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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/03/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10631/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10631/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 nella qualità di eredi di (C.F. ), domiciliati in Genova, Via Per_1 CodiceFiscale_3 Gropallo 6/3A, presso lo studio dell'Avv. Andrea Percivale, che li rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTORI
contro
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, corrente in Genova ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Fiasella 3/17, presso lo studio degli Avvocati Stefano e Valeria Torchio e Valentina Carlini, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
<contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento del per le ragioni CP_1 tutte esposte in atto introduttivo;
2) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il convenuto, CP_1
in persona dell'amministratore pro tempore:
a) a compiutamente effettuare e/o portare a termine le operazioni di ricerca del guasto causalmente determinante la verificazione di infiltrazioni pagina 1 di 7 d'acqua nell'immobile della conchiudente, come descritto nelle sopra esposte premesse;
b) a fornire all'attrice esaustivo riscontro documentale di quello che sarà l'esito delle domandate attività; c) a denunciare la verificazione dei fenomeni infiltrativi evidenziati alla presente lettera a) alla propria compagnia assicuratrice Controparte_2 onde essa, previo esperimento delle indagini tecnico-peritali ritenute più opportune e necessarie all'accertamento delle cause e della tipologia degli stessi, possa se del caso attivare la prestata garanzia e procedere, quindi, alle successive liquidazioni, a condizione che non sia nel frattempo intervenuta prescrizione biennale in merito;
3) dare atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda attorea per un riscontro documentale da parte del sulle indagini tecniche svolte fino all'instaurazione del CP_1 presente giudizio, avendo il convenuto, solo in corso di causa, prodotto la relazione del Geom. sancire il pieno diritto degli attori ad avere CP_3 tale documento e di conseguenza sancire la soccombenza virtuale avversaria in merito;
4) nell'eventuale assenza di atti interruttivi del Condominio, dare atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere in riferimento alla domanda attorea volta a ottenere la denuncia assicurativa di controparte sui fenomeni in esame per intervenuta prescrizione biennale;
sancire il pieno diritto degli attori ad avere tale attivazione del nei CP_1
termini di legge e di conseguenza sancire la soccombenza virtuale avversaria in merito;
5) respingere le avverse doglianze e/o eccezioni tutte di parte convenuta, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
6) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle domande riconvenzionali ex adverso proposte, per insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 36 c.p.c. e per l'effetto respingerle;
7) accertare e dichiarare altresì l'inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale risarcitoria per assoluta genericità e/o indeterminatezza e/o indeterminabilità e/o mancata quantificazione del petitum e per l'effetto respingerla;
8) in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di cui ai punti 4) e 5) che precedono, respingere comunque le avverse domande riconvenzionali nel merito, siccome inammissibili e/o infondate in fatto e diritto;
9) respingere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. ex adverso formulata, siccome inammissibile e/o infondata in fatto e diritto;
10) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice nutra dubbi residui in ordine alla fondatezza delle domande e argomentazioni attoree, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento dei mezzi istruttori dedotti dagli esponenti nella seconda memoria ex art. 183 6° com. c.p.c.;
11) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il in CP_1 persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite,
pagina 2 di 7 ivi comprese quelle inerenti il procedimento di mediazione obbligatoria,
oltre spese generali, CPA e IVA inerenti. Sentenza esecutiva ai sensi di legge>>.
per parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo G.U. del Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le pronunce e le declaratorie meglio viste:
1) In Via Principale Respingere ogni domanda avanzata da parte attrice nei confronti del conchiudente in quanto CP_1 temeraria, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
2) In Via Riconvenzionale 2.1) Accertare e dichiarare che il Condominio conchiudente per la fase precedente di ATP causa RG 7322/2020 introdotta dalla sig.ra ha sostenuto la spesa di euro 2.188,68 per compensi di Per_1 assistenza legale, euro 1.665,30 per spese di CTP, € 3.778,95 per spese di assistenza tecnica stragiudiziale, € 48,80 per indennità di mediazione corrisposta all'Organismo ed euro 643,48 per assistenza legale nel procedimento di mediazione e, conseguentemente, condannare l'attrice al rimborso delle stesse in quella somma maggiore o anche minore meglio vista e ritenuta oltre interessi legali da ogni singolo pagamento al saldo;
2.2) Accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra per i danni subiti e subendi alle parti comuni Pt_1 condominiali e per l'effetto condannarla al relativo risarcimento nella misura che risulterà in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
2.3) In ogni caso con vittorie di spese e compensi di giudizio, anche ex art. 96 cpc.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di condomina dello stabile di via Per_1 degli Iris 51-53-55, sul rilievo dell'inadempimento del conveniva in giudizio il suddetto CP_1 ente, in persona dell'amministratore pro tempore , al fine di sentirlo dichiarare tenuto e condannato:
-ad effettuare e/o portare a termine le operazioni di ricerca del guasto causalmente determinante la verificazione di infiltrazioni d'acqua nell'immobile di parte attrice;
- a fornire riscontro documentale, in ordine alle risultanze attuali delle ricerche e a quelle che saranno all'esito dell'ultimazione delle domandate attività;
-a denunciare la verificazione dei fenomeni infiltrativi alla propria compagnia assicuratrice CP_2
onde essa possa attivare la prestata garanzia e procedere alle successive liquidazioni.
[...]
Si costituiva in giudizio il , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendo in via riconvenzionale la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese legali, tecniche di CTP nel procedimento di ATP RG
7322/2020, nonchè di assistenza tecnica stragiudiziale per le verifiche effettuate nel contraddittorio, e di mediazione, nella misura risultante dalla documentazione che si produceva e comunque nella misura meglio vista e ritenuta di giustizia nonché la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi dal alle parti comuni per effetto delle condotte poste in essere dalla sig.ra CP_1 Pt_1 nella misura risultante in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
pagina 3 di 7 Con comparsa in data 17\3\2023 si costituivano in luogo dell'attrice, deceduta nelle more del giudizio, gli eredi della stessa, e . Parte_1 Parte_2
Con ordinanza in data 11\3\2024, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di assumere i mezzi istruttori dedotti dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22\11\2024 trattata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, su dette conclusioni, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
La domanda attorea
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Più specificamente deve rilevarsi che, a sostegno della stessa, gli attori assumevano:
- di essere proprietari dell'unità immobiliare di cui all'interno 7, civico 51 del convenuto, CP_1 che risulta interessata da infiltrazioni e che nell'ottobre 2021 si presentavano “fenomeni analoghi” a quelli degli anni precedenti: “macchie di umidità su pavimenti e murature, nonché buchi e aperture nelle parti murarie cagionati dalle indagini anteriormente effettuate per ricercare l'origine del fenomeno”, nonché “percolamenti d'acqua nel posto auto posto al livello/piano sottostante”
- di aver richiesto all'amministratrice del Condominio di inviare denuncia di sinistro a CP_2 compagnia assicuratrice dello stabile, affinché fosse nominato un perito per la ricerca delle cause e tipologia dei fenomeni e il conseguente risarcimento, richiesta rimasta inevasa;
- che in data 29.12.2021 veniva effettuato un sopralluogo congiunto in contraddittorio tra il geom.
fiduciario della sig.ra , il geom. e l'idraulico , fiduciari del Condominio, i CP_4 Pt_1 CP_3 CP_5 quali avrebbero concluso circa l'ipotetica riconducibilità del fenomeno a “una perdita d'acqua da una tubatura condominiale”;
- che il Condominio non avrebbe valutato l'adozione di “opere di raccolta e difesa delle perdite” al fine di contenere il fenomeno e prevenire ulteriori perdite;
- che la richiesta del dicembre 2021 rivolta al Condominio di “porre rimedio solutorio alle criticità” veniva riscontrata con un diniego, sul rilievo che il fenomeno non era riconducibile a cause condominiali, ma a “perdite dell'impianto acqua dell'appartamento della sig.ra ”; Pt_1
-di aver riscontrato e contestato detta missiva evidenziando che era onere del Condominio provvedere alla ricerca esatta delle cause del fenomeno, anche con opere demolitive all'interno dell'immobile, sollecitando il coinvolgimento dell'assicurazione condominiale, ma che ciò non avveniva;
- di ritenere il inadempiente per inosservanza da parte dell'amministratrice dell'art. 1130 CP_1 cc dell'obbligo di compiere atti conservativi sulle parti comuni dell'edificio, nonché dell'art. 19 del regolamento condominiale recante analoga previsione;
-che anche il procedimento di mediazione instaurato innanzi l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova si era concluso con esito negativo stante il rifiuto alla prosecuzione deliberato dall'assemblea condominiale del 20.6.2022;
-che priva di esito era stata anche la successiva comunicazione del riattivarsi delle perdite effettuata il
22.11.2022.
pagina 4 di 7 Su dette premesse, gli attori evidenziavano, a sostegno della propria domanda, che sussisterebbe l'inadempimento da parte del Condominio, in primo luogo per inosservanza, da parte dell'amministratore, sia di quanto stabilito dall'art. 1130, n° 4 c.c., in virtù del quale lo stesso sarebbe tenuto a “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio”, sia di quanto analogamente disposto dell'art. 19, paragrafo 1, lettera d) del regolamento condominiale (prodotto sub doc 9 di parte attrice).
Più specificamente, gli attori precisavano in atti che oggetto del contendere non sarebbe l'individuazione della causa del nuovo fenomeno infiltrativo bensì la condotta omissiva, ostativa e inadempiente del motivo del mancato accertamento della fonte del problema. CP_1
Parte convenuta ha contestato nel merito sin dall'atto introduttivo l'assunto della difesa di parte attrice secondo cui l'amministratore non sarebbe stato diligente nella gestione del sinistro osservando inoltre, in memoria di replica che il dedotto inadempimento, consistente nell'asserita omessa denuncia alla compagnia assicurativa e nell'aver omesso di compiere gli atti conservativi di cui all'art 1130 n
4c.c.non farebbe ricadere alcuna responsabilità sulla compagine condominiale ma potrebbe al più legittimare il singolo condomino a chiedere la revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 cc o a proporre nei suoi confronti un azione di responsabilità professionale. Il rilievo della difesa del è pienamente condivisibile e, pertanto, deve preliminarmente CP_1 rilevarsi, ai fini della decisione che nella specie, sussiste, in capo al convenuto, il difetto di CP_1 titolarità passiva del rapporto controverso.
In proposito deve richiamarsi il consolidato ed autorevole orientamento della Suprema Corte che ha precisato che “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. …….( Cass .civ. n 7776\2017) ed inoltre che “La contestazione della titolarità, attiva
o passiva,del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere.
( Cass Civ n 16814\24)
Peraltro, a prescindere da detto rilievo che si appalesa, già di per sé, dirimente ai fini della decisione deve inoltre osservarsi che la difesa del condominio ha contestato gli assunti degli attori in ordine all'asserito inadempimento da parte dell' amministratore del condominio osservando che tra le parti si sono svolti in relazione alle problematiche infiltrative lamentate da parte attrice due ATP e un giudizio di merito,e producendo all'uopo la sentenza n 1856\2016 sub doc 3 da parte convenuta dalla quale risulta che l'attrice è risultata totalmente soccombente stante l'insussistenza delle infiltrazioni Pt_1 lamentate, del tutto analoghe a quelle per cui è causa. La difesa del ha altresì evidenziato in corso di causa che: CP_1
- in esito all'ATP rubricato RG 9428/2011 veniva depositato l'elaborato del geom. Persona_2
(doc. 4 di parte convenuta) da cui emergeva che tutti i tecnici di parte, ivi compreso quello della sig.ra concordavano con gli accertamenti svolti e le conclusioni peritali. Pt_1
- nel successivo giudizio di merito definito con la sentenza doc. 3, oltre alle risultanze del suddetto ATP, l'attrice era stata in seguito espressamente diffidata dal dal persistere nella condotta CP_1 causativa delle infiltrazioni (bagnamento continuo della facciata e apposizione di impianti di irrigazione sempre in facciata), senza esito alcuno, con ciò continuando a danneggiare la sua proprietà e quella comune, come risultava dalla diffida 6.6.2012 e dalla documentazione fotografica versata in atti
(doc. 5).
pagina 5 di 7 -anche la CTU esperita nel giudizio di merito dal geom. comprensiva di integrazioni (docc. CP_6 6-7) aveva statuito l'inesistenza di una qualsivoglia responsabilità in capo al per i fatti CP_1 oggetto di causa ed anzi, nuovamente la riferibilità alla parte attrice di quanto dalla stessa lamentato:
“Per ciò che riguarda l'attuale controversia non sono stati riscontrati danni alla proprietà attorea risalendo gli stessi a problematiche pregresse riconducibili alla precedente azione cautelare” (cfr. pag. 39 CTU), concludendo pertanto che “… non esiste quindi alcuna responsabilità del
[...]
51-63 … in merito ai fatti lamentati da parte attrice” (cfr. pag. 44 CTU). Controparte_7 Dette conclusioni venivano ribadite nelle integrazioni del 30.4.2015 successivamente confermate: “… Lo scrivente alla luce di quanto in oggi accertato non rileva alcun sostanziale aggravamento della situazione già a suo tempo accertata e descritta sulla relativa relazione peritale di cui ne conferma i relativi contenuti” (cfr. pag. 9 integrazioni CTU).
-A detta conclusione il geom. giungeva a seguito di accurate operazioni tecniche svolte nel CP_6 pieno contraddittorio tra le parti, comprensive di un ulteriore sopralluogo espletato per dirimere i dubbi e le perplessità manifestate da parte attrice: “Le prove di allagamento e di bagnamento effettuate oltre ad evidenziare la presenza di una corretta pendenza verso l'esterno del piano a terrazzo hanno escluso la presenza di vere e proprie infiltrazioni con presenza di acqua all'interno della camera d'aria nel locale di abitazione dell'appartamento int. 7 ed hanno bensì riscontrato l'esistenza in forma essenzialmente percettiva al tatto e sensibile all'uso strumentale, di umidità soprattutto nel punto vicino all'angolo formato tra le due pareti …” (cfr. pag. 30-31).
-Inoltre, il geom. evidenziava che “in nessuna occasione si è mai assistito all'ingresso di CP_6 acqua all'interno della abitazione stessa di proprietà dell'odierna attrice …” (pag. 31).
-Nell'anno 2017 la sig.ra veniva formalmente ma invano diffidata di dar corso alle opere Pt_1 necessarie per il ripristino della terrazza di sua proprietà, nella quale erano state effettuate le opere di demolizione in occasione delle operazioni peritali svolte nel giudizio definito con la sentenza nostro doc. 2 e ciò anche al fine di evitare il prodursi di danni alle parti comuni (doc. 8).
- nell'anno 2020 la sig.ra promuoveva un nuovo procedimento per ATP assumendo la persistenza Pt_1 dei medesimi fenomeni infiltrativi (peraltro neppure attivi al momento del deposito del ricorso) ritenuti riferibili a parti condominiali ed assumendo che le stesse avrebbero dovuto formare oggetto di opere preventive di messa in sicurezza da parte del;
CP_1
- la CTU a firma del geom. (doc. 9), previa accurata indagine comprensiva anche di Persona_3 opere demolitive, non giungeva ad una determinazione delle eventuali cause stante “l'assenza di infiltrazioni attive, ma solo segni da pregresse infiltrazioni”, ma evidenziava comunque che all'interno del bagno della sig.ra era stata dalla stessa effettuata la sostituzione di una tubatura danneggiata, Pt_1 in particolare “il nuovo sifone della vasca da bagno verosimilmente sostituito a seguito di fuoriuscite d'acqua” (pagg.8-9).
-Il sinistro aperto dall'amministratrice presso la Compagnia di assicurazione del
[...] veniva definito con il riconoscimento di un rimborso alla sig.ra di euro 400,00, CP_8 Pt_1 come attestato dalla quietanza liberatoria (doc. 10) e dalla pec 28.1.2021 dell'amministratrice (doc. 11). Alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per difetto di titolarità passiva del convenuto in ordine al rapporto controverso. CP_1
Le domande riconvenzionali.
Le domande riconvenzionali di parte convenuta non possono trovare accoglimento per le ragioni di cui in appresso.
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese legali e tecniche di ctp sostenute nella fase dell' ATP RG 7322/2020, nonchè di assistenza tecnica stragiudiziale per le verifiche effettuate nel contraddittorio, e di mediazione, va in proposito rilevato che la Corte di pagina 6 di 7 Cassazione con l'ordinanza n. 28677/2023 del 16/10/2023 ha ribadito che le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Tanto premesso deve rilevarsi che, nella specie, come correttamente osservato dalla difesa degli attori, il convenuto non ha formulato nel merito alcuna domanda di accertamento della responsabilità di parte attrice in relazione ai fenomeni accertati nel corso del suddetto procedimento per Atp.
Da ciò deriva che parte attrice, in assenza di una pronuncia di merito che ne sancisca la soccombenza non può essere condannata, ai sensi degli artt 91 e 92 cpc al rimborso delle spese sostenute in fase di
Atp.
Del pari non può trovare accoglimento la domanda di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi dal alle parti comuni per effetto delle condotte poste in essere dalla CP_1 sig.ra Pt_1
In proposito deve infatti rilevarsi che la richiesta formulata dal di ctu sui danni alle parti CP_1 comuni non ha trovato accoglimento in quanto esplorativa, in assenza della prova del fatto storico dei fenomeni dedotti e non risultando idoneo a tal fine il conteggio allegato dal convenuto sub doc 17.
Le spese di lite
Le spese di lite attesa la reciproca soccombenza sono interamente compensate tra le parti.
In assenza dei presupposti richiesti dalla norma non può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta di condanna degli attori ex art 96 cpc.
P.Q.M.
il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinge le domande di parte attrice;
respinge le domande riconvenzionali di parte convenuta;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 5 marzo 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10631/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 nella qualità di eredi di (C.F. ), domiciliati in Genova, Via Per_1 CodiceFiscale_3 Gropallo 6/3A, presso lo studio dell'Avv. Andrea Percivale, che li rappresenta e difende come da mandato in atti
ATTORI
contro
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, corrente in Genova ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Fiasella 3/17, presso lo studio degli Avvocati Stefano e Valeria Torchio e Valentina Carlini, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
<contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento del per le ragioni CP_1 tutte esposte in atto introduttivo;
2) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il convenuto, CP_1
in persona dell'amministratore pro tempore:
a) a compiutamente effettuare e/o portare a termine le operazioni di ricerca del guasto causalmente determinante la verificazione di infiltrazioni pagina 1 di 7 d'acqua nell'immobile della conchiudente, come descritto nelle sopra esposte premesse;
b) a fornire all'attrice esaustivo riscontro documentale di quello che sarà l'esito delle domandate attività; c) a denunciare la verificazione dei fenomeni infiltrativi evidenziati alla presente lettera a) alla propria compagnia assicuratrice Controparte_2 onde essa, previo esperimento delle indagini tecnico-peritali ritenute più opportune e necessarie all'accertamento delle cause e della tipologia degli stessi, possa se del caso attivare la prestata garanzia e procedere, quindi, alle successive liquidazioni, a condizione che non sia nel frattempo intervenuta prescrizione biennale in merito;
3) dare atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda attorea per un riscontro documentale da parte del sulle indagini tecniche svolte fino all'instaurazione del CP_1 presente giudizio, avendo il convenuto, solo in corso di causa, prodotto la relazione del Geom. sancire il pieno diritto degli attori ad avere CP_3 tale documento e di conseguenza sancire la soccombenza virtuale avversaria in merito;
4) nell'eventuale assenza di atti interruttivi del Condominio, dare atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere in riferimento alla domanda attorea volta a ottenere la denuncia assicurativa di controparte sui fenomeni in esame per intervenuta prescrizione biennale;
sancire il pieno diritto degli attori ad avere tale attivazione del nei CP_1
termini di legge e di conseguenza sancire la soccombenza virtuale avversaria in merito;
5) respingere le avverse doglianze e/o eccezioni tutte di parte convenuta, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
6) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle domande riconvenzionali ex adverso proposte, per insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 36 c.p.c. e per l'effetto respingerle;
7) accertare e dichiarare altresì l'inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale risarcitoria per assoluta genericità e/o indeterminatezza e/o indeterminabilità e/o mancata quantificazione del petitum e per l'effetto respingerla;
8) in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di cui ai punti 4) e 5) che precedono, respingere comunque le avverse domande riconvenzionali nel merito, siccome inammissibili e/o infondate in fatto e diritto;
9) respingere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. ex adverso formulata, siccome inammissibile e/o infondata in fatto e diritto;
10) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice nutra dubbi residui in ordine alla fondatezza delle domande e argomentazioni attoree, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento dei mezzi istruttori dedotti dagli esponenti nella seconda memoria ex art. 183 6° com. c.p.c.;
11) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il in CP_1 persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento delle spese di lite,
pagina 2 di 7 ivi comprese quelle inerenti il procedimento di mediazione obbligatoria,
oltre spese generali, CPA e IVA inerenti. Sentenza esecutiva ai sensi di legge>>.
per parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo G.U. del Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le pronunce e le declaratorie meglio viste:
1) In Via Principale Respingere ogni domanda avanzata da parte attrice nei confronti del conchiudente in quanto CP_1 temeraria, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
2) In Via Riconvenzionale 2.1) Accertare e dichiarare che il Condominio conchiudente per la fase precedente di ATP causa RG 7322/2020 introdotta dalla sig.ra ha sostenuto la spesa di euro 2.188,68 per compensi di Per_1 assistenza legale, euro 1.665,30 per spese di CTP, € 3.778,95 per spese di assistenza tecnica stragiudiziale, € 48,80 per indennità di mediazione corrisposta all'Organismo ed euro 643,48 per assistenza legale nel procedimento di mediazione e, conseguentemente, condannare l'attrice al rimborso delle stesse in quella somma maggiore o anche minore meglio vista e ritenuta oltre interessi legali da ogni singolo pagamento al saldo;
2.2) Accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra per i danni subiti e subendi alle parti comuni Pt_1 condominiali e per l'effetto condannarla al relativo risarcimento nella misura che risulterà in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
2.3) In ogni caso con vittorie di spese e compensi di giudizio, anche ex art. 96 cpc.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di condomina dello stabile di via Per_1 degli Iris 51-53-55, sul rilievo dell'inadempimento del conveniva in giudizio il suddetto CP_1 ente, in persona dell'amministratore pro tempore , al fine di sentirlo dichiarare tenuto e condannato:
-ad effettuare e/o portare a termine le operazioni di ricerca del guasto causalmente determinante la verificazione di infiltrazioni d'acqua nell'immobile di parte attrice;
- a fornire riscontro documentale, in ordine alle risultanze attuali delle ricerche e a quelle che saranno all'esito dell'ultimazione delle domandate attività;
-a denunciare la verificazione dei fenomeni infiltrativi alla propria compagnia assicuratrice CP_2
onde essa possa attivare la prestata garanzia e procedere alle successive liquidazioni.
[...]
Si costituiva in giudizio il , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 tempore, contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendo in via riconvenzionale la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese legali, tecniche di CTP nel procedimento di ATP RG
7322/2020, nonchè di assistenza tecnica stragiudiziale per le verifiche effettuate nel contraddittorio, e di mediazione, nella misura risultante dalla documentazione che si produceva e comunque nella misura meglio vista e ritenuta di giustizia nonché la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi dal alle parti comuni per effetto delle condotte poste in essere dalla sig.ra CP_1 Pt_1 nella misura risultante in corso di causa e/o quella ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
pagina 3 di 7 Con comparsa in data 17\3\2023 si costituivano in luogo dell'attrice, deceduta nelle more del giudizio, gli eredi della stessa, e . Parte_1 Parte_2
Con ordinanza in data 11\3\2024, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di assumere i mezzi istruttori dedotti dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22\11\2024 trattata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, su dette conclusioni, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
La domanda attorea
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Più specificamente deve rilevarsi che, a sostegno della stessa, gli attori assumevano:
- di essere proprietari dell'unità immobiliare di cui all'interno 7, civico 51 del convenuto, CP_1 che risulta interessata da infiltrazioni e che nell'ottobre 2021 si presentavano “fenomeni analoghi” a quelli degli anni precedenti: “macchie di umidità su pavimenti e murature, nonché buchi e aperture nelle parti murarie cagionati dalle indagini anteriormente effettuate per ricercare l'origine del fenomeno”, nonché “percolamenti d'acqua nel posto auto posto al livello/piano sottostante”
- di aver richiesto all'amministratrice del Condominio di inviare denuncia di sinistro a CP_2 compagnia assicuratrice dello stabile, affinché fosse nominato un perito per la ricerca delle cause e tipologia dei fenomeni e il conseguente risarcimento, richiesta rimasta inevasa;
- che in data 29.12.2021 veniva effettuato un sopralluogo congiunto in contraddittorio tra il geom.
fiduciario della sig.ra , il geom. e l'idraulico , fiduciari del Condominio, i CP_4 Pt_1 CP_3 CP_5 quali avrebbero concluso circa l'ipotetica riconducibilità del fenomeno a “una perdita d'acqua da una tubatura condominiale”;
- che il Condominio non avrebbe valutato l'adozione di “opere di raccolta e difesa delle perdite” al fine di contenere il fenomeno e prevenire ulteriori perdite;
- che la richiesta del dicembre 2021 rivolta al Condominio di “porre rimedio solutorio alle criticità” veniva riscontrata con un diniego, sul rilievo che il fenomeno non era riconducibile a cause condominiali, ma a “perdite dell'impianto acqua dell'appartamento della sig.ra ”; Pt_1
-di aver riscontrato e contestato detta missiva evidenziando che era onere del Condominio provvedere alla ricerca esatta delle cause del fenomeno, anche con opere demolitive all'interno dell'immobile, sollecitando il coinvolgimento dell'assicurazione condominiale, ma che ciò non avveniva;
- di ritenere il inadempiente per inosservanza da parte dell'amministratrice dell'art. 1130 CP_1 cc dell'obbligo di compiere atti conservativi sulle parti comuni dell'edificio, nonché dell'art. 19 del regolamento condominiale recante analoga previsione;
-che anche il procedimento di mediazione instaurato innanzi l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Genova si era concluso con esito negativo stante il rifiuto alla prosecuzione deliberato dall'assemblea condominiale del 20.6.2022;
-che priva di esito era stata anche la successiva comunicazione del riattivarsi delle perdite effettuata il
22.11.2022.
pagina 4 di 7 Su dette premesse, gli attori evidenziavano, a sostegno della propria domanda, che sussisterebbe l'inadempimento da parte del Condominio, in primo luogo per inosservanza, da parte dell'amministratore, sia di quanto stabilito dall'art. 1130, n° 4 c.c., in virtù del quale lo stesso sarebbe tenuto a “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio”, sia di quanto analogamente disposto dell'art. 19, paragrafo 1, lettera d) del regolamento condominiale (prodotto sub doc 9 di parte attrice).
Più specificamente, gli attori precisavano in atti che oggetto del contendere non sarebbe l'individuazione della causa del nuovo fenomeno infiltrativo bensì la condotta omissiva, ostativa e inadempiente del motivo del mancato accertamento della fonte del problema. CP_1
Parte convenuta ha contestato nel merito sin dall'atto introduttivo l'assunto della difesa di parte attrice secondo cui l'amministratore non sarebbe stato diligente nella gestione del sinistro osservando inoltre, in memoria di replica che il dedotto inadempimento, consistente nell'asserita omessa denuncia alla compagnia assicurativa e nell'aver omesso di compiere gli atti conservativi di cui all'art 1130 n
4c.c.non farebbe ricadere alcuna responsabilità sulla compagine condominiale ma potrebbe al più legittimare il singolo condomino a chiedere la revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 cc o a proporre nei suoi confronti un azione di responsabilità professionale. Il rilievo della difesa del è pienamente condivisibile e, pertanto, deve preliminarmente CP_1 rilevarsi, ai fini della decisione che nella specie, sussiste, in capo al convenuto, il difetto di CP_1 titolarità passiva del rapporto controverso.
In proposito deve richiamarsi il consolidato ed autorevole orientamento della Suprema Corte che ha precisato che “La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. …….( Cass .civ. n 7776\2017) ed inoltre che “La contestazione della titolarità, attiva
o passiva,del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere.
( Cass Civ n 16814\24)
Peraltro, a prescindere da detto rilievo che si appalesa, già di per sé, dirimente ai fini della decisione deve inoltre osservarsi che la difesa del condominio ha contestato gli assunti degli attori in ordine all'asserito inadempimento da parte dell' amministratore del condominio osservando che tra le parti si sono svolti in relazione alle problematiche infiltrative lamentate da parte attrice due ATP e un giudizio di merito,e producendo all'uopo la sentenza n 1856\2016 sub doc 3 da parte convenuta dalla quale risulta che l'attrice è risultata totalmente soccombente stante l'insussistenza delle infiltrazioni Pt_1 lamentate, del tutto analoghe a quelle per cui è causa. La difesa del ha altresì evidenziato in corso di causa che: CP_1
- in esito all'ATP rubricato RG 9428/2011 veniva depositato l'elaborato del geom. Persona_2
(doc. 4 di parte convenuta) da cui emergeva che tutti i tecnici di parte, ivi compreso quello della sig.ra concordavano con gli accertamenti svolti e le conclusioni peritali. Pt_1
- nel successivo giudizio di merito definito con la sentenza doc. 3, oltre alle risultanze del suddetto ATP, l'attrice era stata in seguito espressamente diffidata dal dal persistere nella condotta CP_1 causativa delle infiltrazioni (bagnamento continuo della facciata e apposizione di impianti di irrigazione sempre in facciata), senza esito alcuno, con ciò continuando a danneggiare la sua proprietà e quella comune, come risultava dalla diffida 6.6.2012 e dalla documentazione fotografica versata in atti
(doc. 5).
pagina 5 di 7 -anche la CTU esperita nel giudizio di merito dal geom. comprensiva di integrazioni (docc. CP_6 6-7) aveva statuito l'inesistenza di una qualsivoglia responsabilità in capo al per i fatti CP_1 oggetto di causa ed anzi, nuovamente la riferibilità alla parte attrice di quanto dalla stessa lamentato:
“Per ciò che riguarda l'attuale controversia non sono stati riscontrati danni alla proprietà attorea risalendo gli stessi a problematiche pregresse riconducibili alla precedente azione cautelare” (cfr. pag. 39 CTU), concludendo pertanto che “… non esiste quindi alcuna responsabilità del
[...]
51-63 … in merito ai fatti lamentati da parte attrice” (cfr. pag. 44 CTU). Controparte_7 Dette conclusioni venivano ribadite nelle integrazioni del 30.4.2015 successivamente confermate: “… Lo scrivente alla luce di quanto in oggi accertato non rileva alcun sostanziale aggravamento della situazione già a suo tempo accertata e descritta sulla relativa relazione peritale di cui ne conferma i relativi contenuti” (cfr. pag. 9 integrazioni CTU).
-A detta conclusione il geom. giungeva a seguito di accurate operazioni tecniche svolte nel CP_6 pieno contraddittorio tra le parti, comprensive di un ulteriore sopralluogo espletato per dirimere i dubbi e le perplessità manifestate da parte attrice: “Le prove di allagamento e di bagnamento effettuate oltre ad evidenziare la presenza di una corretta pendenza verso l'esterno del piano a terrazzo hanno escluso la presenza di vere e proprie infiltrazioni con presenza di acqua all'interno della camera d'aria nel locale di abitazione dell'appartamento int. 7 ed hanno bensì riscontrato l'esistenza in forma essenzialmente percettiva al tatto e sensibile all'uso strumentale, di umidità soprattutto nel punto vicino all'angolo formato tra le due pareti …” (cfr. pag. 30-31).
-Inoltre, il geom. evidenziava che “in nessuna occasione si è mai assistito all'ingresso di CP_6 acqua all'interno della abitazione stessa di proprietà dell'odierna attrice …” (pag. 31).
-Nell'anno 2017 la sig.ra veniva formalmente ma invano diffidata di dar corso alle opere Pt_1 necessarie per il ripristino della terrazza di sua proprietà, nella quale erano state effettuate le opere di demolizione in occasione delle operazioni peritali svolte nel giudizio definito con la sentenza nostro doc. 2 e ciò anche al fine di evitare il prodursi di danni alle parti comuni (doc. 8).
- nell'anno 2020 la sig.ra promuoveva un nuovo procedimento per ATP assumendo la persistenza Pt_1 dei medesimi fenomeni infiltrativi (peraltro neppure attivi al momento del deposito del ricorso) ritenuti riferibili a parti condominiali ed assumendo che le stesse avrebbero dovuto formare oggetto di opere preventive di messa in sicurezza da parte del;
CP_1
- la CTU a firma del geom. (doc. 9), previa accurata indagine comprensiva anche di Persona_3 opere demolitive, non giungeva ad una determinazione delle eventuali cause stante “l'assenza di infiltrazioni attive, ma solo segni da pregresse infiltrazioni”, ma evidenziava comunque che all'interno del bagno della sig.ra era stata dalla stessa effettuata la sostituzione di una tubatura danneggiata, Pt_1 in particolare “il nuovo sifone della vasca da bagno verosimilmente sostituito a seguito di fuoriuscite d'acqua” (pagg.8-9).
-Il sinistro aperto dall'amministratrice presso la Compagnia di assicurazione del
[...] veniva definito con il riconoscimento di un rimborso alla sig.ra di euro 400,00, CP_8 Pt_1 come attestato dalla quietanza liberatoria (doc. 10) e dalla pec 28.1.2021 dell'amministratrice (doc. 11). Alla luce delle osservazioni che precedono, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per difetto di titolarità passiva del convenuto in ordine al rapporto controverso. CP_1
Le domande riconvenzionali.
Le domande riconvenzionali di parte convenuta non possono trovare accoglimento per le ragioni di cui in appresso.
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese legali e tecniche di ctp sostenute nella fase dell' ATP RG 7322/2020, nonchè di assistenza tecnica stragiudiziale per le verifiche effettuate nel contraddittorio, e di mediazione, va in proposito rilevato che la Corte di pagina 6 di 7 Cassazione con l'ordinanza n. 28677/2023 del 16/10/2023 ha ribadito che le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Tanto premesso deve rilevarsi che, nella specie, come correttamente osservato dalla difesa degli attori, il convenuto non ha formulato nel merito alcuna domanda di accertamento della responsabilità di parte attrice in relazione ai fenomeni accertati nel corso del suddetto procedimento per Atp.
Da ciò deriva che parte attrice, in assenza di una pronuncia di merito che ne sancisca la soccombenza non può essere condannata, ai sensi degli artt 91 e 92 cpc al rimborso delle spese sostenute in fase di
Atp.
Del pari non può trovare accoglimento la domanda di condanna di parte attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi dal alle parti comuni per effetto delle condotte poste in essere dalla CP_1 sig.ra Pt_1
In proposito deve infatti rilevarsi che la richiesta formulata dal di ctu sui danni alle parti CP_1 comuni non ha trovato accoglimento in quanto esplorativa, in assenza della prova del fatto storico dei fenomeni dedotti e non risultando idoneo a tal fine il conteggio allegato dal convenuto sub doc 17.
Le spese di lite
Le spese di lite attesa la reciproca soccombenza sono interamente compensate tra le parti.
In assenza dei presupposti richiesti dalla norma non può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta di condanna degli attori ex art 96 cpc.
P.Q.M.
il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinge le domande di parte attrice;
respinge le domande riconvenzionali di parte convenuta;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Genova, 5 marzo 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
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