Ordinanza cautelare 23 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 3472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3472 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03472/2026REG.PROV.COLL.
N. 03401/2025 REG.RIC.
N. 03724/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3401 del 2025, proposto da
Provincia Autonoma di Trento (PAT), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marialuisa Cattoni in Trento, piazza Dante, 15;
contro
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Ala, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 3724 del 2025, proposto da
Comune di Ala, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marialuisa Cattoni in Trento, piazza Dante, 15;
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi:
della sentenza in forma semplificata del T.R.G.A. per il Trentino-Alto Adige, Sede di Trento, n. 58/2025, resa tra le parti, per l’annullamento: a) del provvedimento di diniego assunto dalla PAT prot. n. 13366 dd. 5 dicembre 2024, avente ad oggetto “Nuova struttura Ala, Fraz. Chizzola, via del Porto 4, c/o Centrale Telecom - CC Chizzola p.ed. 373. Diniego di autorizzazione unica”, comunicato a mezzo pec in data 5 dicembre 2024; b) dei pareri negativi espressi dal Comune di Ala nelle sedute della Conferenza di Servizi indetta nel procedimento in esame di cui ai verbali di data 23 agosto 2024 e 3 ottobre 2024; c) dei pareri negativi espressi dal Comune di Ala con la nota prot. PAT/RFP330-30/07/2024-0590264, con la nota prot. n. PAT/RFP330-03/10/2024-0745430 e con la nota prot. PAT/RFP330-11/10/2024-0770421; d) del provvedimento dd. 4 settembre 2023 di rigetto/archiviazione dell’istanza di data 8 febbraio 2022 prot. n. A116-0002256-08/02/2022-A per l’installazione nuova srb codice WI: i364 tn - fs-Serravalle, codice tim: tdc5 – Serravalle all’Adige, codice AF 2tn4105c - fs-Serravalle ssi - in p.ed. 269 c.c. Chizzola, via del Porto 4 presso centrale Telecom; e) del parere della Commissione edilizia del Comune di Ala reso nella seduta n. 5 del 24.5.2022; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., del Comune di Ala, e della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il Cons. MA TH e udito per la società appellata l’avvocato Alessandro Tudor;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Oggetto del contenzioso è il provvedimento della Provincia Autonoma di Trento del 5.12.2024 che ha denegato l’autorizzazione unica riguardante una nuova stazione radio base nella località di Chizzola del Comune di Ala (p.ed. 373 C.C. Chizzola).
2. In primo grado Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (WI) aveva impugnato tale diniego adottato dalla Provincia Autonoma di Trento. Il diniego provinciale si fondava essenzialmente sul dissenso espresso dal Comune di Ala in conferenza di servizi, motivato da ragioni di impatto paesaggistico e insediativo e dalla preferenza per localizzazioni alternative. Il ricorso era rivolto sia contro il provvedimento finale provinciale sia contro i pareri e gli atti comunali presupposti, inclusi i precedenti dinieghi e le determinazioni della Commissione edilizia comunale.
3. La predetta società, insieme agli operatori TI e AF, aveva inizialmente presentato nel 2021 un progetto per una nuova stazione radio base presso la p.ed. 269 C.C. Chizzola, ottenendo l’autorizzazione provinciale alle emissioni elettromagnetiche, ma incontrando l’opposizione del Comune in sede edilizia, per ragioni di inserimento urbano e paesaggistico. Nel corso del tempo il Comune aveva proposto una localizzazione alternativa su area provinciale (p.f. 965/14), per la quale era stata rilasciata l’autorizzazione unica nel 2023. Tale sito alternativo si era tuttavia rivelato inaccessibile per mancanza di servitù di passaggio e difficoltà tecniche ed economiche.
4. WI aveva quindi rinunciato a tale soluzione e presentato, nel luglio 2024, una nuova istanza di autorizzazione unica per un impianto collocato su un’area di sua proprietà (p.ed. 373), derivata dal frazionamento del sito originario. Il nuovo progetto prevedeva un impianto più snello rispetto a quello del 2021 (assenza del ballatoio), pur con un’altezza complessiva di circa 28 metri.
5. Nel corso della conferenza di servizi (agosto e ottobre 2024) tutte le amministrazioni, inclusi i servizi provinciali competenti in materia urbanistica e paesaggistica, avevano espresso parere favorevole, riconoscendo che l’area non era soggetta a vincoli e che i criteri provinciali di localizzazione risultavano rispettati. Solo il Comune di Ala aveva ribadito il dissenso, richiamando l’impatto visivo nel contesto residenziale e l’opposizione dei residenti, e proponendo ulteriori siti alternativi (tra cui un’area comunale adibita a isola ecologica).
6. La Provincia, recependo tale dissenso e rilevando la mancata accettazione delle alternative da parte di WI, ha quindi adottato il diniego finale, oltre il termine di 60 giorni previsto dalla normativa provinciale.
7. WI ha censurato il diniego deducendo, in estrema sintesi:
a) la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 2-septies della l.p. n. 9/1997, per decorso del termine procedimentale senza un dissenso qualificato;
b) la inidoneità del dissenso comunale, ritenuto non congruamente motivato e fondato su valutazioni generiche e meramente oppositive;
c) la violazione della disciplina provinciale sugli impianti di telecomunicazione, che consente il rigetto per localizzazione solo in presenza di siti sensibili o di non conformità ai criteri generali (ipotesi non ricorrenti nel caso di specie);
d) l’eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e mancato bilanciamento tra interesse pubblico al servizio di telecomunicazioni e interessi dei residenti.
8.1. Il RG ha accolto il ricorso sulla base del primo motivo, ritenuto assorbente, accertando che l’area prescelta non è soggetta a tutela paesaggistica o ambientale secondo PRG e PUP e che il Comune di Ala non ha individuato siti sensibili ai sensi del d.P.P. 20 dicembre 2012 n. 25-100/Leg. Secondo il Giudice di Trento i criteri generali di localizzazione risultano rispettati, come confermato dai servizi provinciali competenti. Inoltre WI ha mostrato disponibilità ad adottare misure di mitigazione e inserimento armonico (verniciatura, condivisione dell’impianto).
8.2. Secondo il RG, il dissenso comunale non era congruamente motivato, come richiesto dall’art. 2-septies della l.p. n. 9/1997 per impedire il perfezionarsi del silenzio-assenso. In particolare, il Comune si era limitato a richiamare il precedente parere della Commissione edilizia del 2022, aveva valorizzato genericamente l’impatto visivo e il disagio dei residenti e aveva proposto siti alternativi al fine di evitare contenziosi locali, senza dimostrare una reale incompatibilità normativa o tecnica del sito proposto da WI. Il Tribunale ha chiarito che la mera visibilità dell’impianto e la contrarietà dei residenti non possono, di per sé, giustificare il sacrificio dell’interesse pubblico alla realizzazione di una infrastruttura essenziale, in assenza di vincoli o specifiche previsioni pianificatorie.
8.3. Poiché il procedimento si è concluso in 82 giorni, oltre il termine di legge, e poiché il dissenso comunale non aveva i requisiti richiesti, l’autorizzazione unica si è formata per silenzio-assenso. Con l’effetto che il diniego provinciale è tardivo e inefficace.
9. Negli appelli della Provincia di Trento e del Comune di Ala – ritualmente notificati e depositati – vengono confutati entrambi i profili, sostenendo che la motivazione sarebbe stata esaustiva e sufficiente (il Comune si sarebbe offerto più volte a trovare siti idonei alternativi, respinti dalla società “senza motivo”) e che non si sarebbe formato il silenzio assenso (in quanto procedura complessa nell’ambito di un ampio dialogo procedimentale, per i numerosi adempimenti procedurali a carico della Provincia e l’interferenza con le esigenze insediative di un contesto residenziale).
10. I motivi di appello dedotti dalla Provincia di Trento possono essere sintetizzati in questo modo.
10.1. Error in iudicando per erronea valutazione degli elementi di fatto e difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento fatto. Violazione dell’art. 1, comma 2‑bis, l. n. 241 del 1990 e art. 3 comma 1 DPP 25‑100/Leg. del 20.12.2012.
La sentenza n. 58/2025 sarebbe erronea laddove afferma che il dissenso espresso dal Comune di Ala sarebbe privo di congrua motivazione e frutto di un mancato bilanciamento tra l’interesse pubblico allo sviluppo delle reti di telecomunicazione e quello dei residenti alla tutela del contesto insediativo e paesaggistico. Tale affermazione si fonda su una ricostruzione incompleta e travisata dei fatti, oltre che su una erronea applicazione dei criteri di localizzazione previsti dall’art. 3 del DPP 25‑100/Leg. del 2012. Contrariamente a quanto ritenuto dal RG, il Comune di Ala non avrebbe mai ostacolato la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, ma avrebbe manifestato sin dall’origine un atteggiamento collaborativo e propositivo, avviando un dialogo tecnico con WI e finalizzato all’individuazione di una localizzazione alternativa idonea dal punto di vista tecnico, funzionale e paesaggistico. In particolare già dal 2021 il Comune avrebbe condiviso l’esigenza di garantire la copertura del servizio, affermando tuttavia la pari necessità di tutelare il territorio e la comunità locale. Sarebbero state progressivamente individuate più aree di proprietà pubblica (p.f. 965/14 e, successivamente, p.f. 192/11) ritenute tecnicamente equivalenti, meno impattanti e coerenti con il criterio di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Tali aree sarebbero state inizialmente ritenute idonee anche dalla stessa WI, che infatti aveva presentato istanza di autorizzazione per la p.f. 965/14 nel 2023, ottenendo regolare titolo. La sentenza gravata ometterebbe del tutto di valorizzare questo comportamento collaborativo, imputando invece all’Amministrazione un atteggiamento di chiusura mai riscontrabile nei fatti. Di contro, la sentenza non avrebbe attribuito alcun rilievo alla condotta contraddittoria di WI, la quale dapprima avrebbe riconosciuto l’idoneità di un sito pubblico, ma successivamente avrebbe rinunciato a valutarlo senza fornire adeguata dimostrazione della sua infungibilità tecnica, e avrebbe infine preteso una decisione esclusivamente sul sito privato, rifiutando di proseguire il dialogo tecnico avviato con il Comune. Tale comportamento contrasterebbe con il dovere di buona fede e collaborazione che dovrebbe governare il rapporto procedimentale, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare, l’operatore avrebbe dovuto dimostrare, con dati tecnici comparativi, l’impossibilità di utilizzare i siti pubblici proposti, onere che invece sarebbe stato completamente disatteso. La sentenza sarebbe errata anche laddove afferma che il Comune avrebbe preteso una conformazione necessaria al criterio della proprietà pubblica. Il criterio di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), DPP 25‑100/Leg. – che prevede la collocazione preferibilmente in aree pubbliche – dovrebbe essere interpretato, secondo costante giurisprudenza, nel senso che solo in assenza di aree pubbliche tecnicamente idonee si riespande la facoltà dell’operatore di localizzare l’impianto su area privata. Ove tali aree siano invece disponibili e funzionalmente equivalenti, esse dovrebbero essere privilegiate, anche se comportino maggiori oneri economici per il gestore. Nel caso di specie, sarebbero state individuate aree pubbliche idonee, meno impattanti e inizialmente condivise dall’operatore, sicché la localizzazione su area privata non costituiva una libera opzione, bensì una scelta da motivare rigorosamente. La sentenza ometterebbe inoltre di attribuire il dovuto rilievo al principio di minimizzazione dell’esposizione della popolazione, che costituirebbe criterio autonomo e vincolante nella pianificazione degli impianti di telecomunicazione. Le aree pubbliche proposte dal Comune risultavano più decentrate rispetto al tessuto residenziale e maggiormente compatibili con un traliccio di 28 metri in un contesto di edifici di altezza inferiore ai 10 metri. La scelta comunale sarebbe dunque coerente, proporzionata e tecnicamente giustificata, e non potrebbe essere svalutata come mera preferenza soggettiva.
10.2. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 2septies co. 5 L.P. 9/1997. Eccesso di potere per irragionevolezza contraddittorietà difetto di motivazione e sviamento.
La sentenza sarebbe ulteriormente errata nella parte in cui afferma la formazione del silenzio‑assenso sull’istanza presentata da WI. Tale conclusione contrasterebbe con il dato normativo e con i principi elaborati dalla giurisprudenza. La vicenda in esame si inserisce in un procedimento pluriennale, avviato nel 2021 e ha dato luogo a numerosissime interlocuzioni, sopralluoghi, proposte alternative e valutazioni tecniche. Essa avrebbe comportato un continuo adattamento istruttorio a fronte di modifiche progettuali e normative. In procedimenti di tale complessità tecnico‑discrezionale, la giurisprudenza escluderebbe l’operatività automatica del silenzio‑assenso, ritenendo sproporzionata la sua applicazione rispetto alla natura degli interessi coinvolti. Invece secondo la PAT nel caso di specie l’Amministrazione non sarebbe rimasta inerte, ma avrebbe attivamente svolto l’istruttoria. Sarebbero stati sollevati rilievi tecnici non pretestuosi, richiedendo valutazioni comparative di copertura mai fornite dall’operatore. Sarebbe inoltre stato adottato un preavviso di diniego, seguito da un provvedimento conclusivo espresso. In tali circostanze invocare il silenzio‑assenso contrasterebbe con i principi di buona fede e collaborazione e snaturerebbe la funzione dell’istituto, che sarebbe volto a reagire all’inerzia, non a sostituirsi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione. La localizzazione degli impianti di telecomunicazione implicherebbe valutazioni tecnico‑discrezionali complesse, comparazioni tra soluzioni alternative e giudizi sull’inserimento paesaggistico e sull’impatto visivo. In tali ipotesi, l’applicazione del silenzio‑assenso determinerebbe un’inammissibile sostituzione del tempo all’esercizio del potere pubblico, con sostanziale elusione delle funzioni amministrative.
11. Con le censure dell’appello del Comune di Ala vengono rilevate sostanzialmente le medesime criticità.
11.1. Error in iudicando – violazione dell’art. 2‑septies, comma 5, della l.p. n. 9/1997 e dell’art. 20 della legge n. 241/1990.
La sentenza meriterebbe integrale riforma nella parte in cui ha ritenuto che, sulla domanda di autorizzazione unica presentata da WI in data 19 luglio 2024 relativa al progetto di realizzazione di un nuovo impianto sulla p.ed. 373 C.C. Chizzola, si sia formato il silenzio‑assenso di cui all’art. 2‑septies, comma 5, della l.p. Trento n. 9/1997. Ai sensi della citata disposizione, la domanda di autorizzazione si intenderebbe accolta solo qualora, entro il termine di sessanta giorni, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo dell’APPA, né sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e della salute. La sentenza appellata, valorizzando il mero decorso del termine procedimentale, avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente il fattore temporale per il perfezionarsi di un provvedimento implicito favorevole, in aperta contraddizione con l’orientamento consolidato. La formazione del silenzio‑assenso non esonererebbe l’amministrazione dallo svolgimento dell’istruttoria, ma presuppone che l’istanza sia completa, corredata di tutta la documentazione necessaria e tale da consentire la piena formazione della volontà amministrativa. Come chiarito dalla giurisprudenza, il silenzio‑assenso sarebbe alternativo al provvedimento conclusivo, ma mai allo svolgimento del procedimento, e in particolare alla fase istruttoria. In assenza dei presupposti e requisiti di legge, la volontà della P.A. non potrebbe formarsi né in via espressa né tacita. Nel caso di specie, la pretesa formazione del silenzio‑assenso andrebbe esclusa anche e soprattutto in ragione della complessità e stratificazione del procedimento, innestatosi in una dialettica pluriennale tra WI e il Comune di Ala, caratterizzata da plurime istanze alternative e da modifiche progettuali, oltre che da interlocuzioni tecniche tuttora in corso al momento della scadenza del termine di 60 giorni. Alla data di scadenza del termine, l’istruttoria non sarebbe stata affatto conclusa, con conseguente radicale insussistenza dei presupposti per l’operatività dell’istituto. Ad ogni modo, la formazione del silenzio‑assenso sarebbe stata comunque impedita dal parere negativo espresso dal Comune di Ala in data 29 luglio 2024, atto puntuale, articolato e inequivocabile, nel quale l’Amministrazione comunale avrebbe rappresentato: i) la sostanziale identità del nuovo progetto rispetto a quello già definitivamente negato; ii) l’ulteriore aggravamento dell’impatto visivo, per l’aumentata altezza dell’impianto; iii) l’assenza di elementi nuovi idonei a superare il precedente diniego; iv) la disponibilità dell’Ente a valutare soluzioni alternative meno impattanti, in coerenza con i criteri di localizzazione vigenti. Tale atto integrerebbe pienamente un dissenso congruamente motivato ai sensi dell’art. 2‑septies, comma 5, l.p. n. 9/1997, idoneo ex se a paralizzare la formazione del silenzio‑assenso. Contrariamente a quanto sostenuto da WI, non potrebbe dubitarsi che il Comune sia amministrazione preposta alla tutela dell’ambiente, della salute e del territorio. L’art. 13 del TUEL attribuirebbe ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, l’art. 9 della l.p. Trento n. 15/2015 qualificherebbe la Commissione edilizia comunale quale organo tecnico‑consultivo in materia edilizia e paesaggistica e gli artt. 5, 9 e 118 Cost. fonderebbero il principio di prossimità amministrativa e di tutela del territorio a livello locale. Il dissenso comunale espresso nel caso di specie sarebbe giuridicamente idoneo a impedire il perfezionamento del silenzio‑assenso. Diversamente opinando, si consentirebbe l’autorizzazione tacita di un’opera altamente impattante sul territorio comunale in aperto contrasto con un atto espresso di dissenso, con indebita compressione delle prerogative comunali.
11.2. Error in iudicando – Violazione dell’art. 2‑septies, comma 5, della l.p. n. 9/1997, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 3 del d.p.p. 20 dicembre 2012, n. 25‑100/leg. per aver ritenuto il parere negativo del Comune di Ala inadeguatamente motivato.
La sentenza sarebbe ulteriormente erronea laddove afferma che il dissenso espresso dal Comune di Ala sarebbe carente o insufficiente sul piano motivazionale. Tale affermazione sarebbe innanzitutto smentita dal tenore testuale dell’atto di dissenso, nel quale l’Amministrazione Comunale richiamava il precedente diniego definitivo riferito a un progetto della medesima tipologia, evidenziava l’aggravamento dell’impatto visivo della nuova proposta, esplicitava l’incompatibilità dell’intervento con il contesto residenziale e ribadiva la propria disponibilità a soluzioni alternative meno impattanti. La motivazione risulterebbe quindi specifica, coerente e intellegibile, ben oltre il minimo richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990. Inoltre, l’atto di dissenso rinvierebbe espressamente a un precedente provvedimento comunale, adottato nei confronti della medesima società e per un progetto sostanzialmente sovrapponibile, nel quale si dava conto in modo analitico: i) delle criticità paesaggistiche e insediative; ii) della scala sproporzionata dell’impianto rispetto al contesto; iii) della necessità di verificare collocazioni preferenziali, in particolare su aree pubbliche. La motivazione per relationem sarebbe pienamente legittima purché gli atti richiamati siano conoscibili e pertinenti, come nel caso di specie. Le motivazioni addotte dal Comune risulterebbero inoltre pienamente conformi al principio di minimizzazione dell’impatto ambientale e sanitario sancito dall’art. 3 del D.P.P. 20 dicembre 2012, n. 25‑100/Leg. La localizzazione alternativa proposta – peraltro inizialmente richiesta dalla stessa WI – rispondeva proprio all’esigenza di ridurre l’impatto visivo e l’esposizione della popolazione, senza compromettere la funzionalità del servizio.
12. Si è costituita in entrambi gli appelli WI, riproponendo i motivi assorbiti dal RG. Più in particolare, WI deduce che il silenzio assenso si sarebbe in ogni modo formato in quanto alcun dissenso era stato espresso nei termini di legge dalle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e della salute, alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, come previsto dall’art. 2-septies della l.p. n. 9/1997.
Deduce, inoltre, plurime ragioni di inammissibilità del primo motivo di appello della Provincia e di entrambi i motivi di appello del Comune.
13. Con l’ordinanza n. 1874/2025 la Sezione, riunendo le due impugnative che censurano la medesima sentenza, “ considerato che non si ravvisano apprezzabili profili di periculum, in quanto – come emerge dalla documentazione versata in giudizio – la costruzione della stazione radio base risulta già realizzata, ma con gli appelli della Provincia e del Comune non vengono dedotti motivi specifici contro l’eventuale rischio derivante dai campi elettromagnetici in quanto le censure sviluppate nei ricorsi sono unicamente di tipo edilizio-urbanistico e paesaggistico ” e “ rilevato che si tratta quindi di un pregiudizio sprovvisto dei caratteri di gravità e irreparabilità ”, ha respinto le richieste di sospensione interinale degli effetti della sentenza.
14. In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica.
15. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
16. Le eccezioni preliminari sollevate dall’appellata WI possono essere assorbite, essendo gli appelli infondati.
17 Risulta opportuno esaminare preliminarmente il motivo riproposto da WI in ordine alla censura della formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 2-septies della legge provinciale trentina n. 9/1997 assorbita e non esaminata dal RG.
18. L’art. 2-septies, comma 5, della legge provinciale di Trento n. 9/1997 prevede che “ l’autorizzazione unica è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 2-quinquies, comma 2. Se entro il medesimo termine non è stato comunicato al proponente un provvedimento di diniego o un parere negativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, e non è stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte delle strutture provinciali o amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e della salute, alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, la domanda di autorizzazione s’intende accolta .”
19. L’art. 2‑septies della legge provinciale n. 9/1997 configura il silenzio‑assenso come regola ordinaria del procedimento di autorizzazione unica, prevedendo che la domanda si intende accolta decorso il termine di sessanta giorni, salvo il verificarsi cumulativo di specifiche e tassative condizioni ostative. In particolare, il silenzio‑assenso non si forma esclusivamente se, entro il termine comunicato con un provvedimento di diniego, era stato espresso un parere negativo dell’APPA ed era stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di determinati soggetti qualificati. La previsione ha natura eccezionale e di stretta interpretazione, in quanto incide su un meccanismo acceleratorio volto a garantire certezza dei tempi procedimentali. La norma individua in modo espresso e delimitato i soggetti il cui dissenso è idoneo a impedire la formazione del silenzio‑assenso, ossia le strutture provinciali e le amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e della salute, alla tutela paesaggistico‑territoriale ed alla tutela dei beni culturali.
Ne consegue che non ogni dissenso espresso nel procedimento è giuridicamente rilevante, ma soltanto quello proveniente dai soggetti specificamente indicati, titolari di competenze esclusive e qualificate nelle materie sensibili sopra elencate. Ogni interpretazione estensiva che includa soggetti diversi si porrebbe in contrasto con il tenore letterale della disposizione e la ratio acceleratoria del meccanismo di silenzio‑assenso.
Il dissenso espresso dal Comune di Ala non proviene da una struttura provinciale, né da un’amministrazione istituzionalmente preposta alla tutela ambientale, sanitaria, paesaggistica o dei beni culturali in senso proprio, secondo l’assetto delle competenze previsto dall’ordinamento provinciale. Il Comune partecipa al procedimento quale ente territoriale portatore di interessi locali, ma non rientra tra i soggetti qualificati cui il citato art. 2‑septies, comma 5, attribuisce il potere di incidere sul meccanismo del silenzio‑assenso. Pertanto, il suo dissenso può assumere valore consultivo o istruttorio, ma non è idoneo a interrompere il decorso del termine né a impedire l’accoglimento tacito della domanda.
Nel caso di specie la Provincia non ha espresso alcun dissenso motivato entro il termine di sessanta giorni e non risulta comunicato un provvedimento di diniego. Non risulta neppure un parere negativo dell’APPA. Di conseguenza, non ricorre alcuna delle condizioni normative ostative previste dall’art. 2‑septies. Non è quindi giuridicamente corretto attribuire alla Provincia un effetto impeditivo in via riflessa o derivata sulla base del dissenso comunale, poiché la Provincia può impedire la formazione del silenzio‑assenso solo mediante un proprio atto espresso, e solo se rientrante nelle categorie previste dalla norma. In assenza di diniego espresso, parere negativo dell’APPA, dissenso qualificato proveniente dai soggetti tassativamente indicati, la domanda di autorizzazione unica si intende accolta per silentium , ai sensi dell’art. 2‑septies, comma 5, l.p. n. 9/1997. La formazione del silenzio‑assenso risulta quindi legittima e conforme al dato normativo, coerente con i principi di certezza dei rapporti giuridici e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.
Il Collegio sottolinea che l’insussistenza di vincoli non è contestata tra le parti. Il parere negativo del Comune di Ala si era limitato a richiamare il mero timore di contestazioni da parte dei residenti e un precedente parere negativo del 2021, peraltro irrilevante e non determinante neppure nel diniego del 4.9.2023. Inoltre il provvedimento gravato faceva riferimento alla maggiore altezza dell’impianto, pari a soli 70 cm, senza alcuna valutazione comparativa della diversa e complessivamente meno impattante configurazione strutturale. Ne consegue che il parere comunale non era idoneo a interrompere il decorso del termine utile alla formazione del silenzio assenso. Pertanto, il diniego adottato dalla Provincia di Trento solo in data 5.12.2024 è intervenuto quando il termine per provvedere era già scaduto.
20. Da ciò discende l’infondatezza del secondo motivo dell’appello della Provincia e del primo motivo dell’appello comunale.
21. La conferma della legittimità della formazione del silenzio assenso riguardante la domanda unica di installazione della stazione radio base comporta l’inammissibilità del primo motivo del gravame della Provincia e del secondo del Comune di Ala, per carenza di interesse, dato che le relative censure divengono irrilevanti una volta accertata la legittimità della formazione del titolo per silentium .
22. In definitiva, entrambi gli appelli vanno respinti, essendo le censure in parte infondate ed in parte inammissibili, e potendosi assorbire le ulteriori censure riproposte dalla società appellata, in quanto non più rilevanti ai fini del giudizio complessivo. La sentenza impugnata viene quindi confermata, ma con diversa motivazione.
23. La soccombenza comporta la regolazione delle spese di lite, come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti e come in epigrafe proposti, li respinge, confermando la sentenza impugnata con diversa motivazione. Condanna ciascuna delle parti appellanti alla refusione delle spese di lite in favore di WI, che si liquidano in 4.000 € (quattromila euro), oltre accessori di legge, a carico di ognuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR OL, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
MA TH, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| MA TH | AR OL |
IL SEGRETARIO