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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/11/2025, n. 5193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5193 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
17/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4667/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta GRECO PATRICIA) Parte_1
opponente
CONTRO
(Avv. VIVONA GIANLUCA) CP_1
opposto
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2022 del 01/04/2022,
che dichiara definitivamente esecutivo;
◊ condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.278,00, oltre rimborso forfettario, cassa
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 11/05/2022 la società ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2022 del 01/04/2022,
notificatole in data 08/04/2022, con il quale il Tribunale di Palermo le ingiungeva di pagare, all'odierno resistente, la somma di euro 1.709,00, chiedendo di “…
accertare l'inesistenza del credito ingiunto e/o la mancanza dei presupposti per
l'emissione del Decreto Ingiuntivo opposto e per l'effetto, dichiarare la nullità o
annullare o con ogni statuizione revocare il decreto ingiuntivo n. 234/2022 del
01.04.2022 …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 01/03/2023, il resistente chiedeva rigettarsi l'opposizione, contestandone la fondatezza.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta e fissata udienza di discussione e decisione, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico
◊
L'opposizione è infondata.
Occorre partire dalla considerazione che il credito racchiuso nell'ingiunzione di pagamento n. 234/2022 è costituito dal rimborso fiscale che spetta all'odierno opposto per l'annualità 2019. Ne è stata operata richiesta restitutoria nei confronti dell'opponente sulla scorta del meccanismo di “sostituzione” scaturente dal combinato disposto degli artt. 64 e 23 D.P.R. 600/1973. La prima delle disposizioni succitate indica nel sostituto d'imposta «chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri…». Per i redditi di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoro dipendente tale obbligo è disciplinato dall'art. 23 D.P.R. 600/1973, il quale pone in capo ai soggetti che corrispondono retribuzioni non solo il dovere di operare le relative ritenute ma anche quello di operare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta, conseguentemente gravando i datori di lavoro di provvedere, ove il conguaglio indichi un credito a favore del dipendente, ad effettuarne il relativo rimborso.
Ora, non è punto di contestazione fra le parti il fatto che l'odierna società
opponente operasse, in relazione all'annualità 2019, come sostituto d'imposta dell'opposto. Ciò significa ch'essa non poteva a propria discrezione decidere se effettuare o meno, per conto del dipendente, il necessario conguaglio fiscale né
poteva decidere a propria discrezione se accreditare o meno sulla retribuzione del dipendente le somme risultanti a suo credito, salva la ricorrenza di quelle specifiche situazioni eccettuative (ad esempio per incapienza delle retribuzioni)
previste dalla legge, la sussistenza delle quali – comunque – nel caso di specie non
è stata mai neppure adombrata dalla società.
E' pacifico che la società onerata ha correttamente provveduto alle operazioni di conguaglio fiscale, venendo meno tuttavia al proprio obbligo legale di accreditare al dipendente l'importo di euro 1.709,00 che è risultato spettargli a titolo di rimborso IRPEF. Tanto, invero, rende del tutto fondata la conseguente azione di adempimento proposta dall'opposto nelle forme dell'azione monitoria.
E tale fondatezza, piuttosto che essere smentita dalle difese svolte nell'opposizione, è da queste confermata. Esclusa, infatti, qualsivoglia rilevanza di “errori” nella compilazione della certificazione unica che non assurgano alle specifiche ipotesi di legge esonerative degli obblighi di sostituzione dell'imposta,
la circostanza che l'azienda – peraltro solo dopo la notificazione del decreto
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ingiuntivo - abbia provveduto a riparare all'errore inizialmente commesso (quello,
cioè, di indicare, nella CU 2020, come già “rimborsato” il credito del dipendente),
perciò trasmettendo all'Agenzia delle Entrate apposita CU rettificata, conferma a ben vedere la sussistenza dell'obbligo di pagamento e certifica che il rimborso non
è stato ancora versato nelle mani nel creditore.
Vero è, d'altro canto, che la sopravvenuta rettifica potrebbe oggi finalmente anche consentire all'ex dipendente di ottenere autonomamente il rimborso di euro
1.709,00 per altra via e cioè seguendo la strada “fiscale” della dichiarazione integrativa a favore ovvero dell'apposita istanza di rimborso ex art. 38 DPR
602/1973. Ma trattasi evidentemente di una mera possibilità, da valutare anche in relazione alle possibili decadenze medio tempore intervenute, che non elide il distinto precedente obbligo del sostituto – che sorge al momento dell'erogazione delle retribuzioni e permane anche qualora il rimborso non sia stato tempestivamente eseguito - di dare esecuzione al conguaglio risultante dall'assistenza fiscale illo tempore prestatagli, obbligo che permane sino a quando non intervenga un evento normativamente idoneo a far cessare la posizione di sostituto.
Né, del resto, la posizione in questione può dirsi venuta meno solo in considerazione dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal
31/1/2021, dal momento che - come confermato anche dall'Agenzia delle Entrate
nelle sue circolari (cfr. ad esempio, Circolare 14/E/2013) - “in caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati … mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti”.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Quanto, infine, alle possibili duplicazioni di vantaggio prospettate dall'opponente non pare potersi dubitare del fatto che l'ottenimento del rimborso da parte del dipendente per altre vie estinguerebbe l'obbligazione del datore nei limiti dell'importo effettivamente recuperato, ma di tale ottenimento – comunque impossibile sino alla sopravvenuta CU rettificata del mese di aprile del 2022 –
non v'è punto alcuna prova, e ciò senza dimenticare comunque la copertura garantita dalla possibile azione di ripetizione del pagamento che si rivelasse per ipotesi compiuto indebitamente (art. 2041 c.c.).
Non pare ultroneo rilevare come, a confortare le superiori conclusioni, militano anche gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, riferiti in genere - nello schema legale della "sostituzione" - alla titolarità del debito di imposta e dunque alla legittimazione passiva della società datrice di lavoro rispetto alla pretesa dell'Erario fatta valere con l'azione di accertamento per ottenere il pagamento delle omesse ritenute. Ebbene, insegna la Cassazione che “Ai sensi del chiaro disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 1, sostituto d'imposta è colui che in forza di disposizioni di legge (nel caso di specie: art. 23 D.P.R. cit.) 'è
obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri...ed anche a titolo di acconto';
ne consegue che sul sostituto grava una autonoma obbligazione tributaria che ha ad oggetto il versamento (a titolo di acconto) dell'imposta alla fonte, nel momento cioè in cui matura il cespite reddituale del sostituito (e cioè nel momento in cui vengono corrisposti i compensi e prima che pervengano nella disponibilità del reddituario); è vero che 'in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle ipotesi in cui il sostituto - datore di lavoro non abbia operato la ritenuta di acconto su emolumenti che costituiscono componente di reddito, omettendo il relativo versamento, il percettore (sostituito) ha l'obbligo di ovviare alla omissione,
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dichiarando i relativi proventi e calcolando l'imposta sull'imponibile, alla cui formazione quei proventi hanno concorso, e l'amministrazione finanziaria ha il diritto di esigere l'imposta da quest'ultimo, esercitando i normali poteri di controllo e accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi e liquidando la maggiore imposta in dipendenza dei proventi non dichiarati' (Cass. 3330 del
2000); siffatto successivo obbligo del sostituito non fa, tuttavia, venir meno il distinto precedente obbligo del sostituto di provvedere al versamento della ritenuta di acconto e la conseguente legittimazione passiva del sostituto medesimo (in caso di omesso versamento) rispetto all'azione dell'Amministrazione tesa al recupero delle somme non versate;
ad evitare la eventuale duplicazione del prelievo da parte dell'Amministrazione Finanziaria vi è
non solo il rimedio dell'azione di ripetizione dell'indebito, ma anche, in via preventiva, l'eccezione fondata sull'espresso divieto posto dal D.P.R. n. 600 del
1973, art. 67 (art. 127 vigente Testo Unico).” (così Cass. n. 16686 del 2013).
Se è vero, infatti, che nel caso delle ritenute è il sostituito che deve dichiarare e pagare l'imposta tutte le volte che il sostituto non l'abbia trattenuta senza che ciò
elimini l'obbligo del sostituto verso l'Erario, e ciò per il fatto che il sostituto ha un obbligo autonomo, distinto da quello del sostituito, impostogli espressamente dalla legge (art. 64 D.P.R. 600/1973), parallelamente, nel caso dei rimborsi, la circostanza che il contribuente possa recuperare il credito direttamente via dichiarazione o istanza di rimborso non elimina l'obbligo altrettanto autonomo del sostituto, derivante sempre dalla funzione di sostituzione impostagli dalla legge anche in relazione alle operazioni di conguaglio fiscale, di restituire la somma a credito eventualmente spettante al lavoratore, salvo che – ma di ciò non v'è né punto di allegazione né tema di prova – non siano venute meno le
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro condizioni stesse della sostituzione d'imposta.
Alla luce di quanto sopra, quindi, e precisato pure che nessuna refluenza può in questa sede derivare dal decreto ingiuntivo prima conseguito dall'opposto e poi annullato per la medesima causale ma nei confronti di un soggetto giuridico rivelatosi diverso dalla odierna parte opponente, il decreto monitorio qui opposto deve essere integralmente confermato, e parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause innanzi al Tribunale di valore da euro 1.100.01 ad euro 5.200,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 30/11/2025.
GIUDICE
LD CA
(firmato digitalmente a margine)
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
17/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4667/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta GRECO PATRICIA) Parte_1
opponente
CONTRO
(Avv. VIVONA GIANLUCA) CP_1
opposto
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2022 del 01/04/2022,
che dichiara definitivamente esecutivo;
◊ condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.278,00, oltre rimborso forfettario, cassa
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 11/05/2022 la società ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2022 del 01/04/2022,
notificatole in data 08/04/2022, con il quale il Tribunale di Palermo le ingiungeva di pagare, all'odierno resistente, la somma di euro 1.709,00, chiedendo di “…
accertare l'inesistenza del credito ingiunto e/o la mancanza dei presupposti per
l'emissione del Decreto Ingiuntivo opposto e per l'effetto, dichiarare la nullità o
annullare o con ogni statuizione revocare il decreto ingiuntivo n. 234/2022 del
01.04.2022 …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 01/03/2023, il resistente chiedeva rigettarsi l'opposizione, contestandone la fondatezza.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta e fissata udienza di discussione e decisione, la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico
◊
L'opposizione è infondata.
Occorre partire dalla considerazione che il credito racchiuso nell'ingiunzione di pagamento n. 234/2022 è costituito dal rimborso fiscale che spetta all'odierno opposto per l'annualità 2019. Ne è stata operata richiesta restitutoria nei confronti dell'opponente sulla scorta del meccanismo di “sostituzione” scaturente dal combinato disposto degli artt. 64 e 23 D.P.R. 600/1973. La prima delle disposizioni succitate indica nel sostituto d'imposta «chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri…». Per i redditi di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoro dipendente tale obbligo è disciplinato dall'art. 23 D.P.R. 600/1973, il quale pone in capo ai soggetti che corrispondono retribuzioni non solo il dovere di operare le relative ritenute ma anche quello di operare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta, conseguentemente gravando i datori di lavoro di provvedere, ove il conguaglio indichi un credito a favore del dipendente, ad effettuarne il relativo rimborso.
Ora, non è punto di contestazione fra le parti il fatto che l'odierna società
opponente operasse, in relazione all'annualità 2019, come sostituto d'imposta dell'opposto. Ciò significa ch'essa non poteva a propria discrezione decidere se effettuare o meno, per conto del dipendente, il necessario conguaglio fiscale né
poteva decidere a propria discrezione se accreditare o meno sulla retribuzione del dipendente le somme risultanti a suo credito, salva la ricorrenza di quelle specifiche situazioni eccettuative (ad esempio per incapienza delle retribuzioni)
previste dalla legge, la sussistenza delle quali – comunque – nel caso di specie non
è stata mai neppure adombrata dalla società.
E' pacifico che la società onerata ha correttamente provveduto alle operazioni di conguaglio fiscale, venendo meno tuttavia al proprio obbligo legale di accreditare al dipendente l'importo di euro 1.709,00 che è risultato spettargli a titolo di rimborso IRPEF. Tanto, invero, rende del tutto fondata la conseguente azione di adempimento proposta dall'opposto nelle forme dell'azione monitoria.
E tale fondatezza, piuttosto che essere smentita dalle difese svolte nell'opposizione, è da queste confermata. Esclusa, infatti, qualsivoglia rilevanza di “errori” nella compilazione della certificazione unica che non assurgano alle specifiche ipotesi di legge esonerative degli obblighi di sostituzione dell'imposta,
la circostanza che l'azienda – peraltro solo dopo la notificazione del decreto
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ingiuntivo - abbia provveduto a riparare all'errore inizialmente commesso (quello,
cioè, di indicare, nella CU 2020, come già “rimborsato” il credito del dipendente),
perciò trasmettendo all'Agenzia delle Entrate apposita CU rettificata, conferma a ben vedere la sussistenza dell'obbligo di pagamento e certifica che il rimborso non
è stato ancora versato nelle mani nel creditore.
Vero è, d'altro canto, che la sopravvenuta rettifica potrebbe oggi finalmente anche consentire all'ex dipendente di ottenere autonomamente il rimborso di euro
1.709,00 per altra via e cioè seguendo la strada “fiscale” della dichiarazione integrativa a favore ovvero dell'apposita istanza di rimborso ex art. 38 DPR
602/1973. Ma trattasi evidentemente di una mera possibilità, da valutare anche in relazione alle possibili decadenze medio tempore intervenute, che non elide il distinto precedente obbligo del sostituto – che sorge al momento dell'erogazione delle retribuzioni e permane anche qualora il rimborso non sia stato tempestivamente eseguito - di dare esecuzione al conguaglio risultante dall'assistenza fiscale illo tempore prestatagli, obbligo che permane sino a quando non intervenga un evento normativamente idoneo a far cessare la posizione di sostituto.
Né, del resto, la posizione in questione può dirsi venuta meno solo in considerazione dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dal
31/1/2021, dal momento che - come confermato anche dall'Agenzia delle Entrate
nelle sue circolari (cfr. ad esempio, Circolare 14/E/2013) - “in caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati … mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti”.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Quanto, infine, alle possibili duplicazioni di vantaggio prospettate dall'opponente non pare potersi dubitare del fatto che l'ottenimento del rimborso da parte del dipendente per altre vie estinguerebbe l'obbligazione del datore nei limiti dell'importo effettivamente recuperato, ma di tale ottenimento – comunque impossibile sino alla sopravvenuta CU rettificata del mese di aprile del 2022 –
non v'è punto alcuna prova, e ciò senza dimenticare comunque la copertura garantita dalla possibile azione di ripetizione del pagamento che si rivelasse per ipotesi compiuto indebitamente (art. 2041 c.c.).
Non pare ultroneo rilevare come, a confortare le superiori conclusioni, militano anche gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, riferiti in genere - nello schema legale della "sostituzione" - alla titolarità del debito di imposta e dunque alla legittimazione passiva della società datrice di lavoro rispetto alla pretesa dell'Erario fatta valere con l'azione di accertamento per ottenere il pagamento delle omesse ritenute. Ebbene, insegna la Cassazione che “Ai sensi del chiaro disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 1, sostituto d'imposta è colui che in forza di disposizioni di legge (nel caso di specie: art. 23 D.P.R. cit.) 'è
obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri...ed anche a titolo di acconto';
ne consegue che sul sostituto grava una autonoma obbligazione tributaria che ha ad oggetto il versamento (a titolo di acconto) dell'imposta alla fonte, nel momento cioè in cui matura il cespite reddituale del sostituito (e cioè nel momento in cui vengono corrisposti i compensi e prima che pervengano nella disponibilità del reddituario); è vero che 'in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle ipotesi in cui il sostituto - datore di lavoro non abbia operato la ritenuta di acconto su emolumenti che costituiscono componente di reddito, omettendo il relativo versamento, il percettore (sostituito) ha l'obbligo di ovviare alla omissione,
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dichiarando i relativi proventi e calcolando l'imposta sull'imponibile, alla cui formazione quei proventi hanno concorso, e l'amministrazione finanziaria ha il diritto di esigere l'imposta da quest'ultimo, esercitando i normali poteri di controllo e accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi e liquidando la maggiore imposta in dipendenza dei proventi non dichiarati' (Cass. 3330 del
2000); siffatto successivo obbligo del sostituito non fa, tuttavia, venir meno il distinto precedente obbligo del sostituto di provvedere al versamento della ritenuta di acconto e la conseguente legittimazione passiva del sostituto medesimo (in caso di omesso versamento) rispetto all'azione dell'Amministrazione tesa al recupero delle somme non versate;
ad evitare la eventuale duplicazione del prelievo da parte dell'Amministrazione Finanziaria vi è
non solo il rimedio dell'azione di ripetizione dell'indebito, ma anche, in via preventiva, l'eccezione fondata sull'espresso divieto posto dal D.P.R. n. 600 del
1973, art. 67 (art. 127 vigente Testo Unico).” (così Cass. n. 16686 del 2013).
Se è vero, infatti, che nel caso delle ritenute è il sostituito che deve dichiarare e pagare l'imposta tutte le volte che il sostituto non l'abbia trattenuta senza che ciò
elimini l'obbligo del sostituto verso l'Erario, e ciò per il fatto che il sostituto ha un obbligo autonomo, distinto da quello del sostituito, impostogli espressamente dalla legge (art. 64 D.P.R. 600/1973), parallelamente, nel caso dei rimborsi, la circostanza che il contribuente possa recuperare il credito direttamente via dichiarazione o istanza di rimborso non elimina l'obbligo altrettanto autonomo del sostituto, derivante sempre dalla funzione di sostituzione impostagli dalla legge anche in relazione alle operazioni di conguaglio fiscale, di restituire la somma a credito eventualmente spettante al lavoratore, salvo che – ma di ciò non v'è né punto di allegazione né tema di prova – non siano venute meno le
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro condizioni stesse della sostituzione d'imposta.
Alla luce di quanto sopra, quindi, e precisato pure che nessuna refluenza può in questa sede derivare dal decreto ingiuntivo prima conseguito dall'opposto e poi annullato per la medesima causale ma nei confronti di un soggetto giuridico rivelatosi diverso dalla odierna parte opponente, il decreto monitorio qui opposto deve essere integralmente confermato, e parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause innanzi al Tribunale di valore da euro 1.100.01 ad euro 5.200,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 30/11/2025.
GIUDICE
LD CA
(firmato digitalmente a margine)
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro