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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice, dott.ssa Roberta Gambardella all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 22.09.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al N. 7994/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
– in qualità di eredi di , rapp.ti e difesi dall'avvocato Maria Piscitelli
[...] Persona_1 e domiciliati presso il sito in San Felice a Cancello (CE) alla via Botteghino, 439, RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv.ti e ed Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 elettivament f A S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 08/11/2024 il ricorrente , dopo aver contestato le Persona_1 risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento in un momento successivo rispetto alla proposizione della domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, di retrodatare il riconoscere la sussistenza del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_2 concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
In corso di causa, intervenuto il decesso del ricorrente si costituivano in giudizio gli eredi, in epigrafe indicati, che concludevano come da ricorso introduttivo
Ritenuta matura per la decisione, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione
Il ricorso non può trovare accoglimento.
1 La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
2 Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
Ciò premesso il Giudice ha ritenuto la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori richiesti da parte istante: sia perché nel corso delle operazioni peritali in sede di ATPO parte ricorrente ha mosso obiezioni e rilievi alle conclusioni inviate nei termini assegnati dal CTU, a cui quest'ultimo ha puntualmente provveduto a rispondere;
sia per la natura dei motivi di opposizione, che si sono appalesati come mera trascrizione di quanto già osservato alla bozza.
Ebbene, nella specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che le patologie lamentate in ricorso, per la loro gravità, renderebbero il ricorrente meritevole dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa.
Il ctu nominato nella fase di a.t.p. ha ritenuto che il ricorrente risultava affetto dalle seguenti patologie
“insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico quadrisettimanale. Diabete mellito insulino-dipendente trattato.
Arteriopatia obliterante arti inferiori. Psoriasi diffusa. Artrite Psoriasica e Poliartrosi con deficit della deambulazione” concludendo nel senso che il quadro morboso accertato determina il riconoscimento di “necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore dalla data della visita peritale ovvero dal 26.03.2024” (cfr. relazione peritale in atti resa nel giudizio di atp)
Il CTU, ha ribadito nelle contestazioni alla bozza , qui da intendersi integralmente trascritte, in relazione alla decorrenza del requisito sanitario, ha precisato che “gli elementi di scarsa autonomia nei movimenti e di oggettivo rischio di caduta, sono stati acquisiti obiettivamente e in maniera diretta dal sottoscritto con l'osservazione nel corso della visita peritale”; ha chiarito che la relazione Ortopedica della ASL CE di Maddaloni del 20/10/2021, dice nello specifico: “…Allo stato la deambulazione è difficoltosa, avviene a piccoli passi ad andamento incerto…” e che pertanto tale certificazione non è da
“considerarsi elemento sufficiente a riportare la decorrenza della condizione invalidante alla data dell'accertamento ortopedico in parola”
Ha precisato che “la documentazione sanitaria presente agli atti costituisce un quadro probatorio sufficiente a definite la gravità assoluta dello stato patologico, l'elemento alla base della verifica della incapacità all'autosufficienza (deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore) è unicamente apprezzabile con l'esame diretto in sede di visita medica peritale. Il dato documentale evidenziato in riferimento alla visita ortopedica ASL del 20/10/2021, riportante la definizione di una deambulazione difficoltosa che avviene a piccoli passi in maniera incerta, non è sufficiente a definire in maniera certa la incapacità a deambulare autonomamente. Infatti, nel corso della visita peritale si è potuto verificare che la deambulazione è possibile solo con appoggio bilaterale, così come anche i passaggi posturali necessitano di appiglio e che la estrema difficoltà
3 nel deambulare rappresenta un concreto rischio di caduta. Evidentemente tali conclusioni non si possono ricavare dal documento sanitario in parola che descrive solo una difficoltà deambulatoria”
Ebbene l'esame obiettivo del paziente ha reso esaustiva l'indagine, senza ulteriori approfondimenti e la scelta del Ctu al riguardo, essendo rimessa alla sua valutazione motivata, non è sindacabile.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso in opposizione volto principalmente al conseguimento della retrodatazione del requisito sanitario a data anteriore a quella accertata dal CTU è infondato. È invece possibile statuire
4 con valore di omologa l'accertamento del requisito sanitario nei termini riscontrati dal CTU, ribadito in ricorso in forma di domanda subordinata. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione, pertanto, va integralmente rigettata;
conseguentemente va dichiarato che la capacità lavorativa della ricorrente è ridotta permanentemente in misura pari al 74% dal mese di ottobre 2020
Le spese della presente fase e della fase di atp vanno compensate per intero attesa la infondatezza nel merito delle contestazioni mosse all'operato del ctu , e considerato lo spostamento della decorrenza della prestazione rispetto alla data di proposizione della domanda amministrativa ed alla visita presso la CP_ commissione medica
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite” (cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012) . CP_ Sono poste, altresì, a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro , definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo dichiarando che presentava i requisiti medico legali per il riconoscimento Persona_1 dell'indennità di accompagnamento dal 26.03.2024 fino all'exitus
2) spese di lite compensate
3) condanna l' al pagamento delle spese della ctu, liquidate come da separato decreto CP_1
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
– in qualità di eredi di , rapp.ti e difesi dall'avvocato Maria Piscitelli
[...] Persona_1 e domiciliati presso il sito in San Felice a Cancello (CE) alla via Botteghino, 439, RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., - rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv.ti e ed Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 elettivament f A S. Benedetto RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 08/11/2024 il ricorrente , dopo aver contestato le Persona_1 risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento in un momento successivo rispetto alla proposizione della domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, di retrodatare il riconoscere la sussistenza del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_2 concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
In corso di causa, intervenuto il decesso del ricorrente si costituivano in giudizio gli eredi, in epigrafe indicati, che concludevano come da ricorso introduttivo
Ritenuta matura per la decisione, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione
Il ricorso non può trovare accoglimento.
1 La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c. , con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
2 Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
Ciò premesso il Giudice ha ritenuto la superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori richiesti da parte istante: sia perché nel corso delle operazioni peritali in sede di ATPO parte ricorrente ha mosso obiezioni e rilievi alle conclusioni inviate nei termini assegnati dal CTU, a cui quest'ultimo ha puntualmente provveduto a rispondere;
sia per la natura dei motivi di opposizione, che si sono appalesati come mera trascrizione di quanto già osservato alla bozza.
Ebbene, nella specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che le patologie lamentate in ricorso, per la loro gravità, renderebbero il ricorrente meritevole dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa.
Il ctu nominato nella fase di a.t.p. ha ritenuto che il ricorrente risultava affetto dalle seguenti patologie
“insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico quadrisettimanale. Diabete mellito insulino-dipendente trattato.
Arteriopatia obliterante arti inferiori. Psoriasi diffusa. Artrite Psoriasica e Poliartrosi con deficit della deambulazione” concludendo nel senso che il quadro morboso accertato determina il riconoscimento di “necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore dalla data della visita peritale ovvero dal 26.03.2024” (cfr. relazione peritale in atti resa nel giudizio di atp)
Il CTU, ha ribadito nelle contestazioni alla bozza , qui da intendersi integralmente trascritte, in relazione alla decorrenza del requisito sanitario, ha precisato che “gli elementi di scarsa autonomia nei movimenti e di oggettivo rischio di caduta, sono stati acquisiti obiettivamente e in maniera diretta dal sottoscritto con l'osservazione nel corso della visita peritale”; ha chiarito che la relazione Ortopedica della ASL CE di Maddaloni del 20/10/2021, dice nello specifico: “…Allo stato la deambulazione è difficoltosa, avviene a piccoli passi ad andamento incerto…” e che pertanto tale certificazione non è da
“considerarsi elemento sufficiente a riportare la decorrenza della condizione invalidante alla data dell'accertamento ortopedico in parola”
Ha precisato che “la documentazione sanitaria presente agli atti costituisce un quadro probatorio sufficiente a definite la gravità assoluta dello stato patologico, l'elemento alla base della verifica della incapacità all'autosufficienza (deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore) è unicamente apprezzabile con l'esame diretto in sede di visita medica peritale. Il dato documentale evidenziato in riferimento alla visita ortopedica ASL del 20/10/2021, riportante la definizione di una deambulazione difficoltosa che avviene a piccoli passi in maniera incerta, non è sufficiente a definire in maniera certa la incapacità a deambulare autonomamente. Infatti, nel corso della visita peritale si è potuto verificare che la deambulazione è possibile solo con appoggio bilaterale, così come anche i passaggi posturali necessitano di appiglio e che la estrema difficoltà
3 nel deambulare rappresenta un concreto rischio di caduta. Evidentemente tali conclusioni non si possono ricavare dal documento sanitario in parola che descrive solo una difficoltà deambulatoria”
Ebbene l'esame obiettivo del paziente ha reso esaustiva l'indagine, senza ulteriori approfondimenti e la scelta del Ctu al riguardo, essendo rimessa alla sua valutazione motivata, non è sindacabile.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso in opposizione volto principalmente al conseguimento della retrodatazione del requisito sanitario a data anteriore a quella accertata dal CTU è infondato. È invece possibile statuire
4 con valore di omologa l'accertamento del requisito sanitario nei termini riscontrati dal CTU, ribadito in ricorso in forma di domanda subordinata. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione, pertanto, va integralmente rigettata;
conseguentemente va dichiarato che la capacità lavorativa della ricorrente è ridotta permanentemente in misura pari al 74% dal mese di ottobre 2020
Le spese della presente fase e della fase di atp vanno compensate per intero attesa la infondatezza nel merito delle contestazioni mosse all'operato del ctu , e considerato lo spostamento della decorrenza della prestazione rispetto alla data di proposizione della domanda amministrativa ed alla visita presso la CP_ commissione medica
La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie assistenziali il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale o totale delle spese di lite” (cfr. Corte di cassazione sentenza n. 26565 del 2012) . CP_ Sono poste, altresì, a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separato decreto
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro , definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo dichiarando che presentava i requisiti medico legali per il riconoscimento Persona_1 dell'indennità di accompagnamento dal 26.03.2024 fino all'exitus
2) spese di lite compensate
3) condanna l' al pagamento delle spese della ctu, liquidate come da separato decreto CP_1
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
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