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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4724/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.04.2025 da
1) , nata a [...] il [...] Parte_1 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Fontaneto presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) nato a [...] il [...] Parte_2 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Daniela Fontaneto presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Magenta (MI) il 06.05.2006 (anno 2006, atto n. 10, parte II, serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadinanza Italiana Persona_1
nato a [...] il [...], cittadinanza Italiana Parte_3
nato a [...] il [...], cittadinanza Italiana Controparte_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Affidare i figli minori (se ancora minorenne alla pronuncia), ed in via Per_1 Pt_3 CP_1
condivisa ad entrambi i genitori, con loro collocazione abitativa prevalente presso la residenza della madre, alla quale sarà assegnata la casa coniugale sita in Magenta (MI), in Via Gian
Lorenzo Bernini, n. 38;
2. Disporre che tutte le decisioni sugli aspetti educativi e sugli eventi importanti verranno concordemente prese dai genitori, mentre ciascuno deciderà autonomamente su aspetti di organizzazione riferiti alla quotidianità. I genitori si impegnano sin da ora a comunicarsi reciprocamente le informazioni più rilevanti che riguardano e riguarderanno i figli. Ogni variazione che riguarderà la gestione del tempo da trascorrere con i figli sarà resa possibile durante l'anno per eventuali situazioni contingenti, previo accordo tra le parti.
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alterni dal sabato pomeriggio, al termine del proprio orario di lavoro, sino al lunedì mattina al rientro a scuola.
Durante un primo periodo di valutazione delle nuove dinamiche famigliari, il padre valuterà unitamente alla madre, la possibilità di non far pernottare i figli presso il suo nuovo domicilio.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli anche due serate a settimana in giorni da individuarsi in accordo con la madre;
4. Disporre che i figli possano trascorrere con il padre le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, in un periodo che verrà concordato con la madre entro il 30.05. di ogni anno;
5. Disporre che le ulteriori festività religiose e civili verranno trascorse dai ragazzi con i genitori secondo il principio dell'alternanza. In particolare, i figli potranno trascorrere con il padre la
Vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano, mentre il giorno di Natale lo trascorreranno con la propria madre. L'anno successivo i figli staranno con il padre il giorno di Natale e con la madre la vigilia ed il giorno di Santo Stefano. Alternati il capodanno e l'Epifania. Tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti uno la Pasqua e uno il Lunedì dell'Angelo; festività civili, religiose e relativi ponti alternativamente;
6. Disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 450,00
(€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di Febbraio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
7. Disporre che il marito versi alla moglie a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di € 150,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di Febbraio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
8. Disporre che il padre tenga a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e, quindi,:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti
dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da
enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9. Disporre che l'assegno unico per i figli minori, attualmente pari ad € 700,00, venga integralmente percepito dalla madre;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi / Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Magenta (MI) il 06.05.2006
[...]
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) spese di procedura al definitivo;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. 6) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato Dr. Laura Maria Cosmai .
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.04.2025 da
1) , nata a [...] il [...] Parte_1 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Fontaneto presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) nato a [...] il [...] Parte_2 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Daniela Fontaneto presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Magenta (MI) il 06.05.2006 (anno 2006, atto n. 10, parte II, serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
nato a [...] il [...], cittadinanza Italiana Persona_1
nato a [...] il [...], cittadinanza Italiana Parte_3
nato a [...] il [...], cittadinanza Italiana Controparte_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Affidare i figli minori (se ancora minorenne alla pronuncia), ed in via Per_1 Pt_3 CP_1
condivisa ad entrambi i genitori, con loro collocazione abitativa prevalente presso la residenza della madre, alla quale sarà assegnata la casa coniugale sita in Magenta (MI), in Via Gian
Lorenzo Bernini, n. 38;
2. Disporre che tutte le decisioni sugli aspetti educativi e sugli eventi importanti verranno concordemente prese dai genitori, mentre ciascuno deciderà autonomamente su aspetti di organizzazione riferiti alla quotidianità. I genitori si impegnano sin da ora a comunicarsi reciprocamente le informazioni più rilevanti che riguardano e riguarderanno i figli. Ogni variazione che riguarderà la gestione del tempo da trascorrere con i figli sarà resa possibile durante l'anno per eventuali situazioni contingenti, previo accordo tra le parti.
3. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a weekend alterni dal sabato pomeriggio, al termine del proprio orario di lavoro, sino al lunedì mattina al rientro a scuola.
Durante un primo periodo di valutazione delle nuove dinamiche famigliari, il padre valuterà unitamente alla madre, la possibilità di non far pernottare i figli presso il suo nuovo domicilio.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli anche due serate a settimana in giorni da individuarsi in accordo con la madre;
4. Disporre che i figli possano trascorrere con il padre le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, in un periodo che verrà concordato con la madre entro il 30.05. di ogni anno;
5. Disporre che le ulteriori festività religiose e civili verranno trascorse dai ragazzi con i genitori secondo il principio dell'alternanza. In particolare, i figli potranno trascorrere con il padre la
Vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano, mentre il giorno di Natale lo trascorreranno con la propria madre. L'anno successivo i figli staranno con il padre il giorno di Natale e con la madre la vigilia ed il giorno di Santo Stefano. Alternati il capodanno e l'Epifania. Tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti uno la Pasqua e uno il Lunedì dell'Angelo; festività civili, religiose e relativi ponti alternativamente;
6. Disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 450,00
(€ 150,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di Febbraio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
7. Disporre che il marito versi alla moglie a titolo di assegno di mantenimento la somma mensile di € 150,00, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di Febbraio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
8. Disporre che il padre tenga a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e, quindi,:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti
dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da
enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
9. Disporre che l'assegno unico per i figli minori, attualmente pari ad € 700,00, venga integralmente percepito dalla madre;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi / Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Magenta (MI) il 06.05.2006
[...]
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) spese di procedura al definitivo;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. 6) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato Dr. Laura Maria Cosmai .
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG