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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 237/2023 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il Parte_1
02/02/1969, rapp.ta e difesa dagli avv.ti C.F._1
CHIARA ENRICO e CHIARA SIMONE
Appellante a appellata incidentale
CONTRO
(CF ),già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del procuratore ad negotia Dott. CP_2 [...]
, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza CP_3 di procura speciale del 17/2/2023 in Notar Dott. Per_1 da Bologna nn. 97405/12540 rep/racc., rapp.ta e difesa
[...] dall'avv. MANNINO GIOVANNI
Appellata e appellante incidentale
1 c.f.: Controparte_4
residente in [...]
Pietro Nenni 9;
Appellato contumace
Ogg: appello a sentenza n. 1701/2022 del 13/10/2022, emessa dal Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28.3.2023 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina, definendo il giudizio promosso dall'odierna appellante -per chiedere la condanna di
[...]
e di (rimasto contumace) al CP_5 CP_4
risarcimento dei danni da sinistro stradale- rigettava le domande dell'attrice, condannava i convenuti al pagamento -in favore della stessa- delle spese dell'ATP, e la a pagare le spese di lite Pt_1 nei confronti dell'Assicurazione.
Si costituiva solo l'Assicurazione, spiegando appello incidentale, che notificava al anche qui rimasto contumace CP_4
Con ordinanza dell'11.6.24 la causa veniva assunta in decisione, essendo state precisate le conclusioni e depositate le conclusionali e le repliche ex rito c.d. Cartabia.
* * *
Primo grado conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i Controparte_6
2 danni fisici subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in
Torregrotta il 13 settembre 2009, alle ore 00:30 circa, lungo il viale Europa.
Premetteva che, avendo subito lesioni personali, le era stato pagato dall'Assicurazione del motoveicolo sul quale era trasportata a bordo, un acconto di € 3.300,00 e di aver proposto ricorso ex art. 696-bis c.p.c. all'esito del quale il CTU le riconosceva una I.P. del 15%, una ITT di giorni trenta, una ITP di giorni ottanta al 50% e un periodo di ITL di mesi cinque, senza che tuttavia la Compagnia provvedesse poi a formulare alcuna offerta.
Concludeva per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti, che quantificava complessivamente nella misura di euro 77.714,76 a titolo di differenza tra l'acconto percepito di euro 3.300,00 ed il danno subito di euro 81.014,76, di cui euro 58.229,95 per danno non patrimoniale, euro 20.000,00 per danno patrimoniale ed euro
2.784,81 per le spese mediche sostenute.
All'udienza di comparizione parte attrice dava atto di aver ricevuto, subito dopo la notifica dell'atto di citazione, assegno emesso dall'UGF il 10 febbraio 2012 della somma di euro
33.700,00, che, con nota del 17 febbraio 2012, veniva accettato a titolo di acconto sul maggiore dare della Compagnia;
successivamente, all'udienza del 17 gennaio 2019, la convenuta offriva la ulteriore somma di euro 27.000,00 con assegno banco judicis (di cui euro di cui euro 6.500,00 per spese legali, e dunque complessivamente euro 57.500,00 per risarcimento
3 danni, spese mediche ed accessori), che veniva trattenuto dall'attrice sempre in acconto.
Insisteva, quindi, per il riconoscimento della differenza.
Il Tribunale decideva nei termini sopra sintetizzati, argomentando:
1) La controversia riguarda solo il "quantum", non essendo state sollevate contestazioni dalla convenuta compagnia assicuratrice in punto di "an debeatur" ed essendo il fatto storico acclarato.
2) La ctu, espletata in sede di ATP, accertata la compatibilità delle lesioni riportate dalla ricorrente con l'evento lesivo, le ha riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 15%, un periodo di ITA di trenta giorni ed uno di ITP di giorni ottanta nella percentuale del 50%, oltre ad un periodo di inabilità lavorativa di complessivi cinque mesi. Dunque, in applicazione dei parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano il danno non patrimoniale va quantificato in complessivi euro 40.295,00
Deve, inoltre, riconoscersi il rimborso delle spese mediche sostenute e documentate dall'attrice, causalmente riconducibili all'incidente dedotto in causa, pari ad euro
2.784,81 con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda al saldo. Nulla, invece va riconosciuto per gli effetti della lesione consistenti nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, atteso che il consulente d'ufficio non ha previsto alcuna incidenza futura delle lesioni della Parte_2
4
[...] sull'attività lavorativa della stessa in termini di usura o maggiore sforzo.
3) Ed ancora, relativamente all'addotta riduzione della capacità lavorativa specifica, quantificata dall'attrice in ragione di euro 20.000,00, va evidenziato che la stessa, su cui incombeva il relativo onere, ha omesso di offrire la prova del reddito di fatto percepito e della eventuale contrazione di esso dopo l'occorso sinistro;
4) All'esito del giudizio, dunque, la domanda dell'attrice non può essere accolta, atteso che il danno dalla stessa patito- complessivamente quantificato nella misura di euro
43.079,81 (di cui euro 40.295,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 2.784,81 a titolo di danno patrimoniale)- è stato interamente risarcito con la somma di € 57.500,00 già liquidati dalla convenuta assicurazione;
5) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando il D.M. n. 55/2014, ponendosi a carico della convenuta compagnia quelle relative al procedimento per ATP.
Appello Principale
Con il proposto gravame la ha impugnato la statuizione Pt_1
sulle spese e specificamente il capo in cui il Tribunale “condanna
al pagamento delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio in favore della convenuta compagnia assicuratrice, che liquida in euro 8.030,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed iva e cpa se dovute”.
5 Contesta l'appellante di poter essere considerata soccombente, rappresentando che: a) sulla base della CTU espletata in sede di
ATP, ella aveva chiesto il danno non patrimoniale in ragione di €
58.229,95 di cui € 46.583,96 per danno biologico ed € 11.645,99 per danno personalizzato, oltre ad € 20.000,00 per danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica;
2) all'udienza del 17.01.2019, la Compagnia Assicuratrice aveva offerto a tacitazione del danno patito l'ulteriore importo di €
27.000,00 di cui € 6.500,00 per spese legali, così erogando l'importo complessivo di € 57.500,00 per sorte capitale oltre €
6.500,00 per spese legali;
3) tale somma era stata ritenuta “.. riduttiva soltanto per il mancato riconoscimento… del danno da cenestesi lavorativa;
4) alla data dell'ultimo pagamento, applicati la rivalutazione e gli interessi e tenuto conto degli acconti ricevuti, il credito residuo -raffrontato all'importo capitale di €
43.079,81 come, poi, quantificato dal Tribunale- era di €
11.430,38, somma che lievitava, con le spese e le competenze dell'ATP e le spese ed i compensi della fase di merito, a circa €
26.000,00, per cui essa era ragionevole ma non satisfattivo;
5) che in siffatta situazione non poteva essere ritenuta soccombente, ed invece “quale parte vittoriosa fino al 2019 è (era) stata sanzionata, gravandola del pagamento di tutte le spese come parte totalmente soccombente, sol perché ha confidato in un maggiore riconoscimento della propria legittima aspettativa (la personalizzazione del danno per una voce del pur riconosciuto danno non patrimoniale)”.
Appello incidentale
6 L'assicurazione, costituitasi tempestivamente, con l'appello incidentale si doleva che la sentenza non avesse dato atto che l'attrice aveva ricevuto già le spese legali in ragione di €
6.500,00, e che l'avesse condannata alle spese dell'ATP, che invece avrebbero dovuto ritenersi già pagate, atteso l'importo complessivamente corrisposto alla , che superava il Pt_1
dovuto.
Considerazioni della Corte
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_4
non costituitosi nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
L'appello principale è fondato e va accolto nei termini seguenti.
Per la valutazione della soccombenza deve aversi riguardo all'esito della lite, che in sostanza ha visto la vittoriosa, Pt_1
al di là del rigetto delle sue domande pronunciato dal Tribunale.
Come si evince dalla narrativa, infatti, l'attrice prima di iniziare il giudizio ha ottenuto solo un acconto di € 3.300,00 assolutamente inferiore al danno subito, come quantificato nella sentenza oggetto di impugnazione.
Quindi, ha dovuto intentare un processo per ottenere le ulteriori spettanze, che le sono state corrisposte in corso di causa ed in più soluzioni, di cui l'ultima in data 17.1.2019.
All'esito del giudizio, quindi, l'attrice era vincitrice e la decisione del Tribunale va letta nel senso di un accertamento del diritto al risarcimento, al quale non era necessario far seguire condanna in favore dell'attrice, perché aveva ottenuto in corso di causa tutto il dovuto.
7 Il Tribunale, perciò, tenuto conto della vicenda, avrebbe dovuto quantificare le spese di lite a favore della e verificare se Pt_1 la somma di € 6.500,00, da lei già ricevuta, fosse o meno satisfattiva;
in caso contrario condannare l'Assicurazione al pagamento della differenza.
Tale operazione va condotta in questa sede, nella quale -appunto- va interamente rivista la regolamentazione delle spese in forza degli appelli che hanno rimesso la questione sub iudice.
Orbene, considerata la condotta tenuta dall'Assicurazione, che ha risarcito il danno in corso di causa, le spese di lite possono essere compensate per ¼ e liquidate nella restante parte a carico di questa.
Esse, applicando i medi dello scaglione di valore da € 26.001 ad
€ 52.000, (avuto riguardo all'importo riconosciuto di € 43.000,00 circa, da maggiorarsi per rivalutazione ed interessi) e riconoscendo tutte le fasi (vi è stata la trattazione che giustifica la liquidazione della relativa voce), si quantificano complessivamente in € 7.616,00, somma che ridotta di un quarto diventa pari ad € 5.712,00.
Va da sé che l'importo di € 6.500,00, corrisposto dall'Assicurazione a copertura delle spese sia congruo e satisfattivo, anche tenuto conto delle spese vive, dell'iva e della
CPA.
Conclusivamente, la pronuncia di condanna della al Pt_1
pagamento delle spese in favore dell'Assicurazione -in accoglimento dell'appello principale- va riformata, dichiarandole compensate in ragione di ¼ e dando atto che per la restante parte
8 sono state soddisfatte, come richiesto con l'appello incidentale, laddove l'Assicuratrice ha lamentato che il Tribunale non avesse tenuto conto di tale pagamento.
Resta da esaminare l'appello incidentale nella parte in cui attinge la condanna dell'Assicurazione alle spese dell'ATP, sostanzialmente sul presupposto che siano state pagate, in quanto l'importo corrisposto in corso di causa sarebbe superiore al dovuto.
Esso è infondato e va rigettato.
In merito va detto, che solo la somma di € 6.500,00 è stata imputata dall'Assicurazione alle spese, ragion per cui non si può in questa sede affermare che ulteriori somme siano state pagate a tale titolo;
ciò fermo restando che, una volta effettuati i conteggi - che vanno fatti devalutando alla data del sinistro la somma liquidata dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale, aggiungendo all'importo così ottenuto la somma dovuta per danno patrimoniale (spese mediche), rivalutando il tutto anno per anno e computando sulla somma rivalutata gli interessi fino alla data di pagamento di ciascun acconto, detraendo questo, e procedendo con lo stesso criterio sulla differenza, fino all'ultimo pagamento- sarà possibile verificare se alla siano state Pt_1
corrisposte a titolo di danno somme maggiori rispetto a quelle spettanti, ed eventualmente compensare l'indebito con quanto liquidato a favore della suddetta a titolo di spese per Pt_1
ATP.
E' appena il caso di aggiungere che al suddetto calcolo non osta la circostanza che la sentenza non sia stata impugnata in merito al
9 quantum, atteso che di fatto non vi è una pronuncia su di esso ma solo un conteggio -finalizzato a verificare se il pagamento fatto dall'Assicurazione fosse satisfattivo- effettuato solo per la sorte capitale, la quale non esaurisce il danno, all'uopo dovendosi tenere conto della rivalutazione e degli interessi.
Le spese del gravame seguono lo stesso regime di quelle del primo grado e si liquidano come da dispositivo, applicati i minimi dello scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
28.3.2023 da avverso la sentenza n. Parte_1
1701/2022 resa dal Tribunale di Messina il 13.10.2022 nel giudizio tra l'odierna appellante, e Controparte_5
rimasto contumace, e sull'appello incidentale CP_4
dell'Assicurazione, così provvede:
-In accoglimento di entrambi gli appelli e in riforma della condanna della alle spese di lite: 1) dichiara compensate Pt_1
per ¼ le spese del giudizio di merito tra l'attrice e le controparti;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla restante parte di esse, essendo state già pagate da CP_1
-Rigetta l'appello incidentale relativamente alla condanna di alle spese di ATP;
CP_1
- Dichiara compensate per 1/4 tra le parti le spese del gravame e condanna e in solido tra loro al CP_1 CP_4
pagamento della restante parte, che liquida -in favore
10 dell'appellante- in € 1.905,00, oltre iva, cassa e rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 237/2023 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il Parte_1
02/02/1969, rapp.ta e difesa dagli avv.ti C.F._1
CHIARA ENRICO e CHIARA SIMONE
Appellante a appellata incidentale
CONTRO
(CF ),già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del procuratore ad negotia Dott. CP_2 [...]
, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza CP_3 di procura speciale del 17/2/2023 in Notar Dott. Per_1 da Bologna nn. 97405/12540 rep/racc., rapp.ta e difesa
[...] dall'avv. MANNINO GIOVANNI
Appellata e appellante incidentale
1 c.f.: Controparte_4
residente in [...]
Pietro Nenni 9;
Appellato contumace
Ogg: appello a sentenza n. 1701/2022 del 13/10/2022, emessa dal Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28.3.2023 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina, definendo il giudizio promosso dall'odierna appellante -per chiedere la condanna di
[...]
e di (rimasto contumace) al CP_5 CP_4
risarcimento dei danni da sinistro stradale- rigettava le domande dell'attrice, condannava i convenuti al pagamento -in favore della stessa- delle spese dell'ATP, e la a pagare le spese di lite Pt_1 nei confronti dell'Assicurazione.
Si costituiva solo l'Assicurazione, spiegando appello incidentale, che notificava al anche qui rimasto contumace CP_4
Con ordinanza dell'11.6.24 la causa veniva assunta in decisione, essendo state precisate le conclusioni e depositate le conclusionali e le repliche ex rito c.d. Cartabia.
* * *
Primo grado conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i Controparte_6
2 danni fisici subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in
Torregrotta il 13 settembre 2009, alle ore 00:30 circa, lungo il viale Europa.
Premetteva che, avendo subito lesioni personali, le era stato pagato dall'Assicurazione del motoveicolo sul quale era trasportata a bordo, un acconto di € 3.300,00 e di aver proposto ricorso ex art. 696-bis c.p.c. all'esito del quale il CTU le riconosceva una I.P. del 15%, una ITT di giorni trenta, una ITP di giorni ottanta al 50% e un periodo di ITL di mesi cinque, senza che tuttavia la Compagnia provvedesse poi a formulare alcuna offerta.
Concludeva per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti, che quantificava complessivamente nella misura di euro 77.714,76 a titolo di differenza tra l'acconto percepito di euro 3.300,00 ed il danno subito di euro 81.014,76, di cui euro 58.229,95 per danno non patrimoniale, euro 20.000,00 per danno patrimoniale ed euro
2.784,81 per le spese mediche sostenute.
All'udienza di comparizione parte attrice dava atto di aver ricevuto, subito dopo la notifica dell'atto di citazione, assegno emesso dall'UGF il 10 febbraio 2012 della somma di euro
33.700,00, che, con nota del 17 febbraio 2012, veniva accettato a titolo di acconto sul maggiore dare della Compagnia;
successivamente, all'udienza del 17 gennaio 2019, la convenuta offriva la ulteriore somma di euro 27.000,00 con assegno banco judicis (di cui euro di cui euro 6.500,00 per spese legali, e dunque complessivamente euro 57.500,00 per risarcimento
3 danni, spese mediche ed accessori), che veniva trattenuto dall'attrice sempre in acconto.
Insisteva, quindi, per il riconoscimento della differenza.
Il Tribunale decideva nei termini sopra sintetizzati, argomentando:
1) La controversia riguarda solo il "quantum", non essendo state sollevate contestazioni dalla convenuta compagnia assicuratrice in punto di "an debeatur" ed essendo il fatto storico acclarato.
2) La ctu, espletata in sede di ATP, accertata la compatibilità delle lesioni riportate dalla ricorrente con l'evento lesivo, le ha riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 15%, un periodo di ITA di trenta giorni ed uno di ITP di giorni ottanta nella percentuale del 50%, oltre ad un periodo di inabilità lavorativa di complessivi cinque mesi. Dunque, in applicazione dei parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano il danno non patrimoniale va quantificato in complessivi euro 40.295,00
Deve, inoltre, riconoscersi il rimborso delle spese mediche sostenute e documentate dall'attrice, causalmente riconducibili all'incidente dedotto in causa, pari ad euro
2.784,81 con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda al saldo. Nulla, invece va riconosciuto per gli effetti della lesione consistenti nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, atteso che il consulente d'ufficio non ha previsto alcuna incidenza futura delle lesioni della Parte_2
4
[...] sull'attività lavorativa della stessa in termini di usura o maggiore sforzo.
3) Ed ancora, relativamente all'addotta riduzione della capacità lavorativa specifica, quantificata dall'attrice in ragione di euro 20.000,00, va evidenziato che la stessa, su cui incombeva il relativo onere, ha omesso di offrire la prova del reddito di fatto percepito e della eventuale contrazione di esso dopo l'occorso sinistro;
4) All'esito del giudizio, dunque, la domanda dell'attrice non può essere accolta, atteso che il danno dalla stessa patito- complessivamente quantificato nella misura di euro
43.079,81 (di cui euro 40.295,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 2.784,81 a titolo di danno patrimoniale)- è stato interamente risarcito con la somma di € 57.500,00 già liquidati dalla convenuta assicurazione;
5) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando il D.M. n. 55/2014, ponendosi a carico della convenuta compagnia quelle relative al procedimento per ATP.
Appello Principale
Con il proposto gravame la ha impugnato la statuizione Pt_1
sulle spese e specificamente il capo in cui il Tribunale “condanna
al pagamento delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio in favore della convenuta compagnia assicuratrice, che liquida in euro 8.030,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed iva e cpa se dovute”.
5 Contesta l'appellante di poter essere considerata soccombente, rappresentando che: a) sulla base della CTU espletata in sede di
ATP, ella aveva chiesto il danno non patrimoniale in ragione di €
58.229,95 di cui € 46.583,96 per danno biologico ed € 11.645,99 per danno personalizzato, oltre ad € 20.000,00 per danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica;
2) all'udienza del 17.01.2019, la Compagnia Assicuratrice aveva offerto a tacitazione del danno patito l'ulteriore importo di €
27.000,00 di cui € 6.500,00 per spese legali, così erogando l'importo complessivo di € 57.500,00 per sorte capitale oltre €
6.500,00 per spese legali;
3) tale somma era stata ritenuta “.. riduttiva soltanto per il mancato riconoscimento… del danno da cenestesi lavorativa;
4) alla data dell'ultimo pagamento, applicati la rivalutazione e gli interessi e tenuto conto degli acconti ricevuti, il credito residuo -raffrontato all'importo capitale di €
43.079,81 come, poi, quantificato dal Tribunale- era di €
11.430,38, somma che lievitava, con le spese e le competenze dell'ATP e le spese ed i compensi della fase di merito, a circa €
26.000,00, per cui essa era ragionevole ma non satisfattivo;
5) che in siffatta situazione non poteva essere ritenuta soccombente, ed invece “quale parte vittoriosa fino al 2019 è (era) stata sanzionata, gravandola del pagamento di tutte le spese come parte totalmente soccombente, sol perché ha confidato in un maggiore riconoscimento della propria legittima aspettativa (la personalizzazione del danno per una voce del pur riconosciuto danno non patrimoniale)”.
Appello incidentale
6 L'assicurazione, costituitasi tempestivamente, con l'appello incidentale si doleva che la sentenza non avesse dato atto che l'attrice aveva ricevuto già le spese legali in ragione di €
6.500,00, e che l'avesse condannata alle spese dell'ATP, che invece avrebbero dovuto ritenersi già pagate, atteso l'importo complessivamente corrisposto alla , che superava il Pt_1
dovuto.
Considerazioni della Corte
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_4
non costituitosi nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
L'appello principale è fondato e va accolto nei termini seguenti.
Per la valutazione della soccombenza deve aversi riguardo all'esito della lite, che in sostanza ha visto la vittoriosa, Pt_1
al di là del rigetto delle sue domande pronunciato dal Tribunale.
Come si evince dalla narrativa, infatti, l'attrice prima di iniziare il giudizio ha ottenuto solo un acconto di € 3.300,00 assolutamente inferiore al danno subito, come quantificato nella sentenza oggetto di impugnazione.
Quindi, ha dovuto intentare un processo per ottenere le ulteriori spettanze, che le sono state corrisposte in corso di causa ed in più soluzioni, di cui l'ultima in data 17.1.2019.
All'esito del giudizio, quindi, l'attrice era vincitrice e la decisione del Tribunale va letta nel senso di un accertamento del diritto al risarcimento, al quale non era necessario far seguire condanna in favore dell'attrice, perché aveva ottenuto in corso di causa tutto il dovuto.
7 Il Tribunale, perciò, tenuto conto della vicenda, avrebbe dovuto quantificare le spese di lite a favore della e verificare se Pt_1 la somma di € 6.500,00, da lei già ricevuta, fosse o meno satisfattiva;
in caso contrario condannare l'Assicurazione al pagamento della differenza.
Tale operazione va condotta in questa sede, nella quale -appunto- va interamente rivista la regolamentazione delle spese in forza degli appelli che hanno rimesso la questione sub iudice.
Orbene, considerata la condotta tenuta dall'Assicurazione, che ha risarcito il danno in corso di causa, le spese di lite possono essere compensate per ¼ e liquidate nella restante parte a carico di questa.
Esse, applicando i medi dello scaglione di valore da € 26.001 ad
€ 52.000, (avuto riguardo all'importo riconosciuto di € 43.000,00 circa, da maggiorarsi per rivalutazione ed interessi) e riconoscendo tutte le fasi (vi è stata la trattazione che giustifica la liquidazione della relativa voce), si quantificano complessivamente in € 7.616,00, somma che ridotta di un quarto diventa pari ad € 5.712,00.
Va da sé che l'importo di € 6.500,00, corrisposto dall'Assicurazione a copertura delle spese sia congruo e satisfattivo, anche tenuto conto delle spese vive, dell'iva e della
CPA.
Conclusivamente, la pronuncia di condanna della al Pt_1
pagamento delle spese in favore dell'Assicurazione -in accoglimento dell'appello principale- va riformata, dichiarandole compensate in ragione di ¼ e dando atto che per la restante parte
8 sono state soddisfatte, come richiesto con l'appello incidentale, laddove l'Assicuratrice ha lamentato che il Tribunale non avesse tenuto conto di tale pagamento.
Resta da esaminare l'appello incidentale nella parte in cui attinge la condanna dell'Assicurazione alle spese dell'ATP, sostanzialmente sul presupposto che siano state pagate, in quanto l'importo corrisposto in corso di causa sarebbe superiore al dovuto.
Esso è infondato e va rigettato.
In merito va detto, che solo la somma di € 6.500,00 è stata imputata dall'Assicurazione alle spese, ragion per cui non si può in questa sede affermare che ulteriori somme siano state pagate a tale titolo;
ciò fermo restando che, una volta effettuati i conteggi - che vanno fatti devalutando alla data del sinistro la somma liquidata dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale, aggiungendo all'importo così ottenuto la somma dovuta per danno patrimoniale (spese mediche), rivalutando il tutto anno per anno e computando sulla somma rivalutata gli interessi fino alla data di pagamento di ciascun acconto, detraendo questo, e procedendo con lo stesso criterio sulla differenza, fino all'ultimo pagamento- sarà possibile verificare se alla siano state Pt_1
corrisposte a titolo di danno somme maggiori rispetto a quelle spettanti, ed eventualmente compensare l'indebito con quanto liquidato a favore della suddetta a titolo di spese per Pt_1
ATP.
E' appena il caso di aggiungere che al suddetto calcolo non osta la circostanza che la sentenza non sia stata impugnata in merito al
9 quantum, atteso che di fatto non vi è una pronuncia su di esso ma solo un conteggio -finalizzato a verificare se il pagamento fatto dall'Assicurazione fosse satisfattivo- effettuato solo per la sorte capitale, la quale non esaurisce il danno, all'uopo dovendosi tenere conto della rivalutazione e degli interessi.
Le spese del gravame seguono lo stesso regime di quelle del primo grado e si liquidano come da dispositivo, applicati i minimi dello scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
28.3.2023 da avverso la sentenza n. Parte_1
1701/2022 resa dal Tribunale di Messina il 13.10.2022 nel giudizio tra l'odierna appellante, e Controparte_5
rimasto contumace, e sull'appello incidentale CP_4
dell'Assicurazione, così provvede:
-In accoglimento di entrambi gli appelli e in riforma della condanna della alle spese di lite: 1) dichiara compensate Pt_1
per ¼ le spese del giudizio di merito tra l'attrice e le controparti;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla restante parte di esse, essendo state già pagate da CP_1
-Rigetta l'appello incidentale relativamente alla condanna di alle spese di ATP;
CP_1
- Dichiara compensate per 1/4 tra le parti le spese del gravame e condanna e in solido tra loro al CP_1 CP_4
pagamento della restante parte, che liquida -in favore
10 dell'appellante- in € 1.905,00, oltre iva, cassa e rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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