Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00115/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01718/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1718 del 2025, proposto da NA LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Sergio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarno, non costituito in giudizio;
nei confronti
Q.B.T.E.L. S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
- del silenzio diniego formatosi, ai sensi dell’art. 25, co. 4 L. n. 241 del 1990, sull’istanza di accesso agli atti formulata in data 26 settembre 2025 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della citata legge, con cui si chiedeva al Comune di Sarno “di poter accedere, prendere visione e, se è del caso, estrarre copia: a. della S.C.I.A. n. 119 del 18 settembre 2023, prot. n. 36004 e dei relativi atti allegati previsti ex lege, in particolare del progetto definitivo ed esecutivo assentito; b. del parere reso dall’A.R.P.A.C. in relazione all’apposizione dell’antenna, non noto negli estremi, in ambito di vigilanza sanitaria e ambientale; c. dei pareri resi, non noti negli estremi, anche dalle altre autorità coinvolte nel procedimento a tutela del paesaggio, del rischio sismico e del rischio idrogeologico; d. di ogni altro titolo edilizio abilitativo rilasciato propedeutico all’apposizione dell’antenna supra descritta, non noto negli estremi, e. di ogni altro documento ritenuto necessario a seguito della presa visione”;
e avverso il silenzio-inadempimento formatosi sulla (medesima) istanza di accesso ai documenti amministrativi, nella parte in cui è stata richiesta l’ostensione dei (medesimi) documenti (anche) ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013;
e, in ogni caso, per l’accertamento, ex. art. 31 c.p.a. della fondatezza della pretesa e comunque dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione comunale in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. FA TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con la memoria da ultimo depositata, la ricorrente rileva l’avvenuto rilascio dei documenti richiesti con l’istanza di accesso, dichiarando di non avere interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del principio dispositivo che informa il processo amministrativo;
- in ragione dell'esito in rito del giudizio e dell’esiguità della violazione dei termini previsti per l’accesso (considerata la presentazione del ricorso a distanza di soli tre giorni dalla scadenza del termine di evasione dell’istanza di accesso e la trasmissione della documentazione da parte dell’Amministrazione a distanza di soli otto giorni dalla predetta notifica), è possibile disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AC, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
FA TO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA TO | TO AC |
IL SEGRETARIO