Art. 2.
Il Ministero dei lavori pubblici, che e' incaricato della esecuzione della presente legge, provvedera' per l'esercizio finanziario 1955-56 con i fondi per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario da assegnare al Provveditorato delle opere pubbliche di Roma.
Il Ministero dei lavori pubblici, che e' incaricato della esecuzione della presente legge, provvedera' per l'esercizio finanziario 1955-56 con i fondi per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario da assegnare al Provveditorato delle opere pubbliche di Roma.