TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/12/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al n. 482 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
(CF: , nato negli USA il Parte_1 C.F._1
15.11.1978, rappresentato e difeso dall'avvocato Calogero BOCCADUTRI contro
(CF: ), nata negli USA il 22.4.1979, Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati Michela BETTO e Giuseppe SAPIENZA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Come da verbale di udienza del 4.12.2025
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.2.2024 esponeva: di aver Parte_1
contratto matrimonio con nella Contea di Jefferson, Stato del Controparte_1
Colorado, USA il 31.7.2014; che la famiglia aveva stabilito la propria residenza, sia formale che di fatto, in Villaga (VI) presso l'immobile sito in via Calto n. 7 di proprietà
di esso ricorrente;
che dall'unione erano nati a Vicenza i figli (18.12.2015), Per_1
(26.6.2018) e (10.12.2021); che, in ragione dell'attività lavorativa svolta Per_2 Per_3
da esso ricorrente nel settore dello sviluppo internazionale, nell'ambito di progetti finanziati dal Governo USA, la famiglia aveva vissuto in diverse parti del mondo;
che,
a partire dall'estate del 2022, la famiglia si era temporaneamente trasferita in
RD, dove era insorta una grave ed irreversibile crisi coniugale;
che la moglie aveva dapprima manifestato la volontà di far ritorno con i figli in Italia e,
successivamente, minacciato di trasferirsi negli USA portando con sé i tre minori;
che l'Italia era il paese in cui la famiglia aveva il centro dei suoi interessi, stante la temporaneità del proprio incarico in RD, ormai prossimo alla scadenza.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, dichiarasse la separazione personale dei coniugi addebitandola alla moglie, affidasse i tre figli minori ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso con collocamento presso di sé, regolamentasse il diritto di visita della madre,
determinasse il contributo a carico di quest'ultima per il mantenimento della prole.
Formulava altresì domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c..
2 Il Giudice Relatore fissava l'udienza per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.
assegnando al ricorrente termine per la notifica alla controparte ed adottando i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c..
Con istanza in data 23.5.2024 chiedeva l'emissione, Parte_1
inaudita altera parte, di un provvedimento di divieto di espatrio dei tre figli e di affidamento esclusivo degli stessi ad esso ricorrente, evidenziando che CP_1
fosse riuscita a lasciare la RD insieme ai minori e li avesse condotti
[...]
con sé in California .
Con provvedimento in data 25.5.2024 il Giudice Relatore rigettava l'istanza.
Con successiva istanza in data 30.8.2024 rappresentava Parte_1
di aver attivato la procedura di urgenza di cui alla Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale dei minori ottenendo, in data 26.8.2024, una decisione del
Tribunale Superiore di Ventura che ordinava l'immediato rientro di Parte_2
, e presso la loro residenza abituale
[...] CP_2 Parte_3
in Italia e chiedeva, stante la gravità della situazione, l'adozione urgente di provvedimenti a tutela dei figli minori.
Rispetto a tale istanza veniva instaurato il contraddittorio con la resistente
[...]
la quale si costituiva con comparsa in data 23.9.2024 eccependo in via CP_1
preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Vicenza a conoscere della controversia. Nel merito chiedeva che la separazione fosse addebitata al marito;
che i tre figli minori le fossero affidati in via esclusiva e che il Tribunale determinasse un congruo assegno a carico di per il mantenimento della Parte_1
moglie e dei figli.
All'udienza del 24.9.2024 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
3 Relatore dando atto che sia che i tre figli erano rientrati in Italia CP_1 CP_1
e rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 27.9.2024 il Giudice Relatore affidava i minori Parte_2
, e ad entrambi i genitori, li
[...] CP_2 Parte_3
collocava in via prevalente presso la madre nella casa di via Calto n. 7 a Villaga,
assegnava detto immobile a , regolamentava il diritto di visita CP_1 CP_1
di ai figli, determinava in euro 2.500 ed in euro 3.000 il Parte_1
contributo mensile a carico del ricorrente per il mantenimento della moglie e dei figli,
rispettivamente.
In data 14.1.2025 veniva celebrata l'udienza di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c. alla presenza di entrambi i coniugi. dichiarava di aver abbandonato Controparte_1
il giudizio di appello proposto avverso la decisione del Tribunale Superiore di Ventura
del 26.8.2024.
Con ordinanza in data 16.1.2025 il Giudice Relatore, disattese le richieste di prova orale avanzate da ammetteva una CTU psicologica Parte_1
affidata alla dott.ssa ed una CTU contabile affidata al dott. Persona_4
Persona_5
Nelle more del deposito delle CCTTUU veniva radicato un secondo sub. procedimento volto a dirimere il contrasto insorto tra i genitori riguardo all'iscrizione scolastica dei figli e su altre questioni inerenti il regime di affidamento / collocamento / visite e gli aspetti economici.
Tale procedimento veniva definito con ordinanza in data 9.6.2025.
All'udienza del 4.12.2025 il ricorrente chiedeva l'emissione di sentenza parziale sullo
status. La resistente si rimetteva sul punto al Tribunale ed il Giudice, all'esito di
4 discussione orale, rimetteva la causa al Collegio.
La domanda di separazione proposta dal ricorrente è meritevole di accoglimento.
Rispetto a tale domanda la giurisdizione italiana va affermata a norma dell'articolo 3
del Regolamento UE 2019/1111 del Consiglio (applicabile ratione temporis al presente giudizio, instaurato nell'anno 2024), il quale in materia di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio prevede i criteri alternativi e concorrenti a) della residenza e b) della cittadinanza comune.
Il primo di tali criteri opera nel caso in esame dovendosi ritenere che la residenza abituale dei coniugi sia in Villaga, presso l'abitazione di via Calto n. 7 di proprietà di
Parte_1
Depongono in tal senso: il dato anagrafico, risultando sia i coniugi che i loro tre figli residenti a [...](documento n. 53 di parte ricorrente); la circostanza che i figli delle parti siano nati tutti a Vicenza e che agli stessi siano stati imposti nomi italiani;
la circostanza che a Villaga si trovi la casa familiare di via Calto n. 7 della quale entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione; il dato pacifico che, nonostante le parti ed i loro figli abbiano vissuto in vari paesi del mondo (dei quali l'ultimo è stato la RD) a causa dell'attività lavorativa svolta da gli stessi abbiano Parte_1
sempre fatto ritorno nella casa di Villaga che costituisce il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola e si esprime la vita della famiglia;
la circostanza, evidenziata dal Tribunale Superiore di Ventura nel provvedimento reso in data 26.8.2024, che la stessa , prima di lasciare la RD Controparte_1
alla volta degli Stati Uniti, abbia comunicato al marito che lei ed i bambini sarebbero rientrati in Italia, con ciò evidentemente riconoscendo come casa l'abitazione di Villaga
5 (si veda sul punto il documento n.13 allegato al ricorso).
Va quindi affermata la giurisdizione del giudice italiano, nonché la competenza del
Tribunale adito nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza delle parti.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile alla separazione, ritiene il Collegio che la stessa debba essere individuata in base al Regolamento UE n. 1259/2010 del
20.12.2010 applicabile, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento medesimo, ai procedimenti instaurati dopo il 21.6.2012 e, quindi, anche a quello in esame.
Ciò premesso si osserva che in mancanza di accordo sulla legge applicabile alla separazione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, va fatta applicazione dell'art. 8 del
Regolamento medesimo che, alla lettera a) prevede che sia applicabile la legge dello
Stato di cui i due coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Considerato che entrambi i coniugi risultano residenti in Italia, può farsi applicazione,
come richiesto dal ricorrente, della legge italiana.
Nel merito la domanda di separazione personale va accolta.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti e disporsi con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio .
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio nella Contea di Jefferson, Stato del Colorado, USA CP_1
6 il 31.7.2014;
b)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
c)spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
7