Sentenza 14 marzo 2023
Ordinanza cautelare 14 giugno 2023
Ordinanza cautelare 7 luglio 2023
Decreto presidenziale 6 settembre 2023
Ordinanza collegiale 26 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/09/2025, n. 7422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7422 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07422/2025REG.PROV.COLL.
N. 07206/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 7206 del 2023, proposto da
Lo NC NI, in qualità di titolare dell’impresa individuale “La Maison Cafè di NI Lo NC”, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Franze', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pizzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Iconio Massara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via A. Spinelli s.n.c.;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda), 3 febbraio 2023, n. 165, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pizzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Giorgio Manca; nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’appello in trattazione, l’impresa individuale “La Maison Cafè di NI Lo NC” chiede la riforma della sentenza 3 febbraio 2023, n. 165, con la quale il T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di decadenza dalla concessione per l’occupazione in via permanente di mq. 50 di suolo pubblico, adottato dal Comune di Pizzo nei confronti dell’esercizio gestito dall’appellante per aver «violato gli obblighi nascenti dal titolo abilitativo relativo all’utilizzo del suolo pubblico avendo sullo stesso collocato sedute, nonostante l’espresso divieto» .
1.1. - Il primo giudice ha ritenuto infondate le censure dedotte, osservando in particolare:
- che il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato;
- che nel verbale era contenuta anche la diffida a porre termine all’inadempimento della concessione mediante rispristino dei luoghi, pertanto non sussiste alcuna violazione dell’art. 13, comma 2, del regolamento comunale per l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (approvato con delibera Commissariale n. 7 del 17 maggio 2021);
- che, con riguardo ai vizi del procedimento, il ricorrente ha avuto comunque occasione di interloquire con l’amministrazione comunale, anche dopo la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.
2. – Il ricorrente in primo grado, rimasto soccombente, ha proposto appello reiterando i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.
3. – Resiste in giudizio il Comune di Pizzo, chiedendo che l’appello sia respinto.
4. – Con ordinanza collegiale del 26 giugno 2024 è stata respinta l’istanza dell’appellante di autorizzazione alla notifica del ricorso introduttivo di primo grado per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del codice del processo amministrativo.
5. – All’udienza del 5 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. - Passando all’esame dei motivi d’appello, con il primo l’appellante ribadisce, in critica alla sentenza, l’illegittimità del provvedimento impugnato per la violazione dell’art. 13, comma 2, del regolamento comunale sulle occupazioni di suolo pubblico, secondo cui «nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al responsabile dell’ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il responsabile dell’ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di 10 e non superiore a 20 giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il responsabile dell’ufficio competente ordina al concessionario l’adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano la decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all’interessato» . Nel caso di specie, l’ordinanza n. 16 del 20 settembre 2022 (con la quale è stato ordinato all’appellante di provvedere «a sua cura e spese» alla rimozione delle sedute poste sul terreno di proprietà comunale […] » ) sarebbe stata notificata al sig. NI Lo NC successivamente al provvedimento di decadenza dalla concessione (del 14 settembre 2022), contrariamente a quanto previsto dalle richiamate prescrizioni del regolamento.
Simili considerazioni sull’illegittimità dell’iter procedimentale seguito varrebbero anche nei confronti del verbale del 22 giugno 2022, di contestazione delle violazioni, il quale avrebbe omesso di intimare al trasgressore le conseguenze previste dall’art. 45, comma 2, del regolamento comunale (ossia: la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell’occupazione e del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi).
7. - Le censure vanno integralmente respinte, sulla scorta delle considerazioni svolte dal primo giudice il quale ha puntualmente rilevato la successione temporale di adozione dei diversi atti procedimentali: il 22 giugno 2022 è stato notificato il verbale prot. n. 11546 del 22 giugno 2022, di contestazione delle violazioni alla concessione n. 98/2022 e veniva ordinata, ai sensi dell’art. 45 del citato regolamento comunale, «la cessazione del fatto illecito mediante il ripristino dello stato dei luoghi (rimozione delle sedute collocate abusivamente su suolo pubblico)» ); il 31 agosto 2022 la Polizia locale ha trasmesso all’amministrazione il verbale di inottemperanza al fine di adottare le consequenziali determinazioni; con nota del 30 agosto 2022, il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza dalla concessione; con ordinanza n. 16 del 20 settembre 2022, il Comune ha pronunciato la decadenza e ordinato la rimozione delle sedute poste sull’area di proprietà comunale.
Risulta quindi, per un verso, pienamente rispettata la scansione procedimentale dettata dagli articoli 13, secondo comma, e 45, secondo comma, del citato regolamento comunale; e. per altro verso. risulta integrata la violazione sostanziale del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto di concessione (violazione peraltro mai contestata dall’appellante), causa di decadenza di cui all’art. 13, primo comma, lettera a) , del regolamento comunale.
8. - In conclusione, l’appello va respinto.
9. - La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali in favore del Comune di Pizzo, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giorgio Manca | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO