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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/10/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 3012/2024 RG promossa da
– rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Cingari giusta nomina in atti Parte_1
Contro
– rappresentata e difesa dall'Avv. Gemma Dione Controparte_1
LA CAUSA
I MOTIVI DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 339/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI
TARANTO, PUBBLICATA IN DATA 22/02/2024
Il ha impugnato la sentenza n. 339/2024 del Giudice di Pace di nella parte Parte_1 Pt_1 in cui, accogliendo la domanda di annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 444 Cron. 33073 del
23/09/2022, notificata in data 11/10/2022, ha ritenuto non provata la regolarità delle prodromiche tre ingiunzioni di pagamento ivi richiamate (la n. 11580, la n. 118440, la n. 112176) fondate su sanzione per violazioni al Codice della strada, notificata alla debitrice . Controparte_1
Impugna l'ente comunale altresì – sulla scorta della dedotta regolarità delle notifiche – la parte della sentenza in cui dichiara prescritta la pretesa creditoria oggetto di causa.
Conclude pertanto il per la riforma dell'impugnata sentenza chiedendo che venga Parte_1 dichiarata esecutiva l'ingiunzione di pagamento de quo.
LE DIFESE DELLA CONVENUTA
pagina 1 di 5 si è costituita in giudizio, sostenendo la correttezza delle statuizioni contenute Controparte_1 nella sentenza di primo grado e chiedendo pertanto il rigetto dell'appello proposto dall'ente comunale.
LA DECISIONE
CORRETTA QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE CHE LA RICORRENTE HA VOLUTO
PROPORRE IN PRIMO GRADO – ESCLUSIONE DELLA ESTINZIONE DELLA PRETESA
CREDITORIA DEL PER PRESCRIZIONE Parte_1
In tema di riscossione di crediti spettanti all'erario o comunque alle pubbliche amministrazioni, la
Suprema Corte ha più volte ribadito che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli
(avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (v. ex pluribus Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., SS. UU. 5791/2008; Cass. 11456/2009).
La ricorrente in primo grado, invero, incentrava l'opposizione sulla intervenuta prescrizione, per non essere stati mai notificati gli atti prodromici dell'ultima ingiunzione fiscale impugnata: né i verbali di contravvenzione, oltre che le pregresse ingiunzioni fiscali, evocati in quella nuova notificata in data 11-
10-2022, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 607,91; il ricorso invece data
06-02-2023.
Orbene dalla disamina della documentazione in atti risulta incontrovertibilmente provato che
- l'ingiunzione n.115880 è stata notificata a mani proprie in data 06/02/2017
pagina 2 di 5 - l'ingiunzione n. 118440 è stata notificata a mani proprie in data 06/03/2017
- l'ingiunzione n.121776 è notificata a mani proprie in data 24/10/2017.
Con la prova dell'avvenuta notifica di queste ingiunzioni amministrative, deve intendersi preclusa ogni azione recuperatoria fondata sulla mancata notifica dei verbali di contravvenzione;
ma esaminando l'atto introduttivo si deduce che non fosse affatto questo l'intento della ricorrente, posto che l'opposizione era tutta incentrata sull'eccezione di prescrizione.
Così come non può dirsi che la ricorrente avesse voluto proporre una forma di opposizione agli atti esecutivi, nel presupposto della mancata notifica degli atti prodromici, anche perché ampiamente decorso il termine di decadenza di venti giorni: il ricorso data 06-02-2023 mentre la notifica dell'ingiunzione amministrativa data 11-10-2022.
A tal proposito costituisce ius receputm il principio per cui “qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse – pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione
– soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. Di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.” (ex multis Cass.
Civ. Ord. n. 22094/2019).
Esaminando allora il vero motivo che fondava l'opposizione, deve escludersi l'intervenuta prescrizione invocata dalla ricorrente appellata, atteso che, in base al combinato disposto degli artt. 68 del D.L.
n.18/2020 e 12 del D.Lgs.n.159/2015, opera la sospensione “nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” (quindi per 542 giorni) dei termini di pagamento riferiti anche alle ingiunzioni oggetto di causa.
Conseguentemente, come correttamente evidenziato dall'ente comunale appellante, con specifico riferimento alle sanzioni amministrative derivanti dai primigeni verbali di accertamento si precisa che:
- per il verbale di contravvenzione n.156167B, tenuto conto dell'atto interruttivo notificato il
06/02/2017 (ordinanza ingiunzione n.115880) e del sopracitato termine di sospensione, la prescrizione sarebbe maturata il 03/08/2023;
pagina 3 di 5 - per il verbale di contravvenzione n. 163187B, tenuto conto dell'atto interruttivo notificato il
6/03/2017 (ordinanza ingiunzione n.118440) e del sopracitato termine di sospensione, la prescrizione sarebbe maturata il 03/09/2023;
- per il verbale di contravvenzione n.184103B, tenuto conto dell'atto interruttivo del 24/10/2017
(ordinanza ingiunzione n.121776) e del sopracitato termine di sospensione, la prescrizione sarebbe maturata il 20/04/2024.
Conclusivamente sussiste il diritto alla riscossione dell'ente comunale e, pertanto, la sentenza di primo grado va riformata.
LE SPESE DI LITE
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono, giocoforza, la soccombenza della ricorrente appellata e sono liquidate come da dispositivo.
Non può essere accolta la domanda dell'ente appellante di condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. atteso che nel caso di specie non si ravvisa in capo alla parte soccombente né la mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) né la colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) normativamente richieste.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 339/2024 del Giudice di Pace di , disattesa ogni contraria istanza, Pt_1 eccezione o deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata;
2) dichiara, quindi, la legittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 444 - Cron. n. 33073 emessa dal nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
3) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore Controparte_1 del che si liquidano, per il primo grado, in euro 173,00 oltre Rimb. Forf Parte_1
15%, CAP e IVA e, per il secondo grado, in Euro 332,00 oltre Rimb. Forf 15%, CAP e IVA, oltre rimborso C.U. + diritti.
Taranto, 27-10-2025
pagina 4 di 5 Il Giudice dott. Claudio Casarano
Il presente provvedimento è stato redatto con l'assistenza del GOP Dott. Gioacchino Ficco
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