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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9461 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 11940 DELL'ANNO 2024 Part
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
UO CI, elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO, 63 20135 MILANO presso il difensore avv. UO CI ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN ES ER e dell'avv. CAFIERO FILIPPO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AN ES ER CONVENUTO
Oggi 09/12/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per l'avv.to UO CI Parte_2
Per , l'avv.to AN ES ER Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,00, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,05.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11940/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
UO CI, elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO, 63 20135 MILANO presso il difensore avv. UO CI ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN ES ER e dell'avv. CAFIERO FILIPPO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AN ES ER CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 09/12/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n.642/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dalla signora con atto di Parte_2 citazione, regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il in , Controparte_2 CP_1 viale Soffredini n. 35, eccependo preliminarmente la tardività della sua convocazione per la assemblea in prima convocazione del 20/11/2023 e quindi l'annullabilità delle delibere prese in seconda convocazione il
21/11/2023 e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: - accertare e dichiarare la contrarietà al regolamento condominiale della suddivisione, sia nel consuntivo 2022/2023 che nel preventivo 2023/2024, di cui al verbale dell'assemblea ordinaria del condominio di via Soffredini 35,
2 del 21.11.2023 delle spese amministrative e fiscali, di riscaldamento e/o delle spese palazzina e/o di CP_1 quelle ritenute contrarie al regolamento condominiale e per l'effetto annullare il verbale qui impugnato in relazione alla delibera di approvazione del consuntivo 2022/2023 e del preventivo 2023/2024; - accertare e dichiarare la nullità della conferma della delibera del 17 gennaio 2023 perché nulla e/o annullabile.
Condannare parte convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali della causa, nonché alle spese e compensi professionali della mediazione obbligatoria, oltre rimborso forfettario 15% spese generali ed accessori di legge.”.
Con comparsa di risposta regolarmente depositata si costituiva in giudizio il convenuto CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “➢ respingere le domande tutte attoree, infondate in fatto e in diritto, stante quanto qui motivato;
➢ escludere dal presente contraddittorio le domande già oggetto della richiamata altra causa rg n.536/2024 Trib. Milano, Sez. XIII, Giudice Dott.ssa Folci;
➢ respingere ogni e qualsiasi ulteriore domanda, ivi compreso quanto relativo alle spese, per mancanza di qualsivoglia presupposto in fatto e per non sussisterne le condizioni in diritto;
➢ respingere fin d'ora le richieste in via istruttoria rappresentate in atto di citazione, siccome anch'esse oggetto di identica istanza nella richiamata altra causa rg n.536/2024 Trib. Milano. ➢ In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”
La causa veniva assegnata a questo giudice che con decreto n. 6112/2024 fissava la nuova udienza per la comparizione delle parti avanti a sé per giorno 8.10.2024.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti, veniva assegnato a parte attrice il termine di giorni 15 per incardinare la procedura di mediazione avanti all'organismo competente e la causa veniva rinviata per l'esame dell'avveramento della condizione di procedibilità all'udienza del 27.2.2025.
Alla suddetta udienza, dopo che le parti riferivano che la mediazione si fosse conclusa negativamente, ed a scioglimento della riserva assunta in tale occasione, veniva rigettata sia la richiesta di riunione del presente giudizio con quello rubricato al R.G. n. 536/2024 che la richiesta di C.T.U. tecnica formulata da parte attrice.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.12.2025.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti del fascicolo telematico, che qui si trascrivono integralmente: “nel merito - accertare e dichiarare la contrarietà al regolamento condominiale della suddivisione, sia nel consuntivo 2022/2023 che nel preventivo 2023/2024, di cui al verbale dell'assemblea ordinaria del condominio di , del 21.11.2023 delle spese Controparte_1 CP_1 amministrative e fiscali, di riscaldamento e/o delle spese palazzina e/o di quelle ritenute contrarie al regolamento condominiale e per l'effetto annullare il verbale qui impugnato in relazione alla delibera di approvazione del consuntivo 2022/2023 e del preventivo 2023/2024; - accertare e dichiarare la nullità della conferma della delibera del 17 gennaio 2023 perché nulla e/o annullabile . Condannare parte convenuta
3 alla rifusione delle spese e delle competenze professionali della causa, nonché alle spese e compensi professionali della mediazione obbligatoria, oltre rimborso forfettario 15% spese generali ed accessori di legge. in via istruttoria si chiede, qualora ritenuto indispensabile e/o in caso di contestazioni, ammettersi
CTU al fine di accertare l'integrità e l'originalità della registrazione, disponendo, se ritenuto, altresì la trascrizione della registrazione dell'assemblea del 13.12.2022 (ns doc.8). Sin da oggi si mette a disposizione dell'ufficio l'apparecchio utilizzato (telefono cellulare OPPO A54s CPH 2273).”
Parte convenuta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositati in atti del facicolo telematico, che qui trascrivono integralmente: “Voglia l'adito Giudice ➢ Escludere dal presente contraddittorio, in ogni caso e a prescindere dalla sorte delle altre domande attoree, ogni e qualsiasi accertamento, nel merito e/o in via incidentale in punto conferma della delibera del 17/01/2023, in quanto domanda già pendente davanti ad altro Giudice (rg n. 536/2024 Trib. Milano, Sez. XIII, Giudice Dott.ssa Folci); ➢ respingere, in ogni caso, le domande tutte attoree per l'impugnazione delle delibere assunte dal convenuto nell'assemblea CP_1 del 21/11/2023, stante la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in punto convocazione assemblea condominiale, stante la pendenza davanti ad altro Giudice (rg n.536/2024 Trib. Milano, Sez. XIII,
Giudice Dott.ssa Folci) in punto accertamento e declaratoria di nullità della conferma della delibera del
17/01/2023 e stante la loro infondatezza in fatto e in diritto per tutti gli altri motivi di impugnazione in atti;
➢ respingere ogni e qualsiasi ulteriore domanda, ivi compreso quanto relativo alle spese, per mancanza di qualsivoglia presupposto in fatto e per non sussisterne le condizioni in diritto;
➢ In tutti i casi con vittoria di spese e competenze professionali di causa, salva la parziale compensazione per quanto dovesse essere riconosciuto in favore di parte attrice fino alla notifica dell'atto di citazione relativamente alla contestata non tempestività dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 21/11/2023. ➢ In via istruttoria, si conferma quanto già in atti a fascicolo di parte ”. CP_1
Precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa viene oggi decisa all'odierna udienza del 9.12.2025 ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 7.1.2025, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Sempre preliminarmente va disattesa nuovamente la istanza di ammissione di una CTU reiterata da parte attrice nelle sue conclusioni e confermata la ordinanza di chiusura della trattazione perché irrilevante ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Nel merito della controversia, parte attrice, proprietaria di un appartamento presso l'edificio del CP_1 convenuto, ha posto a fondamento delle proprie domande la illegittimità delle delibere prese in occasione della assemblea in seconda convocazione del 21.11.2023, alla quale era assente, con le quali era stato approvato il rendiconto consuntivo 2022/2023, il preventivo della gestione 2023/2024 e confermata la
4 delibera del 17.1.2023, lamentando:
- l'annullabilità delle delibere per la violazione dell'art. 66, comma terzo, disp. att. c.c. posto che la raccomandata contenente l'avviso di convocazione all'assemblea veniva ricevuta tardivamente in data
16.11.2023, ossia quattro giorni prima della convocazione alla prima adunanza assembleare fissata al
20.11.2023, poi andata deserta;
- l'annullabilità delle delibere per contrarietà delle stesse all'art. 6 del regolamento condominiale posto che il rendiconto consuntivo 2022/2023 e il preventivo della gestione 2023/2024 approvati in tale occasione hanno previsto la ripartizione delle spese di amministrazione e delle spese fiscali per numero di appartamenti e non per millesimi, così addebitandole euro 229,54 anziché euro 103,52 per il consuntivo ed euro 272,00 anziché 123,00 per il preventivo, con un aggravio complessivo delle spese di oltre il 120% in entrambe le ipotesi;
- l'annullabilità delle delibere per la contrarietà delle stesse al Regolamento condominiale in punto di suddivisione delle spese di riscaldamento all'interno del rendiconto consuntivo posto che dalla ripartizione delle spese sarebbe stata esclusa la proprietà sebbene la stessa si fosse distaccata dall'impianto Per_1 centralizzato di riscaldamento;
- l'annullabilità delle delibere per la contrarietà delle stesse al Regolamento condominiale in quanto l'amministratore nel redigere il consuntivo e il preventivo approvati con le stesse avrebbe inserito un nuovo criterio, denominato “spese palazzina”, di cui non vi sarebbe traccia né nel Regolamento Condominiale né nelle tabelle millesimali;
nonchè sarebbe stato illegittimamente esentato un condomino dalla ripartizione delle spese per la riparazione delle canna fumaria e per l'intervento sull'impianto citofonico e sulla serratura del portoncino d'ingresso condominiale;
- la nullità delle delibere nella parte in cui conferma la delibera del 17.1.2023.
Il convenuto si difende: CP_1
- eccependo che l'art. 9 del Regolamento condominiale prevederebbe la convocazione dei condomini con avviso diramato agli stessi che, nel caso de quo, come peraltro ammesso da controparte, sarebbe avvenuto mediante e-mail;
- eccependo che la ripartizione delle spese di amministrazione e delle spese fiscali secondo il diverso criterio per numero di appartamenti e non per millesimi risponderebbe ad una volontà ormai consolidata e convenzionata all'interno del Condominio, che può ben qualificarsi come “diversa convenzione” condominiale ex art. 1123, comma primo, c.c., perfettamente integrata e costituita per fatti concludenti e mai contestata sino alla data odierna;
- eccependo la legittima esclusione della proprietà dalla ripartizione delle spese di Per_1 riscaldamento in quanto, posto il distacco dello stesso dall'impianto centralizzato, la contribuzione deve avvenire esclusivamente per le spese straordinarie;
- eccependo, in ordine alle c.d. “spese palazzina”, che quella inerente la riparazione della canna
5 fumaria sarebbe stata correttamente ripartita secondo l'art. 1123, comma terzo, c.c., con esclusione dell'unità abitativa estranea al corpo di fabbrica servito dalla canna fumaria;
mentre quella inerente l'intervento di riparazione sull'impianto citofonico (fattura Gruppo CSA) sarebbe stata erroneamente imputata nel riparto del preventivo e che la stessa verrà ricontabilizzata con le opportune e dovute variazioni nel successivo riparto del consuntivo;
- eccependo la estraneità al presente giudizio della domanda di nullità della delibera del 17.1.2023 posto che quest'ultima delibera risulta oggetto di valutazione di altro giudizio pendente presso l'intestato
Tribunale di Milano.
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. le parti nell'insistere nelle proprie domande, eccezioni e conclusioni, in replica a quanto dedotto nei rispettivi atti introduttivi hanno allegato quanto segue, per quanto qui di interesse:
- parte attrice, con la memoria n. 1, che: la esclusione della proprietà dalla ripartizione delle Per_1 spese di riscaldamento risulterebbe illegittima in quanto la stessa, trattandosi di un “intervento per demolizione e ricostruzione muro e imbiancatura + assistenza tecnici termoidraulici in seguito a rottura accidentale della canna fumaria nell'ufficio informatica”, risulterebbe essere una spesa di manutenzione straordinaria della canna fumaria della caldaia comune;
nonchè che il comportamento adottato dal in sede di mediazione, di giudizio e nel corso dello stesso integrerebbe gli estremi della CP_1 responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.;
- parte convenuta, con la memoria n. 1, che: in data 21/06/2024 l'assemblea di Condominio è stata riconvocata per discutere e deliberare sui medesimi argomenti della precedente assemblea del 21/11/2023, a motivo dei rilievi avversari sulla non tempestività dell'avviso di convocazione di quest'ultima assemblea come risulta dall'avviso di convocazione (doc4); l'assemblea del 21.6.2024 avrebbe deliberato l'approvazione di un nuovo consuntivo 2022/2023 e di un nuovo preventivo 2023/2024 prendendo atto di quanto dichiarato in sede di comparsa di risposta in ordine alla fattura Gruppo CSA. Conseguentemente risulterebbe cessata la materia del contendere sia in ordine alla ricezione dell'avviso di convocazione prima dei 5 giorni di cui all'art. 66, comma terzo, disp. att., c.c., sia in ordine alla errata ripartizione della spesa di cui alla predetta fattura;
invece risulterebbe confermata la posizione condominiale in ordine a tutte le altre doglianze promosse da parte attrice;
- parte attrice, con la memoria n. 2, che: si dovrà tenere conto del comportamento del in CP_1 ordine alla intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta successiva delibera sui medesimi punti della delibera impugnata.
Tali le domande e le difese delle parti, in via preliminare va dichiarata la inammissibilità in questa sede di ogni domanda ed eccezione attorea relativa alla domanda di nullità della delibera del 17.1.2023 posto che quest'ultima delibera risulta pacificamente oggetto di valutazione in altro giudizio pendente presso questo
Tribunale e sezione, RG n.536/2024, Giudice Dott.ssa Folci.
6 Tanto anche atteso che in occasione della assemblea del 21/11/2023, oggetto di esame, non risulta essere stata emessa alcuna delibera di conferma della delibera del 17.1.2023, la quale risulta essere oggetto di un solo mero richiamo esemplificativo di quanto poi effettivamente deciso con la delibera del 21/11/2023, oggetto della presente impugnativa.
Da una agevole lettura del verbale assembleare, con riferimento al punto n. 5 dell'O.D.G., difatti, risulta soltanto riportata la seguente frase: “Il tutto come deliberato dall'assemblea straordinaria appositamente indetta al fine di definire tale ripartizione in data 17/01/2023 e di cui si rimanda al relativo verbale”.
Sempre in via preliminare viene in rilievo la sopravvenienza in corso di giudizio della nuova delibera condominiale del 21/06/2024, come allegata in atti pacificamente tra le parti, che non hanno però concordato nelle loro conclusioni in merito alla circostanza della cessazione della materia del contendere per tutte le domande formulate nell'atto di citazione introduttivo ed in particolare parte attrice non ha rinunciato all'esame delle doglianze e delle difese allegate in giudizio ai fini dell'accertamento della soccombenza del convenuto. CP_1
La esistenza e il contenuto di detta delibera sono pacifici in atti e da una sua agevole lettura si rileva che con essa la assemblea ha esaminato e deliberato nuovamente ed espressamente in ordine ai punti oggetto di impugnazione delle delibere del 21/11/2023 in merito al consuntivo 2022/2023 ed al preventivo 2023/2024.
Peraltro parte convenuta ha dichiarato e provato documentalmente in atti che l'assemblea di Condominio è stata riconvocata per discutere e deliberare sui medesimi argomenti della precedente assemblea del
21/11/2023, proprio a motivo dei rilievi di parte attrice sulla non tempestività della comunicazione dell'avviso di convocazione di quest'ultima assemblea (cfr.: prima memoria ex art171 cpc pag.1 parte convenuta).
La fattispecie in esame è sottoposta alla disciplina dell'art. 2377 u.c. c.c. secondo cui "l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo".
Norma ritenuta applicabile anche nella materia condominiale ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass.
05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n.13740 del 1992).
La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del Cc, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui e proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020,
n.10847).
In tali casi va, però, anche operata la valutazione sulla soccombenza virtuale dell'una o dell'altra parte ai fini
7 della attribuzione delle spese di giudizio in considerazione delle conclusioni formulate in atti da entrambe le parti (Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004).
Facendo applicazione di questi principi al caso di specie va quindi ritenuto che si sia verificata la cessazione della materia del contendere sui motivi oggetto della presente impugnazione relativi al consuntivo 2022/2023 ed al preventivo 2023/2024, atteso che per stessa ammissione di parte convenuta con la nuova delibera si è inteso rimuovere l'eventuale causa di invalidità opposta dall'attrice in merito alla convocazione della precedente assemblea condominiale.
Ciò posto vanno esaminate ai fini della valutazione della eventuale soccombenza virtuale dell'una o dell'altra parte le doglianze attoree.
In merito alla prima delle stesse inerenti la asserita mancanza di tempestiva convocazione della attrice va ritento quanto segue.
Come è noto, in materia di delibere condominiali la convocazione di tutti i condomini è il mezzo attraverso il quale i partecipanti al condominio vengono invitati alla riunione e sono posti nella condizione di dare il loro apporto informato e consapevole alla formazione della volontà dell'ente condominiale, in vista di interessi comuni. Con la conseguenza che, la mancata o tardiva comunicazione anche ad uno solo dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, costituendo violazione di norme che disciplinano il procedimento, comporta l'annullabilità della delibera condominiale (Cass. civ. Sez. UU., 07/03/2005, n.
4806; Cass. civ., Sez. II, 24/07/2012, n. 12930).
La convocazione della assemblea, a termini dell'art.66 delle disp. att. cc. deve avvenire almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione e sono precisate le uniche forme nelle quali deve avvenire la stessa, costituite dalla: “posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”.
Tale disposizione rientra tra quelle inderogabili dai regolamenti di condominio, come previsto espressamente dall'art.72 disp. att. cc. e dunque non sono introducibili dagli stessi forme alternative a quelle specificamente previste da detta norma.
Con la conseguenza che non coglie nel segno la eccezione di parte convenuta che l'art. 9 del Regolamento condominiale prevederebbe la convocazione dei condomini con avviso diramato agli stessi e che, nel caso in esame tale avviso sarebbe avvenuto mediante e-mail e tale eccezione va rigettata.
Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, poi, l'avviso deve essere non solo inviato ma anche ricevuto dal condomino entro il termine stabilito dall'art.66 delle disp. att. cc (Cass. n. 5769/1985), proprio alla luce della ratio della norma, che mira ad assicurare la conoscenza, o anche solo la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del condomino dell'esistenza di un'assemblea e degli argomenti che in essa si discuteranno.
Sono poi principi pacifici (cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 6735 del 10/03/2020) quelli per cui: “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto
8 vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione,
i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti”.
Quando poi il condomino, come nel caso in esame, agisca per far valere l'invalidità di una delibera assembleare per la sua mancata o tardiva convocazione, incombe sul Condominio convenuto l'onere di provare di averlo tempestivamente avvisato della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea (cfr. Cass. 5254/2011; 22685/2014 e da ultimo Cass.17294/2020).
Posto che è pacifico in atti che la attrice non ha partecipato alla assemblea condominiale oggetto di causa, va ritenuto che, contrariamente all'assunto del convenuto, non è emersa in atti prova, incombente a carico del convenuto , che ad essa sia stata consegnata la convocazione, tempestivamente, prima della CP_1 assemblea del 20/11/2023 in prima convocazione e del 21/11/2023 in seconda convocazione o che questa sia pervenuta, sempre tempestivamente, perlomeno nella sua sfera di conoscibilità, in una delle forme previste dall'art.66 delle disp. att. cc.
Tenuto conto del dettato dell'art.66 disp. Att. c.c. emerge quindi la fondatezza del rilievo di illegittimità sollevato da parte attrice e ne consegue la soccombenza virtuale del sul punto. CP_1
Con assorbimento nella presente pronuncia di ogni altra domanda ed eccezione per il principio della ragione più liquida (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
Le spese e competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione vanno poste a carico del convenuto ed a favore della attrice, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 CP_1
c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del
10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda.
Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla impugnativa della delibera condominiale del 21/11/2023 del in , convenuto. Parte_3 CP_1
- Condanna il , convenuto, a corrispondere alla attrice Controparte_3 CP_1 [...]
le spese e competenze del presente giudizio e quelle di mediazione, che liquida in Parte_2
€.454,32 per spese ed €.5.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, cpa e Iva se dovuta.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 9 dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani
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TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 11940 DELL'ANNO 2024 Part
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
UO CI, elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO, 63 20135 MILANO presso il difensore avv. UO CI ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN ES ER e dell'avv. CAFIERO FILIPPO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AN ES ER CONVENUTO
Oggi 09/12/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per l'avv.to UO CI Parte_2
Per , l'avv.to AN ES ER Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,00, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,05.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11940/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
UO CI, elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO, 63 20135 MILANO presso il difensore avv. UO CI ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AN ES ER e dell'avv. CAFIERO FILIPPO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AN ES ER CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 09/12/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con la sentenza n.642/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dalla signora con atto di Parte_2 citazione, regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il in , Controparte_2 CP_1 viale Soffredini n. 35, eccependo preliminarmente la tardività della sua convocazione per la assemblea in prima convocazione del 20/11/2023 e quindi l'annullabilità delle delibere prese in seconda convocazione il
21/11/2023 e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito: - accertare e dichiarare la contrarietà al regolamento condominiale della suddivisione, sia nel consuntivo 2022/2023 che nel preventivo 2023/2024, di cui al verbale dell'assemblea ordinaria del condominio di via Soffredini 35,
2 del 21.11.2023 delle spese amministrative e fiscali, di riscaldamento e/o delle spese palazzina e/o di CP_1 quelle ritenute contrarie al regolamento condominiale e per l'effetto annullare il verbale qui impugnato in relazione alla delibera di approvazione del consuntivo 2022/2023 e del preventivo 2023/2024; - accertare e dichiarare la nullità della conferma della delibera del 17 gennaio 2023 perché nulla e/o annullabile.
Condannare parte convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali della causa, nonché alle spese e compensi professionali della mediazione obbligatoria, oltre rimborso forfettario 15% spese generali ed accessori di legge.”.
Con comparsa di risposta regolarmente depositata si costituiva in giudizio il convenuto CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “➢ respingere le domande tutte attoree, infondate in fatto e in diritto, stante quanto qui motivato;
➢ escludere dal presente contraddittorio le domande già oggetto della richiamata altra causa rg n.536/2024 Trib. Milano, Sez. XIII, Giudice Dott.ssa Folci;
➢ respingere ogni e qualsiasi ulteriore domanda, ivi compreso quanto relativo alle spese, per mancanza di qualsivoglia presupposto in fatto e per non sussisterne le condizioni in diritto;
➢ respingere fin d'ora le richieste in via istruttoria rappresentate in atto di citazione, siccome anch'esse oggetto di identica istanza nella richiamata altra causa rg n.536/2024 Trib. Milano. ➢ In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa.”
La causa veniva assegnata a questo giudice che con decreto n. 6112/2024 fissava la nuova udienza per la comparizione delle parti avanti a sé per giorno 8.10.2024.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti, veniva assegnato a parte attrice il termine di giorni 15 per incardinare la procedura di mediazione avanti all'organismo competente e la causa veniva rinviata per l'esame dell'avveramento della condizione di procedibilità all'udienza del 27.2.2025.
Alla suddetta udienza, dopo che le parti riferivano che la mediazione si fosse conclusa negativamente, ed a scioglimento della riserva assunta in tale occasione, veniva rigettata sia la richiesta di riunione del presente giudizio con quello rubricato al R.G. n. 536/2024 che la richiesta di C.T.U. tecnica formulata da parte attrice.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.12.2025.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti del fascicolo telematico, che qui si trascrivono integralmente: “nel merito - accertare e dichiarare la contrarietà al regolamento condominiale della suddivisione, sia nel consuntivo 2022/2023 che nel preventivo 2023/2024, di cui al verbale dell'assemblea ordinaria del condominio di , del 21.11.2023 delle spese Controparte_1 CP_1 amministrative e fiscali, di riscaldamento e/o delle spese palazzina e/o di quelle ritenute contrarie al regolamento condominiale e per l'effetto annullare il verbale qui impugnato in relazione alla delibera di approvazione del consuntivo 2022/2023 e del preventivo 2023/2024; - accertare e dichiarare la nullità della conferma della delibera del 17 gennaio 2023 perché nulla e/o annullabile . Condannare parte convenuta
3 alla rifusione delle spese e delle competenze professionali della causa, nonché alle spese e compensi professionali della mediazione obbligatoria, oltre rimborso forfettario 15% spese generali ed accessori di legge. in via istruttoria si chiede, qualora ritenuto indispensabile e/o in caso di contestazioni, ammettersi
CTU al fine di accertare l'integrità e l'originalità della registrazione, disponendo, se ritenuto, altresì la trascrizione della registrazione dell'assemblea del 13.12.2022 (ns doc.8). Sin da oggi si mette a disposizione dell'ufficio l'apparecchio utilizzato (telefono cellulare OPPO A54s CPH 2273).”
Parte convenuta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositati in atti del facicolo telematico, che qui trascrivono integralmente: “Voglia l'adito Giudice ➢ Escludere dal presente contraddittorio, in ogni caso e a prescindere dalla sorte delle altre domande attoree, ogni e qualsiasi accertamento, nel merito e/o in via incidentale in punto conferma della delibera del 17/01/2023, in quanto domanda già pendente davanti ad altro Giudice (rg n. 536/2024 Trib. Milano, Sez. XIII, Giudice Dott.ssa Folci); ➢ respingere, in ogni caso, le domande tutte attoree per l'impugnazione delle delibere assunte dal convenuto nell'assemblea CP_1 del 21/11/2023, stante la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in punto convocazione assemblea condominiale, stante la pendenza davanti ad altro Giudice (rg n.536/2024 Trib. Milano, Sez. XIII,
Giudice Dott.ssa Folci) in punto accertamento e declaratoria di nullità della conferma della delibera del
17/01/2023 e stante la loro infondatezza in fatto e in diritto per tutti gli altri motivi di impugnazione in atti;
➢ respingere ogni e qualsiasi ulteriore domanda, ivi compreso quanto relativo alle spese, per mancanza di qualsivoglia presupposto in fatto e per non sussisterne le condizioni in diritto;
➢ In tutti i casi con vittoria di spese e competenze professionali di causa, salva la parziale compensazione per quanto dovesse essere riconosciuto in favore di parte attrice fino alla notifica dell'atto di citazione relativamente alla contestata non tempestività dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 21/11/2023. ➢ In via istruttoria, si conferma quanto già in atti a fascicolo di parte ”. CP_1
Precisate le conclusioni e discussa la causa, la stessa viene oggi decisa all'odierna udienza del 9.12.2025 ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 7.1.2025, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Sempre preliminarmente va disattesa nuovamente la istanza di ammissione di una CTU reiterata da parte attrice nelle sue conclusioni e confermata la ordinanza di chiusura della trattazione perché irrilevante ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Nel merito della controversia, parte attrice, proprietaria di un appartamento presso l'edificio del CP_1 convenuto, ha posto a fondamento delle proprie domande la illegittimità delle delibere prese in occasione della assemblea in seconda convocazione del 21.11.2023, alla quale era assente, con le quali era stato approvato il rendiconto consuntivo 2022/2023, il preventivo della gestione 2023/2024 e confermata la
4 delibera del 17.1.2023, lamentando:
- l'annullabilità delle delibere per la violazione dell'art. 66, comma terzo, disp. att. c.c. posto che la raccomandata contenente l'avviso di convocazione all'assemblea veniva ricevuta tardivamente in data
16.11.2023, ossia quattro giorni prima della convocazione alla prima adunanza assembleare fissata al
20.11.2023, poi andata deserta;
- l'annullabilità delle delibere per contrarietà delle stesse all'art. 6 del regolamento condominiale posto che il rendiconto consuntivo 2022/2023 e il preventivo della gestione 2023/2024 approvati in tale occasione hanno previsto la ripartizione delle spese di amministrazione e delle spese fiscali per numero di appartamenti e non per millesimi, così addebitandole euro 229,54 anziché euro 103,52 per il consuntivo ed euro 272,00 anziché 123,00 per il preventivo, con un aggravio complessivo delle spese di oltre il 120% in entrambe le ipotesi;
- l'annullabilità delle delibere per la contrarietà delle stesse al Regolamento condominiale in punto di suddivisione delle spese di riscaldamento all'interno del rendiconto consuntivo posto che dalla ripartizione delle spese sarebbe stata esclusa la proprietà sebbene la stessa si fosse distaccata dall'impianto Per_1 centralizzato di riscaldamento;
- l'annullabilità delle delibere per la contrarietà delle stesse al Regolamento condominiale in quanto l'amministratore nel redigere il consuntivo e il preventivo approvati con le stesse avrebbe inserito un nuovo criterio, denominato “spese palazzina”, di cui non vi sarebbe traccia né nel Regolamento Condominiale né nelle tabelle millesimali;
nonchè sarebbe stato illegittimamente esentato un condomino dalla ripartizione delle spese per la riparazione delle canna fumaria e per l'intervento sull'impianto citofonico e sulla serratura del portoncino d'ingresso condominiale;
- la nullità delle delibere nella parte in cui conferma la delibera del 17.1.2023.
Il convenuto si difende: CP_1
- eccependo che l'art. 9 del Regolamento condominiale prevederebbe la convocazione dei condomini con avviso diramato agli stessi che, nel caso de quo, come peraltro ammesso da controparte, sarebbe avvenuto mediante e-mail;
- eccependo che la ripartizione delle spese di amministrazione e delle spese fiscali secondo il diverso criterio per numero di appartamenti e non per millesimi risponderebbe ad una volontà ormai consolidata e convenzionata all'interno del Condominio, che può ben qualificarsi come “diversa convenzione” condominiale ex art. 1123, comma primo, c.c., perfettamente integrata e costituita per fatti concludenti e mai contestata sino alla data odierna;
- eccependo la legittima esclusione della proprietà dalla ripartizione delle spese di Per_1 riscaldamento in quanto, posto il distacco dello stesso dall'impianto centralizzato, la contribuzione deve avvenire esclusivamente per le spese straordinarie;
- eccependo, in ordine alle c.d. “spese palazzina”, che quella inerente la riparazione della canna
5 fumaria sarebbe stata correttamente ripartita secondo l'art. 1123, comma terzo, c.c., con esclusione dell'unità abitativa estranea al corpo di fabbrica servito dalla canna fumaria;
mentre quella inerente l'intervento di riparazione sull'impianto citofonico (fattura Gruppo CSA) sarebbe stata erroneamente imputata nel riparto del preventivo e che la stessa verrà ricontabilizzata con le opportune e dovute variazioni nel successivo riparto del consuntivo;
- eccependo la estraneità al presente giudizio della domanda di nullità della delibera del 17.1.2023 posto che quest'ultima delibera risulta oggetto di valutazione di altro giudizio pendente presso l'intestato
Tribunale di Milano.
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c. le parti nell'insistere nelle proprie domande, eccezioni e conclusioni, in replica a quanto dedotto nei rispettivi atti introduttivi hanno allegato quanto segue, per quanto qui di interesse:
- parte attrice, con la memoria n. 1, che: la esclusione della proprietà dalla ripartizione delle Per_1 spese di riscaldamento risulterebbe illegittima in quanto la stessa, trattandosi di un “intervento per demolizione e ricostruzione muro e imbiancatura + assistenza tecnici termoidraulici in seguito a rottura accidentale della canna fumaria nell'ufficio informatica”, risulterebbe essere una spesa di manutenzione straordinaria della canna fumaria della caldaia comune;
nonchè che il comportamento adottato dal in sede di mediazione, di giudizio e nel corso dello stesso integrerebbe gli estremi della CP_1 responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c.;
- parte convenuta, con la memoria n. 1, che: in data 21/06/2024 l'assemblea di Condominio è stata riconvocata per discutere e deliberare sui medesimi argomenti della precedente assemblea del 21/11/2023, a motivo dei rilievi avversari sulla non tempestività dell'avviso di convocazione di quest'ultima assemblea come risulta dall'avviso di convocazione (doc4); l'assemblea del 21.6.2024 avrebbe deliberato l'approvazione di un nuovo consuntivo 2022/2023 e di un nuovo preventivo 2023/2024 prendendo atto di quanto dichiarato in sede di comparsa di risposta in ordine alla fattura Gruppo CSA. Conseguentemente risulterebbe cessata la materia del contendere sia in ordine alla ricezione dell'avviso di convocazione prima dei 5 giorni di cui all'art. 66, comma terzo, disp. att., c.c., sia in ordine alla errata ripartizione della spesa di cui alla predetta fattura;
invece risulterebbe confermata la posizione condominiale in ordine a tutte le altre doglianze promosse da parte attrice;
- parte attrice, con la memoria n. 2, che: si dovrà tenere conto del comportamento del in CP_1 ordine alla intervenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta successiva delibera sui medesimi punti della delibera impugnata.
Tali le domande e le difese delle parti, in via preliminare va dichiarata la inammissibilità in questa sede di ogni domanda ed eccezione attorea relativa alla domanda di nullità della delibera del 17.1.2023 posto che quest'ultima delibera risulta pacificamente oggetto di valutazione in altro giudizio pendente presso questo
Tribunale e sezione, RG n.536/2024, Giudice Dott.ssa Folci.
6 Tanto anche atteso che in occasione della assemblea del 21/11/2023, oggetto di esame, non risulta essere stata emessa alcuna delibera di conferma della delibera del 17.1.2023, la quale risulta essere oggetto di un solo mero richiamo esemplificativo di quanto poi effettivamente deciso con la delibera del 21/11/2023, oggetto della presente impugnativa.
Da una agevole lettura del verbale assembleare, con riferimento al punto n. 5 dell'O.D.G., difatti, risulta soltanto riportata la seguente frase: “Il tutto come deliberato dall'assemblea straordinaria appositamente indetta al fine di definire tale ripartizione in data 17/01/2023 e di cui si rimanda al relativo verbale”.
Sempre in via preliminare viene in rilievo la sopravvenienza in corso di giudizio della nuova delibera condominiale del 21/06/2024, come allegata in atti pacificamente tra le parti, che non hanno però concordato nelle loro conclusioni in merito alla circostanza della cessazione della materia del contendere per tutte le domande formulate nell'atto di citazione introduttivo ed in particolare parte attrice non ha rinunciato all'esame delle doglianze e delle difese allegate in giudizio ai fini dell'accertamento della soccombenza del convenuto. CP_1
La esistenza e il contenuto di detta delibera sono pacifici in atti e da una sua agevole lettura si rileva che con essa la assemblea ha esaminato e deliberato nuovamente ed espressamente in ordine ai punti oggetto di impugnazione delle delibere del 21/11/2023 in merito al consuntivo 2022/2023 ed al preventivo 2023/2024.
Peraltro parte convenuta ha dichiarato e provato documentalmente in atti che l'assemblea di Condominio è stata riconvocata per discutere e deliberare sui medesimi argomenti della precedente assemblea del
21/11/2023, proprio a motivo dei rilievi di parte attrice sulla non tempestività della comunicazione dell'avviso di convocazione di quest'ultima assemblea (cfr.: prima memoria ex art171 cpc pag.1 parte convenuta).
La fattispecie in esame è sottoposta alla disciplina dell'art. 2377 u.c. c.c. secondo cui "l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo".
Norma ritenuta applicabile anche nella materia condominiale ogni qual volta l'assemblea condominiale, regolarmente riconvocata, abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto della impugnazione, ponendo in essere, pur in assenza di formule particolari, un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97 n. 12439; Cass.
05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n.13740 del 1992).
La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del Cc, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui e proposta l'azione, ma anche al momento della decisione (Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020,
n.10847).
In tali casi va, però, anche operata la valutazione sulla soccombenza virtuale dell'una o dell'altra parte ai fini
7 della attribuzione delle spese di giudizio in considerazione delle conclusioni formulate in atti da entrambe le parti (Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004).
Facendo applicazione di questi principi al caso di specie va quindi ritenuto che si sia verificata la cessazione della materia del contendere sui motivi oggetto della presente impugnazione relativi al consuntivo 2022/2023 ed al preventivo 2023/2024, atteso che per stessa ammissione di parte convenuta con la nuova delibera si è inteso rimuovere l'eventuale causa di invalidità opposta dall'attrice in merito alla convocazione della precedente assemblea condominiale.
Ciò posto vanno esaminate ai fini della valutazione della eventuale soccombenza virtuale dell'una o dell'altra parte le doglianze attoree.
In merito alla prima delle stesse inerenti la asserita mancanza di tempestiva convocazione della attrice va ritento quanto segue.
Come è noto, in materia di delibere condominiali la convocazione di tutti i condomini è il mezzo attraverso il quale i partecipanti al condominio vengono invitati alla riunione e sono posti nella condizione di dare il loro apporto informato e consapevole alla formazione della volontà dell'ente condominiale, in vista di interessi comuni. Con la conseguenza che, la mancata o tardiva comunicazione anche ad uno solo dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, costituendo violazione di norme che disciplinano il procedimento, comporta l'annullabilità della delibera condominiale (Cass. civ. Sez. UU., 07/03/2005, n.
4806; Cass. civ., Sez. II, 24/07/2012, n. 12930).
La convocazione della assemblea, a termini dell'art.66 delle disp. att. cc. deve avvenire almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione e sono precisate le uniche forme nelle quali deve avvenire la stessa, costituite dalla: “posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”.
Tale disposizione rientra tra quelle inderogabili dai regolamenti di condominio, come previsto espressamente dall'art.72 disp. att. cc. e dunque non sono introducibili dagli stessi forme alternative a quelle specificamente previste da detta norma.
Con la conseguenza che non coglie nel segno la eccezione di parte convenuta che l'art. 9 del Regolamento condominiale prevederebbe la convocazione dei condomini con avviso diramato agli stessi e che, nel caso in esame tale avviso sarebbe avvenuto mediante e-mail e tale eccezione va rigettata.
Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, poi, l'avviso deve essere non solo inviato ma anche ricevuto dal condomino entro il termine stabilito dall'art.66 delle disp. att. cc (Cass. n. 5769/1985), proprio alla luce della ratio della norma, che mira ad assicurare la conoscenza, o anche solo la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del condomino dell'esistenza di un'assemblea e degli argomenti che in essa si discuteranno.
Sono poi principi pacifici (cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 6735 del 10/03/2020) quelli per cui: “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto
8 vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione,
i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti”.
Quando poi il condomino, come nel caso in esame, agisca per far valere l'invalidità di una delibera assembleare per la sua mancata o tardiva convocazione, incombe sul Condominio convenuto l'onere di provare di averlo tempestivamente avvisato della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea (cfr. Cass. 5254/2011; 22685/2014 e da ultimo Cass.17294/2020).
Posto che è pacifico in atti che la attrice non ha partecipato alla assemblea condominiale oggetto di causa, va ritenuto che, contrariamente all'assunto del convenuto, non è emersa in atti prova, incombente a carico del convenuto , che ad essa sia stata consegnata la convocazione, tempestivamente, prima della CP_1 assemblea del 20/11/2023 in prima convocazione e del 21/11/2023 in seconda convocazione o che questa sia pervenuta, sempre tempestivamente, perlomeno nella sua sfera di conoscibilità, in una delle forme previste dall'art.66 delle disp. att. cc.
Tenuto conto del dettato dell'art.66 disp. Att. c.c. emerge quindi la fondatezza del rilievo di illegittimità sollevato da parte attrice e ne consegue la soccombenza virtuale del sul punto. CP_1
Con assorbimento nella presente pronuncia di ogni altra domanda ed eccezione per il principio della ragione più liquida (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
Le spese e competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione vanno poste a carico del convenuto ed a favore della attrice, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 CP_1
c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del
10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda.
Sentenza immediatamente esecutiva, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla impugnativa della delibera condominiale del 21/11/2023 del in , convenuto. Parte_3 CP_1
- Condanna il , convenuto, a corrispondere alla attrice Controparte_3 CP_1 [...]
le spese e competenze del presente giudizio e quelle di mediazione, che liquida in Parte_2
€.454,32 per spese ed €.5.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, cpa e Iva se dovuta.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 9 dicembre 2025.
Il Giudice Dott. Pietro Paolo Pisani
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