Sentenza 20 luglio 2022
Ordinanza collegiale 20 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 20/10/2023, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2023
N. 00415/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2022, proposto da Onofaro ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Giuseppe Acierno, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Centrale unica di committenza - Distretto Taormina Etna soc. cons. a r.l., non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tar Sicilia, sezione staccata di AN, n. 3257 del 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con sentenza n. 3257 del 3 dicembre 2020, la sezione ha accolto il ricorso in epigrafe e, per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato, quale commissario ad acta , il Segretario generale del Comune di Taormina;
Rilevato che parte ricorrente, con nota depositata il 27 luglio 2023, ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta , poiché inadempiente;
Rilevato che il soggetto nominato Commissario ad acta dal giudice amministrativo è titolare di un ufficio pubblico che implica non solo l’esercizio di poteri, ma anche l’assunzione di doveri e, tra questi, in primo luogo, quello di eseguire l’incarico secondo le indicazioni fornite dal giudice dell’ottemperanza, rispetto al quale svolge la funzione di ausiliario;
Rilevato, altresì, che eventuali difficoltà oggettive specifiche connesse all’espletamento dell’incarico vanno formalmente e ritualmente segnalate all’Organo giudicante per le relative determinazioni, ma non possono, ex se , giustificare l’omissione degli atti sostitutivi necessari - e quindi dovuti - per la completa esecuzione del giudicato;
Considerato che il Segretario generale del Comune di Taormina, con comunicazione del 2 maggio 2023, non inserita nel fascicolo digitale, ha comunicato alla Segreteria della sezione che il liquidatore dell’Amministrazione resistente aveva comunicato “per le vie brevi” che non possedeva la disponibilità per potere adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza da ottemperare;
Considerato che tale nota, in quanto non sufficientemente dettagliata e irrituale, non integra gli estremi della formale segnalazione all’organo giudicante di difficoltà nell’espletamento dell’incarico;
Ritenuto, pertanto, necessario ordinare al Segretario generale del Comune di Taormina di depositare, entro 15 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, una dettagliata e documentata relazione sull’attività svolta al fine di dare esecuzione all’incarico assegnatogli;
Ritenuto, conseguentemente, di differire la trattazione dell’istanza di sostituzione del commissario ad acta alla camera di consiglio del 22 novembre 2023, ore di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione e differisce la trattazione dell’istanza di sostituzione del commissario ad acta alla camera di consiglio del 22 novembre 2023, ore di rito.
Ordina alla segreteria di dare comunicazione della presente ordinanza alle parti del giudizio e al Segretario generale del Comune di Taormina.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO