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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/07/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2084/24 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Matteo Prato Presidente dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. dott. Simona Graziuso Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2084/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) in data 11/03/1967, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LOMBARDI FRANCESCO, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...] CP_1 C.F._2
- RESISTENTE contumace - NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 4/11/24, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 allegando:
[...]
- Di aver contratto matrimonio con il resistente in 23/05/1996 in Stoccarda;
- Che dal matrimonio sono nati tre figli: il 02.06.2001, , il Persona_1 Persona_2
24.7.1996, e , maggiorenni ed economicamente autonomi e indipendenti;
Persona_3
- Che con sentenza pronunziata il 18/12/2010 dal Tribunale della famiglia di Stoccarda è stata pronunziata la separazione personale tra i coniugi, regolarmente annotata nei registri di matrimonio del Comune di Nardò (LE) al n. 26, P.2, S.C. Anno 2022;
- Che, ai sensi dell'art. 21 del regolamento UE n. 2201 del 2003, le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento;
- Che dalla data del 18/12/2010 i coniugi e non si sono più riconciliati;
Pt_2 CP_1 Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile, con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Non si è costituita parte resistente, benché regolarmente evocata in giudizio.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo All'udienza di comparizione delle parti del 23 aprile 2025, il giudice delegato alla trattazione, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, ha ascoltato la ricorrente e, all'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. R.G. n. 2084/24 - Pag. 2 di 3
3. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 23/04/2025 parte ricorrente ha concluso come in atti.
4. Declaratoria di contumacia di parte resistente Prima di tutto va dichiarata la contumacia di parte che, nonostante la CP_1 regolare notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale, non si è costituita in giudizio.
5. La domanda di scioglimento del matrimonio civile Va preliminarmente premesso che il matrimonio, celebrato all'estero (in Stoccarda), risulta regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nardò (atto n. 43, P.2, anno 1996) e che sussiste la giurisdizione italiana sulla domanda di divorzio in base all'art. 3 del reg. CE 2201/2003, in quanto le parti sono cittadini italiani risiedenti in Italia (la ricorrente in Cassano allo Ionio (CS) e il resistente in Rocca Canavese (TO)). La domanda, infine, va decisa in base alla legge italiana, ai sensi dell'articolo 8 del Reg. CE 1259/2019, secondo cui, in mancanza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, possibile ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso in esame, come già rilevato, trattasi di cittadini italiani residenti in Italia. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza pronunziata il 18/12/2010 dal Tribunale della famiglia di Stoccarda (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
6. Il regime delle spese Considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di;
CP_1 R.G. n. 2084/24 - Pag. 3 di 3
B. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 23/05/1996 in Stoccarda tra
E come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1 C. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Nardò (LE) in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D. DICHIARA compensate le spese di lite;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 25 luglio 2025. Il Presidente dott. Matteo Prato Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Matteo Prato Presidente dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. dott. Simona Graziuso Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2084/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) in data 11/03/1967, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LOMBARDI FRANCESCO, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...] CP_1 C.F._2
- RESISTENTE contumace - NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in data 4/11/24, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 allegando:
[...]
- Di aver contratto matrimonio con il resistente in 23/05/1996 in Stoccarda;
- Che dal matrimonio sono nati tre figli: il 02.06.2001, , il Persona_1 Persona_2
24.7.1996, e , maggiorenni ed economicamente autonomi e indipendenti;
Persona_3
- Che con sentenza pronunziata il 18/12/2010 dal Tribunale della famiglia di Stoccarda è stata pronunziata la separazione personale tra i coniugi, regolarmente annotata nei registri di matrimonio del Comune di Nardò (LE) al n. 26, P.2, S.C. Anno 2022;
- Che, ai sensi dell'art. 21 del regolamento UE n. 2201 del 2003, le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento;
- Che dalla data del 18/12/2010 i coniugi e non si sono più riconciliati;
Pt_2 CP_1 Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile, con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Non si è costituita parte resistente, benché regolarmente evocata in giudizio.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo All'udienza di comparizione delle parti del 23 aprile 2025, il giudice delegato alla trattazione, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente, ha ascoltato la ricorrente e, all'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. R.G. n. 2084/24 - Pag. 2 di 3
3. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 23/04/2025 parte ricorrente ha concluso come in atti.
4. Declaratoria di contumacia di parte resistente Prima di tutto va dichiarata la contumacia di parte che, nonostante la CP_1 regolare notifica nei suoi confronti dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale, non si è costituita in giudizio.
5. La domanda di scioglimento del matrimonio civile Va preliminarmente premesso che il matrimonio, celebrato all'estero (in Stoccarda), risulta regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nardò (atto n. 43, P.2, anno 1996) e che sussiste la giurisdizione italiana sulla domanda di divorzio in base all'art. 3 del reg. CE 2201/2003, in quanto le parti sono cittadini italiani risiedenti in Italia (la ricorrente in Cassano allo Ionio (CS) e il resistente in Rocca Canavese (TO)). La domanda, infine, va decisa in base alla legge italiana, ai sensi dell'articolo 8 del Reg. CE 1259/2019, secondo cui, in mancanza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, possibile ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Nel caso in esame, come già rilevato, trattasi di cittadini italiani residenti in Italia. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza pronunziata il 18/12/2010 dal Tribunale della famiglia di Stoccarda (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
6. Il regime delle spese Considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di;
CP_1 R.G. n. 2084/24 - Pag. 3 di 3
B. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato il 23/05/1996 in Stoccarda tra
E come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1 C. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Nardò (LE) in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D. DICHIARA compensate le spese di lite;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 25 luglio 2025. Il Presidente dott. Matteo Prato Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni