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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/10/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12042/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Fante Silvia Parte_1 CP_1
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale adito
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile Parte_1
competente.
1 Per_ 2. Confermare l'affidamento dei figli ed ad entrambi i genitori i quali Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 3. Confermare il collocamento prevalente di ed presso la casa della madre. Per_2
4. Confermare i turni di responsabilità secondo i quali il papà vedrà i figli almeno due pomeriggi alla settimana, prelevandoli da scuola, li terrà con sé la notte e li riaccompagnerà a scuola la mattina seguente;
a fine settimana alterni, dal venerdì sera al sabato sera o dal sabato sera alla domenica sera;
metà delle vacanze natalizie e pasquali, comprendenti ad anni alternati il giorno di
Natale e Pasqua, nonché 15 giorni durante le vacanze estive.
I ricorrenti si impegnano a comunicarsi, con il maggior anticipo possibile, i rispettivi turni o impegni di lavoro in modo tale da organizzare al meglio la gestione dei figli;
si impegnano a comunicarsi entro il 30.05 di ogni anno i periodi di ferie estive e si impegnano a collaborare nel rispetto reciproco e nell'interesse dei figli.
5. Confermare il contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura di € 550 mensili
(€ 275 a figlio) che il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 del mese, cifra CP_1 Pt_1
da rivalutarsi automaticamente di anno in anno secondo gli indici Istat, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Confermarsi le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del Tribunale di
Padova, a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
7. Confermarsi che l'assegno unico erogato dall'Inps per i figli (ovvero qualsivoglia ulteriore forma di sostegno al reddito) sarà richiesto e trattenuto al 100% dalla sig.ra ; a tal Pt_1
fine, il sig. si impegna a fornire eventuali consensi e documentazione. CP_1
Nulla sulle spese del procedimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 , nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio con rito civile in data 19.05.2018 a Monselice (PD), trascritto nel relativo registro degli Atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 25, parte II, serie C.
Dalla loro unione nascevano due figli: , nata a [...] il [...] e , nato a Per_1 Per_2
Monselice il 13.12.2020.
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., depositato in data 17.10.2024, Pt_1
e formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente,
[...] CP_1
di divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 941/2024 passata in giudicato il 13.12.2024, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nel ricorso suddetto -così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 03.12.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con contestuale ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza dell'09.10.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 03.12.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1,2,3,4,5,6,7 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata oltreché prive di profili d'illegittimità; pertanto, si prende atto delle stesse.
Attesa la natura del procedimento, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
3 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e contratto Parte_1 CP_1
in data 19.05.2018 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di
Monselice (PD) al n. 25, parte II, serie C;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Monselice (PD) di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1,2,3,4,5,6,7;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 16.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 12042/2024 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Fante Silvia Parte_1 CP_1
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale adito
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato civile Parte_1
competente.
1 Per_ 2. Confermare l'affidamento dei figli ed ad entrambi i genitori i quali Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 3. Confermare il collocamento prevalente di ed presso la casa della madre. Per_2
4. Confermare i turni di responsabilità secondo i quali il papà vedrà i figli almeno due pomeriggi alla settimana, prelevandoli da scuola, li terrà con sé la notte e li riaccompagnerà a scuola la mattina seguente;
a fine settimana alterni, dal venerdì sera al sabato sera o dal sabato sera alla domenica sera;
metà delle vacanze natalizie e pasquali, comprendenti ad anni alternati il giorno di
Natale e Pasqua, nonché 15 giorni durante le vacanze estive.
I ricorrenti si impegnano a comunicarsi, con il maggior anticipo possibile, i rispettivi turni o impegni di lavoro in modo tale da organizzare al meglio la gestione dei figli;
si impegnano a comunicarsi entro il 30.05 di ogni anno i periodi di ferie estive e si impegnano a collaborare nel rispetto reciproco e nell'interesse dei figli.
5. Confermare il contributo del padre al mantenimento dei figli nella misura di € 550 mensili
(€ 275 a figlio) che il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 del mese, cifra CP_1 Pt_1
da rivalutarsi automaticamente di anno in anno secondo gli indici Istat, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Confermarsi le spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del Tribunale di
Padova, a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
7. Confermarsi che l'assegno unico erogato dall'Inps per i figli (ovvero qualsivoglia ulteriore forma di sostegno al reddito) sarà richiesto e trattenuto al 100% dalla sig.ra ; a tal Pt_1
fine, il sig. si impegna a fornire eventuali consensi e documentazione. CP_1
Nulla sulle spese del procedimento.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 , nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio con rito civile in data 19.05.2018 a Monselice (PD), trascritto nel relativo registro degli Atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 25, parte II, serie C.
Dalla loro unione nascevano due figli: , nata a [...] il [...] e , nato a Per_1 Per_2
Monselice il 13.12.2020.
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., depositato in data 17.10.2024, Pt_1
e formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente,
[...] CP_1
di divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 941/2024 passata in giudicato il 13.12.2024, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nel ricorso suddetto -così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 03.12.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- e, con contestuale ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza dell'09.10.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 03.12.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1,2,3,4,5,6,7 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata oltreché prive di profili d'illegittimità; pertanto, si prende atto delle stesse.
Attesa la natura del procedimento, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
3 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e contratto Parte_1 CP_1
in data 19.05.2018 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del Comune di
Monselice (PD) al n. 25, parte II, serie C;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Monselice (PD) di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1,2,3,4,5,6,7;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 16.10.25
Il Presidente
Dott. Chiara Ilaria Bitozzi
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