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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/04/2024, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
dott. Raffaele Califano Presidente
dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
dott.ssa Paola Beatrice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2940 /2023 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi contenziosa divenuta consensuale
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Carmela Rescigno ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Nola alla via On. F. Napolitano n. 103
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alaia Marco Santo ed elettivamente domiciliato in
Sperone al corso Umberto I n. 188
RESISTENTE
Con il parere del P.M. reso il 2.4.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 25.9.2023 ha chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare Parte_1 la separazione personale dal coniuge, di disporre l'affidamento esclusivo in suo favore dei minori, di assegnare la casa familiare a sé e di disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli della somma di € 800,00 e un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 250,00. In punto di fatto la ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio civile con il resistente in data 12.7.2008, che dalla loro Per_ unione sono nati due figli, il 31.3.2010 e il 26.12.2015 e che l'unione materiale e Persona_1 spirituale è venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali.
Con memoria difensiva del 20.12.2023 si è costituito in giudizio non opponendosi alla Controparte_1 separazione e all'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, ma chiedendo di disporre l'affido condiviso dei minori, un assegno di mantenimento a proprio carico pari ad euro 250,00 per ciascun figlio e di ordinare alla resistente di volturare le utenze della casa familiare e di contribuire al pagamento della metà delle rate di ammortamento di due prestiti contratti con la banca nazionale del lavoro.
All'udienza del 25.3.2024 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del giudice formulata all'udienza del 29.1.2024 e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
La domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni indicate nel verbale di udienza del 29.1.2024
e sottoscritte dalle parti alla successiva udienza del 25.3.2024 non risultando contrarie a norme imperative o all'interesse dei figli.
Le spese di lite sono interamente compensate tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto all'udienza del 25.3.2024;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 5.4.2024
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Paola Beatrice dott. Raffaele Califano
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
dott. Raffaele Califano Presidente
dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
dott.ssa Paola Beatrice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2940 /2023 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi contenziosa divenuta consensuale
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Carmela Rescigno ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Nola alla via On. F. Napolitano n. 103
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alaia Marco Santo ed elettivamente domiciliato in
Sperone al corso Umberto I n. 188
RESISTENTE
Con il parere del P.M. reso il 2.4.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 25.9.2023 ha chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare Parte_1 la separazione personale dal coniuge, di disporre l'affidamento esclusivo in suo favore dei minori, di assegnare la casa familiare a sé e di disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli della somma di € 800,00 e un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 250,00. In punto di fatto la ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio civile con il resistente in data 12.7.2008, che dalla loro Per_ unione sono nati due figli, il 31.3.2010 e il 26.12.2015 e che l'unione materiale e Persona_1 spirituale è venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali.
Con memoria difensiva del 20.12.2023 si è costituito in giudizio non opponendosi alla Controparte_1 separazione e all'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, ma chiedendo di disporre l'affido condiviso dei minori, un assegno di mantenimento a proprio carico pari ad euro 250,00 per ciascun figlio e di ordinare alla resistente di volturare le utenze della casa familiare e di contribuire al pagamento della metà delle rate di ammortamento di due prestiti contratti con la banca nazionale del lavoro.
All'udienza del 25.3.2024 le parti hanno aderito alla proposta conciliativa del giudice formulata all'udienza del 29.1.2024 e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
La domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni indicate nel verbale di udienza del 29.1.2024
e sottoscritte dalle parti alla successiva udienza del 25.3.2024 non risultando contrarie a norme imperative o all'interesse dei figli.
Le spese di lite sono interamente compensate tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto all'udienza del 25.3.2024;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 5.4.2024
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Paola Beatrice dott. Raffaele Califano
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