Articolo 1 della Legge 25 maggio 1981, n. 386
Articolo 2
Versione
8 agosto 1981
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977.
Entrata in vigore il 8 agosto 1981