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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/01/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3319/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3319/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Elisa SAVOIA;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 2.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 5.3.2024, , cittadino marocchino, ha impugnato il Parte_1 provvedimento Cat.A.12/2023 nr 318 emesso l'8.7.2023 (e notificato all'interessato il 19.8.2024), con cui la Questura di Cremona ha rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari n. , rilasciatogli in qualità di coniuge convivente della cittadina italiana Numero_1 CP_2
nata in [...] il [...].
[...]
Il provvedimento impugnato si fonda sul rilievo dell'insussistenza del requisito della convivenza e dell'irreperibilità dell'interessato.
Nel ricorso lo straniero ha contestato le valutazioni operate dall'amministrazione. In particolare, egli ha eccepito che presso la sua abitazione vivrebbe, oltre a lui e alla coniuge, anche il figlio minore (cittadino italiano iure sanguinis) nato a [...] il [...], e che tutte le verifiche domiciliari Persona_1 effettuate dagli agenti accertatori sarebbero avvenute quando, per specifiche esigenze, si era dovuto allontanare dalla casa familiare.
L'istante ha chiesto, pertanto, l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato.
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Pag. 1 di 4 Stato di Brescia, il 6.8.2024, ribadendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
L'amministrazione resistente ha allegato una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona in ordine alla posizione personale del ricorrente e ai controlli domiciliari eseguiti dalla Polizia di Stato, unitamente alla documentazione acquisita nel corso del procedimento amministrativo.
3. Espletata l'istruttoria mediante l'interrogatorio libero del ricorrente e l'acquisizione di informazioni da parte della coniuge dello stesso, il Giudice ha fissato udienza per la discussione della causa in data 2.1.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In data 17.12.2024, la procuratrice di ha tempestivamente depositato nota scritta, Parte_1 con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice l'ha trattenuta in riserva.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere, innanzitutto, che oggetto del presente giudizio non sono gli eventuali vizi del procedimento amministrativo o del procedimento impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente a ottenere il rilascio del titolo di soggiorno invocato. Di qui, l'irrilevanza di qualsiasi doglianza in ordine a vizi di legittimità che avrebbero inficiato il provvedimento amministrativo.
Va parimenti osservato che è inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta alla dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento dell'amministrazione, atteso che la legge (v. l'art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
Tuttavia, alla luce del chiaro contenuto del ricorso (ove si deduce la sussistenza in capo al ricorrente del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari in forza del rapporto di convivenza con la moglie e il figlio minorenne), la domanda deve essere riqualificata come un'istanza di accertamento del diritto al rilascio di tale titolo di soggiorno. Si rammenta, del resto, che – come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 14 marzo 2019, n. 7322; Cass., 17 settembre 2007, n. 19331) – «il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante».
2. Volgendo la disamina al merito, la domanda del ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Si osserva preliminarmente che l'art. 19, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 stabilisce che «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13 , comma 1, nei confronti: […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana»; a sua volta, l'art. 28 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 prevede che «quando la legge dispone il divieto di espulsione o di respingimento, il Questore rilascia il permesso di soggiorno: […] b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico».
Il ricorrente ha dimostrato, tramite idonei, documenti le ragioni per la quali non era presente durante le verifiche domiciliari effettuate dalla Questura.
In particolare:
- in data 22.8.2022 (lunedì), come si legge dal referto medico prodotto sub doc. 4 del fascicolo di parte, egli si trovava presso il Policlinico San Matteo di Pavia per le dimissioni della coniuge e del primogenito
Pag. 2 di 4 nato il [...] presso tale struttura ospedaliera.;
- in data 13.9.2022 (martedì), alle ore 16.25, e in data 15.10.2022 (sabato), alle ore 11.45, egli stava svolgendo prestazioni lavorative come parrucchiere alle dipendenze della società Controparte_3 presso il salone ubicato a Crema (CR) in viale Alcide De Gasperi n. 7 (a parziale riscontro, dalle buste paga prodotte sub doc. 5 del fascicolo di parte si evince, in effetti, che in dette giornate il ricorrente aveva osservato un orario di lavoro di otto ore).
Quanto all'ulteriore controllo del 6.6.2023 (martedì), alle ore 21.35, l'istante ha dedotto che in quel frangente si stava recando presso la sede della società Officine Aiolfi s.a.s. di , sita a Controparte_4
Madignano (CR) in via Gioacchino Rossini n. 34, per svolgere il terzo turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e a scopo di somministrazione stipulato con l'agenzia per il lavoro Relizon s.p.a. Dal contratto prodotto sub doc. 6 del fascicolo del ricorrente, poi prorogato sino al 13.7.2023, risulta effettivamente che egli ha svolto per tale impresa le mansioni di operaio addetto al carico e allo scarico di macchinari anche con l'osservanza di turni 6/14, 14/22 e 22/6 o su ciclo continuo.
Tuttavia, esaminando la documentazione prodotta dall'amministrazione resistente, è credibile che a quella data vi sia stato un allontanamento di causato da una temporanea crisi Parte_1 coniugale, come risulta dalle sommarie informazioni testimoniali rilasciate dalla moglie CP_2 al Commissariato di p.s. di Crema (CR) il 7.6.2023 (v. doc. all. pag. 7). La donna ha, infatti, riferito di una lite domestica avvenuta il 5.6.2023, a séguito della quale ella, pur negando espressamente di aver subìto atti di violenza per mano del marito, aveva deciso di privare il ricorrente delle chiavi dell'abitazione familiare al fine di impedirgli l'accesso per un certo tempo.
Sentita all'udienza dell'11.9.2024, ha confermato le ragioni per le quali il ricorrente CP_2 aveva dovuto assentarsi in coincidenza con i controlli effettuati dalla Questura e, quanto al suo legame matrimoniale, ha confermato di aver tolto al coniuge le chiavi di casa, precisando tuttavia di averlo fatto solo «per pochissimi giorni», in quanto i due si erano quasi sùbito riconciliati, riprendendo a vivere insieme. Ella ha, poi, aggiunto che il marito attualmente lavora e il figlio comune «ha due anni e sta bene».
Alla luce degli elementi probatori fin qui esaminati si deve, dunque, concludere che – contrariamente a quanto riportato nel provvedimento impugnato – il ricorrente e la moglie cittadina italiana hanno convissuto e continuano a convivere, ciò che comporta l'inespellibilità dello straniero ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998.
Sotto diverso profilo, si osserva in ogni caso che – anche qualora (come sostenuto dalla Questura di Cremona nella relazione in atti) il rapporto coniugale del ricorrente con la cittadina italiana CP_2 sia da ricondurre all'ipotesi regolata dall'art. 30, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., disposizione che
[...] prevede il caso dello «straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani» (per vero, né nel ricorso né nei successivi atti difensivi di parte ricorrente si chiarisce alcunché circa il luogo e il tempo della celebrazione delle nozze)
– sarebbe destinato a trovare applicazione il comma 1-bis della medesima disposizione, con la conseguenza che la nascita, avvenuta il 18.8.2022, del figlio attribuisce al ricorrente il Persona_1 diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari a prescindere dal requisito della convivenza.
3. Atteso che l'accoglimento del ricorso si fonda su elementi probatori che la Questura di Cremona non ha potuto valutare nel corso del procedimento amministrativo, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, accerta il diritto di , nato in [...] il [...], al rinnovo del permesso di Parte_1 soggiorno per motivi familiari;
compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brescia, il 24 gennaio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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