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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/07/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 196/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 196 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa da
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ; (C:F: ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ); (C.F. ); Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ); (C.F. Parte_8 C.F._7 Parte_9
) e (C.F. , tutti in proprio e quali C.F._8 Parte_10 C.F._9 prossimi congiunti del sig. , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in data 15.11.2005, rappresentati e difesi nel presente giudizio di appello dall'Avv.
Paolo Bacalini del Foro di Fermo (C.F. pec: fax Email_1
0734.228387, C.F.: ) e con lui elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._10 dell'Avv. Giordano Gagliardini del Foro di Ancona (C.F. ) - fax. C.F._11
pagina 1 di 14 - PEC: sito in Ancona, Corso P.IVA_1 Email_2
Mazzini, 148, giusta procura rilasciata ex art. 83, comma 3, c.p.c.
Appellanti
Contro
(c.f. e p.i. ) in funzione di Controparte_1 P.IVA_2 gestione liquidatoria della ex (p.i. ) con sede legale in Ancona, Via CP_2 P.IVA_3
Colombo n. 106 in persona del Commissario Straordinario dell' quale CP_3
Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria dell'ex ex art. 42, comma 9, CP_2
L.R. 19/2022, legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa rappresentata e difesa CP_4 dall'Avv. Riccardo Vagnoni (c.f.: , pec: C.F._12 Email_3 fax n. 0710976312) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Falconara M.ma (AN),
Piazza Cesare Battisti 1
Appellata
Oggetto: sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Macerata Urbino , in tema di danno parentale
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - Con sentenza non definitiva il Tribunale di Macerata affermava la responsabilità dell' per la CP_2 condotta negligente dei sanitari dell'Ospedale di che causò, in data 15.11.2005 il decesso di
[...]
, dichiarava il difetto di legittimazione ad agire di condannava la Per_1 Parte_11 convenuta al pagamento, in favore della moglie di , CP_2 Persona_1 Parte_1
, e dei due figli e , della complessiva somma di €. 42.180,00 a titolo di
[...] Parte_2 Persona_2 danno terminale iure hereditatis.
Rimessa la causa in istruttoria in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “iure proprio”, decideva secondo i seguenti passaggi, di seguito sintetizzati, in fatto e diritto :
pagina 2 di 14 1) il decesso di ha inciso sul legame parentale con sua moglie e con quello Persona_1 instauratosi con i figli e e i due nipoti (figli di ) Parte_2 Parte_5 Parte_2 Parte_3
e per il vuoto provocato dal non poter più godere della presenza e
[...] Parte_4 dell'affetto del defunto;
2) A questi parenti e congiunti andava riconosciuto il risarcimento del danno consistito nella sofferenza morale (danno morale non patrimoniale), causata dalla perdita del defunto
3) Stessa cosa non poteva dirsi per tutti gli altri attori non essendo stata fornita per essi la prova della concretezza, effettività, ampiezza, profondità e consistenza della relazione parentale in atto con il defunto al momento del decesso e del conseguente pregiudizio che la morte di
[...]
ha loro causato. Per_1
4) Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare poi sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. Andava applicata la metodologia elaborata con le tabelle del Tribunale di Roma nel 2019.
5) Seguendo i criteri di cui alle citate tabelle, per la moglie convivente, il danno per ciascuno di essi va quantificato in Euro 274.587,60; per i figli e (per lui non provata la Pt_2 Pt_5 convivenza), si ha un importo di Euro 225.554,10; per ciascun nipote il danno si quantifica in euro 127.487,10. La presenza di altri familiari non conviventi e il diverso grado di intensità del legale parentale, per come emerso all'esito dell'istruttoria, induce a ridurre i predetti importi per meglio adeguarli al caso concreto. Ne consegue che alla moglie convivente il danno parentale si quantifica in euro 130.000,00, per i due figli in euro 110.000 e per i due nipoti in euro
64.000,00.
6) Posto, tuttavia, che detta quantificazione copre le due voci di danno che compongono l'unitario danno parentale ossia il danno morale (la sofferenza d'animo) e il danno biologico, inteso come lesione dell'equilibrio psicofisico con conseguente insorgenza di malattie psicopatologiche, nella fattispecie in esame il danno biologico andava escluso per cui gli importi venivano ulteriormente ridotti di 1\2.
§ 2 – Proponevano appello, per la riforma parziale della sentenza pagina 3 di 14 - (coniuge); Parte_1
- (figlia); Parte_2
- (nipote); Parte_3
- (nipote); Parte_4
- (figlio); Parte_5
- (fratello); Parte_6
- (sorella); Parte_7
- (sorella); Parte_8
- (fratello) Parte_9
- (fratello) Parte_10
Con i seguenti motivi
A) Immotivata ed illogica ipovalutazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli appellanti , , , e Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...]
B) Omessa liquidazione del danno da perdita parentale in favore dei fratelli del de cuius, sig.ri
, , , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'appello ed osservando, fra l'altro, la correttezza della CP_2 decurtazione, sul presupposto, fra l'altro
“…..che nel corso del giudizio di primo grado, se è pur vero che i CCTTUU individuarono nella condotta negligente dei sanitari dell' di Macerata per la errata gestione della peritonite CP_5 terziaria (successiva al secondo intervento) la causa, in data 15.11.2005, del decesso di
[...]
, gli stessi periti del Tribunale dichiararono che “…è doveroso concordare con quanto Per_1 asserito dai CC.TT.PP. (di , ndr) in merito alla eventuale sopravvivenza del paziente. Nel caso CP_2 di specie infatti, dopo una rilettura dell'esame istologico definitivo che conferma la esistenza di una metastasi peritoneale delle neoplasia, non può che concordarsi sul fatto che la sopravvivenza a 5 anni si attesti attorno al 5% …”
§ 3 – Sull'errata minore valutazione del danno sofferto da , Parte_1 Parte_5 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4
3.1 - L'appello si duole pagina 4 di 14 Per quanto riguarda in primis la coniuge del de cuius, sig.ra , il valore base derivante da una Parte_1 corretta applicazione della più recente Tabella del Tribunale Roma, e pure indicato nella sentenza di primo grado in Euro 274.587,60, poiché tiene già conto dell'età avanzata del defunto, dell'età della coniuge superstite, della convivenza tra di loro e del rapporto di parentela, non meritava alcuna riduzione e men che meno nella misura abnorme applicata dal Tribunale in quanto non vi era alcun elemento di fatto emerso dall'istruttoria per ritenere che i rapporti affettivi…[…]… i valori tabellari base si riferiscono a condizioni “standard” di relazioni affettive spezzate dal decesso di uno stretto congiunto e sono il frutto di una valutazione ponderata di un pluralità di fattori (tra cui le età, la convivenza e la presenza/assenza di altri parenti) che tiene conto già nelle premesse delle condizioni soggettive …”.
Del tutto simili sono le doglianze per gli altri parenti.
Il motivo è infondato, nei termini che si vengono ad esporre.
Innanzitutto, è vero che il primo giudice non ha dato che una motivazione generica e, in quanto tale, errata, della sua decurtazione.
Tale è, sicuramente, la notazione che “La presenza di altri familiari non conviventi e il diverso grado di intensità del legale parentale, per come emerso all'esito dell'istruttoria, induce a ridurre i predetti importi per meglio adeguarli al caso concreto .”
Nondimeno, la circostanza sottolineata dall' e sopra riportata (né specificamente contestata) non CP_2 può essere pretermessa.
Nonostante non abbia fatto oggetto di appello incidentale condizionato, la circostanza sottolineata dalla stessa può, ed anzi deve, rientrare nella valutazione officiosa del giudice. Si veda, da ultimo,
Cass., Sez. 3, n. 35998 del 27/12/2023 :
“In ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).”
Né il discorso muta, anzi diviene più pregnante, ove all'aspettativa di vita in base alla statistica demografica si sostituisca, piuttosto, quello che la ctu in primo grado qualifica né più nè meno che una pagina 5 di 14 minore aspettativa c.d. differenziale, in base ad una patologia che comunque avrebbe condotto al decesso del paziente, sia pure in un momento successivo rispetto a quello anticipato dalla malpractice1.
È appena il caso di osservare, a tal proposito, che utilizzando tale valutazione non ci si discosta dal thema decidendum, che riguarda appunto un danno descritto nell'incipit della sentenza stessa (come sopra visto), come rispetto ad un paziente terminale.
Ciò vale, evidentemente, per tutti i parenti e congiunti per cui è stato effettuato l'abbattimento, che si deve pertanto confermare, sia pure con diversa motivazione.
3.2 - È invece fondato il secondo profilo della censura, riguardante l'ulteriore abbattimento effettuato dal primo giudice, sulle seguenti motivazioni :
“Detta quantificazione [ relativa al danno parentale] però copre le due voci di danno che compongono l'unitario danno parentale ossia il danno morale (la sofferenza d'animo) e il danno biologico, inteso come lesione dell'equilibrio psicofisico con conseguente insorgenza di malattie psicopatologiche e il danno biologico. Nella fattispecie in esame il danno biologico va escluso per cui gli importi vanno ulteriormente ridotti di 1/2.”
È evidente la confusione che questa motivazione opera tra danno parentale e danno biologico, che invece costituiscono due distinti momenti: il primo, indefettibile, attinente alla sofferenza, il secondo, eventuale e che esige una ben precisa motivazione, trattandosi, quasi sempre, di danno psichico2. 1 Viene così superato, nel concreto, il riferimento effettuato dalla stessa parte appellante a Cassazione n. 29495/2019, ove tale sentenza censura “…“le aspettative di vita della vittima” non sono state in alcun modo identificate, non essendosi lasciato intendere quale effetto su di esse avrebbero potuto avere le indicate patologie, nessuna delle quali, d'altronde, è notorio che attribuisse alla vittima alla qualifica di malata terminale così da giustificare la drastica decurtazione…”. 2 Con orientamento del tutto condivisibile, la Cassazione ha puntualizzato (Sez. 3 - , Ordinanza n.
18056 del 05/07/2019) :
Il danno psichico è un danno biologico costituito dall'alterazione o soppressione delle facoltà mentali, che va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato "baréme" medico-legale; ove al pregiudizio psichico si aggiunga un evento stressogeno quale il lutto, il giudice del merito deve stabilire in concreto se il dolore causato dalla perdita di un familiare sia degenerato o meno in una sindrome di rilievo neurologico, avvalendosi di un metodo scientificamente valido, consistente nel fare somministrare al danneggiato adeguati test psicologici, nel sottoporlo a reiterati colloqui con uno specialista psichiatra e, infine, nel comparare la sintomatologia della vittima con le descrizioni nosografiche delle malattie psichiche contenute nei testi scientifici, principalmente nel "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders".
pagina 6 di 14 Questa differenza, del tutto ignorata in sentenza, è pacifica:v. tra le tante sentenze in merito, Cass. Sez.
3, n. 21084 del 19/10/2015
La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice d'appello - in riforma della sentenza di primo grado - aveva aumentato la liquidazione del danno non patrimoniale patito dai congiunti della vittima di un sinistro stradale, proprio in ragione della gravità degli effetti prodotti, sulla loro psiche, dalla morte del familiare).
Sul punto, pertanto, la sentenza va riformata.
§ 4 – Sull'errata omessa liquidazione del danno da perdita parentale in favore dei fratelli del de cuius, sig.ri , , , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Anche in questo caso la motivazione è del tutto inadeguata e non può altrimenti desumersi la ragione, o le ragioni, per cui il risarcimento non è stato concesso.
È jus receptum che il danno va riconosciuto anche ai fratelli, e la prova di fatti che ostano a tale riconoscimento (soprattutto in tema di cattivi o assenti rapporti) incombe al danneggiante, che non l'ha fornita :
Cass. Sez. 3, Ord. n. 5769 del 04/03/2024
In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)
Cass. Sez. 3, n. 22397 del 15/07/2022
L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della vittima).
Necessita, pertanto, una quantificazione che tenga conto a) Dell'abbattimento del 50 % sopra applicato agli altri parenti per le ragioni già esposte b) Del computo del danno secondo le tabelle aggiornate (Roma 2025)
pagina 7 di 14 Parte_6
Il congiunto ha 69 anni, è fratello della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 68 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 2
Punti in base all'età della vittima 2
Punti totali riconosciuti 11
IMPORTO del RISARCIMENTO € 127.041,20
NOTA:
Poichè il fratello non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a 1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di 5,5 ad un massimo di 11 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 63.520,60 e € 127.041,20.
Si ritiene di poter determinare in euro 90mila l'importo.
Andrà poi decurtato il 50 % , così riconoscendosi (ai valori attuali) euro 45mila.
Parte_7
Il congiunto ha 54 anni, è fratello della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 68 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 2,5
Punti in base all'età della vittima 2
Punti totali riconosciuti 11,5
pagina 8 di 14 IMPORTO del RISARCIMENTO € 132.815,80
NOTA:
Poichè il fratello non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a 1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di 5,75 ad un massimo di 11,5 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 66.407,90 e € 132.815,80.
Anche qui, si ritiene di poter determinare in euro 90mila l'importo.
Andrà poi decurtato il 50 % , così riconoscendosi (ai valori attuali) euro 45mila.
Parte_8
Il congiunto ha 57 anni, è fratello della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 68 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 2,5
Punti in base all'età della vittima 2
Punti totali riconosciuti 11,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 132.815,80
NOTA:
Poichè il fratello non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a
1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di
5,75 ad un massimo di 11,5 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 66.407,90 e €
132.815,80.
pagina 9 di 14 Anche qui, si ritiene di poter determinare in euro 90mila l'importo.
Andrà poi decurtato il 50 % , così riconoscendosi (ai valori attuali) euro 45mila.
Parte_9
Il congiunto ha 57 anni, è fratello della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 68 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 2,5
Punti in base all'età della vittima 2
Punti totali riconosciuti 11,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 132.815,80
NOTA:
Poichè il fratello non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a
1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di
5,75 ad un massimo di 11,5 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 66.407,90 e €
132.815,80.
Anche qui, si ritiene di poter determinare in euro 90mila l'importo.
Andrà poi decurtato il 50 % , così riconoscendosi (ai valori attuali) euro 45mila.
Parte_10
Il congiunto ha 49 anni, è fratello della vittima e non era convivente.
pagina 10 di 14 La vittima aveva 68 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 3
Punti in base all'età della vittima 2
Punti totali riconosciuti 12
IMPORTO del RISARCIMENTO € 138.590,40
NOTA:
Poichè il fratello non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a
1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 12 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 69.295,20 e €
138.590,40.
Anche qui, si ritiene di poter determinare in euro 90mila l'importo.
Andrà poi decurtato il 50 % , come sopra spiegato, così riconoscendosi (ai valori attuali) euro 45mila.
§ 5 – Va notato che, salva la riforma circa la doppia decurtazione, non si è ritenuto di ricomputare gli importi determinati dal primo giudice secondo le tabelle di Roma del 2019, adeguandole a quelle del
2025 : ciò non solo e non tanto in mancanza di una specifica domanda, ma perché al momento dell'emissione della sentenza di primo grado le tabelle erano quelle e, d'altro canto, i valori risultano attualizzati a quella data, con le ulteriori conseguenze in tema di rivalutazione che, invece, non sussistono (o sussistono in misura diversa secondo le note ss.uu del 1995) per il computo che si viene facendo con le tabelle del 2025 . pagina 11 di 14 § 6 – Regolamentazione delle spese
Tra l' e gli appellanti , , , e CP_2 Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3
la soccombenza può dirsi reciproca. Le spese del I grado sono già state liquidate a Parte_4 favore di questi appellanti, quelle del II grado, appunto, vanno compensate.
Per quanto riguarda le spese tra e , , e CP_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, va osservato che in primo grado esse non sono state regolate o meglio, sussiste Parte_10
l'espressione “Condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice” ove per parte attrice non può ricomprendersi anche coloro le cui richieste sono state completamente rigettate, in virtù del principio della soccombenza che era, quanto alla decisione contenuta nella sentenza di primo grado, per , , , e , totale. Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Quello che però era errato o, quando meno, assai male formulato nel dispositivo relativo al giudizio di primo grado, diviene sostanzialmente corretto a seguito della vittoria, almeno parziale, delle richieste dei fratelli pretermessi .
Questa parte della statuizione di primo grado, pertanto, che si riferisce alla “parte attrice” senza distinzione dei singoli soggetti che promuovono l'azione, va pertanto tenuta ferma, anche perché a sua volta, è generica la domande avanzata nell'atto di appello sul punto: “Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Richiesta che, all'evidenza, non si fa carico in alcun modo delle problematiche appena affrontate e che comporta, pertanto, la sostanziale intangibilità della regolamentazione delle spese fatte, sotto tale aspetto, nella sentenza impugnata.
Per quanto invece concerne le spese da liquidare, in secondo grado, ai vittoriosi , Parte_6 Pt_7
, e , esse si liquidano secondo i valori di riferimento.
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
Giova richiamare il testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 :
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
Con novella introdotta dal DM 147/2022 che, rispetto al dato letterale, non è affatto precisa, ma non può comunque dare luogo a diversa interpretazione, specificamente viene detto all'art. 2, come in moltissimi altri luoghi, che c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
pagina 12 di 14 Nell'ambito di una forte limitazione delle varie discrezionalità, già previste nel pregresso dm, che invece caratterizza proprio il dm 147.22. Pertanto, è evidente che il testo attualmente, e per le prestazioni professionali concluse (anche qui per espressa previsione normativa ) dopo il 23.10.23 è nel senso indicato dai ricorrenti cioè Nuovo testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 :
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico è aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
Occorre, tuttavia, muovendo da Cass. Ord. 10367/2024, che risolve varie questioni in tema, osservare la rilevanza della distinzione tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, variando di conseguenza la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14:
- se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
- se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come sopra;
- sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.
Il valore di riferimento sarà quindi euro 45mila
P.Q.M.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_5 Parte_2
e , limitatamente alla doppia decurtazione operata dal primo Parte_3 Parte_4 giudice sui valori tabellari riconosciuti, riconoscendo la legittimità solo della prima decurtazione e non della seconda, condannando di conseguenza l'
[...]
, in funzione di gestione liquidatoria della ex Controparte_1 CP_2 alla maggior somma che ne consegue pagina 13 di 14 - Compensa integralmente le spese del grado d'appello tra , , Parte_1 Parte_5
e e l' Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Controparte_1
- Accoglie la domanda degli appellanti , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
e , riconoscendo a ciascuno di essi il danno parentale nella misura di euro Pt_9 Parte_10
45mila, con interessi e rivalutazione come per legge, e disponendone, per l'effetto, la condanna al pagamento a carico dell' Controparte_1
- Condanna l' al pagamento delle spese Controparte_1 processuali d'appello a favore di , , , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, che liquida in complessivi 15.386,14 oltre rimborso forf. 15 iva e cpa. Ne dispone Parte_10 il pagamento a favore del difensore avv. Bacalini dichiaratosi antistatario.
- Conferma per il residuo l'impugnata sentenza
Ancona, così deciso in data 30.6.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 196 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa da
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ; (C:F: ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ); (C.F. ); Parte_6 C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ); (C.F. Parte_8 C.F._7 Parte_9
) e (C.F. , tutti in proprio e quali C.F._8 Parte_10 C.F._9 prossimi congiunti del sig. , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto in data 15.11.2005, rappresentati e difesi nel presente giudizio di appello dall'Avv.
Paolo Bacalini del Foro di Fermo (C.F. pec: fax Email_1
0734.228387, C.F.: ) e con lui elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._10 dell'Avv. Giordano Gagliardini del Foro di Ancona (C.F. ) - fax. C.F._11
pagina 1 di 14 - PEC: sito in Ancona, Corso P.IVA_1 Email_2
Mazzini, 148, giusta procura rilasciata ex art. 83, comma 3, c.p.c.
Appellanti
Contro
(c.f. e p.i. ) in funzione di Controparte_1 P.IVA_2 gestione liquidatoria della ex (p.i. ) con sede legale in Ancona, Via CP_2 P.IVA_3
Colombo n. 106 in persona del Commissario Straordinario dell' quale CP_3
Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria dell'ex ex art. 42, comma 9, CP_2
L.R. 19/2022, legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa rappresentata e difesa CP_4 dall'Avv. Riccardo Vagnoni (c.f.: , pec: C.F._12 Email_3 fax n. 0710976312) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Falconara M.ma (AN),
Piazza Cesare Battisti 1
Appellata
Oggetto: sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Macerata Urbino , in tema di danno parentale
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - Con sentenza non definitiva il Tribunale di Macerata affermava la responsabilità dell' per la CP_2 condotta negligente dei sanitari dell'Ospedale di che causò, in data 15.11.2005 il decesso di
[...]
, dichiarava il difetto di legittimazione ad agire di condannava la Per_1 Parte_11 convenuta al pagamento, in favore della moglie di , CP_2 Persona_1 Parte_1
, e dei due figli e , della complessiva somma di €. 42.180,00 a titolo di
[...] Parte_2 Persona_2 danno terminale iure hereditatis.
Rimessa la causa in istruttoria in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “iure proprio”, decideva secondo i seguenti passaggi, di seguito sintetizzati, in fatto e diritto :
pagina 2 di 14 1) il decesso di ha inciso sul legame parentale con sua moglie e con quello Persona_1 instauratosi con i figli e e i due nipoti (figli di ) Parte_2 Parte_5 Parte_2 Parte_3
e per il vuoto provocato dal non poter più godere della presenza e
[...] Parte_4 dell'affetto del defunto;
2) A questi parenti e congiunti andava riconosciuto il risarcimento del danno consistito nella sofferenza morale (danno morale non patrimoniale), causata dalla perdita del defunto
3) Stessa cosa non poteva dirsi per tutti gli altri attori non essendo stata fornita per essi la prova della concretezza, effettività, ampiezza, profondità e consistenza della relazione parentale in atto con il defunto al momento del decesso e del conseguente pregiudizio che la morte di
[...]
ha loro causato. Per_1
4) Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare poi sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. Andava applicata la metodologia elaborata con le tabelle del Tribunale di Roma nel 2019.
5) Seguendo i criteri di cui alle citate tabelle, per la moglie convivente, il danno per ciascuno di essi va quantificato in Euro 274.587,60; per i figli e (per lui non provata la Pt_2 Pt_5 convivenza), si ha un importo di Euro 225.554,10; per ciascun nipote il danno si quantifica in euro 127.487,10. La presenza di altri familiari non conviventi e il diverso grado di intensità del legale parentale, per come emerso all'esito dell'istruttoria, induce a ridurre i predetti importi per meglio adeguarli al caso concreto. Ne consegue che alla moglie convivente il danno parentale si quantifica in euro 130.000,00, per i due figli in euro 110.000 e per i due nipoti in euro
64.000,00.
6) Posto, tuttavia, che detta quantificazione copre le due voci di danno che compongono l'unitario danno parentale ossia il danno morale (la sofferenza d'animo) e il danno biologico, inteso come lesione dell'equilibrio psicofisico con conseguente insorgenza di malattie psicopatologiche, nella fattispecie in esame il danno biologico andava escluso per cui gli importi venivano ulteriormente ridotti di 1\2.
§ 2 – Proponevano appello, per la riforma parziale della sentenza pagina 3 di 14 - (coniuge); Parte_1
- (figlia); Parte_2
- (nipote); Parte_3
- (nipote); Parte_4
- (figlio); Parte_5
- (fratello); Parte_6
- (sorella); Parte_7
- (sorella); Parte_8
- (fratello) Parte_9
- (fratello) Parte_10
Con i seguenti motivi
A) Immotivata ed illogica ipovalutazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dagli appellanti , , , e Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4
[...]
B) Omessa liquidazione del danno da perdita parentale in favore dei fratelli del de cuius, sig.ri
, , , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'appello ed osservando, fra l'altro, la correttezza della CP_2 decurtazione, sul presupposto, fra l'altro
“…..che nel corso del giudizio di primo grado, se è pur vero che i CCTTUU individuarono nella condotta negligente dei sanitari dell' di Macerata per la errata gestione della peritonite CP_5 terziaria (successiva al secondo intervento) la causa, in data 15.11.2005, del decesso di
[...]
, gli stessi periti del Tribunale dichiararono che “…è doveroso concordare con quanto Per_1 asserito dai CC.TT.PP. (di , ndr) in merito alla eventuale sopravvivenza del paziente. Nel caso CP_2 di specie infatti, dopo una rilettura dell'esame istologico definitivo che conferma la esistenza di una metastasi peritoneale delle neoplasia, non può che concordarsi sul fatto che la sopravvivenza a 5 anni si attesti attorno al 5% …”
§ 3 – Sull'errata minore valutazione del danno sofferto da , Parte_1 Parte_5 Pt_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4
3.1 - L'appello si duole pagina 4 di 14 Per quanto riguarda in primis la coniuge del de cuius, sig.ra , il valore base derivante da una Parte_1 corretta applicazione della più recente Tabella del Tribunale Roma, e pure indicato nella sentenza di primo grado in Euro 274.587,60, poiché tiene già conto dell'età avanzata del defunto, dell'età della coniuge superstite, della convivenza tra di loro e del rapporto di parentela, non meritava alcuna riduzione e men che meno nella misura abnorme applicata dal Tribunale in quanto non vi era alcun elemento di fatto emerso dall'istruttoria per ritenere che i rapporti affettivi…[…]… i valori tabellari base si riferiscono a condizioni “standard” di relazioni affettive spezzate dal decesso di uno stretto congiunto e sono il frutto di una valutazione ponderata di un pluralità di fattori (tra cui le età, la convivenza e la presenza/assenza di altri parenti) che tiene conto già nelle premesse delle condizioni soggettive …”.
Del tutto simili sono le doglianze per gli altri parenti.
Il motivo è infondato, nei termini che si vengono ad esporre.
Innanzitutto, è vero che il primo giudice non ha dato che una motivazione generica e, in quanto tale, errata, della sua decurtazione.
Tale è, sicuramente, la notazione che “La presenza di altri familiari non conviventi e il diverso grado di intensità del legale parentale, per come emerso all'esito dell'istruttoria, induce a ridurre i predetti importi per meglio adeguarli al caso concreto .”
Nondimeno, la circostanza sottolineata dall' e sopra riportata (né specificamente contestata) non CP_2 può essere pretermessa.
Nonostante non abbia fatto oggetto di appello incidentale condizionato, la circostanza sottolineata dalla stessa può, ed anzi deve, rientrare nella valutazione officiosa del giudice. Si veda, da ultimo,
Cass., Sez. 3, n. 35998 del 27/12/2023 :
“In ragione dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi), potendo, invece, configurarsi come pregiudizio da perdita del rapporto parentale, risarcibile iure proprio in favore dei congiunti, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la relativa liquidazione equitativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che, in un caso in cui l'errore medico aveva determinato la morte anticipata di un sessantatreenne il quale, in considerazione delle pregresse condizioni patologiche, si era accertato sarebbe sopravvissuto, con elevata probabilità, per altri sette anni, aveva liquidato il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei suoi congiunti prendendo come riferimento i parametri della tabella di Milano e applicandovi una decurtazione equitativa del trenta per cento, in ragione della minore durata dell'aspettativa di vita residua della vittima rispetto a quella predicabile, per una persona di quell'età, in base alla statistica demografica).”
Né il discorso muta, anzi diviene più pregnante, ove all'aspettativa di vita in base alla statistica demografica si sostituisca, piuttosto, quello che la ctu in primo grado qualifica né più nè meno che una pagina 5 di 14 minore aspettativa c.d. differenziale, in base ad una patologia che comunque avrebbe condotto al decesso del paziente, sia pure in un momento successivo rispetto a quello anticipato dalla malpractice1.
È appena il caso di osservare, a tal proposito, che utilizzando tale valutazione non ci si discosta dal thema decidendum, che riguarda appunto un danno descritto nell'incipit della sentenza stessa (come sopra visto), come rispetto ad un paziente terminale.
Ciò vale, evidentemente, per tutti i parenti e congiunti per cui è stato effettuato l'abbattimento, che si deve pertanto confermare, sia pure con diversa motivazione.
3.2 - È invece fondato il secondo profilo della censura, riguardante l'ulteriore abbattimento effettuato dal primo giudice, sulle seguenti motivazioni :
“Detta quantificazione [ relativa al danno parentale] però copre le due voci di danno che compongono l'unitario danno parentale ossia il danno morale (la sofferenza d'animo) e il danno biologico, inteso come lesione dell'equilibrio psicofisico con conseguente insorgenza di malattie psicopatologiche e il danno biologico. Nella fattispecie in esame il danno biologico va escluso per cui gli importi vanno ulteriormente ridotti di 1/2.”
È evidente la confusione che questa motivazione opera tra danno parentale e danno biologico, che invece costituiscono due distinti momenti: il primo, indefettibile, attinente alla sofferenza, il secondo, eventuale e che esige una ben precisa motivazione, trattandosi, quasi sempre, di danno psichico2. 1 Viene così superato, nel concreto, il riferimento effettuato dalla stessa parte appellante a Cassazione n. 29495/2019, ove tale sentenza censura “…“le aspettative di vita della vittima” non sono state in alcun modo identificate, non essendosi lasciato intendere quale effetto su di esse avrebbero potuto avere le indicate patologie, nessuna delle quali, d'altronde, è notorio che attribuisse alla vittima alla qualifica di malata terminale così da giustificare la drastica decurtazione…”. 2 Con orientamento del tutto condivisibile, la Cassazione ha puntualizzato (Sez. 3 - , Ordinanza n.
18056 del 05/07/2019) :
Il danno psichico è un danno biologico costituito dall'alterazione o soppressione delle facoltà mentali, che va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato "baréme" medico-legale; ove al pregiudizio psichico si aggiunga un evento stressogeno quale il lutto, il giudice del merito deve stabilire in concreto se il dolore causato dalla perdita di un familiare sia degenerato o meno in una sindrome di rilievo neurologico, avvalendosi di un metodo scientificamente valido, consistente nel fare somministrare al danneggiato adeguati test psicologici, nel sottoporlo a reiterati colloqui con uno specialista psichiatra e, infine, nel comparare la sintomatologia della vittima con le descrizioni nosografiche delle malattie psichiche contenute nei testi scientifici, principalmente nel "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders".
pagina 6 di 14 Questa differenza, del tutto ignorata in sentenza, è pacifica:v. tra le tante sentenze in merito, Cass. Sez.
3, n. 21084 del 19/10/2015
La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice d'appello - in riforma della sentenza di primo grado - aveva aumentato la liquidazione del danno non patrimoniale patito dai congiunti della vittima di un sinistro stradale, proprio in ragione della gravità degli effetti prodotti, sulla loro psiche, dalla morte del familiare).
Sul punto, pertanto, la sentenza va riformata.
§ 4 – Sull'errata omessa liquidazione del danno da perdita parentale in favore dei fratelli del de cuius, sig.ri , , , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Anche in questo caso la motivazione è del tutto inadeguata e non può altrimenti desumersi la ragione, o le ragioni, per cui il risarcimento non è stato concesso.
È jus receptum che il danno va riconosciuto anche ai fratelli, e la prova di fatti che ostano a tale riconoscimento (soprattutto in tema di cattivi o assenti rapporti) incombe al danneggiante, che non l'ha fornita :
Cass. Sez. 3, Ord. n. 5769 del 04/03/2024
In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)
Cass. Sez. 3, n. 22397 del 15/07/2022
L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della vittima).
Necessita, pertanto, una quantificazione che tenga conto a) Dell'abbattimento del 50 % sopra applicato agli altri parenti per le ragioni già esposte b) Del computo del danno secondo le tabelle aggiornate (Roma 2025)
pagina 7 di 14 Parte_6
Il congiunto ha 69 anni, è fratello della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 68 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 2
Punti in base all'età della vittima 2
Punti totali riconosciuti 11
IMPORTO del RISARCIMENTO € 127.041,20
NOTA:
Poichè il fratello non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a 1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di 5,5 ad un massimo di 11 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 63.520,60 e € 127.041,20.
Si ritiene di poter determinare in euro 90mila l'importo.
Andrà poi decurtato il 50 % , così riconoscendosi (ai valori attuali) euro 45mila.
Parte_7
Il congiunto ha 54 anni, è fratello della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 68 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 2,5
Punti in base all'età della vittima 2
Punti totali riconosciuti 11,5
pagina 8 di 14 IMPORTO del RISARCIMENTO € 132.815,80
NOTA:
Poichè il fratello non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a 1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di 5,75 ad un massimo di 11,5 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 66.407,90 e € 132.815,80.
Anche qui, si ritiene di poter determinare in euro 90mila l'importo.
Andrà poi decurtato il 50 % , così riconoscendosi (ai valori attuali) euro 45mila.
Parte_8
Il congiunto ha 57 anni, è fratello della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 68 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 2,5
Punti in base all'età della vittima 2
Punti totali riconosciuti 11,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 132.815,80
NOTA:
Poichè il fratello non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a
1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di
5,75 ad un massimo di 11,5 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 66.407,90 e €
132.815,80.
pagina 9 di 14 Anche qui, si ritiene di poter determinare in euro 90mila l'importo.
Andrà poi decurtato il 50 % , così riconoscendosi (ai valori attuali) euro 45mila.
Parte_9
Il congiunto ha 57 anni, è fratello della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 68 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 2,5
Punti in base all'età della vittima 2
Punti totali riconosciuti 11,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 132.815,80
NOTA:
Poichè il fratello non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a
1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di
5,75 ad un massimo di 11,5 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 66.407,90 e €
132.815,80.
Anche qui, si ritiene di poter determinare in euro 90mila l'importo.
Andrà poi decurtato il 50 % , così riconoscendosi (ai valori attuali) euro 45mila.
Parte_10
Il congiunto ha 49 anni, è fratello della vittima e non era convivente.
pagina 10 di 14 La vittima aveva 68 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 7
Punti in base all'età del fratello 3
Punti in base all'età della vittima 2
Punti totali riconosciuti 12
IMPORTO del RISARCIMENTO € 138.590,40
NOTA:
Poichè il fratello non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a
1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 12 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 69.295,20 e €
138.590,40.
Anche qui, si ritiene di poter determinare in euro 90mila l'importo.
Andrà poi decurtato il 50 % , come sopra spiegato, così riconoscendosi (ai valori attuali) euro 45mila.
§ 5 – Va notato che, salva la riforma circa la doppia decurtazione, non si è ritenuto di ricomputare gli importi determinati dal primo giudice secondo le tabelle di Roma del 2019, adeguandole a quelle del
2025 : ciò non solo e non tanto in mancanza di una specifica domanda, ma perché al momento dell'emissione della sentenza di primo grado le tabelle erano quelle e, d'altro canto, i valori risultano attualizzati a quella data, con le ulteriori conseguenze in tema di rivalutazione che, invece, non sussistono (o sussistono in misura diversa secondo le note ss.uu del 1995) per il computo che si viene facendo con le tabelle del 2025 . pagina 11 di 14 § 6 – Regolamentazione delle spese
Tra l' e gli appellanti , , , e CP_2 Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3
la soccombenza può dirsi reciproca. Le spese del I grado sono già state liquidate a Parte_4 favore di questi appellanti, quelle del II grado, appunto, vanno compensate.
Per quanto riguarda le spese tra e , , e CP_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, va osservato che in primo grado esse non sono state regolate o meglio, sussiste Parte_10
l'espressione “Condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice” ove per parte attrice non può ricomprendersi anche coloro le cui richieste sono state completamente rigettate, in virtù del principio della soccombenza che era, quanto alla decisione contenuta nella sentenza di primo grado, per , , , e , totale. Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Quello che però era errato o, quando meno, assai male formulato nel dispositivo relativo al giudizio di primo grado, diviene sostanzialmente corretto a seguito della vittoria, almeno parziale, delle richieste dei fratelli pretermessi .
Questa parte della statuizione di primo grado, pertanto, che si riferisce alla “parte attrice” senza distinzione dei singoli soggetti che promuovono l'azione, va pertanto tenuta ferma, anche perché a sua volta, è generica la domande avanzata nell'atto di appello sul punto: “Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Richiesta che, all'evidenza, non si fa carico in alcun modo delle problematiche appena affrontate e che comporta, pertanto, la sostanziale intangibilità della regolamentazione delle spese fatte, sotto tale aspetto, nella sentenza impugnata.
Per quanto invece concerne le spese da liquidare, in secondo grado, ai vittoriosi , Parte_6 Pt_7
, e , esse si liquidano secondo i valori di riferimento.
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
Giova richiamare il testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 :
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
Con novella introdotta dal DM 147/2022 che, rispetto al dato letterale, non è affatto precisa, ma non può comunque dare luogo a diversa interpretazione, specificamente viene detto all'art. 2, come in moltissimi altri luoghi, che c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
pagina 12 di 14 Nell'ambito di una forte limitazione delle varie discrezionalità, già previste nel pregresso dm, che invece caratterizza proprio il dm 147.22. Pertanto, è evidente che il testo attualmente, e per le prestazioni professionali concluse (anche qui per espressa previsione normativa ) dopo il 23.10.23 è nel senso indicato dai ricorrenti cioè Nuovo testo dell'art. 4 dm 10 marzo 2014, n. 55 :
Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico è aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.
Occorre, tuttavia, muovendo da Cass. Ord. 10367/2024, che risolve varie questioni in tema, osservare la rilevanza della distinzione tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, variando di conseguenza la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14:
- se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
- se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come sopra;
- sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.
Il valore di riferimento sarà quindi euro 45mila
P.Q.M.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando
- Accoglie parzialmente l'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_5 Parte_2
e , limitatamente alla doppia decurtazione operata dal primo Parte_3 Parte_4 giudice sui valori tabellari riconosciuti, riconoscendo la legittimità solo della prima decurtazione e non della seconda, condannando di conseguenza l'
[...]
, in funzione di gestione liquidatoria della ex Controparte_1 CP_2 alla maggior somma che ne consegue pagina 13 di 14 - Compensa integralmente le spese del grado d'appello tra , , Parte_1 Parte_5
e e l' Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
Controparte_1
- Accoglie la domanda degli appellanti , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
e , riconoscendo a ciascuno di essi il danno parentale nella misura di euro Pt_9 Parte_10
45mila, con interessi e rivalutazione come per legge, e disponendone, per l'effetto, la condanna al pagamento a carico dell' Controparte_1
- Condanna l' al pagamento delle spese Controparte_1 processuali d'appello a favore di , , , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, che liquida in complessivi 15.386,14 oltre rimborso forf. 15 iva e cpa. Ne dispone Parte_10 il pagamento a favore del difensore avv. Bacalini dichiaratosi antistatario.
- Conferma per il residuo l'impugnata sentenza
Ancona, così deciso in data 30.6.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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