Articolo 37 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 36Articolo 38
Versione
13 aprile 1963
Art. 37.
I posti di agente superiore e di agente di prima classe della carriera ausiliaria prevista dall'articolo 35 sono stabiliti rispettivamente in rapporto al 3,50 per cento ed al venti per cento del totale dei posti della carriera ausiliaria determinato ai sensi del precedente articolo 12.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963