Ordinanza cautelare 22 gennaio 2015
Decreto decisorio 26 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 26/01/2021, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2021
N. 00010/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2015, proposto da
Cacia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Antonio Sartori, Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Azienda Ulss n. 20 Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Bolognesi, Alessandro Azzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Azzini in Verona, via Valverde 42;
Comune di Verona non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del parere negativo 20/1/2014 prot. n. 73460, comunicato lo stesso giorno, del responsabile dell'Unità Operativa Semplice di Igiene Urbana ed Ambientale dell'Azienda Ulss 20 di Verona al cambio d'uso di una unità immobiliare da direzionale a residenziale e da residenziale ad affittacamere, con esclusivo riferimento alla trasformazione in camera di un vano già destinato ad ufficio;
dell'art. 63 del Regolamento Edilizia del Comune di Verona.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Azienda Ulss n. 20 Verona
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 7 gennaio 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 25.01.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO