Art. 37.
I posti di agente superiore e di agente di prima classe della carriera ausiliaria prevista dall'articolo 35 sono stabiliti rispettivamente in rapporto al 3,50 per cento ed al venti per cento del totale dei posti della carriera ausiliaria determinato ai sensi del precedente articolo 12.
I posti di agente superiore e di agente di prima classe della carriera ausiliaria prevista dall'articolo 35 sono stabiliti rispettivamente in rapporto al 3,50 per cento ed al venti per cento del totale dei posti della carriera ausiliaria determinato ai sensi del precedente articolo 12.