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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/07/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 108/2025 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 108/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto reclamo ex artt. 50 e 270, comma 5°, del decreto legislativo n. 14/2019 avverso decreto di rigetto di istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata, vertente tra:
, nato il [...] a [...], residente a [...]
Moderata Durant C.F. rappresentato e difeso dall' avvocato C.F._1
Maria Elodia Di Napoli, con studio sito in Maglie (LE), alla via Brenta n.13, con telefax n. 0836210529 e indirizzo di posta elettronica certificata e all'abogada Marina Puzzello, con studio Email_1 professionale in Villanova di Castenaso (BO), alla via Villanova n. 2 con telefax n.
051.4111767 ed indirizzo di posta elettronica certificata:
congiuntamente e disgiuntamente le quali Email_2
1 agiscono d'intesa ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo n. 96/2001 e come da procura alle liti redatta su foglio separato, elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale rispettivamente sopra indicato;
Reclamante
e
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile del Servizio Contenzioso e Reclami, avv. Debora Littara, con sede legale in
Roma, via Venti Settembre n. 30, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Fabio Civale, con indirizzo di posta elettronica certificata e Tommaso Ricci, con indirizzo di posta elettronica Email_3 certificata , elettivamente domiciliata Email_4 presso lo studio professionale dell'avv. Tommaso Ricci, sito in Catanzaro (CZ), via G.
Alberti n. 27;
Reclamata costituita in giudizio nonché
con sede legale a Roma alla via G. Grezar, 14; _2
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Vibo Controparte_3
Valentia alla piazza Martiri d'Ungheria; in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, con sede legale alla via Caldera, 21 Milano;
Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano alla via G.
Silva, 34; in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_6 sede legale a Milano alla P.zza della Trivulziana, 4/A; in Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Venezia alla via
Terraglio, 63;
Reclamate non costituitesi in giudizio
Conclusioni delle parti:
i procuratori del reclamante chiedono: “annullare il decreto Parte_1 reclamato e per l'effetto aprire la procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss.
2 del D. Lgs. n. 14 del 2019, come modificato dal D. lgs n. 83 del 2022 e dalla legge n. 122 del 2022;
- con salvezza di spese e competenze di lite;
All'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, previa fissazione dell'udienza con onere di notifica di ricorso e decreto a carico della reclamante, così provvedere:
1. Accogliere il reclamo e, in riforma del decreto del 29/03/2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 29/3/2024, nella procedura RG 4-1/2024, comunicato in data 29/03/2024, ritenere sussistere l'insolvenza della debitrice dichiarare aperta la Controparte_8 liquidazione giudiziale e rimettere gli atti al Tribunale di Catanzaro per la prosecuzione della procedura concorsuale.
2. Con vittoria di spese e competenze (di ambo i gradi del procedimento), oltre maggiorazione ed oneri fiscali con attribuzione agli avvocati distrattari. Salvo ogni diritto”;
il procuratore della reclamata chiede: Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: In via principale - rigettare il reclamo proposto dal Sig.
avverso il decreto di rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata ex art. 268 ss. d. lgs. 14/2019 emesso in data 20 dicembre 2024 dal Tribunale di Vibo Valentia. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti d.m. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis d.m. 55/2014.”.
Svolgimento del processo
1. La domanda di ammissione alla liquidazione controllata ed giudizio dinanzi al
Tribunale di Vibo Valentia.
Con ricorso presentato l'11.7.2024, ai sensi degli artt. 268 e ss. del decreto legislativo n.
14/2019 (c.d. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ha chiesto Parte_1 al Tribunale di Vibo Valentia l'apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio, in quanto versava in uno stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c), del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza e si trovava
3 in rilevante difficoltà ad adempiere alle obbligazioni assunte o nella definitiva incapacità di adempierle regolarmente, dato che i flussi reddituali, attuali ed attesi, non erano sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto, in particolare, che le cause del proprio sovraindebitamento erano da ricondurre alla separazione personale dalla moglie ed ai conseguenti gravosi obblighi di mantenimento assunti nei riguardi della stessa e dei due figli (attualmente, per euro 870,00 al mese), a seguito di provvedimenti giudiziali eccessivamente onerosi che lo avevano indotto a fare ricorso ai prestiti di familiari, parenti e amici, nonché di società finanziarie.
Ha, quindi, elencato i suoi creditori e l'importo dei relativi crediti, nonché indicato le varie trattenute operate sul suo stipendio, oltre che l'ammontare delle spese per il suo sostentamento e per il mantenimento di moglie e figli.
Ha indicato le attività del suo patrimonio, rappresentate dallo stipendio mensile, quale agente della Guardia di finanza, e dai beni di cui era proprietario, ossia: la quota di 2/18 di alcuni immobili siti nel Comune di Vibo Valentia (individuati in catasto al foglio 34, particella n. 718, subalterno n. 11, cat. C2; foglio 34, particella n. 718, subalterno n. 8, cat. A3) e la proprietà di un motoveicolo del valore di euro 500,00.
Ha affermato, quindi, che, tenuto conto degli obblighi di mantenimento assunti e delle esigenze personali di sostentamento, avrebbe potuto garantire alla procedura di liquidazione controllata la disponibilità della somma mensile di euro 190,00, oltre ai beni del suo patrimonio, tale da consentire di ricavare un attivo da distribuire ai creditori.
Ha allegato alla domanda la relazione dell'avv. Giuseppe Angelo Monardo, professionista appositamente nominato come Organismo di composizione della crisi, con cui sono stati, nella sostanza, confermati e precisati le circostanze ed i dati riportati nella domanda.
2. Il decreto del Tribunale di rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione controllata
Con decreto del 20.12.2024, oggetto del presente giudizio di reclamo, il Tribunale di
Vibo Valentia ha rigettato la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata proposta da . Parte_1
4 In sintesi, il Tribunale – dopo avere premesso che l'accesso alla procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore era garantito unicamente al debitore che si trovi in una situazione di sovraindebitamento che gli consenta, tuttavia, di distribuire un'utilità ai creditori, detratte le spese di procedura e tenuto conto della durata della medesima, e che tale utilità non potesse rivelarsi meramente simbolica, dovendosi tale istituto coordinare con quello alternativo dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente - ha ritenuto, quanto al caso in esame, che, tenuto conto del reddito complessivo del reclamante, delle spese per il fabbisogno personale, del valore di presumibile realizzo della vendita della quota di proprietà sul bene immobile e del valore del motociclo, non vi fossero i presupposti per accedere alla procedura della liquidazione controllata del patrimonio, ritenendo il valore dell'utile da distribuire meramente simbolico, tenuto conto, da un lato, dell'esposizione debitoria complessiva, indicata in euro 154.652,74, dall'altro, dell'importo mensile messo a disposizione dal , pari Parte_1 ad euro 190,00, nonché del valore del probabile realizzo dei beni personali, con conseguente somma di euro 6.840,00 messa a disposizione dei creditori, dalla quale dovevano essere detratte le spese di procedura, quantificate in euro 2.896,00, oltre accessori di legge.
3. Il presente giudizio di reclamo
Con ricorso presentato il 23.4.2024, notificato ai creditori ( CP_1 [...]
, il _2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...] ed , unitamente al decreto di fissazione udienza, CP_6 Controparte_7 avverso il suddetto decreto ha proposto reclamo, ex artt. 270, comma 5°, e 50 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, affidandosi ad unico motivo, Parte_1 con cui ha chiesto che, in riforma del decreto impugnato, fosse dichiarata l'apertura della procedura della liquidazione controllata del suo patrimonio.
In particolare, il reclamante, dopo avere ripercorso la vicenda processuale, ha lamentato che il Tribunale aveva errato: a) nel richiamare l'art. 283 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza nella versione novellata dal decreto legislativo n. 136 del
2024 (c.d. correttivo ter), applicabile a partire dal 28.9.2024 e non anche ai procedimenti, come quello in esame, pendenti a quella data, cosicché alla fattispecie era applicabile l'art. 283 del c.c.i.i. nella precedente formulazione che prevedeva la possibilità di
5 accedere alla procedura anche nel caso di debitori incapienti incapaci di offrire alcuna utilità ai creditori, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
b) nel non considerare che la valutazione dell'utilità della procedura in relazione alla quantità di soddisfacimento dei creditori non influiva sul riconoscimento del beneficio, dovendosi interpretare in senso restrittivo le condizioni ostative, cosicché l'assenza di attivo da distribuire rispetto al debito complessivo non costituiva ragione valida per negare l'accesso alla procedura.
Con memoria di costituzione presentata l'11.4.2025, si è costituita nel presente giudizio di reclamo la (di seguito anche solo “ Controparte_1 [...]
), contestando il fondamento del reclamo e sostenendo la correttezza della CP_1 decisione del Tribunale.
La ha rilevato, in particolare, che: a) la decisione impugnata era fondata non CP_1 già sul disposto dell'articolo 283 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza
(concernente la procedura di esdebitazione), ma sulla diversa disciplina della liquidazione controllata;
b) la decisione era corretta, in quanto trovava fondamento nella disposizione di cui all'art. 268, comma terzo, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, come novellato dal c.d. correttivo ter, applicabile, contrariamente all'assunto del reclamante, alle procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore;
c) in effetti, la legittimazione del debitore persona fisica all'accesso alla procedura di liquidazione controllata era da escludersi, in caso di domanda proposta dal debitore, quando l'Organo di composizione della crisi non avesse potuto attestare, nella relazione di cui all'art. 269, comma secondo, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediazione l'esercizio di azioni giudiziarie;
norma da interpretarsi nel senso che, alla luce di una valutazione complessiva della situazione del debitore, deve sussistere la concreta possibilità di generare un qualche beneficio, anche minimo, per i creditori, così da evitare che la procedura venga avviata in assenza di prospettive concrete di soddisfare almeno parzialmente i creditori;
d) nel caso di specie, la situazione patrimoniale e reddituale del , verificata dall'Organo di composizione della crisi, secondo la Parte_1 società reclamata, non consentiva di acquisire un attivo sufficiente a garantire un soddisfacimento neppure simbolico degli interessi creditori, per le ragioni evidenziate dal
Tribunale. Ha concluso come sopra riportato.
6 , il _2 Controparte_3 CP_4 CP_5
ed invece, non si sono costituiti nel
[...] Controparte_6 Controparte_7 giudizio di reclamo.
L'udienza del 23.4.2025 è stata sostituta dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Con le note di trattazione scritta, il reclamante ha replicato alle argomentazioni di
[...] sostenendo, in sintesi, l'ammissibilità dell'apertura della procedura di liquidazione CP_1 controllata, anche in assenza di beni presenti e che, nel caso di specie, sussisteva il requisito dell'utilità futura destinata al soddisfacimento dei crediti, atteso che, come confermato dalla relazione dell'Organo di composizione della crisi, la situazione economica di (che risentiva pesantemente degli obblighi posti a suo Parte_1 carico dal Giudice della separazione personale), ma destinata a migliorare in una visione prospettica e futura (tenuto conto dell'età dei figli, 23 e 26 anni) e del loro prossimo accesso ad attività lavorativa, consentiva un adeguato soddisfacimento dei creditori.
La Corte, rilevata l'integrità del contraddittorio, ha rinviato la causa all'udienza del
9.7.2025 per la discussione (cfr. ordinanza in atti).
Con ordinanza dell'11.7.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
9.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte, rilevato che erano state depositate note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione sulle istanze delle parti.
Nei trenta giorni successivi, è stata emanata la presente sentenza.
Motivi della decisione
1. La contumacia dei creditori non costituiti in giudizio e l'oggetto del giudizio di reclamo
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di _2
, il
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 ed non costituitisi in giudizio, sebbene risulti regolare la
[...] Controparte_7 notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della udienza nei loro confronti.
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Vibo Valentia e, dall'altro, dei motivi di reclamo
7 proposti dal , nonché delle difese della appare opportuno chiarire che Parte_1 CP_1 il presente giudizio ha ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di richiesta, quale Parte_1 debitore in situazione sovraindebitamento, da quest'ultimo e rigettata dal Tribunale, sulla base della prevedibile esiguità, a seguito della liquidazione, della misura di soddisfacimento dei crediti, tenuto conto delle modeste disponibilità del reclamante e, per contro, dell'entità complessiva dei debiti a suo carico.
Non sono in contestazione, invece, gli altri presupposti della procedura di apertura della liquidazione controllata (non assoggettabilità del debitore alla liquidazione giudiziale;
sovraindebitamento) né la situazione debitoria del né, in generale, la sua Parte_1 situazione economica e finanziaria, per come descritta dall'Organo di composizione della crisi nell'apposita relazione allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
2. Sul merito. Le valutazioni della Corte
Si tratta, ora, di esaminare le questioni di merito.
Deve rammentarsi che il reclamante, in estrema sintesi, lamenta l'erronea decisione di primo grado: a) nel richiamare l'art. 283 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza nella versione novellata dal decreto legislativo n. 136 del 2024 (c.d. correttivo ter), applicabile, secondo la difesa del , a partire dal 28.9.2024 e non Parte_1 anche ai procedimenti, come quello in esame, pendenti a quella data;
b) nel ritenere l'esiguità del probabile ricavato della liquidazione, circostanza ritenuta ostativa all'ammissione alla procedura.
Il primo motivo è infondato.
Deve osservarsi, innanzi tutto, che la disciplina della liquidazione controllata si rinviene negli artt. 268 e ss. del decreto legislativo n. 14/2019 (codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza), cosicché il riferimento nel reclamo all'art. 283 del suddetto testo normativo, concernente la diversa procedura dell'esdebitazione, non è pertinente, se non quale parametro per l'interpretazione, a contrario, della disciplina della liquidazione controllata.
Ad ogni modo, devono applicarsi le norme di cui agli artt. 268 e ss. del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza nel testo attualmente vigente, ossia per come modificato, da ultimo, con il decreto legislativo n, 136/2024, poiché, a norma dell'art. 56, comma 4°,
8 di tale decreto legislativo, le modifiche apportate si applicano anche alle procedure, come la presente (iniziata a luglio del 2024), pendenti al momento della sua entrata in vigore.
Il secondo motivo, invece, è fondato.
A norma del 3° comma, 3° periodo, dell'art. 268 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza “Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”. L'art. 276, comma 1°, del c.c.i.i., in tema di chiusura della procedura, rimanda, poi, all'articolo 233 che, al primo comma, lett. d), impone la chiusura “quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali.
In punto di diritto, come evidenziato dal Tribunale e dalla le disposizioni CP_1 citate devono essere interpretate nel senso che non è ammissibile l'accesso alla liquidazione controllata, se dalla procedura è possibile ricavare soltanto un attivo del tutto esiguo, tale da coprire soltanto le spese della procedura stessa e da remunerare i creditori in misura meramente simbolica o irrisoria. Ciò, in quanto, in questi casi, la procedura si risolverebbe in una mera attività procedurale defaticante e, nella sostanza, inutile, in quanto la finalità di soddisfare, anche solo in parte, il ceto creditorio, non verrebbe perseguita.
Tuttavia, quanto alla fattispecie in esame, deve ritenersi che le risorse economiche e finanziarie che il è in grado di garantire e di mettere a disposizione del ceto Parte_1 creditorio, per come accertate dall'Organo di composizione della crisi nell'apposita relazione, consentono il soddisfacimento dei crediti in misura che non può definirsi né simbolica né irrisoria, tenuto conto della durata massima della procedura, pari a tre anni.
In particolare, deve evidenziarsi che il dispone di quota di proprietà per 2/18 di Parte_1 beni immobili (un magazzino e un appartamento in categoria A3 di n. 8 vani e ½) e di una motocicletta del valore approssimativo di euro 500,00.
Inoltre, essendo agente della Guardia di finanza, dispone di uno stipendio mensile di circa 1.900,00 euro (pari a circa 24.700 euro l'anno; euro 74.100,00 nei tre anni di durata massima della procedura, tenendo conto delle 13 mensilità) che - sebbene in buona parte destinato al mantenimento del coniuge separato e dei due figli, oltre che al proprio sostentamento (deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 268, comma 4°, lett. b, devono escludersi dalla liquidazione controllata i crediti aventi carattere alimentare e di
9 mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia) - consente di mettere a disposizione della procedura e quindi, dei creditori, la somma mensile di circa 190,00 euro, per come è stimato dall'Organo di composizione della crisi, pari ad euro 6.840,00 nei tre anni di durata della procedura.
Tali risorse, per quanto nettamente inferiori alla complessiva esposizione debitoria, pari ad euro 154.000 circa, consentono, già di per sé, al netto delle presumibili spese della procedura, il soddisfacimento parziale dei crediti.
Peraltro, vi è motivo di ritenere che tale stima sia abbastanza riduttiva rispetto alle reali possibilità economiche e finanziarie del , tenuto conto delle seguenti Parte_1 circostanze: a) come evidenziato dall'Organo di composizione della crisi, nell'ambito delle risorse disponibili, non si è tenuto conto dei proventi derivanti dal lavoro straordinario e dall'indennità di vario genere che spettano al , quale agente della Parte_1
Guardia di finanza né degli stipendi aggiuntivi (segnatamente, della tredicesima mensilità); b) l'importo notevole, stimato dall'Organo di composizione della crisi come necessario per il mantenimento del coniuge separato e dei figli, nonché per il sostentamento personale (pari nel complesso d'euro 1.700,00 mensili circa) è suscettibile di congrua riduzione, sia razionalizzando, alla luce di un'opportuna analisi approfondita della concreta situazione di fatto (ad esempio, il risulterebbe convivente con Parte_1 una donna disoccupata, di cui non può, peraltro, escludersi la capacità di lavoro e di reddito), le risorse da destinare agli effettivi bisogni (stimate, allo stato, quanto alle esigenze personali, in maniera approssimativa) sia con opportune azioni giudiziarie volte a far valere circostanze sopravvenute rispetto alle decisioni giudiziarie assunte in sede di separazione dei coniugi (quale il progressivo sovraindebitamento) ed a ricondurre ad equità il notevole carico familiare gravante sul che appare, per quanto sulla Parte_1 base di una valutazione sommaria, sproporzionato rispetto alla sua attuale condizione economica;
c) l'età stessa dei figli (rispettivamente, di 26 e 23 anni), prossima a quella, secondo regole di logica ed esperienza, di una piena capacità lavorativa, è tale da far ipotizzare, anche sotto questo profilo, quantomeno, una progressiva riduzione del contributo a loro mantenimento a carico del reclamante.
Deve evidenziarsi, del resto, che, una volta aperta la procedura di liquidazione controllata, è il giudice, ai sensi dell'art. 268, comma 4°, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, a determinare l'importo delle risorse finanziarie da
10 destinare al sostentamento del debitore e dei suoi familiari e tale valutazione è del tutto autonoma, essendo svincolata sia da quanto proposto dal debitore stesso che da quanto ritenuto congruo dall'Organo di composizione della crisi. In altri termini, è ben possibile che, valutate le circostanze concrete, il giudice ritenga di poter destinare della procedura una somma maggiore di quella, pari ad euro 190 mensili, “offerta” dal e stimata Parte_1 congrua dal professionista scelto come Organo di composizione della crisi, salve le eventuali azioni giudiziarie di cui si è fatto cenno, volte a ricondurre ad equità il carico degli oneri familiari gravanti sul reclamante.
Infine, deve evidenziarsi che all'ammissione alla liquidazione controllata, a differenza di quella dell'esdebitazione, è estranea ogni valutazione di meritevolezza o di assenza di colpa in capo al debitore.
Ne consegue, in definitiva, che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale nel decreto impugnato, il debba essere ammesso alla procedura della liquidazione Parte_1 controllata.
Il Tribunale di Vibo Valentia, ai sensi del combinato disposto degli artt. degli artt. 270 e
50 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza dovrà emanare i provvedimenti di cui all'art. 270 citato, al fine della persecuzione della procedura.
3. Le spese di lite
Le spese del giudizio di reclamo seguono la soccombenza della e, tenuto conto CP_1 del valore indeterminabile del procedimento, della modesta complessità del giudizio e della concreta attività difensiva svolta, possono liquidarsi in euro 3.473,00 per onorari, oltre accessori di legge (euro 1.029,00 per la fase di studio della controversia;
euro
709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.738,00 per quella decisoria), con applicazione dei valori medi della tariffa forense per i procedimenti relativi al reclamo avverso sentenze dichiarative di fallimento (v. l'art. 4, comma 10 sexies, del d.m. n. 55/2014, aggiunto dall'art. 2, comma 1°, lett. “l” del d.m. n. 147/2022), ridotti alla metà per la scarsa complessità delle questioni trattate. Le spese vive documentate ammontano ad euro 174,00.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
11 La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sul reclamo ex artt. 50 e 270 del C.c.i.i. proposto da avverso il decreto del Parte_1
Tribunale di Vibo Valentia, emesso il 20.12.2024 e comunicato il 13.1.2025, di rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del decreto legislativo n. 14/2019, così provvede:
- accoglie il reclamo e per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di rimettendo gli atti al Parte_1
Tribunale di Vibo Valentia per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 270 del decreto legislativo n. 14/2019 e per l'ulteriore corso della procedura;
- condanna la in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 rimborso delle spese processuali del giudizio di reclamo nei confronti di
[...]
, per compensi, in complessivi euro 3.470,00 per onorari ed euro 174,00 per Parte_1 spese vive documentate, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso da remoto, in data11.7.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
12
sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 108/2025 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 108/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto reclamo ex artt. 50 e 270, comma 5°, del decreto legislativo n. 14/2019 avverso decreto di rigetto di istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata, vertente tra:
, nato il [...] a [...], residente a [...]
Moderata Durant C.F. rappresentato e difeso dall' avvocato C.F._1
Maria Elodia Di Napoli, con studio sito in Maglie (LE), alla via Brenta n.13, con telefax n. 0836210529 e indirizzo di posta elettronica certificata e all'abogada Marina Puzzello, con studio Email_1 professionale in Villanova di Castenaso (BO), alla via Villanova n. 2 con telefax n.
051.4111767 ed indirizzo di posta elettronica certificata:
congiuntamente e disgiuntamente le quali Email_2
1 agiscono d'intesa ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo n. 96/2001 e come da procura alle liti redatta su foglio separato, elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale rispettivamente sopra indicato;
Reclamante
e
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile del Servizio Contenzioso e Reclami, avv. Debora Littara, con sede legale in
Roma, via Venti Settembre n. 30, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto dagli avv.ti Fabio Civale, con indirizzo di posta elettronica certificata e Tommaso Ricci, con indirizzo di posta elettronica Email_3 certificata , elettivamente domiciliata Email_4 presso lo studio professionale dell'avv. Tommaso Ricci, sito in Catanzaro (CZ), via G.
Alberti n. 27;
Reclamata costituita in giudizio nonché
con sede legale a Roma alla via G. Grezar, 14; _2
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Vibo Controparte_3
Valentia alla piazza Martiri d'Ungheria; in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, con sede legale alla via Caldera, 21 Milano;
Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano alla via G.
Silva, 34; in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_6 sede legale a Milano alla P.zza della Trivulziana, 4/A; in Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Venezia alla via
Terraglio, 63;
Reclamate non costituitesi in giudizio
Conclusioni delle parti:
i procuratori del reclamante chiedono: “annullare il decreto Parte_1 reclamato e per l'effetto aprire la procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss.
2 del D. Lgs. n. 14 del 2019, come modificato dal D. lgs n. 83 del 2022 e dalla legge n. 122 del 2022;
- con salvezza di spese e competenze di lite;
All'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, previa fissazione dell'udienza con onere di notifica di ricorso e decreto a carico della reclamante, così provvedere:
1. Accogliere il reclamo e, in riforma del decreto del 29/03/2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 29/3/2024, nella procedura RG 4-1/2024, comunicato in data 29/03/2024, ritenere sussistere l'insolvenza della debitrice dichiarare aperta la Controparte_8 liquidazione giudiziale e rimettere gli atti al Tribunale di Catanzaro per la prosecuzione della procedura concorsuale.
2. Con vittoria di spese e competenze (di ambo i gradi del procedimento), oltre maggiorazione ed oneri fiscali con attribuzione agli avvocati distrattari. Salvo ogni diritto”;
il procuratore della reclamata chiede: Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: In via principale - rigettare il reclamo proposto dal Sig.
avverso il decreto di rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione Parte_1 controllata ex art. 268 ss. d. lgs. 14/2019 emesso in data 20 dicembre 2024 dal Tribunale di Vibo Valentia. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti d.m. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis d.m. 55/2014.”.
Svolgimento del processo
1. La domanda di ammissione alla liquidazione controllata ed giudizio dinanzi al
Tribunale di Vibo Valentia.
Con ricorso presentato l'11.7.2024, ai sensi degli artt. 268 e ss. del decreto legislativo n.
14/2019 (c.d. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ha chiesto Parte_1 al Tribunale di Vibo Valentia l'apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio, in quanto versava in uno stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c), del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza e si trovava
3 in rilevante difficoltà ad adempiere alle obbligazioni assunte o nella definitiva incapacità di adempierle regolarmente, dato che i flussi reddituali, attuali ed attesi, non erano sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto, in particolare, che le cause del proprio sovraindebitamento erano da ricondurre alla separazione personale dalla moglie ed ai conseguenti gravosi obblighi di mantenimento assunti nei riguardi della stessa e dei due figli (attualmente, per euro 870,00 al mese), a seguito di provvedimenti giudiziali eccessivamente onerosi che lo avevano indotto a fare ricorso ai prestiti di familiari, parenti e amici, nonché di società finanziarie.
Ha, quindi, elencato i suoi creditori e l'importo dei relativi crediti, nonché indicato le varie trattenute operate sul suo stipendio, oltre che l'ammontare delle spese per il suo sostentamento e per il mantenimento di moglie e figli.
Ha indicato le attività del suo patrimonio, rappresentate dallo stipendio mensile, quale agente della Guardia di finanza, e dai beni di cui era proprietario, ossia: la quota di 2/18 di alcuni immobili siti nel Comune di Vibo Valentia (individuati in catasto al foglio 34, particella n. 718, subalterno n. 11, cat. C2; foglio 34, particella n. 718, subalterno n. 8, cat. A3) e la proprietà di un motoveicolo del valore di euro 500,00.
Ha affermato, quindi, che, tenuto conto degli obblighi di mantenimento assunti e delle esigenze personali di sostentamento, avrebbe potuto garantire alla procedura di liquidazione controllata la disponibilità della somma mensile di euro 190,00, oltre ai beni del suo patrimonio, tale da consentire di ricavare un attivo da distribuire ai creditori.
Ha allegato alla domanda la relazione dell'avv. Giuseppe Angelo Monardo, professionista appositamente nominato come Organismo di composizione della crisi, con cui sono stati, nella sostanza, confermati e precisati le circostanze ed i dati riportati nella domanda.
2. Il decreto del Tribunale di rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione controllata
Con decreto del 20.12.2024, oggetto del presente giudizio di reclamo, il Tribunale di
Vibo Valentia ha rigettato la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata proposta da . Parte_1
4 In sintesi, il Tribunale – dopo avere premesso che l'accesso alla procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore era garantito unicamente al debitore che si trovi in una situazione di sovraindebitamento che gli consenta, tuttavia, di distribuire un'utilità ai creditori, detratte le spese di procedura e tenuto conto della durata della medesima, e che tale utilità non potesse rivelarsi meramente simbolica, dovendosi tale istituto coordinare con quello alternativo dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente - ha ritenuto, quanto al caso in esame, che, tenuto conto del reddito complessivo del reclamante, delle spese per il fabbisogno personale, del valore di presumibile realizzo della vendita della quota di proprietà sul bene immobile e del valore del motociclo, non vi fossero i presupposti per accedere alla procedura della liquidazione controllata del patrimonio, ritenendo il valore dell'utile da distribuire meramente simbolico, tenuto conto, da un lato, dell'esposizione debitoria complessiva, indicata in euro 154.652,74, dall'altro, dell'importo mensile messo a disposizione dal , pari Parte_1 ad euro 190,00, nonché del valore del probabile realizzo dei beni personali, con conseguente somma di euro 6.840,00 messa a disposizione dei creditori, dalla quale dovevano essere detratte le spese di procedura, quantificate in euro 2.896,00, oltre accessori di legge.
3. Il presente giudizio di reclamo
Con ricorso presentato il 23.4.2024, notificato ai creditori ( CP_1 [...]
, il _2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...] ed , unitamente al decreto di fissazione udienza, CP_6 Controparte_7 avverso il suddetto decreto ha proposto reclamo, ex artt. 270, comma 5°, e 50 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, affidandosi ad unico motivo, Parte_1 con cui ha chiesto che, in riforma del decreto impugnato, fosse dichiarata l'apertura della procedura della liquidazione controllata del suo patrimonio.
In particolare, il reclamante, dopo avere ripercorso la vicenda processuale, ha lamentato che il Tribunale aveva errato: a) nel richiamare l'art. 283 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza nella versione novellata dal decreto legislativo n. 136 del
2024 (c.d. correttivo ter), applicabile a partire dal 28.9.2024 e non anche ai procedimenti, come quello in esame, pendenti a quella data, cosicché alla fattispecie era applicabile l'art. 283 del c.c.i.i. nella precedente formulazione che prevedeva la possibilità di
5 accedere alla procedura anche nel caso di debitori incapienti incapaci di offrire alcuna utilità ai creditori, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura;
b) nel non considerare che la valutazione dell'utilità della procedura in relazione alla quantità di soddisfacimento dei creditori non influiva sul riconoscimento del beneficio, dovendosi interpretare in senso restrittivo le condizioni ostative, cosicché l'assenza di attivo da distribuire rispetto al debito complessivo non costituiva ragione valida per negare l'accesso alla procedura.
Con memoria di costituzione presentata l'11.4.2025, si è costituita nel presente giudizio di reclamo la (di seguito anche solo “ Controparte_1 [...]
), contestando il fondamento del reclamo e sostenendo la correttezza della CP_1 decisione del Tribunale.
La ha rilevato, in particolare, che: a) la decisione impugnata era fondata non CP_1 già sul disposto dell'articolo 283 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza
(concernente la procedura di esdebitazione), ma sulla diversa disciplina della liquidazione controllata;
b) la decisione era corretta, in quanto trovava fondamento nella disposizione di cui all'art. 268, comma terzo, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, come novellato dal c.d. correttivo ter, applicabile, contrariamente all'assunto del reclamante, alle procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore;
c) in effetti, la legittimazione del debitore persona fisica all'accesso alla procedura di liquidazione controllata era da escludersi, in caso di domanda proposta dal debitore, quando l'Organo di composizione della crisi non avesse potuto attestare, nella relazione di cui all'art. 269, comma secondo, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediazione l'esercizio di azioni giudiziarie;
norma da interpretarsi nel senso che, alla luce di una valutazione complessiva della situazione del debitore, deve sussistere la concreta possibilità di generare un qualche beneficio, anche minimo, per i creditori, così da evitare che la procedura venga avviata in assenza di prospettive concrete di soddisfare almeno parzialmente i creditori;
d) nel caso di specie, la situazione patrimoniale e reddituale del , verificata dall'Organo di composizione della crisi, secondo la Parte_1 società reclamata, non consentiva di acquisire un attivo sufficiente a garantire un soddisfacimento neppure simbolico degli interessi creditori, per le ragioni evidenziate dal
Tribunale. Ha concluso come sopra riportato.
6 , il _2 Controparte_3 CP_4 CP_5
ed invece, non si sono costituiti nel
[...] Controparte_6 Controparte_7 giudizio di reclamo.
L'udienza del 23.4.2025 è stata sostituta dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
Con le note di trattazione scritta, il reclamante ha replicato alle argomentazioni di
[...] sostenendo, in sintesi, l'ammissibilità dell'apertura della procedura di liquidazione CP_1 controllata, anche in assenza di beni presenti e che, nel caso di specie, sussisteva il requisito dell'utilità futura destinata al soddisfacimento dei crediti, atteso che, come confermato dalla relazione dell'Organo di composizione della crisi, la situazione economica di (che risentiva pesantemente degli obblighi posti a suo Parte_1 carico dal Giudice della separazione personale), ma destinata a migliorare in una visione prospettica e futura (tenuto conto dell'età dei figli, 23 e 26 anni) e del loro prossimo accesso ad attività lavorativa, consentiva un adeguato soddisfacimento dei creditori.
La Corte, rilevata l'integrità del contraddittorio, ha rinviato la causa all'udienza del
9.7.2025 per la discussione (cfr. ordinanza in atti).
Con ordinanza dell'11.7.2025, adottata all'esito della trattazione dell'udienza del
9.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la Corte, rilevato che erano state depositate note di trattazione scritta, ha trattenuto la causa in decisione sulle istanze delle parti.
Nei trenta giorni successivi, è stata emanata la presente sentenza.
Motivi della decisione
1. La contumacia dei creditori non costituiti in giudizio e l'oggetto del giudizio di reclamo
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di _2
, il
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 ed non costituitisi in giudizio, sebbene risulti regolare la
[...] Controparte_7 notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della udienza nei loro confronti.
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Vibo Valentia e, dall'altro, dei motivi di reclamo
7 proposti dal , nonché delle difese della appare opportuno chiarire che Parte_1 CP_1 il presente giudizio ha ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di richiesta, quale Parte_1 debitore in situazione sovraindebitamento, da quest'ultimo e rigettata dal Tribunale, sulla base della prevedibile esiguità, a seguito della liquidazione, della misura di soddisfacimento dei crediti, tenuto conto delle modeste disponibilità del reclamante e, per contro, dell'entità complessiva dei debiti a suo carico.
Non sono in contestazione, invece, gli altri presupposti della procedura di apertura della liquidazione controllata (non assoggettabilità del debitore alla liquidazione giudiziale;
sovraindebitamento) né la situazione debitoria del né, in generale, la sua Parte_1 situazione economica e finanziaria, per come descritta dall'Organo di composizione della crisi nell'apposita relazione allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
2. Sul merito. Le valutazioni della Corte
Si tratta, ora, di esaminare le questioni di merito.
Deve rammentarsi che il reclamante, in estrema sintesi, lamenta l'erronea decisione di primo grado: a) nel richiamare l'art. 283 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza nella versione novellata dal decreto legislativo n. 136 del 2024 (c.d. correttivo ter), applicabile, secondo la difesa del , a partire dal 28.9.2024 e non Parte_1 anche ai procedimenti, come quello in esame, pendenti a quella data;
b) nel ritenere l'esiguità del probabile ricavato della liquidazione, circostanza ritenuta ostativa all'ammissione alla procedura.
Il primo motivo è infondato.
Deve osservarsi, innanzi tutto, che la disciplina della liquidazione controllata si rinviene negli artt. 268 e ss. del decreto legislativo n. 14/2019 (codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza), cosicché il riferimento nel reclamo all'art. 283 del suddetto testo normativo, concernente la diversa procedura dell'esdebitazione, non è pertinente, se non quale parametro per l'interpretazione, a contrario, della disciplina della liquidazione controllata.
Ad ogni modo, devono applicarsi le norme di cui agli artt. 268 e ss. del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza nel testo attualmente vigente, ossia per come modificato, da ultimo, con il decreto legislativo n, 136/2024, poiché, a norma dell'art. 56, comma 4°,
8 di tale decreto legislativo, le modifiche apportate si applicano anche alle procedure, come la presente (iniziata a luglio del 2024), pendenti al momento della sua entrata in vigore.
Il secondo motivo, invece, è fondato.
A norma del 3° comma, 3° periodo, dell'art. 268 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza “Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”. L'art. 276, comma 1°, del c.c.i.i., in tema di chiusura della procedura, rimanda, poi, all'articolo 233 che, al primo comma, lett. d), impone la chiusura “quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali.
In punto di diritto, come evidenziato dal Tribunale e dalla le disposizioni CP_1 citate devono essere interpretate nel senso che non è ammissibile l'accesso alla liquidazione controllata, se dalla procedura è possibile ricavare soltanto un attivo del tutto esiguo, tale da coprire soltanto le spese della procedura stessa e da remunerare i creditori in misura meramente simbolica o irrisoria. Ciò, in quanto, in questi casi, la procedura si risolverebbe in una mera attività procedurale defaticante e, nella sostanza, inutile, in quanto la finalità di soddisfare, anche solo in parte, il ceto creditorio, non verrebbe perseguita.
Tuttavia, quanto alla fattispecie in esame, deve ritenersi che le risorse economiche e finanziarie che il è in grado di garantire e di mettere a disposizione del ceto Parte_1 creditorio, per come accertate dall'Organo di composizione della crisi nell'apposita relazione, consentono il soddisfacimento dei crediti in misura che non può definirsi né simbolica né irrisoria, tenuto conto della durata massima della procedura, pari a tre anni.
In particolare, deve evidenziarsi che il dispone di quota di proprietà per 2/18 di Parte_1 beni immobili (un magazzino e un appartamento in categoria A3 di n. 8 vani e ½) e di una motocicletta del valore approssimativo di euro 500,00.
Inoltre, essendo agente della Guardia di finanza, dispone di uno stipendio mensile di circa 1.900,00 euro (pari a circa 24.700 euro l'anno; euro 74.100,00 nei tre anni di durata massima della procedura, tenendo conto delle 13 mensilità) che - sebbene in buona parte destinato al mantenimento del coniuge separato e dei due figli, oltre che al proprio sostentamento (deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 268, comma 4°, lett. b, devono escludersi dalla liquidazione controllata i crediti aventi carattere alimentare e di
9 mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia) - consente di mettere a disposizione della procedura e quindi, dei creditori, la somma mensile di circa 190,00 euro, per come è stimato dall'Organo di composizione della crisi, pari ad euro 6.840,00 nei tre anni di durata della procedura.
Tali risorse, per quanto nettamente inferiori alla complessiva esposizione debitoria, pari ad euro 154.000 circa, consentono, già di per sé, al netto delle presumibili spese della procedura, il soddisfacimento parziale dei crediti.
Peraltro, vi è motivo di ritenere che tale stima sia abbastanza riduttiva rispetto alle reali possibilità economiche e finanziarie del , tenuto conto delle seguenti Parte_1 circostanze: a) come evidenziato dall'Organo di composizione della crisi, nell'ambito delle risorse disponibili, non si è tenuto conto dei proventi derivanti dal lavoro straordinario e dall'indennità di vario genere che spettano al , quale agente della Parte_1
Guardia di finanza né degli stipendi aggiuntivi (segnatamente, della tredicesima mensilità); b) l'importo notevole, stimato dall'Organo di composizione della crisi come necessario per il mantenimento del coniuge separato e dei figli, nonché per il sostentamento personale (pari nel complesso d'euro 1.700,00 mensili circa) è suscettibile di congrua riduzione, sia razionalizzando, alla luce di un'opportuna analisi approfondita della concreta situazione di fatto (ad esempio, il risulterebbe convivente con Parte_1 una donna disoccupata, di cui non può, peraltro, escludersi la capacità di lavoro e di reddito), le risorse da destinare agli effettivi bisogni (stimate, allo stato, quanto alle esigenze personali, in maniera approssimativa) sia con opportune azioni giudiziarie volte a far valere circostanze sopravvenute rispetto alle decisioni giudiziarie assunte in sede di separazione dei coniugi (quale il progressivo sovraindebitamento) ed a ricondurre ad equità il notevole carico familiare gravante sul che appare, per quanto sulla Parte_1 base di una valutazione sommaria, sproporzionato rispetto alla sua attuale condizione economica;
c) l'età stessa dei figli (rispettivamente, di 26 e 23 anni), prossima a quella, secondo regole di logica ed esperienza, di una piena capacità lavorativa, è tale da far ipotizzare, anche sotto questo profilo, quantomeno, una progressiva riduzione del contributo a loro mantenimento a carico del reclamante.
Deve evidenziarsi, del resto, che, una volta aperta la procedura di liquidazione controllata, è il giudice, ai sensi dell'art. 268, comma 4°, del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, a determinare l'importo delle risorse finanziarie da
10 destinare al sostentamento del debitore e dei suoi familiari e tale valutazione è del tutto autonoma, essendo svincolata sia da quanto proposto dal debitore stesso che da quanto ritenuto congruo dall'Organo di composizione della crisi. In altri termini, è ben possibile che, valutate le circostanze concrete, il giudice ritenga di poter destinare della procedura una somma maggiore di quella, pari ad euro 190 mensili, “offerta” dal e stimata Parte_1 congrua dal professionista scelto come Organo di composizione della crisi, salve le eventuali azioni giudiziarie di cui si è fatto cenno, volte a ricondurre ad equità il carico degli oneri familiari gravanti sul reclamante.
Infine, deve evidenziarsi che all'ammissione alla liquidazione controllata, a differenza di quella dell'esdebitazione, è estranea ogni valutazione di meritevolezza o di assenza di colpa in capo al debitore.
Ne consegue, in definitiva, che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale nel decreto impugnato, il debba essere ammesso alla procedura della liquidazione Parte_1 controllata.
Il Tribunale di Vibo Valentia, ai sensi del combinato disposto degli artt. degli artt. 270 e
50 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza dovrà emanare i provvedimenti di cui all'art. 270 citato, al fine della persecuzione della procedura.
3. Le spese di lite
Le spese del giudizio di reclamo seguono la soccombenza della e, tenuto conto CP_1 del valore indeterminabile del procedimento, della modesta complessità del giudizio e della concreta attività difensiva svolta, possono liquidarsi in euro 3.473,00 per onorari, oltre accessori di legge (euro 1.029,00 per la fase di studio della controversia;
euro
709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.738,00 per quella decisoria), con applicazione dei valori medi della tariffa forense per i procedimenti relativi al reclamo avverso sentenze dichiarative di fallimento (v. l'art. 4, comma 10 sexies, del d.m. n. 55/2014, aggiunto dall'art. 2, comma 1°, lett. “l” del d.m. n. 147/2022), ridotti alla metà per la scarsa complessità delle questioni trattate. Le spese vive documentate ammontano ad euro 174,00.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
11 La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sul reclamo ex artt. 50 e 270 del C.c.i.i. proposto da avverso il decreto del Parte_1
Tribunale di Vibo Valentia, emesso il 20.12.2024 e comunicato il 13.1.2025, di rigetto del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del decreto legislativo n. 14/2019, così provvede:
- accoglie il reclamo e per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di rimettendo gli atti al Parte_1
Tribunale di Vibo Valentia per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 270 del decreto legislativo n. 14/2019 e per l'ulteriore corso della procedura;
- condanna la in persona del l.r.p.t., al Controparte_1 rimborso delle spese processuali del giudizio di reclamo nei confronti di
[...]
, per compensi, in complessivi euro 3.470,00 per onorari ed euro 174,00 per Parte_1 spese vive documentate, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso da remoto, in data11.7.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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