Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977.