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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/04/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Tania Vettore Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13087 degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 01.07.2024 da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bozzone (pec: , ed Email_1
elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo in Venezia – Mestre, Via Ospedale 9, come da procura allegata al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
avvocati Giuliano Crescente del Foro di Treviso ( pec: ) e Lisa Pizzo Email_2
(pec: del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_3
1 Studio in via San Pio X n. 1 Mestre – Venezia (VE), come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta
e con l'intervento
del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
Conclusioni del ricorrente: “NEL MERITO: - disporre osservazione preliminare, tramite incarico da conferire ai Servizi Sociali,
o con nomina di CTU esperta in psicologia di infanzia, sulle 2 figlie minori, ed finalizzata a Persona_1 Persona_2
valutare il percorso più adatto onde ottenere un progressivo e graduale riavvicinamento tra le stesse ed il loro padre Parte_1
- a conclusione del percorso di osservazione ed in base alle risultanze valutata la capacità genitoriale di entrambi i genitori, assumere
ogni opportuno provvedimento ritenuto utile onde garantire il rispetto del principio di bigenitorialità.”
Conclusioni della parte convenuta: come in atti, “rigettarsi il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 709 ter c.p.c. depositato in data 01.07.2024 (riqualificato ai sensi degli artt. 473- bis 6, 473-bis
15 e 473 – bis 39 c.p.c., su invito del Giudice, stante l'abrogazione dell'art. 709 ter c.p.c. ad opera dell'art. 3, comma
Per_ 49, lett. a), del D.Lvo 10 ottobre 2022, n. 149), il IG. espone di essere padre di e Parte_1 Per_2
nate dal matrimonio con la IG.ra , matrimonio di cui questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento CP_1
con sentenza n. 977/2002, pubblicata il 23.05.2022.
Il ricorrente lamenta che negli ultimi due anni non è più riuscito ad avere un rapporto di frequentazione con le figlie in conformità con quanto stabilito dal Tribunale in sede di divorzio e di essere totalmente escluso da ogni contributo alla loro educazione e alla loro crescita.
Addebita alla IG.ra e alla convivenza con il suo nuovo compagno l'allontanamento delle figlie. Attribuisce CP_1
inoltre alla madre comportamenti, che riconduce alla sindrome di alienazione parentale, finalizzati a metterlo in cattiva luce ai loro occhi e ad emarginare la propria figura genitoriale.
Tanto premesso, il ricorrente ha quindi chiesto disporre osservazione preliminare, tramite incarico da conferire ai
Per_ Servizi Sociali con la nomina di CTU esperta in psicologia di infanzia, sulle due figlie minori, e Per_2
finalizzata al progressivo e graduale riavvicinamento con il padre. A conclusione del percorso di osservazione, ed
2 in base alle risultanze, valutata la capacità genitoriale di entrambi i genitori, ha chiesto assumersi ogni opportuno provvedimento ritenuto utile onde garantire il rispetto del principio della bigenitorialità e la possibilità per il padre ricorrente di poter avere un rapporto IGnificativo con le due figlie minori.
***
Si è costituita in giudizio la IGnora contestando quando dedotto dal ricorrente. CP_1
In particolare, la IGnora rappresenta che il IG. non si è mai interessato alle figlie, ignorando i CP_1 Pt_1
loro bisogni, le loro aspirazioni e le loro necessità non solo economiche, tanto che si è vista costretta a ricorrere più volte all'Autorità giudiziaria a tutela delle stesse.
Enumera quindi i procedimenti a tale fine instaurati nei confronti del IG. : procedimento introdotto con Pt_1
ricorso ex art. 709 ter c.p.c., RG n. 3973/2021 del Tribunale di Venezia, accolto con decreto n. cronol. 1477/2021
Per_ del 01/12/2021, con il quale il Tribunale ha autorizzato la minore a sottoporsi al vaccino anti ID (docc.
5 e 6); procedimento introdotto con ricorso ex art 709 ter c.p.c. , R.G. 1155/2023 del Tribunale di Venezia accolto con ordinanza n. cronol. 37/2024 del 24/01/2024, con la quale la IG.ra è stata autorizzata ad assumere CP_1
anche senza il consenso del IG. le decisioni relative alla figlia rispetto ai disturbi Pt_1 Per_2
dell'apprendimento di cui è affetta e ciò sia con riferimento alla sfera medica che con riferimento alla richiesta delle certificazioni e delle indennità e sussidi conseguenti e ai rapporti con le istituzioni scolastiche (stante il rifiuto del
Per_ padre di offrire ad come già era per , il sostegno extrascolastico di cui aveva bisogno, negando il Per_2
consenso a frequentare lo studio della dott.ssa per la riabilitazione DSA e rifiutandosi di sottoscrivere la CP_2
documentazione necessaria per la richiesta all'INPS delle indennità mensile di frequenza) (docc. 7 e 8);
procedimento introdotto con ricorso ex artt. 3, 14 e 24 legge 21.11.1967 n.1185 come modificato dall'art. 24 legge
16.1.03 n. 3, R.G. 1596/2024 Tribunale di Venezia per il rilascio del passaporto ed il rinnovo della carta d'identità
valida per l'espatrio in favore delle minori, anche in assenza del consenso dell'altro genitore, accolto dal GT con decreto con efficacia immediata del 24.04.2024 (docc. 9 e 10); procedimento introdotto con ricorso ex art. 473
bis.38 c.p.c., R.G. 7687/2024 del Tribunale di Venezia, accolto con ordinanza del 27.11.2024 con la quale la IG.ra
Per_
è stata autorizzata a richiedere/rinnovare per la figlia , anche senza il consenso e la sottoscrizione CP_1
del IG. , l'invalidità e l'indennità mensile di frequenza erogata dall'INPS in conseguenza del “Disturbo Pt_1
specifico di apprendimento della lettura (dislessia evolutiva) e della scrittura e Disturbo da deficit di attenzione con
Per_ iperattività” certificato a in data 06.10.2017 e successive revisioni;
ad operare, in via generale, anche senza il
Per_ consenso del IG. per tutto quanto riguarda le decisioni relative alla figlia rispetto a DSA di cui è Pt_1
3 affetta e ciò sia con riferimento alla sfera medica, sia con riferimento alle certificazioni ed alle indennità e sussidi conseguenti nonché ai rapporti con le istituzioni scolastiche. Il ricorso all'Autorità giudiziaria si era reso necessario in quanto la IG.ra aveva chiesto invano al IG. di poter avere copia del suo documento d'identità CP_1 Pt_1
Per_ e del suo codice fiscale necessari per rinnovare, presso l'INPS, la richiesta dell'indennità di frequenza per .
(docc. 11).
Rileva ancora come, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il IG. abbia da ultimo manifestato Pt_1
atteggiamenti minacciosi ed intimidatori sia nei propri confronti che nei confronti delle figlie.
Oltre alle violazioni degli obblighi genitoriali dedotte nell'ambito dei procedimenti elencati, la convenuta rappresenta la violazione da parte del IG. degli obblighi di contribuzione al mantenimento ordinario e Pt_1
straordinario delle figlie, come stabiliti dal Tribunale.
Deduce in particolare che il IG. ha ridotto il proprio contributo al mantenimento ad € 200,00 mensili Pt_1
per ciascuna figlia dal mese di luglio 2020, ad € 150,00 per ciascuna figlia dal mese di settembre 2020, ad € 100,00
per ciascuna figlia dal mese di luglio 2021 e successivamente, a far data da gennaio 2023, non ha più versato nulla a titolo di contributo al mantenimento.
Mai ha provveduto al pagamento della quota a suo carico delle spese straordinarie per le figlie. Stante la violazione degli obblighi di natura economica, la IG.ra si è vista costretta ad agire esecutivamente nei confronti del CP_1
IG. (docc. 14, 15, 16, 17, 18, 19), da ultimo proponendo altresì denuncia querela per violazione degli Pt_1
obblighi di mantenimento delle figlie (doc. 20).
Quanto allo specifico oggetto del presente procedimento, la madre contesta di avere condizionato negativamente il rapporto delle figlie con il padre, rilevando a conferma di un tanto come il ricorrente non né abbia allegato né
provato circostanze o episodi rivelatori di tale condizionamento. Né sono sati dedotti atti o comportamenti tali da arrecare pregiudizio alle minori o da ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Quanto alla frequentazione del proprio compagno da parte delle minori, la IGnora rileva come la stessa CP_1
fosse già stata valutata positivamente dalle consulenti del Giudice in sede di separazione. In ordine ai rapporti con
Per_ padre, rappresenta come le figlie siano ormai cresciute ( ha quasi 17 anni ed ne ha 14) ed in grado di Per_2
autodeterminarsi.
4 Tutto ciò premesso, la convenuta ha chiesto, previo ascolto diretto delle minori ai sensi dell'art. 473- bis 4 c.p.c.,
assumere le decisioni pi utili ed idonee a tutelare l'interesse delle stesse, tenuto conto delle loro richieste, dei loro bisogni, delle loro necessità e della loro capacità di discernimento.
***
Sentite personalmente le parti e le due figlie minori, il Giudice deIGnato, non ritenendo necessaria ulteriore istruttoria, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico ministero.
****
Le domande formulate dal ricorrente appaiono destituite di fondamento e devono essere rigettate per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.
In primo luogo, si osserva come il ricorrente non abbia allegato, né provato, specifici comportamenti alienanti o manipolatori che a suo dire sarebbero stati compiuti dalla madre, finalizzati ad allontanarlo dalle figlie o a metterlo in cattiva luce ai loro occhi.
Non emergono né dagli atti di causa, né dalle dichiarazioni rese dalle minori in sede di ascolto, elementi che consentano di ricondurre alla madre il rifiuto delle figlie alla frequentazione del padre.
Appare viceversa comprovato, sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta, l'incapacità del padre di comprendere le necessità, i bisogni e le aspirazioni delle figlie e di assumere nei loro confronti un ruolo tutelante.
È provato che la madre, in mancanza del consenso e della collaborazione del IG. abbia dovuto ricorrere Pt_1
all'autorità giudiziaria per essere autorizzata al compimento di attività indispensabili alla salute, al benessere e alla serenità delle figlie (docc. 5,6,7,8,9,10,11). Il disinteresse del padre per le necessità delle minori è confermato altresì
dall'inadempimento degli obblighi di natura economica che hanno costretto la IGnora ad agire in via CP_1
esecutiva nei suoi confronti, come risulta dalla documentazione in atti (docc. 14, 15, 16, 17, 18, 19)
Anche le dichiarazioni rese in sede di udienza di prima comparizione confermano come il IG. sia Pt_1
concentrato, piuttosto che sulle difficoltà nel rapporto con le figlie, sul proprio dolore irrisolto per la fine dell'unione con la IG.ra e sulla mancata accettazione che lei ha ormai avviato stabile convivenza more uxorio CP_1
con il nuovo compagno. Il ricorrente interpreta la legittima pretesa di adempimento degli obblighi economici a suo carico come una persecuzione economica, focalizzando la sua attenzione unicamente su se stesso e sui propri bisogni senza dare idea di aver compreso le vere ragioni dell'allontanamento delle figlie da sé.
In ogni caso, ciò che appare dirimente nel caso di specie è il netto rifiuto delle minori di incontrare il padre emerso in sede di loro audizione.
5 Per_
ed ormai adolescenti, sono apparse dotate di piena consapevolezza dei loro sentimenti e delle lore Per_2
emozioni e dotate di autonomia di giudizio e di autodeterminazione.
Entrambe hanno ricordato con precisione eventi traumatici vissuti mentre erano con il padre e hanno espresso con fermezza e convinzione il loro desiderio di non vedere il padre e hanno manifestato con chiarezza il loro timore per i suoi comportamenti aggressivi e violenti, rappresentando la loro paura anche alla sola idea che venisse a conoscenza del contenuto delle loro dichiarazioni, tanto che nel corso del procedimento è stata disposta la secretazione del verbale di audizione.
Alla luce di quanto emerso in sede di ascolto, si ritiene pertanto che la frequentazione del padre a dispetto della manifestata contrarietà delle figlie, espressa in piena autonomia e lucidità di giudizio, sarebbe pregiudizievole al loro interesse.
Il diritto del genitore alla frequentazione del figlio minore dopo la separazione del nucleo familiare cede a fronte del diritto di non incontrarlo di cui è portare il figlio che nutra per il genitore un sentimento di avversione e paura,
qualora tale sentimento sia maturato, come nel caso di specie, in maniera autonoma da un soggetto capace di analizzare con lucidità gli eventi e i comportamenti del genitore. Il diritto alla bigenitorialità è anzitutto un diritto del minore prima ancora dei genitori e deve quindi essere necessariamente declinato attraverso modalità concrete dirette a realizzare in primis il miglior interesse dello stesso.
Pertanto, il diritto del singolo genitore a consolidare rapporti continuativi e IGnificativi con il figlio minore assume carattere recessivo se l'interesse di quest'ultimo non sia garantito nella fattispecie concreta (Cass. Civ. ord.
22.03.2022, n, 9691).
È vero infatti che il diritto alla bigenitorialità risponde in linea di principio all'interesse morale e materiale del minore, ma incontra il limite della tutela del figlio e non può spingersi oltre il rifiuto alla frequentazione del genitore non collocatario da parte del minore al quale è riconosciuto il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in ogni questione che lo riguardi, come previsto dall'art. 12 della Convenzione di New York 1989, e,
conseguentemente che tale opinione venga rispettata, considerata la sua età e il grado di maturità. Va dato pertanto pieno riconoscimento alla preminente volontà manifestata in maniera chiara ed autodeterminata, in specie di figli adolescenti, anche a prescindere dalla valutazione delle responsabilità dei genitori rispetto all'atteggiamento del minore (Cass. Civ. sez. I, ord. 05.08.2024, n. 21969).
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/14, così come aggiornati con D.M. 147/22 tenuto conto del valore
6 indeterminabile della controversia e della limitata attività svolta con riferimento alla fase istruttoria e a quella decisionale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa rg. n. 13087/2024 promossa da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa CP_1
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il IG. al pagamento in favore della IG.ra delle spese del Parte_1 CP_1
giudizio che liquida nella somma di € 4.500 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di conIGlio del 27.02.2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Tania Vettore
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Tania Vettore Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13087 degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 01.07.2024 da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bozzone (pec: , ed Email_1
elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo in Venezia – Mestre, Via Ospedale 9, come da procura allegata al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
avvocati Giuliano Crescente del Foro di Treviso ( pec: ) e Lisa Pizzo Email_2
(pec: del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_3
1 Studio in via San Pio X n. 1 Mestre – Venezia (VE), come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta
e con l'intervento
del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
Conclusioni del ricorrente: “NEL MERITO: - disporre osservazione preliminare, tramite incarico da conferire ai Servizi Sociali,
o con nomina di CTU esperta in psicologia di infanzia, sulle 2 figlie minori, ed finalizzata a Persona_1 Persona_2
valutare il percorso più adatto onde ottenere un progressivo e graduale riavvicinamento tra le stesse ed il loro padre Parte_1
- a conclusione del percorso di osservazione ed in base alle risultanze valutata la capacità genitoriale di entrambi i genitori, assumere
ogni opportuno provvedimento ritenuto utile onde garantire il rispetto del principio di bigenitorialità.”
Conclusioni della parte convenuta: come in atti, “rigettarsi il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 709 ter c.p.c. depositato in data 01.07.2024 (riqualificato ai sensi degli artt. 473- bis 6, 473-bis
15 e 473 – bis 39 c.p.c., su invito del Giudice, stante l'abrogazione dell'art. 709 ter c.p.c. ad opera dell'art. 3, comma
Per_ 49, lett. a), del D.Lvo 10 ottobre 2022, n. 149), il IG. espone di essere padre di e Parte_1 Per_2
nate dal matrimonio con la IG.ra , matrimonio di cui questo Tribunale ha pronunciato lo scioglimento CP_1
con sentenza n. 977/2002, pubblicata il 23.05.2022.
Il ricorrente lamenta che negli ultimi due anni non è più riuscito ad avere un rapporto di frequentazione con le figlie in conformità con quanto stabilito dal Tribunale in sede di divorzio e di essere totalmente escluso da ogni contributo alla loro educazione e alla loro crescita.
Addebita alla IG.ra e alla convivenza con il suo nuovo compagno l'allontanamento delle figlie. Attribuisce CP_1
inoltre alla madre comportamenti, che riconduce alla sindrome di alienazione parentale, finalizzati a metterlo in cattiva luce ai loro occhi e ad emarginare la propria figura genitoriale.
Tanto premesso, il ricorrente ha quindi chiesto disporre osservazione preliminare, tramite incarico da conferire ai
Per_ Servizi Sociali con la nomina di CTU esperta in psicologia di infanzia, sulle due figlie minori, e Per_2
finalizzata al progressivo e graduale riavvicinamento con il padre. A conclusione del percorso di osservazione, ed
2 in base alle risultanze, valutata la capacità genitoriale di entrambi i genitori, ha chiesto assumersi ogni opportuno provvedimento ritenuto utile onde garantire il rispetto del principio della bigenitorialità e la possibilità per il padre ricorrente di poter avere un rapporto IGnificativo con le due figlie minori.
***
Si è costituita in giudizio la IGnora contestando quando dedotto dal ricorrente. CP_1
In particolare, la IGnora rappresenta che il IG. non si è mai interessato alle figlie, ignorando i CP_1 Pt_1
loro bisogni, le loro aspirazioni e le loro necessità non solo economiche, tanto che si è vista costretta a ricorrere più volte all'Autorità giudiziaria a tutela delle stesse.
Enumera quindi i procedimenti a tale fine instaurati nei confronti del IG. : procedimento introdotto con Pt_1
ricorso ex art. 709 ter c.p.c., RG n. 3973/2021 del Tribunale di Venezia, accolto con decreto n. cronol. 1477/2021
Per_ del 01/12/2021, con il quale il Tribunale ha autorizzato la minore a sottoporsi al vaccino anti ID (docc.
5 e 6); procedimento introdotto con ricorso ex art 709 ter c.p.c. , R.G. 1155/2023 del Tribunale di Venezia accolto con ordinanza n. cronol. 37/2024 del 24/01/2024, con la quale la IG.ra è stata autorizzata ad assumere CP_1
anche senza il consenso del IG. le decisioni relative alla figlia rispetto ai disturbi Pt_1 Per_2
dell'apprendimento di cui è affetta e ciò sia con riferimento alla sfera medica che con riferimento alla richiesta delle certificazioni e delle indennità e sussidi conseguenti e ai rapporti con le istituzioni scolastiche (stante il rifiuto del
Per_ padre di offrire ad come già era per , il sostegno extrascolastico di cui aveva bisogno, negando il Per_2
consenso a frequentare lo studio della dott.ssa per la riabilitazione DSA e rifiutandosi di sottoscrivere la CP_2
documentazione necessaria per la richiesta all'INPS delle indennità mensile di frequenza) (docc. 7 e 8);
procedimento introdotto con ricorso ex artt. 3, 14 e 24 legge 21.11.1967 n.1185 come modificato dall'art. 24 legge
16.1.03 n. 3, R.G. 1596/2024 Tribunale di Venezia per il rilascio del passaporto ed il rinnovo della carta d'identità
valida per l'espatrio in favore delle minori, anche in assenza del consenso dell'altro genitore, accolto dal GT con decreto con efficacia immediata del 24.04.2024 (docc. 9 e 10); procedimento introdotto con ricorso ex art. 473
bis.38 c.p.c., R.G. 7687/2024 del Tribunale di Venezia, accolto con ordinanza del 27.11.2024 con la quale la IG.ra
Per_
è stata autorizzata a richiedere/rinnovare per la figlia , anche senza il consenso e la sottoscrizione CP_1
del IG. , l'invalidità e l'indennità mensile di frequenza erogata dall'INPS in conseguenza del “Disturbo Pt_1
specifico di apprendimento della lettura (dislessia evolutiva) e della scrittura e Disturbo da deficit di attenzione con
Per_ iperattività” certificato a in data 06.10.2017 e successive revisioni;
ad operare, in via generale, anche senza il
Per_ consenso del IG. per tutto quanto riguarda le decisioni relative alla figlia rispetto a DSA di cui è Pt_1
3 affetta e ciò sia con riferimento alla sfera medica, sia con riferimento alle certificazioni ed alle indennità e sussidi conseguenti nonché ai rapporti con le istituzioni scolastiche. Il ricorso all'Autorità giudiziaria si era reso necessario in quanto la IG.ra aveva chiesto invano al IG. di poter avere copia del suo documento d'identità CP_1 Pt_1
Per_ e del suo codice fiscale necessari per rinnovare, presso l'INPS, la richiesta dell'indennità di frequenza per .
(docc. 11).
Rileva ancora come, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il IG. abbia da ultimo manifestato Pt_1
atteggiamenti minacciosi ed intimidatori sia nei propri confronti che nei confronti delle figlie.
Oltre alle violazioni degli obblighi genitoriali dedotte nell'ambito dei procedimenti elencati, la convenuta rappresenta la violazione da parte del IG. degli obblighi di contribuzione al mantenimento ordinario e Pt_1
straordinario delle figlie, come stabiliti dal Tribunale.
Deduce in particolare che il IG. ha ridotto il proprio contributo al mantenimento ad € 200,00 mensili Pt_1
per ciascuna figlia dal mese di luglio 2020, ad € 150,00 per ciascuna figlia dal mese di settembre 2020, ad € 100,00
per ciascuna figlia dal mese di luglio 2021 e successivamente, a far data da gennaio 2023, non ha più versato nulla a titolo di contributo al mantenimento.
Mai ha provveduto al pagamento della quota a suo carico delle spese straordinarie per le figlie. Stante la violazione degli obblighi di natura economica, la IG.ra si è vista costretta ad agire esecutivamente nei confronti del CP_1
IG. (docc. 14, 15, 16, 17, 18, 19), da ultimo proponendo altresì denuncia querela per violazione degli Pt_1
obblighi di mantenimento delle figlie (doc. 20).
Quanto allo specifico oggetto del presente procedimento, la madre contesta di avere condizionato negativamente il rapporto delle figlie con il padre, rilevando a conferma di un tanto come il ricorrente non né abbia allegato né
provato circostanze o episodi rivelatori di tale condizionamento. Né sono sati dedotti atti o comportamenti tali da arrecare pregiudizio alle minori o da ostacolare il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Quanto alla frequentazione del proprio compagno da parte delle minori, la IGnora rileva come la stessa CP_1
fosse già stata valutata positivamente dalle consulenti del Giudice in sede di separazione. In ordine ai rapporti con
Per_ padre, rappresenta come le figlie siano ormai cresciute ( ha quasi 17 anni ed ne ha 14) ed in grado di Per_2
autodeterminarsi.
4 Tutto ciò premesso, la convenuta ha chiesto, previo ascolto diretto delle minori ai sensi dell'art. 473- bis 4 c.p.c.,
assumere le decisioni pi utili ed idonee a tutelare l'interesse delle stesse, tenuto conto delle loro richieste, dei loro bisogni, delle loro necessità e della loro capacità di discernimento.
***
Sentite personalmente le parti e le due figlie minori, il Giudice deIGnato, non ritenendo necessaria ulteriore istruttoria, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico ministero.
****
Le domande formulate dal ricorrente appaiono destituite di fondamento e devono essere rigettate per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.
In primo luogo, si osserva come il ricorrente non abbia allegato, né provato, specifici comportamenti alienanti o manipolatori che a suo dire sarebbero stati compiuti dalla madre, finalizzati ad allontanarlo dalle figlie o a metterlo in cattiva luce ai loro occhi.
Non emergono né dagli atti di causa, né dalle dichiarazioni rese dalle minori in sede di ascolto, elementi che consentano di ricondurre alla madre il rifiuto delle figlie alla frequentazione del padre.
Appare viceversa comprovato, sulla base della documentazione prodotta dalla convenuta, l'incapacità del padre di comprendere le necessità, i bisogni e le aspirazioni delle figlie e di assumere nei loro confronti un ruolo tutelante.
È provato che la madre, in mancanza del consenso e della collaborazione del IG. abbia dovuto ricorrere Pt_1
all'autorità giudiziaria per essere autorizzata al compimento di attività indispensabili alla salute, al benessere e alla serenità delle figlie (docc. 5,6,7,8,9,10,11). Il disinteresse del padre per le necessità delle minori è confermato altresì
dall'inadempimento degli obblighi di natura economica che hanno costretto la IGnora ad agire in via CP_1
esecutiva nei suoi confronti, come risulta dalla documentazione in atti (docc. 14, 15, 16, 17, 18, 19)
Anche le dichiarazioni rese in sede di udienza di prima comparizione confermano come il IG. sia Pt_1
concentrato, piuttosto che sulle difficoltà nel rapporto con le figlie, sul proprio dolore irrisolto per la fine dell'unione con la IG.ra e sulla mancata accettazione che lei ha ormai avviato stabile convivenza more uxorio CP_1
con il nuovo compagno. Il ricorrente interpreta la legittima pretesa di adempimento degli obblighi economici a suo carico come una persecuzione economica, focalizzando la sua attenzione unicamente su se stesso e sui propri bisogni senza dare idea di aver compreso le vere ragioni dell'allontanamento delle figlie da sé.
In ogni caso, ciò che appare dirimente nel caso di specie è il netto rifiuto delle minori di incontrare il padre emerso in sede di loro audizione.
5 Per_
ed ormai adolescenti, sono apparse dotate di piena consapevolezza dei loro sentimenti e delle lore Per_2
emozioni e dotate di autonomia di giudizio e di autodeterminazione.
Entrambe hanno ricordato con precisione eventi traumatici vissuti mentre erano con il padre e hanno espresso con fermezza e convinzione il loro desiderio di non vedere il padre e hanno manifestato con chiarezza il loro timore per i suoi comportamenti aggressivi e violenti, rappresentando la loro paura anche alla sola idea che venisse a conoscenza del contenuto delle loro dichiarazioni, tanto che nel corso del procedimento è stata disposta la secretazione del verbale di audizione.
Alla luce di quanto emerso in sede di ascolto, si ritiene pertanto che la frequentazione del padre a dispetto della manifestata contrarietà delle figlie, espressa in piena autonomia e lucidità di giudizio, sarebbe pregiudizievole al loro interesse.
Il diritto del genitore alla frequentazione del figlio minore dopo la separazione del nucleo familiare cede a fronte del diritto di non incontrarlo di cui è portare il figlio che nutra per il genitore un sentimento di avversione e paura,
qualora tale sentimento sia maturato, come nel caso di specie, in maniera autonoma da un soggetto capace di analizzare con lucidità gli eventi e i comportamenti del genitore. Il diritto alla bigenitorialità è anzitutto un diritto del minore prima ancora dei genitori e deve quindi essere necessariamente declinato attraverso modalità concrete dirette a realizzare in primis il miglior interesse dello stesso.
Pertanto, il diritto del singolo genitore a consolidare rapporti continuativi e IGnificativi con il figlio minore assume carattere recessivo se l'interesse di quest'ultimo non sia garantito nella fattispecie concreta (Cass. Civ. ord.
22.03.2022, n, 9691).
È vero infatti che il diritto alla bigenitorialità risponde in linea di principio all'interesse morale e materiale del minore, ma incontra il limite della tutela del figlio e non può spingersi oltre il rifiuto alla frequentazione del genitore non collocatario da parte del minore al quale è riconosciuto il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in ogni questione che lo riguardi, come previsto dall'art. 12 della Convenzione di New York 1989, e,
conseguentemente che tale opinione venga rispettata, considerata la sua età e il grado di maturità. Va dato pertanto pieno riconoscimento alla preminente volontà manifestata in maniera chiara ed autodeterminata, in specie di figli adolescenti, anche a prescindere dalla valutazione delle responsabilità dei genitori rispetto all'atteggiamento del minore (Cass. Civ. sez. I, ord. 05.08.2024, n. 21969).
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in base ai parametri di cui al DM 55/14, così come aggiornati con D.M. 147/22 tenuto conto del valore
6 indeterminabile della controversia e della limitata attività svolta con riferimento alla fase istruttoria e a quella decisionale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa rg. n. 13087/2024 promossa da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa CP_1
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il IG. al pagamento in favore della IG.ra delle spese del Parte_1 CP_1
giudizio che liquida nella somma di € 4.500 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge.
Venezia, così deciso nella camera di conIGlio del 27.02.2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Tania Vettore
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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