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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/03/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7416/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 7416/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 09.05 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. GARRIBBA ZENO Parte_1
Per , nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Garribba chiede che venga dichiarata la contumacia della resistente e conclude come in atti e precisa che ad oggi la morosità ammonta ad € 5.400,00 in conto canoni.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di conIGlio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di conIGlio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , con l'avv. Zeno Garribba e l'avv. Barbara Battistoni del Foro di Verona;
CodiceFiscale_1
ricorrente
contro
:
nata a [...] il [...], Controparte_1
c.f. , già residente a [...]; resistente CodiceFiscale_2
iscritta al n. 7416/24 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 4 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità della intimata predetta, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione datato
01.06.2023, per grave inadempimento della stessa, in quanto non aveva corrisposto i canoni di locazione maturati da aprile 2024 a marzo 2025 per complessivi € 5.400,00, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze al saldo;
rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si era costituita e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio,
applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla pagina 3 di 4 particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08).
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda dei ricorrenti di risoluzione del contratto di locazione, datato il 01.06.2023, per grave inadempimento della resistente,
per l'effetto, ordina alla stessa il rilascio immediato dell'immobile sito a Verona condotto in locazione e la condanna al pagamento in favore del ricorrente di € 5.400,00 per i canoni non corrisposti dall'aprile 2024 al marzo 2025 ed alla rifusione agli stessi delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione registrato il 01.06.2023 per grave inadempimento della conduttrice;
per l'effetto, ordina alla IG.ra , di rilasciare immediatamente l'immobile sito a Verona Controparte_1
in via Matteo Pasti n. 21;
condanna la IG.ra al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad euro Controparte_1
5.400,00, per i canoni di locazione non corrisposti dall'aprile 2024 al marzo 2025, oltre interessi dal dì
del dovuto al saldo effettivo;
condanna la predetta al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad euro 450,00 mensili,
dall'aprile 2025 e fino al rilascio effettivo;
condanna la resistente alla rifusione al ricorrente delle spese legali della fase di convalida e di quella di merito, liquidate in complessivi € 4.290,50, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 7416/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 09.05 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. GARRIBBA ZENO Parte_1
Per , nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. Garribba chiede che venga dichiarata la contumacia della resistente e conclude come in atti e precisa che ad oggi la morosità ammonta ad € 5.400,00 in conto canoni.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di conIGlio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del giudice unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di conIGlio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , con l'avv. Zeno Garribba e l'avv. Barbara Battistoni del Foro di Verona;
CodiceFiscale_1
ricorrente
contro
:
nata a [...] il [...], Controparte_1
c.f. , già residente a [...]; resistente CodiceFiscale_2
iscritta al n. 7416/24 R.G.
Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
pagina 2 di 4 Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità della intimata predetta, il ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione datato
01.06.2023, per grave inadempimento della stessa, in quanto non aveva corrisposto i canoni di locazione maturati da aprile 2024 a marzo 2025 per complessivi € 5.400,00, oltre interessi legali calcolati dalle singole scadenze al saldo;
rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si era costituita e, quindi, ne veniva dichiarata la contumacia.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio,
applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla pagina 3 di 4 particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08).
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda dei ricorrenti di risoluzione del contratto di locazione, datato il 01.06.2023, per grave inadempimento della resistente,
per l'effetto, ordina alla stessa il rilascio immediato dell'immobile sito a Verona condotto in locazione e la condanna al pagamento in favore del ricorrente di € 5.400,00 per i canoni non corrisposti dall'aprile 2024 al marzo 2025 ed alla rifusione agli stessi delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione registrato il 01.06.2023 per grave inadempimento della conduttrice;
per l'effetto, ordina alla IG.ra , di rilasciare immediatamente l'immobile sito a Verona Controparte_1
in via Matteo Pasti n. 21;
condanna la IG.ra al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad euro Controparte_1
5.400,00, per i canoni di locazione non corrisposti dall'aprile 2024 al marzo 2025, oltre interessi dal dì
del dovuto al saldo effettivo;
condanna la predetta al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad euro 450,00 mensili,
dall'aprile 2025 e fino al rilascio effettivo;
condanna la resistente alla rifusione al ricorrente delle spese legali della fase di convalida e di quella di merito, liquidate in complessivi € 4.290,50, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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