Articolo 2 della Legge 19 maggio 1954, n. 274
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 giugno 1954
Art. 2.
Il Ministero dei lavori pubblici, che e' incaricato della esecuzione della presente legge, provvedera' per l'esercizio finanziario 1955-56 con i fondi per la esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario da assegnare al Provveditorato delle opere pubbliche di Roma.
Entrata in vigore il 29 giugno 1954