocati all'auto di sua proprietà da un rifornimento di gasolio, che sarebbe stato contaminato e frammisto a sostanze CP_ sedimentose, effettuato il 12.09.2018 presso la stazione di servizio a marchio ” sita in via Timavo di Lamezia Terme (CZ). Ha, quindi, evocato in giudizio Controparte_1 titolare del detto punto vendita, e la facendo valere la responsabilità del Controparte_3 venditore e del produttore secondo la disciplina del Codice del Consumo e delle norme generali in tema di adempimento del debitore (cfr. atto di citazione in primo grado).
Prima di scrutinare i motivi dell'appello, che saranno di seguito scandagliati secondo l'ordine logico delle questioni, gioverà fare una breve ricognizione della normativa e dei principi giurisprudenziali rilevanti per la decisione.
Sul piano normativo, la disciplina di riferimento è quella contenuta nel Codice del Consumo
(D.Lgs. n. 206 del 2005), la quale, nel regolamentare le tutele previste in favore del consumatore, distingue, per quanto qui di interesse, la figure del venditore (art. 128, comma 1, lett. b), individuato nell'ambito della disciplina del contratto di vendita da quella del produttore (definito dal dall'art. 115, comma 2 bis).
Ebbene, la disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 128 e ss. d.lg. n. 206 del 2005, prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tale ipotesi, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene.
In sostanza, se il venditore professionista consegna al consumatore acquirente un bene non conforme, quest'ultimo può chiedere la riparazione o la sostituzione o la riduzione del prezzo o la risoluzione del rapporto (art. 135 bis d.lg. n. 206 del 2005).
L'impianto della disciplina, quindi, si costruisce sulla fattispecie della conformità e sull'effetto dei rimedi, anche ripristinatori, a tutela della situazione giuridica soggettiva lesa dell'acquirente.
Pagina 3 di 16 L'art. 131, al primo comma, stabilisce che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva;
al secondo comma stabilisce che il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
E' previsto che la garanzia di legge in favore del consumatore abbia durata di due anni e, in forza del d.lgs. 170/2021, è venuto meno l'obbligo di denuncia dei vizi dei prodotti acquistati
(a far data dal 1 gennaio 2022 e con riguardo ai contratti conclusi successivamente a tale data) che prima era contemplato dall'art. 132 (secondo cui l'acquirente aveva fino a sessanta giorni come termine per formalizzare la detta denuncia).
Se i difetti si manifestano entro un anno dall'acquisto sussiste una presumptio juris che gli stessi esistano dalla consegna.
Pertanto, il Codice del consumo (e precedentemente l'art. 1519-sexies c.c.), prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 135 a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro un anno dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 30 giugno 2020, n. 13148).
Pagina 4 di 16 In generale, la disciplina della vendita dei beni di consumo non esclude né limita i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento. Invero, l'art. 135 (Tutela in base ad altre disposizioni) del suddetto codice dispone che “Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita” e la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, evidenziato “la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica” (cfr. Cass. 30 giugno 2020 n. 13148 e Cass. 30 maggio 2019 n. 14775 secondo cui in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), a fronte della deduzione di una fattispecie che rientri nelle relative previsioni, potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale. In senso conforme si vedano anche le più recenti: Cass. Civ., Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 3695 e Cass. Civ., Sez. II,
4 luglio 2022, n. 21084).
Il Codice del Consumo disciplina, altresì, la distinta responsabilità del produttore stabilendo, all'art. 114, che “Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.
Il produttore è definito dall'art. 106 come “il fabbricante del prodotto stabilito nella
Comunita' e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita', l'importatore del prodotto;
gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”.
Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo' legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione (art. 117).
Ai sensi dell'art. 120, il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. Invero, “sul soggetto danneggiato incombe l'onere di provare la sussistenza degli elementi costituitivi della pretesa risarcitoria, dando dimostrazione, in
Pagina 5 di 16 primo luogo, del nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno lamentato” (v. Cass.
Sentenza n. 13458/2013, in senso conforme Cassazione civ. n. 6007/2007, Cassazione n.
12665/2013).
Come rilevato dalla Suprema Corte, “la prova della difettosità del prodotto può essere peraltro data anche per presunzioni” purchè abbiano “il requisito della gravità (il fatto ignoto deve cioè essere desunto con ragionevole certezza, anche probabilistica), della precisione (il fatto noto, da cui muove il ragionamento probabilistico, e il l'iter logico seguito non debbono essere vaghi ma ben determinati), della concordanza (la prova deve essere fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto) (v.
Cass., 29/5/2013, n. 13458. Cfr. altresì Cass., 26/6/2008, n. 17535; Cass., 2/3/2012, n. 3281)”
(Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828).
Sul produttore incombe la restante parte dell'onere probatorio, essendo tenuto a fornire la prova liberatoria delle circostanze idonee ad escluderne la responsabilità previste dall'art. 118, ai sensi del quale tale responsabilità è, appunto, esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita' professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
Secondo quanto statuito dall'art. 123, è risarcibile in base alla disciplina in commento “a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purchè di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile e si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione
Pagina 6 di 16 europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno (artt. 125 e 126).
Alla luce della sintetica ricognizione sopra riportata, è chiaro che la normativa consumeristica disciplina in modo separato e distinto la responsabilità del venditore e la responsabilità del produttore e, quindi, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (Cass. 31/5/2005, n. 11612;Cass. 17/12/2009 n. 26514;Cass.
5/2/2015 n. 2115)” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 27/07/2017, n. 18610).
L'acquirente di un bene difettoso ha, pertanto, una doppia tutela, potendo agire sia nei confronti del suo diretto venditore a titolo contrattuale sia nei confronti del produttore a titolo extracontrattuale.
Ciò detto e venendo al caso che ci occupa, deve innanzitutto essere scrutinato il motivo di appello afferente l'asserito difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
Nella prospettazione di parte appellante, il Giudice a quo avrebbe erroneamente rigettato la relativa eccezione sollevata da essendo stato dimostrato per tabulas che ormai è la Parte_1
, e non la suddetta compagnia petrolifera, la titolare del Punto Vendita carburanti Parte_1 convenuto, nonché il soggetto dal quale il Gestore, SI.ra , acquista il Controparte_1 carburante che viene commercializzato presso il detto distributore.
La doglianza deve essere rigettata.
Citando lo stesso appellante, infatti, “la nell'ambito di un'ampia Controparte_2 operazione di riorganizzazione aziendale, ha ceduto alla mediante contratto Parte_1 di cessione di ramo d'azienda, un pacchetto di impianti di vendita carburanti, sulla base di CP_ un accordo in virtù del quale gli impianti ceduti sarebbero rimasti a marchio e la suddetta compagnia petrolifera cedente avrebbe venduto il carburante alla , che lo Parte_1 avrebbe a sua volta rivenduto ai singoli soggetti ai quali avrebbe affidato la gestione degli impianti oggetto di cessione. […] dal semplice esame del certificato di avvenuta stipula, (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado del giudizio, che si deposita in atti sub doc. 3 allegato al presente atto di appello), può agevolmente evincersi che anche il Punto Vendita rientra tra
Pagina 7 di 16 quelli ceduti dalla alla (cfr. atto di citazione in appello Controparte_3 Parte_1 pag. 4).
Ebbene, è doveroso precisare che il citato certificato di avvenuta stipula attesta effettivamente l'avvenuto trasferimento da a di un ramo di azienda Controparte_2 Controparte_5 comprensivo, tra gli altri, del Punto Vendita di Scarpino Non vi è traccia CP_1 documentale, invece, dell'accordo in virtù del quale gli impianti ceduti sarebbero rimasti a CP_ marchio e la suddetta compagnia petrolifera cedente avrebbe venduto il carburante alla
, che lo avrebbe a sua volta rivenduto ai singoli gestori. Parte_1
La circostanza, peraltro, è incontestata e, avendola allegata la stessa appellante, parte contrattuale della cessione, non vi è motivo di dubitare dei contenuti del detto accordo.
Orbene, come correttamente rilevato dal Giudice a quo, proprio la detta circostanza (che il CP_ Punto Vendita della è rimasto a marchio e ha continuato a distribuire, anche CP_1 dopo la cessione, carburanti della suddetta compagnia petrolifera, sia pure acquistati per il tramite di ) destituisce di pregio l'eccezione dell'odierna appellante. Parte_1
Alla luce della disciplina sopra richiamata, infatti, è evidente che la è stata Controparte_2 correttamente evocata in giudizio in quanto produttrice del prodotto difettoso e che la sua legittimazione passiva non è in alcun modo esclusa dall'acquisto del Punto Vendita da parte di CP_
né dalla circostanza che sia quest'ultima a fornire il carburante al distributore Parte_1 della . CP_1
La responsabilità del produttore dipende, infatti, dal solo fatto di essere “fabbricante del prodotto finito o di una sua componente” ovvero “della materia prima” (cfr. art. 115 Codice del Consumo) e tale è, pacificamente, la a nulla rilevando la proprietà del Controparte_2 distributore in capo a ovvero il suo intervento nella catena di commercializzazione Parte_1 quale venditore intermedio.
Gioverà precisare che tale ultima circostanza, invero, lungi dall'escludere la legittimazione passiva di fonda piuttosto anche quella di sempre ai sensi dell'art. Controparte_2 Parte_1
114 Codice del Consumo, trattandosi di operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività, come si vedrà di seguito, può certamente incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei carburanti (e da ritenersi, quindi, parimenti “produttore” secondo la definizione dell'art. 103) e disponendo espressamente il medesimo codice che “se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento” (cfr. art. 121).
Pagina 8 di 16 Venendo al merito dell'impugnazione, il Tribunale non può non rilevare la carenza della documentazione in atti ai fini dell'approfondito e completo scrutinio del gravame, mancando una serie di documenti, richiamati dai motivi di impugnazione, allegati al fascicolo di parte attrice in primo grado (contumace nella presente fase del giudizio).
Orbene, Cass. Sez. Un., n. 3033 del 08/02/2013, ha affermato che: “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado”. In tal senso si è inteso dare continuità a quanto in passato affermato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 28498 del 23/12/2005, che in termini sostanzialmente conformi aveva affermato che
“L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denuncia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att.
c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello”.
Pertanto, nel procedere alla delibazione dell'appello, deve evidenziarsi che le conseguenze, sul libero convincimento del Tribunale, della mancata presenza in atti dei documenti menzionati dall'appellante per contestarne il valore probatorio (e specificamente indicati nelle motivazioni che seguono) gravano proprio sull'appellante che, per quanto detto, aveva l'onere di produrli in quanto documenti il cui riesame in chiave critica aveva nella sostanza sollecitato coi motivi di appello.
Ebbene, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto dimostrato il fatto storico del rifornimento, il difetto del carburante e il nesso di causalità tra il difetto e il danno riportato dall'auto dell'attore laddove, secondo la sua prospettazione, l'istante in prime cure non aveva assolto ai relativi oneri probatori sullo stesso gravante.
Pagina 9 di 16 La doglianza non può essere accolta.
Invero, ritiene il Tribunale che il correndo probatorio raccolto in prime cure consenta di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'acquirente e sopra ricordato in relazione alla responsabilità del produttore. CP_ Risulta, infatti, dimostrato il fatto storico del rifornimento presso la stazione di servizio di Via Timavo di Lamezia Terme e il danno riportato dall'auto dell'attore poco dopo aver ripreso la marcia, avendo il teste confermato l'acquisto del carburante Testimone_1 nonché la circostanza che, dopo un tragitto di 9 minuti dal rifornimento, il veicolo ha cominciato a procedere a strappi fino a fermarsi, senza più ripartire. Il teste ha, altresì, precisato che “la vettura non ripartiva più nonostante i tentativi di accenderla” e che la stessa si era fermata “in via delle Terme di Lamezia Terme” (cfr. verbale di udienza del 11.02.2022).
Il teste ha confermato di aver recuperato l'attore in panne su via delle Terme Testimone_2 con un carrellino in suo possesso e che la vettura si presentava ferma e non ripartiva (cfr. verbale di udienza del 22.02.2022).
Le dichiarazioni dei detti testimoni appaiono coerenti nel narrato sul fatto storico del rifornimento e del danno all'auto e, pertanto, non risultano inficiate in punto di attendibilità dai rilievi mossi dall'appellante. In particolare, anche alla luce delle altre emergenze istruttorie, per come di seguito riportate, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del per il solo rapporto di parentela (rectius affinità) con l'attore, in assenza di ulteriori Tes_1 elementi in base ai quali debba reputarsi inficiata la credibilità del teste (cfr. Cass. civ. Sez.
III, 20/01/2006, n. 1109).
A parere del Tribunale, diversamente da quanto rilevato dall'appellante, deve ritenersi poi dimostrato il difetto del carburante e il nesso di causalità tra quest'ultimo e il danno all'auto dell'attore.
In proposito, si evidenzia che il teste ha riferito “quando ho proceduto ad effettuare i Tes_2 lavori ho trovato dei segmenti / sporcizia nel serbatoio contenente il carburante della vettura”
(cfr. verbale di udienza del 22.02.2022).
La titolare della stazione di servizio in sede di interrogatorio Controparte_1 formale, ha confermato che la partita di carburante consegnata al suo distributore il
12.09.2018 si rivelò essere inquinata a seguito degli accertamenti espletati dai tecnici della e che, in seguito alla detta consegna, furono avanzate molte posizioni di Controparte_2 danno (cfr. verbale di udienza del 11.02.2022).
Pagina 10 di 16 Ancora il teste , marito della e addetto al Punto Vendita, ha riferito che “a Tes_3 CP_1 seguito dei controlli effettuati nel periodo successivo al sinistro per cui è causa la
[...]
ha rimborsato la stazione di servizio per alcune partite di carburante CP_2
CP_ inquinato….alcuni delegati per conto di , circa un mese dopo, hanno prelevato delle piccole quantità di carburante dalle cisterne e hanno provveduto a farle analizzare ed era risultato “gasolio inquinato”. Successivamente sono venuti a prelevare tutto il gasolio rimasto nelle cisterne e dopo hanno dato il rimborso a mia moglie con una nota di credito”
(cfr. verbale di udienza del 22.02.2022).
Ebbene, tali dichiarazioni, insieme alla evidente e incontestabile contiguità temporale tra il rifornimento di gasolio ed il guasto all'auto, confortano la prospettazione dell'attore in primo grado dovendo ritenersi dimostrato, attraverso un logico ragionamento deduttivo, il difetto del prodotto (gasolio inquinato) e la sua incidenza causale rispetto al danno alla vettura.
Si ricordi, in proposito, che, in materia di illecito civile, il nesso di causalità materiale deve essere accertato secondo il criterio del “ più probabile che non “, secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile (o al difetto nel caso di specie) solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui (o del medesimo difetto nel caso che ci occupa) e la cui concreta operatività risulta dall'applicazione della regola della c.d. probabilità logica (o baconiana) (vedi ex aliis
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 13872/2020). Invero, mentre nel campo penale il nesso di causalità deve essere provato” oltre il ragionevole dubbio”, nei termini di quasi certezza (v. ex plurimis Cassazione pen. n. 41158/2015) in materia civile va applicata la diversa regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza (v. Cassazione
Sezioni Unite n. 576/ 2008, Cassazione n. 21619/2007 e da ultimo Cassazione n. 25365/
2018, tutte richiamate da Tribunale di Catania, terza sez. civile sentenza n. 2940/2020, sopra citata).
Con precipuo riguardo alla materia che ci occupa, poi, la Suprema Corte ha rilevato che “In tema di responsabilità del produttore per prodotti difettosi, proprio il fatto che l'utilizzo del prodotto non abbia consentito di raggiungere ed ottenere i risultati che era legittimo attendersi costituisce elemento indiziario particolarmente pregnante ed indicativo della effettiva sussistenza del difetto, sicché una volta provata l'anomalia di funzionamento del prodotto, può ritenersi che il danneggiato abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante, incombendo a quel punto al produttore l'onere di fornire la prova liberatoria a suo
Pagina 11 di 16 carico, dimostrando che il prodotto, nel momento in cui era stato messo in circolazione, non presentava difettosità di sorta” (Cass. SS.UU. 30 Ottobre 2001, n. 13533, si vedano inoltre
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 2016 e Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 13458 del
29/05/2013).
Ebbene, nel caso di specie, avuto riguardo alle complessive risultanze in atti, risulta molto più probabile che il guasto al veicolo dell'attore sia effettivamente derivato da un difetto del carburante piuttosto che da altre cause (come la presenza di carburante già inquinato nella vettura o di sporcizia sul fondo del serbatoio dell'auto) non potendo negarsi che l'insorgenza del guasto in un tempo così prossimo al rifornimento (considerate le altre richieste di risarcimento pervenute nello stesso periodo alla Stazione di servizio convenuta in primo CP_ grado, la circostanza che il gasolio analizzato dai delegati fosse risultato “inquinato” e che la produttrice avesse emesso a rimborso una nota di credito in favore della ) è CP_1 circostanza fortemente indiziante ed indicativa della effettiva sussistenza di contaminazioni nel gasolio.
Sarebbe stato, pertanto, onere del produttore ( ) dimostrare che il difetto non Controparte_6 esisteva quando ha ceduto il carburante al punto vendita convenuto in primo grado per essere, come dedotto nell'atto di appello, il carburante fornito perfettamente conforme ed essendo, se mai, il punto vendita il responsabile di eventuali contaminazioni successive alla consegna.
Tale prova, a parere del Tribunale, non è stata offerta in quanto il rapporto riepilogativo del
4.10.2018, redatto in occasione di una verifica successiva al rifornimento incriminato
(12.09.2018) (doc. 7 allegato al fascicolo di parte appellante), dimostra, tuttalpiù, che nel carburante della stazione di servizio, non è stata riscontrata la presenza di acqua (cfr. atto di appello pag. 10-11, lett. a, b e c).
Il detto rapporto, così come tutte le verifiche effettuate, nella prospettazione dell'appellante, al momento della consegna del gasolio nel contraddittorio con il gestore del punto vendita, non consente, però, di escludere con certezza la presenza di altre impurità sedimentose, sebbene lo stesso attesti (secondo le deduzioni dell'appellante alla lett. d del suddetto paragrafo) che il dispositivo c.d. filtroblock era correttamente installato e funzionante.
Ed invero, la deduzione di parte appellante secondo cui tale dispositivo interrompe l'erogazione del carburante quando rileva la presenza di acqua o altre impurità, risulta smentita dalle dichiarazioni del teste il quale ha chiarito che il cd. filtroblock Tes_3 interrompe l'erogazione “solo in presenza di acqua e non di altre impurità” che, invece, “non
Pagina 12 di 16 si possono verificare” con i controlli effettuati alla consegna i quali servono ad escludere la
(sola) presenza di acqua nel carburante (cfr. verbale di udienza del 22.02.2022).
Peraltro, – la cui attività (quanto meno) di trasporto e consegna del carburante con Parte_1
l'uso di mezzi propri (senza tenere conto del verosimile deposito in proprie cisterne del CP_ prodotto acquistato da , prima di rivenderlo) può certamente incidere sulle caratteristiche di sicurezza del carburante medesimo, suscettibile di contaminazioni anche nel passaggio CP_ intermedio della catena di vendita (e, quindi, dopo l'acquisto da e prima della vendita al singolo gestore) – non ha dimostrato la circostanza, dedotta anche nell'atto di appello, che l'eventuale presenza di impurità debba imputarsi necessariamente alla stazione di servizio.
Infatti, anche se quest'ultima è responsabile della regolare manutenzione del punto vendita, non c'è alcuna emergenza istruttoria certa che consenta di escludere che le dette impurità fossero presenti anche prima della consegna (deponendo, piuttosto, in senso contrario l'emissione di una nota di credito a rimborso da parte di in favore del gestore del CP_3 punto vendita), il che conferma, a parere del Tribunale, la correttezza della decisione del
Giudice a quo di ritenere responsabili, in solido, i tre convenuti in primo grado.
Quanto al rilievo di parte appellante secondo cui l'attore non avrebbe assolto all'onere di prova nemmeno con riguardo alla responsabilità contrattuale del venditore, il Tribunale evidenzia che la questione non è oggetto di gravame da parte della , quale Gestore CP_1 del Punto Vendita, contumace, che era l'unica ad avere interesse giuridico alla relativa impugnazione e, quindi, potersene dolere.
Tutto ciò detto sull'an debeatur e venendo al quantum, il Tribunale ritiene che, invece, la doglianza dell'appellante secondo cui non vi sarebbe prova degli effettivi esborsi dell'attore per la riparazione dell'auto ed il preventivo non potrebbe provare i danni occorsi, peraltro sproporzionati, sia fondata e debba essere accolta.
A tale riguardo, non sarà inutile ricordare che era onere dell'attore in primo grado provare non solo il fatto storico relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento ma anche l'entità e la consistenza di tutti i danni che sarebbero derivati dal detto fatto.
Ciò non solo in ottemperanza a quanto disposto, nella materia di interesse, dall'art. 120 del
Codice del Consumo e dalla sopra richiamata giurisprudenza di settore (“sul soggetto danneggiato incombe l'onere di provare la sussistenza degli elementi costituitivi della pretesa risarcitoria, dando dimostrazione, in primo luogo, del nesso causale tra il difetto del prodotto
e il danno lamentato”, v. Cass. Sentenza n. 13458/2013, in senso conforme Cassazione civ. n.
Pagina 13 di 16 6007/2007, Cassazione n. 12665/2013) ma in conformità ai principi generali in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, secondo cui, come noto, “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale (in questo senso, Cass. 18 marzo 2005 n. 5960)” (Cass. civ. Sez. I, 10-10-2007, n. 21140).
Inoltre, “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o l'incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n. 3563/1996).
Orbene, venendo al caso che ci occupa, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice a quo, deve evidenziarsi che è rimasta incerta, all'esito del giudizio, l'effettiva consistenza dei danni dedotti e la riconducibilità di tutte le indicate voci di spesa per la riparazione dell'auto al fatto per cui è causa.
Ed invero, il preventivo di spesa allegato dall'attore in prime cure (peraltro, non allegato agli atti di causa del presente grado) è stato specificamente contestato dalla convenuta nella sua valenza probatoria, avendo la stessa ragionevolmente dedotto che l'intervento di riparazione usualmente effettuato in casi analoghi richiede qualche centinaio di euro con la conseguenza che l'entità dei danni per come quantificata nello stesso appare decisamente sproporzionata e incompatibile con il guasto da gasolio contaminato.
Deve, inoltre, osservarsi che, anche a fronte delle contestazioni di parte convenuta in primo grado e della puntuale richiesta di esibizione sul punto, al predetto preventivo di spesa non è seguita l'emissione di corrispondente fattura, né quindi prova attestante l'effettivo esborso dell'attore per la riparazione della vettura con la conseguenza che il preventivo è rimasto l'unico documento a prova dei danni subiti dall'auto.
Ebbene, a fronte delle specifiche eccezioni di parte convenuta anche in punto di congruità del preventivo e in assenza di fattura emessa dall'autofficina che ha provveduto alla riparazione del veicolo, l'attore avrebbe potuto corroborare l'efficacia probatoria di quanto attestato dal
Pagina 14 di 16 preventivo di spesa, ad esempio, allegando l'ordine dei pezzi di ricambio resi necessari per la riparazione, dimostrando la conformità dei prezzi indicati nel preventivo rispetto a quelli di listino e, quindi, la congruità delle voci di spesa in esso riportate.
Non vale, poi, ai fini della prova sul quantum debeatur la deposizione del teste il quale, Tes_2 pur confermando l'esecuzione dei lavori, ha riferito di non aver emesso fattura per non aver ancora ricevuto il pagamento. Ebbene, se la deposizione a conferma del preventivo avrebbe certamente potuto rafforzare la credibilità e l'efficacia probatoria del documento confermato,
l'inverosimile circostanza che i lavori non siano stati seguiti dal puntuale pagamento nonostante fossero trascorsi, al momento della escussione testimoniale (udienza del
22.02.2022) quasi quattro anni dal rifornimento per cui è causa (settembre 2018) suscita forti perplessità e costituisce indice di grave e insuperato (dalle difese di parte attrice in prime cure) sospetto sull'esatta consistenza del danno effettivamente riconducibile ai fatti di causa e degli esborsi eventualmente sostenuti dall'attore.
Per tutti questi motivi, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, la domanda spiegata in prime cure rigettata nei confronti di , ferme tutte le statuizioni rese nei confronti di Parte_1
e di rispetto ai quali la Controparte_2 Controparte_1 sentenza di primo grado è ormai passata in giudicato (cfr. Cass. Civ. n. 12435/2021; Cass. Civ.
n. 542/2020).
Quanto al regime delle spese processuali, il Tribunale osserva quanto segue.
Per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cassazione civile , sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio
2003, n. 10405).
Sempre in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è poi costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo l'onere delle spese va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e
Pagina 15 di 16 globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (così di recente Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo
2014, n. 6259; nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718;
Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226; Cass. 30 agosto 2010, n. 18337; Cass. 22 dicembre 2009, n.
26985; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483).
Tanto chiarito, le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere interamente compensate tra tutte le parti in causa in ragione della particolarità della vicenda sottoposta allo scrutinio del Tribunale e del rigetto di tutti i motivi di appello formulati ad eccezione di quello afferente la prova del quantum debeatur.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 444/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 18.04.2023 e depositata il 21.04.2023, rigetta la domanda attorea in primo grado nei confronti di ferme le residue statuizioni;
Parte_1
- compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Lamezia Terme, 15.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1294 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Romano, giusta procura alle liti in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1 ed , in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 444/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia
Terme il 18.04.2023 e depositata il 21.04.2023.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 5.11.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi al CP_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme la in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore e la , per sentire dichiarare Controparte_1 la responsabilità di entrambe, in solido, per i danni subiti dall'autovettura di sua proprietà in conseguenza di un rifornimento di carburante difettoso con condanna al risarcimento dei danni medesimi, quantificati in complessivi euro 3.224,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nel libello introduttivo della lite l'attore esponeva: - di essere proprietario del veicolo Alfa
Romeo tg. CL053KC; che in data 12.09.2018 aveva effettuato rifornimento di carburante CP_ (gasolio) presso la Stazione di Servizio con insegna dei prodotti a marchio ” sita in via
Timavo in Lamezia Terme (CZ); che, in particolare, dopo aver percorso alcuni chilometri dal momento del rifornimento di gasolio presso la stazione di servizio anzidetta, avvertiva bruschi
Pagina 1 di 16 strappi provenienti dal motore, cui seguiva un blocco dello stesso;
che il meccanico di fiducia interpellato riscontrava all'interno del serbatoio e del circuito di alimentazione della vettura una grossa presenza di impurità; che i danni subiti dall'autovettura erano ammontati ad euro
3.224,84 come da preventivo allegato agli atti di causa;
che aveva inoltrato formali diffide per ottenere il risarcimento dei danni sopportati senza tuttavia ricevere quanto dovuto dalle società convenute;
che pertanto si rendeva necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti.
Interveniva nel giudizio con comparsa di costituzione ex art. 105 c.p.c. la in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione passiva di di cui chiedeva l'estromissione dal giudizio;
nel Controparte_4 merito, precisato che il punto vendita carburanti per cui è causa era stato ceduto da
[...] alla chiedeva accertarsi l'infondatezza della domanda con il Controparte_2 Parte_1 rigetto della pretesa risarcitoria di controparte e la vittoria delle spese di giudizio.
La controversia veniva quindi istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova orale autorizzata.
Con sentenza n. 444/2023, resa il 18.04.2023 e depositata il 21.04.2023, il Giudice di Pace di
Lamezia Terme, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_3
accoglieva la domanda attorea e condannava tutti i convenuti al pagamento, in solido
[...] tra loro, della somma di euro 3.224,84, oltre al pagamento delle spese processuali con distrazione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, lamentando l'erroneità della pronuncia, in particolare, sotto quattro profili: 1) l'omesso esame di circostanze documentali decisive con conseguente erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di 2) Controparte_2
l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, non avendo l'attore assolto gli oneri di prova sullo stesso gravanti con riguardo alla responsabilità da prodotto difettoso;
3) insussistenza della responsabilità ex adverso dedotta, non avendo l'attore provato la CP_ responsabilità contrattuale del venditore né quella extracontrattuale di ed;
4) Parte_1 erroneità̀ ed infondatezza della pretesa risarcitoria avversaria anche sotto il profilo del quantum.
Concludeva, pertanto, domandando la riforma integrale della sentenza appellata con la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di e di insussistenza in capo Controparte_2
Pagina 2 di 16 alla di qualsivoglia responsabilità̀ in ordine ai fatti di cui è causa. Parte_1
Non si costituivano in giudizio , in persona del legale CP_1 Controparte_4 rappresentante pro tempore, la , rimanendo Controparte_1 contumaci.
La causa, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2025, previo scambio di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore in primo grado ha agito per ottenere il risarcimento dei danni provocati all'auto di sua proprietà da un rifornimento di gasolio, che sarebbe stato contaminato e frammisto a sostanze CP_ sedimentose, effettuato il 12.09.2018 presso la stazione di servizio a marchio ” sita in via Timavo di Lamezia Terme (CZ). Ha, quindi, evocato in giudizio Controparte_1 titolare del detto punto vendita, e la facendo valere la responsabilità del Controparte_3 venditore e del produttore secondo la disciplina del Codice del Consumo e delle norme generali in tema di adempimento del debitore (cfr. atto di citazione in primo grado).
Prima di scrutinare i motivi dell'appello, che saranno di seguito scandagliati secondo l'ordine logico delle questioni, gioverà fare una breve ricognizione della normativa e dei principi giurisprudenziali rilevanti per la decisione.
Sul piano normativo, la disciplina di riferimento è quella contenuta nel Codice del Consumo
(D.Lgs. n. 206 del 2005), la quale, nel regolamentare le tutele previste in favore del consumatore, distingue, per quanto qui di interesse, la figure del venditore (art. 128, comma 1, lett. b), individuato nell'ambito della disciplina del contratto di vendita da quella del produttore (definito dal dall'art. 115, comma 2 bis).
Ebbene, la disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 128 e ss. d.lg. n. 206 del 2005, prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tale ipotesi, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene.
In sostanza, se il venditore professionista consegna al consumatore acquirente un bene non conforme, quest'ultimo può chiedere la riparazione o la sostituzione o la riduzione del prezzo o la risoluzione del rapporto (art. 135 bis d.lg. n. 206 del 2005).
L'impianto della disciplina, quindi, si costruisce sulla fattispecie della conformità e sull'effetto dei rimedi, anche ripristinatori, a tutela della situazione giuridica soggettiva lesa dell'acquirente.
Pagina 3 di 16 L'art. 131, al primo comma, stabilisce che il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva;
al secondo comma stabilisce che il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
E' previsto che la garanzia di legge in favore del consumatore abbia durata di due anni e, in forza del d.lgs. 170/2021, è venuto meno l'obbligo di denuncia dei vizi dei prodotti acquistati
(a far data dal 1 gennaio 2022 e con riguardo ai contratti conclusi successivamente a tale data) che prima era contemplato dall'art. 132 (secondo cui l'acquirente aveva fino a sessanta giorni come termine per formalizzare la detta denuncia).
Se i difetti si manifestano entro un anno dall'acquisto sussiste una presumptio juris che gli stessi esistano dalla consegna.
Pertanto, il Codice del consumo (e precedentemente l'art. 1519-sexies c.c.), prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 135 a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro un anno dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza 30 giugno 2020, n. 13148).
Pagina 4 di 16 In generale, la disciplina della vendita dei beni di consumo non esclude né limita i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento. Invero, l'art. 135 (Tutela in base ad altre disposizioni) del suddetto codice dispone che “Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita” e la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, evidenziato “la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica” (cfr. Cass. 30 giugno 2020 n. 13148 e Cass. 30 maggio 2019 n. 14775 secondo cui in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), a fronte della deduzione di una fattispecie che rientri nelle relative previsioni, potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale. In senso conforme si vedano anche le più recenti: Cass. Civ., Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 3695 e Cass. Civ., Sez. II,
4 luglio 2022, n. 21084).
Il Codice del Consumo disciplina, altresì, la distinta responsabilità del produttore stabilendo, all'art. 114, che “Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”.
Il produttore è definito dall'art. 106 come “il fabbricante del prodotto stabilito nella
Comunita' e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunita', l'importatore del prodotto;
gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti”.
Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si puo' legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione (art. 117).
Ai sensi dell'art. 120, il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. Invero, “sul soggetto danneggiato incombe l'onere di provare la sussistenza degli elementi costituitivi della pretesa risarcitoria, dando dimostrazione, in
Pagina 5 di 16 primo luogo, del nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno lamentato” (v. Cass.
Sentenza n. 13458/2013, in senso conforme Cassazione civ. n. 6007/2007, Cassazione n.
12665/2013).
Come rilevato dalla Suprema Corte, “la prova della difettosità del prodotto può essere peraltro data anche per presunzioni” purchè abbiano “il requisito della gravità (il fatto ignoto deve cioè essere desunto con ragionevole certezza, anche probabilistica), della precisione (il fatto noto, da cui muove il ragionamento probabilistico, e il l'iter logico seguito non debbono essere vaghi ma ben determinati), della concordanza (la prova deve essere fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto) (v.
Cass., 29/5/2013, n. 13458. Cfr. altresì Cass., 26/6/2008, n. 17535; Cass., 2/3/2012, n. 3281)”
(Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828).
Sul produttore incombe la restante parte dell'onere probatorio, essendo tenuto a fornire la prova liberatoria delle circostanze idonee ad escluderne la responsabilità previste dall'art. 118, ai sensi del quale tale responsabilità è, appunto, esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita' professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
Secondo quanto statuito dall'art. 123, è risarcibile in base alla disciplina in commento “a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purchè di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile e si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione
Pagina 6 di 16 europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno (artt. 125 e 126).
Alla luce della sintetica ricognizione sopra riportata, è chiaro che la normativa consumeristica disciplina in modo separato e distinto la responsabilità del venditore e la responsabilità del produttore e, quindi, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “nelle cosiddette vendite "a catena" spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (Cass. 31/5/2005, n. 11612;Cass. 17/12/2009 n. 26514;Cass.
5/2/2015 n. 2115)” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 27/07/2017, n. 18610).
L'acquirente di un bene difettoso ha, pertanto, una doppia tutela, potendo agire sia nei confronti del suo diretto venditore a titolo contrattuale sia nei confronti del produttore a titolo extracontrattuale.
Ciò detto e venendo al caso che ci occupa, deve innanzitutto essere scrutinato il motivo di appello afferente l'asserito difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
Nella prospettazione di parte appellante, il Giudice a quo avrebbe erroneamente rigettato la relativa eccezione sollevata da essendo stato dimostrato per tabulas che ormai è la Parte_1
, e non la suddetta compagnia petrolifera, la titolare del Punto Vendita carburanti Parte_1 convenuto, nonché il soggetto dal quale il Gestore, SI.ra , acquista il Controparte_1 carburante che viene commercializzato presso il detto distributore.
La doglianza deve essere rigettata.
Citando lo stesso appellante, infatti, “la nell'ambito di un'ampia Controparte_2 operazione di riorganizzazione aziendale, ha ceduto alla mediante contratto Parte_1 di cessione di ramo d'azienda, un pacchetto di impianti di vendita carburanti, sulla base di CP_ un accordo in virtù del quale gli impianti ceduti sarebbero rimasti a marchio e la suddetta compagnia petrolifera cedente avrebbe venduto il carburante alla , che lo Parte_1 avrebbe a sua volta rivenduto ai singoli soggetti ai quali avrebbe affidato la gestione degli impianti oggetto di cessione. […] dal semplice esame del certificato di avvenuta stipula, (cfr. doc. 3 del fascicolo di primo grado del giudizio, che si deposita in atti sub doc. 3 allegato al presente atto di appello), può agevolmente evincersi che anche il Punto Vendita rientra tra
Pagina 7 di 16 quelli ceduti dalla alla (cfr. atto di citazione in appello Controparte_3 Parte_1 pag. 4).
Ebbene, è doveroso precisare che il citato certificato di avvenuta stipula attesta effettivamente l'avvenuto trasferimento da a di un ramo di azienda Controparte_2 Controparte_5 comprensivo, tra gli altri, del Punto Vendita di Scarpino Non vi è traccia CP_1 documentale, invece, dell'accordo in virtù del quale gli impianti ceduti sarebbero rimasti a CP_ marchio e la suddetta compagnia petrolifera cedente avrebbe venduto il carburante alla
, che lo avrebbe a sua volta rivenduto ai singoli gestori. Parte_1
La circostanza, peraltro, è incontestata e, avendola allegata la stessa appellante, parte contrattuale della cessione, non vi è motivo di dubitare dei contenuti del detto accordo.
Orbene, come correttamente rilevato dal Giudice a quo, proprio la detta circostanza (che il CP_ Punto Vendita della è rimasto a marchio e ha continuato a distribuire, anche CP_1 dopo la cessione, carburanti della suddetta compagnia petrolifera, sia pure acquistati per il tramite di ) destituisce di pregio l'eccezione dell'odierna appellante. Parte_1
Alla luce della disciplina sopra richiamata, infatti, è evidente che la è stata Controparte_2 correttamente evocata in giudizio in quanto produttrice del prodotto difettoso e che la sua legittimazione passiva non è in alcun modo esclusa dall'acquisto del Punto Vendita da parte di CP_
né dalla circostanza che sia quest'ultima a fornire il carburante al distributore Parte_1 della . CP_1
La responsabilità del produttore dipende, infatti, dal solo fatto di essere “fabbricante del prodotto finito o di una sua componente” ovvero “della materia prima” (cfr. art. 115 Codice del Consumo) e tale è, pacificamente, la a nulla rilevando la proprietà del Controparte_2 distributore in capo a ovvero il suo intervento nella catena di commercializzazione Parte_1 quale venditore intermedio.
Gioverà precisare che tale ultima circostanza, invero, lungi dall'escludere la legittimazione passiva di fonda piuttosto anche quella di sempre ai sensi dell'art. Controparte_2 Parte_1
114 Codice del Consumo, trattandosi di operatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività, come si vedrà di seguito, può certamente incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei carburanti (e da ritenersi, quindi, parimenti “produttore” secondo la definizione dell'art. 103) e disponendo espressamente il medesimo codice che “se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento” (cfr. art. 121).
Pagina 8 di 16 Venendo al merito dell'impugnazione, il Tribunale non può non rilevare la carenza della documentazione in atti ai fini dell'approfondito e completo scrutinio del gravame, mancando una serie di documenti, richiamati dai motivi di impugnazione, allegati al fascicolo di parte attrice in primo grado (contumace nella presente fase del giudizio).
Orbene, Cass. Sez. Un., n. 3033 del 08/02/2013, ha affermato che: “Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado”. In tal senso si è inteso dare continuità a quanto in passato affermato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 28498 del 23/12/2005, che in termini sostanzialmente conformi aveva affermato che
“L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denuncia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att.
c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello”.
Pertanto, nel procedere alla delibazione dell'appello, deve evidenziarsi che le conseguenze, sul libero convincimento del Tribunale, della mancata presenza in atti dei documenti menzionati dall'appellante per contestarne il valore probatorio (e specificamente indicati nelle motivazioni che seguono) gravano proprio sull'appellante che, per quanto detto, aveva l'onere di produrli in quanto documenti il cui riesame in chiave critica aveva nella sostanza sollecitato coi motivi di appello.
Ebbene, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto dimostrato il fatto storico del rifornimento, il difetto del carburante e il nesso di causalità tra il difetto e il danno riportato dall'auto dell'attore laddove, secondo la sua prospettazione, l'istante in prime cure non aveva assolto ai relativi oneri probatori sullo stesso gravante.
Pagina 9 di 16 La doglianza non può essere accolta.
Invero, ritiene il Tribunale che il correndo probatorio raccolto in prime cure consenta di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'acquirente e sopra ricordato in relazione alla responsabilità del produttore. CP_ Risulta, infatti, dimostrato il fatto storico del rifornimento presso la stazione di servizio di Via Timavo di Lamezia Terme e il danno riportato dall'auto dell'attore poco dopo aver ripreso la marcia, avendo il teste confermato l'acquisto del carburante Testimone_1 nonché la circostanza che, dopo un tragitto di 9 minuti dal rifornimento, il veicolo ha cominciato a procedere a strappi fino a fermarsi, senza più ripartire. Il teste ha, altresì, precisato che “la vettura non ripartiva più nonostante i tentativi di accenderla” e che la stessa si era fermata “in via delle Terme di Lamezia Terme” (cfr. verbale di udienza del 11.02.2022).
Il teste ha confermato di aver recuperato l'attore in panne su via delle Terme Testimone_2 con un carrellino in suo possesso e che la vettura si presentava ferma e non ripartiva (cfr. verbale di udienza del 22.02.2022).
Le dichiarazioni dei detti testimoni appaiono coerenti nel narrato sul fatto storico del rifornimento e del danno all'auto e, pertanto, non risultano inficiate in punto di attendibilità dai rilievi mossi dall'appellante. In particolare, anche alla luce delle altre emergenze istruttorie, per come di seguito riportate, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità del per il solo rapporto di parentela (rectius affinità) con l'attore, in assenza di ulteriori Tes_1 elementi in base ai quali debba reputarsi inficiata la credibilità del teste (cfr. Cass. civ. Sez.
III, 20/01/2006, n. 1109).
A parere del Tribunale, diversamente da quanto rilevato dall'appellante, deve ritenersi poi dimostrato il difetto del carburante e il nesso di causalità tra quest'ultimo e il danno all'auto dell'attore.
In proposito, si evidenzia che il teste ha riferito “quando ho proceduto ad effettuare i Tes_2 lavori ho trovato dei segmenti / sporcizia nel serbatoio contenente il carburante della vettura”
(cfr. verbale di udienza del 22.02.2022).
La titolare della stazione di servizio in sede di interrogatorio Controparte_1 formale, ha confermato che la partita di carburante consegnata al suo distributore il
12.09.2018 si rivelò essere inquinata a seguito degli accertamenti espletati dai tecnici della e che, in seguito alla detta consegna, furono avanzate molte posizioni di Controparte_2 danno (cfr. verbale di udienza del 11.02.2022).
Pagina 10 di 16 Ancora il teste , marito della e addetto al Punto Vendita, ha riferito che “a Tes_3 CP_1 seguito dei controlli effettuati nel periodo successivo al sinistro per cui è causa la
[...]
ha rimborsato la stazione di servizio per alcune partite di carburante CP_2
CP_ inquinato….alcuni delegati per conto di , circa un mese dopo, hanno prelevato delle piccole quantità di carburante dalle cisterne e hanno provveduto a farle analizzare ed era risultato “gasolio inquinato”. Successivamente sono venuti a prelevare tutto il gasolio rimasto nelle cisterne e dopo hanno dato il rimborso a mia moglie con una nota di credito”
(cfr. verbale di udienza del 22.02.2022).
Ebbene, tali dichiarazioni, insieme alla evidente e incontestabile contiguità temporale tra il rifornimento di gasolio ed il guasto all'auto, confortano la prospettazione dell'attore in primo grado dovendo ritenersi dimostrato, attraverso un logico ragionamento deduttivo, il difetto del prodotto (gasolio inquinato) e la sua incidenza causale rispetto al danno alla vettura.
Si ricordi, in proposito, che, in materia di illecito civile, il nesso di causalità materiale deve essere accertato secondo il criterio del “ più probabile che non “, secondo il quale è possibile pervenire alla conclusione della riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile (o al difetto nel caso di specie) solo se esso sia più probabilmente (che non) conseguenza della condotta di costui (o del medesimo difetto nel caso che ci occupa) e la cui concreta operatività risulta dall'applicazione della regola della c.d. probabilità logica (o baconiana) (vedi ex aliis
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 13872/2020). Invero, mentre nel campo penale il nesso di causalità deve essere provato” oltre il ragionevole dubbio”, nei termini di quasi certezza (v. ex plurimis Cassazione pen. n. 41158/2015) in materia civile va applicata la diversa regola dell'ascrivibilità in termini di preponderanza dell'evidenza (v. Cassazione
Sezioni Unite n. 576/ 2008, Cassazione n. 21619/2007 e da ultimo Cassazione n. 25365/
2018, tutte richiamate da Tribunale di Catania, terza sez. civile sentenza n. 2940/2020, sopra citata).
Con precipuo riguardo alla materia che ci occupa, poi, la Suprema Corte ha rilevato che “In tema di responsabilità del produttore per prodotti difettosi, proprio il fatto che l'utilizzo del prodotto non abbia consentito di raggiungere ed ottenere i risultati che era legittimo attendersi costituisce elemento indiziario particolarmente pregnante ed indicativo della effettiva sussistenza del difetto, sicché una volta provata l'anomalia di funzionamento del prodotto, può ritenersi che il danneggiato abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante, incombendo a quel punto al produttore l'onere di fornire la prova liberatoria a suo
Pagina 11 di 16 carico, dimostrando che il prodotto, nel momento in cui era stato messo in circolazione, non presentava difettosità di sorta” (Cass. SS.UU. 30 Ottobre 2001, n. 13533, si vedano inoltre
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 2016 e Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 13458 del
29/05/2013).
Ebbene, nel caso di specie, avuto riguardo alle complessive risultanze in atti, risulta molto più probabile che il guasto al veicolo dell'attore sia effettivamente derivato da un difetto del carburante piuttosto che da altre cause (come la presenza di carburante già inquinato nella vettura o di sporcizia sul fondo del serbatoio dell'auto) non potendo negarsi che l'insorgenza del guasto in un tempo così prossimo al rifornimento (considerate le altre richieste di risarcimento pervenute nello stesso periodo alla Stazione di servizio convenuta in primo CP_ grado, la circostanza che il gasolio analizzato dai delegati fosse risultato “inquinato” e che la produttrice avesse emesso a rimborso una nota di credito in favore della ) è CP_1 circostanza fortemente indiziante ed indicativa della effettiva sussistenza di contaminazioni nel gasolio.
Sarebbe stato, pertanto, onere del produttore ( ) dimostrare che il difetto non Controparte_6 esisteva quando ha ceduto il carburante al punto vendita convenuto in primo grado per essere, come dedotto nell'atto di appello, il carburante fornito perfettamente conforme ed essendo, se mai, il punto vendita il responsabile di eventuali contaminazioni successive alla consegna.
Tale prova, a parere del Tribunale, non è stata offerta in quanto il rapporto riepilogativo del
4.10.2018, redatto in occasione di una verifica successiva al rifornimento incriminato
(12.09.2018) (doc. 7 allegato al fascicolo di parte appellante), dimostra, tuttalpiù, che nel carburante della stazione di servizio, non è stata riscontrata la presenza di acqua (cfr. atto di appello pag. 10-11, lett. a, b e c).
Il detto rapporto, così come tutte le verifiche effettuate, nella prospettazione dell'appellante, al momento della consegna del gasolio nel contraddittorio con il gestore del punto vendita, non consente, però, di escludere con certezza la presenza di altre impurità sedimentose, sebbene lo stesso attesti (secondo le deduzioni dell'appellante alla lett. d del suddetto paragrafo) che il dispositivo c.d. filtroblock era correttamente installato e funzionante.
Ed invero, la deduzione di parte appellante secondo cui tale dispositivo interrompe l'erogazione del carburante quando rileva la presenza di acqua o altre impurità, risulta smentita dalle dichiarazioni del teste il quale ha chiarito che il cd. filtroblock Tes_3 interrompe l'erogazione “solo in presenza di acqua e non di altre impurità” che, invece, “non
Pagina 12 di 16 si possono verificare” con i controlli effettuati alla consegna i quali servono ad escludere la
(sola) presenza di acqua nel carburante (cfr. verbale di udienza del 22.02.2022).
Peraltro, – la cui attività (quanto meno) di trasporto e consegna del carburante con Parte_1
l'uso di mezzi propri (senza tenere conto del verosimile deposito in proprie cisterne del CP_ prodotto acquistato da , prima di rivenderlo) può certamente incidere sulle caratteristiche di sicurezza del carburante medesimo, suscettibile di contaminazioni anche nel passaggio CP_ intermedio della catena di vendita (e, quindi, dopo l'acquisto da e prima della vendita al singolo gestore) – non ha dimostrato la circostanza, dedotta anche nell'atto di appello, che l'eventuale presenza di impurità debba imputarsi necessariamente alla stazione di servizio.
Infatti, anche se quest'ultima è responsabile della regolare manutenzione del punto vendita, non c'è alcuna emergenza istruttoria certa che consenta di escludere che le dette impurità fossero presenti anche prima della consegna (deponendo, piuttosto, in senso contrario l'emissione di una nota di credito a rimborso da parte di in favore del gestore del CP_3 punto vendita), il che conferma, a parere del Tribunale, la correttezza della decisione del
Giudice a quo di ritenere responsabili, in solido, i tre convenuti in primo grado.
Quanto al rilievo di parte appellante secondo cui l'attore non avrebbe assolto all'onere di prova nemmeno con riguardo alla responsabilità contrattuale del venditore, il Tribunale evidenzia che la questione non è oggetto di gravame da parte della , quale Gestore CP_1 del Punto Vendita, contumace, che era l'unica ad avere interesse giuridico alla relativa impugnazione e, quindi, potersene dolere.
Tutto ciò detto sull'an debeatur e venendo al quantum, il Tribunale ritiene che, invece, la doglianza dell'appellante secondo cui non vi sarebbe prova degli effettivi esborsi dell'attore per la riparazione dell'auto ed il preventivo non potrebbe provare i danni occorsi, peraltro sproporzionati, sia fondata e debba essere accolta.
A tale riguardo, non sarà inutile ricordare che era onere dell'attore in primo grado provare non solo il fatto storico relativamente al quale è stato chiesto il risarcimento ma anche l'entità e la consistenza di tutti i danni che sarebbero derivati dal detto fatto.
Ciò non solo in ottemperanza a quanto disposto, nella materia di interesse, dall'art. 120 del
Codice del Consumo e dalla sopra richiamata giurisprudenza di settore (“sul soggetto danneggiato incombe l'onere di provare la sussistenza degli elementi costituitivi della pretesa risarcitoria, dando dimostrazione, in primo luogo, del nesso causale tra il difetto del prodotto
e il danno lamentato”, v. Cass. Sentenza n. 13458/2013, in senso conforme Cassazione civ. n.
Pagina 13 di 16 6007/2007, Cassazione n. 12665/2013) ma in conformità ai principi generali in punto di distribuzione dell'onus probandi nei giudizi risarcitori, secondo cui, come noto, “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale (in questo senso, Cass. 18 marzo 2005 n. 5960)” (Cass. civ. Sez. I, 10-10-2007, n. 21140).
Inoltre, “in materia di responsabilità da fatto illecito la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità fra la condotta colposa ed il diritto incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità o l'incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono risolversi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova” (vedi ex multis Cass. civ. n. 3563/1996).
Orbene, venendo al caso che ci occupa, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice a quo, deve evidenziarsi che è rimasta incerta, all'esito del giudizio, l'effettiva consistenza dei danni dedotti e la riconducibilità di tutte le indicate voci di spesa per la riparazione dell'auto al fatto per cui è causa.
Ed invero, il preventivo di spesa allegato dall'attore in prime cure (peraltro, non allegato agli atti di causa del presente grado) è stato specificamente contestato dalla convenuta nella sua valenza probatoria, avendo la stessa ragionevolmente dedotto che l'intervento di riparazione usualmente effettuato in casi analoghi richiede qualche centinaio di euro con la conseguenza che l'entità dei danni per come quantificata nello stesso appare decisamente sproporzionata e incompatibile con il guasto da gasolio contaminato.
Deve, inoltre, osservarsi che, anche a fronte delle contestazioni di parte convenuta in primo grado e della puntuale richiesta di esibizione sul punto, al predetto preventivo di spesa non è seguita l'emissione di corrispondente fattura, né quindi prova attestante l'effettivo esborso dell'attore per la riparazione della vettura con la conseguenza che il preventivo è rimasto l'unico documento a prova dei danni subiti dall'auto.
Ebbene, a fronte delle specifiche eccezioni di parte convenuta anche in punto di congruità del preventivo e in assenza di fattura emessa dall'autofficina che ha provveduto alla riparazione del veicolo, l'attore avrebbe potuto corroborare l'efficacia probatoria di quanto attestato dal
Pagina 14 di 16 preventivo di spesa, ad esempio, allegando l'ordine dei pezzi di ricambio resi necessari per la riparazione, dimostrando la conformità dei prezzi indicati nel preventivo rispetto a quelli di listino e, quindi, la congruità delle voci di spesa in esso riportate.
Non vale, poi, ai fini della prova sul quantum debeatur la deposizione del teste il quale, Tes_2 pur confermando l'esecuzione dei lavori, ha riferito di non aver emesso fattura per non aver ancora ricevuto il pagamento. Ebbene, se la deposizione a conferma del preventivo avrebbe certamente potuto rafforzare la credibilità e l'efficacia probatoria del documento confermato,
l'inverosimile circostanza che i lavori non siano stati seguiti dal puntuale pagamento nonostante fossero trascorsi, al momento della escussione testimoniale (udienza del
22.02.2022) quasi quattro anni dal rifornimento per cui è causa (settembre 2018) suscita forti perplessità e costituisce indice di grave e insuperato (dalle difese di parte attrice in prime cure) sospetto sull'esatta consistenza del danno effettivamente riconducibile ai fatti di causa e degli esborsi eventualmente sostenuti dall'attore.
Per tutti questi motivi, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, la domanda spiegata in prime cure rigettata nei confronti di , ferme tutte le statuizioni rese nei confronti di Parte_1
e di rispetto ai quali la Controparte_2 Controparte_1 sentenza di primo grado è ormai passata in giudicato (cfr. Cass. Civ. n. 12435/2021; Cass. Civ.
n. 542/2020).
Quanto al regime delle spese processuali, il Tribunale osserva quanto segue.
Per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cassazione civile , sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile , sez. I, 2 luglio
2003, n. 10405).
Sempre in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è poi costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo l'onere delle spese va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e
Pagina 15 di 16 globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (così di recente Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo
2014, n. 6259; nel medesimo senso si vedano, tra le tante, Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718;
Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226; Cass. 30 agosto 2010, n. 18337; Cass. 22 dicembre 2009, n.
26985; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483).
Tanto chiarito, le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere interamente compensate tra tutte le parti in causa in ragione della particolarità della vicenda sottoposta allo scrutinio del Tribunale e del rigetto di tutti i motivi di appello formulati ad eccezione di quello afferente la prova del quantum debeatur.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 444/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 18.04.2023 e depositata il 21.04.2023, rigetta la domanda attorea in primo grado nei confronti di ferme le residue statuizioni;
Parte_1
- compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Lamezia Terme, 15.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 16 di 16