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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1119 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. ROSELLA LUCENTE, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1
dell'avv. PAMELA MARIANNA PIRAS, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
1 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 CP_1
vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto ed ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Assemini, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza e successivamente dichiarare, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, la sussistenza dei requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 898/1970 e per l'effetto, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in data 07.02.2013 ad Assemini, ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici,
con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2. Ciascun coniuge, essendo economicamente indipendente, provvederà autonomamente al proprio sostentamento.
3. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, dai quali dovrà Per_1
continuare a ricevere cura educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse del minore e autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
4. Il Sig. verserà un assegno per il mantenimento del minore , pari ad € 200,00 CP_1 Per_1
mensili, da corrispondere alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. I coniugi concordano, anche in ragione dell'esiguo contributo economico, che la Sig.ra Pt_1
percepirà l'assegno unico familiare INPS nella misura del 100%, e che a tal fine il Sig.
[...] [...]
si impegna sin d'ora a collaborare ed a fornire tutta la documentazione necessaria, con CP_1
espressa previsione che, qualora l'assegno unico dovesse essere soppresso o diminuito, la circostanza sarà motivo di revisione dell'assegno.
2 6. Il Sig. contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie CP_1
sostenute nell'interesse del figlio e previo accordo tra le parti, secondo la seguente modalità: SPESE
MEDICHE - spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
tickets sanitari;
- spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche e psicoterapiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari;
SPESE PER L'ISTRUZIONE - spese scolastiche documentate che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione privati;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
ATTIVITA' LUDICHE E
RICREATIVE - spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: attività sportive,
ricreative, ludiche e attrezzature pertinenti;
corsi di lingua straniera e di istruzione;
viaggi e vacanze.
7. Le parti, ad integrazione delle sopra indicate spese straordinarie, considerano come già
concordata la spesa di uno sport di fascia di prezzo media con retta mensile sino ad € 60,00 e che pertanto il Sig. provvederà mensilmente a versare alla Sig.ra il 50% di detto importo. CP_1 Pt_1
8. Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio , previo accordo con lo stesso e CP_1 Per_1
compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi.
9. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione e scioglimento del matrimonio,
hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che,
ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti.”
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/02/2024, premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 7/02/2013, e che dall'unione coniugale era nato in data [...] il CP_1
figlio ; di lavorare come banconiera per la retribuzione mensile di circa euro 1.100,00, e di Per_1
essere tornata a vivere presso i propri genitori, contribuendo alle spese famigliari con la somma di
500,00 euro al mese;
che il convenuto, pur lavorando, non contribuiva in alcun modo al mantenimento del figlio;
che egli inoltre aveva confessato di avere una relazione extraconiugale;
tanto premesso, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al coniuge, l'affidamento condiviso del minore, e il versamento in capo al convenuto di un assegno di euro 300,00 mensili per il mantenimento del figlio, altresì domandando che, decorsi i termini di legge, sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 23/08/2024, non CP_1
opponendosi alla pronuncia della separazione e del divorzio, ma domandando il rigetto dell'addebito, e la determinazione di un assegno di euro 200,00 per il mantenimento del figlio.
Con istanza congiunta di trattazione scritta, i coniugi hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio, dichiarando di non volersi riconciliare.
Assunti i provvedimenti temporanei e urgenti in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarazione sottoscritta di non volersi riconciliare, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni concordate, che in quanto conformi all'interesse della prole devono essere recepite dal Collegio.
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio,
cumulativamente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per
4 l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...], il [...], e Parte_1
nato a [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato CP_1
Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. omologa le condizioni concordate;
3. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
4. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 9/05/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 1119 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
con l'avv. ROSELLA LUCENTE, Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. PAMELA MARIANNA PIRAS, CP_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 4/03/2026, ore 9,15, davanti al giudice delegato dott.ssa Francesca Lucchesi, cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 9/05/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
6 Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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