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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.1081/2024 R.G. avente ad oggetto “modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale”, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gaudenzia Muliere
- ricorrente - nei confronti di
(c.f. ) CP_1 C.F._2
- resistente contumace – e con l'intervento del P.M. in sede (che ha espresso parere favorevole) -
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 17/04/2024, – premettendo di avere Parte_1 intrattenuto fino al 2021 una relazione con dalla quale erano nate le figlie CP_1
(Modica, 30/09/2019) e (Modica, 18/01/2021) e che la regolamentazione dei Per_1 Per_2 rapporti tra i genitori e le figlie era stata disciplinata da provvedimento reso il 7/7/2022 dal
Tribunale di Ragusa, che aveva affidato in via esclusiva le figlie a CP_1 regolamentando i tempi di frequentazione delle stesse con il padre e ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare a la somma di € 400,00 al mese, oltre al 50% CP_1 delle spese straordinarie – chiedeva la revoca e, in subordine, la riduzione del contributo per le figlie nella misura di €. 100,00 complessivi (€. 50,00 per ciascuna), a seguito della modifica in pejus delle proprie condizioni economico-reddituali.
In particolare, il ricorrente deduceva l'aggravamento delle sue condizioni di salute, attestate dal verbale della Commissione Medica presso l'INPS di Ragusa del 3/5/2023, che pagina 1 di 3 avevano ridotto la sua capacità lavorativa e gli rendevano impossibile svolgere l'attività lavorativa praticata fino a giugno 2022, sicché riusciva a vivere con l'aiuto economico dei genitori, con i quali era tornato a convivere.
Per i superiori motivi chiedeva la riduzione ad € 100,00 (€ Parte_1
50,00 per ciascuna figlia) del contributo (€ 400,00) posto a suo carico per le figlie minori con provvedimento del Tribunale di Ragusa, precisando di essere gravato anche dall'obbligo di versare l'ulteriore somma di € 400,00 al mese per il mantenimento dei figli nati dal precedente matrimonio, siccome disposto dalla sentenza n. 551/2017 del 5/5/2017 del Tribunale di Ragusa.
Sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_1
Ciò posto in fatto, occorre rilevare che dalla documentazione versata in atti dal ricorrente si evince che:
- (di anni 40) è affetto da patologia (morbo di Crohn) Parte_1 documentata dal 2014, a causa della quale ha subito ricoveri ospedalieri ed interventi chirurgici fino al 2022, assumendo anche apposita terapia farmacologica;
a seguito di ricovero e di accertamenti clinici presso il Policlinico Sant'Orsola di Bologna, in data 13/10/2023, è stato inserito “in lista d'attesa per ricanalizzazione intestinale”, da effettuarsi nel 2024;
- con verbale della Commissione Medica del 17/05/2023 è stato accertato lo stato di invalidità del ricorrente, dichiarato “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa”, nella misura del 75%, con decorrenza dal 26/10/2022;
- dalla lettera di dimissioni dall'Ospedale Sant'Orsola del 13.10.2023, dunque in data successiva all'accertamento dell'invalidità, risulta che il ha dichiarato, Parte_1 in sede di anamnesi, di lavorare quale “marittimo in cantiere”, verosimilmente nella città di Saint Nazaire, ove risultano eseguiti vari prelievi e pagamenti POS del periodo, giusta estratto conto trimestrale versato in atti;
- dagli estratti conto trimestrali in atti, relativi all'intero anno 2023, risultano accreditate varie somme, a titolo di stipendio, da LCS Lines s.r.l. (€ 849,00 ad agosto 2023; € 950,00 a settembre 2023; € 1.222,96 a ottobre 2023), nonché dall'INPS a titolo di indennità di disoccupazione SP (€ 94,36 ad ottobre 2023; € 511,46 a novembre
2023; € 379,02 a dicembre 2023);
- dagli estratti conto depositati si evincono inoltre i bonifici dei genitori ( Controparte_2
e ) che sostengono economicamente il ricorrente;
[...] CP_3
- non sono state depositate dichiarazioni reddituali dell'ultimo triennio idonee a provare il decremento delle condizioni economico-patrimoniali del ricorrente ed inoltre, gli estratti conto riguardano soltanto l'anno 2023, e non anche il biennio precedente, come prescrive l'art. 473-bis.12, co. 3, c.p.c.;
Il ricorrente ha dichiarato, in ricorso, di avere svolto attività lavorativa fino al 2022, per la quale percepiva la somma di € 1.500,00 al mese.
Alla luce dei superiori elementi, complessivamente valutati e, in particolare, tenuto conto, da un lato, del fatto oggettivo dell'accertata invalidità al 75% che affligge il ricorrente e, pagina 2 di 3 dall'altro lato, della circostanza, emersa dagli atti, che il predetto, nonostante la citata invalidità, ha continuato a svolgere attività lavorativa, quale marittimo, sebbene con introiti inferiori e percependo, nei mesi di inattività, l'indennità di disoccupazione SP, può affermarsi di essere al cospetto di una modifica in peius della condizione economica del
[...]
, tale da giustificare una riduzione del contributo, posto a suo carico, al Parte_1 mantenimento delle due figlie minori, e (rispettivamente, 5 e 4 anni), a Per_1 Per_2 complessivi € 260,00, ovvero € 130,00 per ciascuna figlia, e ciò a decorrere dalla data di deposito del ricorso (17.4.2024).
Data la natura della causa e stante la contumacia della resistente, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1081/2024 R.G., nella contumacia di , a modifica del decreto reso inter partes dal Tribunale di Ragusa CP_1 in data 7/7/2022, ferma ogni ulteriore statuizione,
PONE a carico di , a decorrere dal 17.4.2024, l'obbligo di Parte_1 versare a entro il giorno cinque di ciascun mese, a titolo di concorso nel CP_1 mantenimento delle figlie minori e la somma complessiva di € 260,00 (€ 130,00 Per_1 Per_2 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
DICHIARA irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 30.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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