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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 07/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FILOCAMO FULVIO, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19544/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12401555409 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12401555409 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12401555409 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12401555409 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato emesso per omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri), nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) per il periodo 2019-2022, citando il Comune di Roma Capitale, chiedendone l'annullamento .
Si costituisce in giudizio Roma Capitale che, comunicando di aver provveduto all'annullamento totale in sede di autotutela, sollecita una richiesta di estinzione del processo per cessata materia del contendere con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto annullamento dell'atto impugnato prima dell'odierna udienza impone una dichiarazione di estinzione del processo per per cessata materia del contendere con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FILOCAMO FULVIO, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19544/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12401555409 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12401555409 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12401555409 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12401555409 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato emesso per omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri), nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA) per il periodo 2019-2022, citando il Comune di Roma Capitale, chiedendone l'annullamento .
Si costituisce in giudizio Roma Capitale che, comunicando di aver provveduto all'annullamento totale in sede di autotutela, sollecita una richiesta di estinzione del processo per cessata materia del contendere con spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto annullamento dell'atto impugnato prima dell'odierna udienza impone una dichiarazione di estinzione del processo per per cessata materia del contendere con spese compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, spese compensate.