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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 949/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.11.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 949 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (26.10.1947 - c.f.: - domiciliato come Parte_1 C.F._1
in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Rosella Tassone del Foro di Reggio Calabria) e l in persona del Controparte_1
l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della (domiciliato come in atti;
rappresentato CP_2
e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato Parte_1
ex art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la mera regolarità formale degli atti di cui si discute – va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1 A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente aveva chiesto dichiararsi non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dagli avvisi di accertamento: a) n. 241717906795, notificato in data 30.1.2023 (relativo a omessi contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalla sig.ra , madre del ricorrente, per i periodi 2013, 2014, 2015, 2016; importo € Persona_1
6.821,93); b) n.242206445339, notificato in data 30.1.2023 (relativo a omessi contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalla sig.ra , madre del ricorrente, per i periodi Persona_1
2017, 2018, 2019, 2020, 2021; importo € 7.654,91).
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso in quanto infondato nel merito.
2. Nel corso del procedimento si è registrata la formale rinuncia all'eredità della madre da parte del ricorrente, con conseguente – e certificato per tabulas (cfr. comunicazione allegata CP_1
alle note autorizzate del 7.10.2025) – venir meno di ogni pretesa dell'istituto previdenziale nei confronti di quest'ultimo.
Ciò determina il venir meno di ogni interesse concreto e attuale ex art.100 c.p.c. a una definizione nel merito della controversia con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. Spese integralmente da compensarsi atteso che la rinuncia formale all'eredità è intervenuta solo in corso di causa (16.6.2023).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t., in proprio e Controparte_1
quale mandatario della ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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