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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 24/07/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
132/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Marco TORNATORE Giudice dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio all'esito dell'udienza di rimessione in decisione;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio
DA
nato ad [...] il [...], residente a [...] Parte_1
(doc. 1), CF: , rappresentato e difeso dall'avv.to Franca Sapone, C.F. C.F._1
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio ad IV (To) in Via Baratono, C.F._2
3
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_1
(C.F.: ), cittadinanza italiana, rapp.ta e difesa dall'Avv. Anna Ventriglia ed C.F._3
elett.te dom.ta presso il suo studio in Monza alla via Italia n.28 (C.F.: ) C.F._4
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente, nel chiedere la pronuncia del divorzio, ha allegato che: in data 05.09.1999, ad IV (TO), le parti hanno contratto matrimonio concordatario, scegliendo il regime di separazione dei beni;
pagina 1 di 4 dalla loro unione sono nati ad IV (TO) i figli , il 29.07.2000 (economicamente Per_1
autosufficiente), e , il 08.04.2002; Per_2
venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi, i predetti si separavano, consensualmente, avanti al Tribunale di Aosta, il quale omologava la separazione con decreto in data 10.06.2019 all'esito della procedura R.G. 532/2019; sono trascorsi ormai più di tre anni e non vi è possibilità di ricongiungimento.
Parte convenuta, costituendosi, ha aderito alla domanda di pronuncia del divorzio.
Negli atti introduttivi le parti formulavano conclusioni contrastanti circa le condizioni del divorzio.
All'udienza del 6.5.2025 le stesse prospettavano di concordare le condizioni del divorzio come segue:
1) Revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre che la rilascerà entro la fine del mese di maggio 2026; 2) Il padre continuerà a contribuire al mantenimento della figlia fino al Per_2
raggiungimento della indipendenza economica, in via diretta ove la stessa decida di stare con il padre,
o versando alla madre il contributo come attualmente in essere, con le medesime modalità, salvo adeguamento istat come per legge, spese extra 60% a carico del padre - 40% a carico della madre3) Il padre concorderà con il figlio , all'occorrenza, il contributo per il relativo mantenimento Per_1
ordinario e straordinario;
4) Spese compensate.
Per la successiva udienza cartolare le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri
e in IV (To) il 05.09.1999, trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di DO degli atti di matrimonio al Numero 4, Parte II Serie B anno 1999;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile ed ad ogni altra incombenza e formalità di legge;
- disporre che la ex casa coniugale sita a DO (Ao) in Via Roma n. 155, di proprietà del SI. , rimarrà assegnata alla SI.ra Parte_1 CP_1
fino al 30.05.2026 e che, pertanto, entro e non oltre tale data la SI.ra
[...]
dovrà rilasciare l'immobile libero da cose e persone trasferendo altrove la CP_1
propria residenza e dimora;
- la SI.ra , nel momento in cui lascerà l'abitazione di DO (Ao) Via CP_1
Roma n. 155 asporterà, essendo di sua proprietà, i mobili, gli arredi e gli elettrodomestici, ad eccezione dei mobili del bagno, della cucina, delle camere dei
pagina 2 di 4 figli e della stufa;
- disporre che il padre continuerà a contribuire al mantenimento della figlia
fino al raggiungimento della di lei indipendenza economica, in via diretta Per_2
ove la stessa decida di stare con il padre, o versando a favore della madre, nel caso di collocazione e residenza presso la stessa, la somma pari ad € 400,00 mensili, con le medesime modalità già in essere, salvo adeguamento Istat come per legge;
- disporre che le spese mediche, scolastiche, sportive e ludico ricreative come da
Protocollo del Tribunale di Aosta, della figlia siano ripartire tra i genitori Per_2
nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
- il padre concorderà con il figlio all'occorrenza, il contributo per il Per_1 mantenimento ordinario e l'eventuale contribuzione alle spese straordinarie;
- disporre che l'assegno per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali verranno ripartire al 50% tra i genitori;
- Spese compensate tra le parti.
La domanda di divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio) deve trovare accoglimento.
I due coniugi, sentiti in udienza, hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse dei figli ove non economicamente autosufficienti quanto alla disciplina del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1
in IV (To) il 05.09.1999, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
DO degli atti di matrimonio al Numero 4, Parte II Serie B anno 1999, alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti;
ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
pagina 3 di 4 compensa integralmente le spese.
Aosta, 23.7.2025
Il giudice rel. est. dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Marco TORNATORE Giudice dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio all'esito dell'udienza di rimessione in decisione;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per cessazione effetti civili del matrimonio
DA
nato ad [...] il [...], residente a [...] Parte_1
(doc. 1), CF: , rappresentato e difeso dall'avv.to Franca Sapone, C.F. C.F._1
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio ad IV (To) in Via Baratono, C.F._2
3
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_1
(C.F.: ), cittadinanza italiana, rapp.ta e difesa dall'Avv. Anna Ventriglia ed C.F._3
elett.te dom.ta presso il suo studio in Monza alla via Italia n.28 (C.F.: ) C.F._4
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Parte ricorrente, nel chiedere la pronuncia del divorzio, ha allegato che: in data 05.09.1999, ad IV (TO), le parti hanno contratto matrimonio concordatario, scegliendo il regime di separazione dei beni;
pagina 1 di 4 dalla loro unione sono nati ad IV (TO) i figli , il 29.07.2000 (economicamente Per_1
autosufficiente), e , il 08.04.2002; Per_2
venuta meno l'unione materiale e spirituale fra i coniugi, i predetti si separavano, consensualmente, avanti al Tribunale di Aosta, il quale omologava la separazione con decreto in data 10.06.2019 all'esito della procedura R.G. 532/2019; sono trascorsi ormai più di tre anni e non vi è possibilità di ricongiungimento.
Parte convenuta, costituendosi, ha aderito alla domanda di pronuncia del divorzio.
Negli atti introduttivi le parti formulavano conclusioni contrastanti circa le condizioni del divorzio.
All'udienza del 6.5.2025 le stesse prospettavano di concordare le condizioni del divorzio come segue:
1) Revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla madre che la rilascerà entro la fine del mese di maggio 2026; 2) Il padre continuerà a contribuire al mantenimento della figlia fino al Per_2
raggiungimento della indipendenza economica, in via diretta ove la stessa decida di stare con il padre,
o versando alla madre il contributo come attualmente in essere, con le medesime modalità, salvo adeguamento istat come per legge, spese extra 60% a carico del padre - 40% a carico della madre3) Il padre concorderà con il figlio , all'occorrenza, il contributo per il relativo mantenimento Per_1
ordinario e straordinario;
4) Spese compensate.
Per la successiva udienza cartolare le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri
e in IV (To) il 05.09.1999, trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di DO degli atti di matrimonio al Numero 4, Parte II Serie B anno 1999;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile ed ad ogni altra incombenza e formalità di legge;
- disporre che la ex casa coniugale sita a DO (Ao) in Via Roma n. 155, di proprietà del SI. , rimarrà assegnata alla SI.ra Parte_1 CP_1
fino al 30.05.2026 e che, pertanto, entro e non oltre tale data la SI.ra
[...]
dovrà rilasciare l'immobile libero da cose e persone trasferendo altrove la CP_1
propria residenza e dimora;
- la SI.ra , nel momento in cui lascerà l'abitazione di DO (Ao) Via CP_1
Roma n. 155 asporterà, essendo di sua proprietà, i mobili, gli arredi e gli elettrodomestici, ad eccezione dei mobili del bagno, della cucina, delle camere dei
pagina 2 di 4 figli e della stufa;
- disporre che il padre continuerà a contribuire al mantenimento della figlia
fino al raggiungimento della di lei indipendenza economica, in via diretta Per_2
ove la stessa decida di stare con il padre, o versando a favore della madre, nel caso di collocazione e residenza presso la stessa, la somma pari ad € 400,00 mensili, con le medesime modalità già in essere, salvo adeguamento Istat come per legge;
- disporre che le spese mediche, scolastiche, sportive e ludico ricreative come da
Protocollo del Tribunale di Aosta, della figlia siano ripartire tra i genitori Per_2
nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre;
- il padre concorderà con il figlio all'occorrenza, il contributo per il Per_1 mantenimento ordinario e l'eventuale contribuzione alle spese straordinarie;
- disporre che l'assegno per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali verranno ripartire al 50% tra i genitori;
- Spese compensate tra le parti.
La domanda di divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio) deve trovare accoglimento.
I due coniugi, sentiti in udienza, hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
Sussistono, peraltro, i presupposti di legge in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni del divorzio, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse dei figli ove non economicamente autosufficienti quanto alla disciplina del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni del divorzio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1
in IV (To) il 05.09.1999, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
DO degli atti di matrimonio al Numero 4, Parte II Serie B anno 1999, alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti;
ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
pagina 3 di 4 compensa integralmente le spese.
Aosta, 23.7.2025
Il giudice rel. est. dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 4 di 4