Art. 1. Articolo unico
Con effetto dal 10 gennaio 1967, il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 12 ottobre 1964, n. 1048 , e' prorogato al 31 dicembre 1969.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 maggio 1970, n. 359 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 1970 il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30 , e' prorogato al 31 dicembre 1974".
Con effetto dal 10 gennaio 1967, il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 12 ottobre 1964, n. 1048 , e' prorogato al 31 dicembre 1969.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 maggio 1970, n. 359 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 1970 il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30 , e' prorogato al 31 dicembre 1974".