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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
3/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1154 dell'anno 2024
TRA
n. il 21.10.1978 in Napoli – Parte_1 C.F._1
n. il 28.6.1973 in Napoli – Parte_2 C.F._2
n. il 3.8.1979 in Mugnano – Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di mandati depositati nel fascicolo telematico, dall'avv.
RAFFAELE FERRARA presso lo studio del quale, in AVERSA alla Via S. D'Acquisto
n. 200, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
- in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio del 22/03/2024, dall'avv. Antonio Per_1
CP_ Brancaccio e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De
Gasperi, 55.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 03/05/2024, , e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 4867 pronunziata in Parte_3
data 24 novembre 2024 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice
CP_ del lavoro, aveva rigettato la domanda di condanna del Fondo di Garanzia al pagamento in loro favore del trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze della Parte_4
Hanno dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva negato il loro diritto a percepire la prestazione previdenziale. Contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, infatti, il Giudice del lavoro, con la sentenza n. 3063/2021, non aveva accertato il loro diritto a percepire il t.f.r. in danno della società estinta ma in danno dei soci della stessa.
Considerato, poi, che i soci della società cancellata nulla avevano percepito dalla liquidazione, essi appellanti non potevano essere onerati del promovimento di una procedura esecutiva.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, l' fosse condannato al pagamento della somma di € CP_1
8.195,39 in favore di , della somma di € 5667, 85 in favore di Parte_1 Parte_2
e della somma di 3.981,19 in favore di oltre, per ognuno,
[...] Parte_3
rivalutazione secondo l'indice Istat interesse al saggio legale mentre le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha eccepito, in rito, la inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione del dettato dell'art. 434 c.p.c..
Nel merito ha dedotto che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto che difettasse il presupposto di legge per l'intervento del Fondo essendo mancata la prova dell'incapienza patrimoniale e del serio tentativo di esecuzione. Ha concluso per la conferma della gravata sentenza con ogni conseguenza in ordine alle spese.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
4.1 La gravata sentenza, infatti, che pure ha correttamente enunziato il principio di diritto applicabile al caso di specie, ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta poiché la sentenza di accertamento del diritto dei lavoratori a percepire il t.f.r. era stata pronunziata in danno di una società estinta e che, pertanto, non poteva costituire titolo per l'intervento del Fondo di garanzia.
L'esame del documento prodotto dalla difesa degli odierni appellanti in uno al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, tuttavia, smentisce la ricostruzione del primo Giudice.
La sentenza n. 3063 del 16 giugno 2021, infatti, risulta pronunziata in danno di
[...]
e in qualità di soci della e, Parte_5 Parte_6 Parte_4 correttamente, accerta che il rapporto di lavoro degli odierni appellanti è intercorso con la società e che questi hanno diritto al pagamento del t.f.r. nella misura indicata nel dispositivo senza condannare i soci al pagamento di alcunché poiché in giudizio era emerso che alla liquidazione della società non era conseguita la distribuzione di alcun utile.
4.2 Deve, pertanto, valutarsi se la detta sentenza di accertamento costituisca titolo sufficiente per ingenerare l'obbligo dell' al pagamento ex art. della legge CP_1
297/1982.
Orbene, il Giudice di legittimità, nella recentissima sentenza n. 1864 del 27 gennaio
2025 ha precisato che le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall' CP_1
hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le tante, Cass. nn 1886 e 1887 del
2020): si tratta infatti di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché ella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne determina la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro.
Più precisamente, per ciò che riguarda il pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla legge nr. 297 del 1982, art. 2, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, comma 2 e ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso
(art. 2, comma 5).
L'art. 2 della legge nr. 297 del 1982 àncora, in definitiva, l'intervento del Fondo non solo all'insolvenza del datore di lavoro ma, altresì, all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di una procedura esecutiva. Pertanto, prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' (Cass. nr. 19277 del 2018, punto 15 delle Ragioni della CP_1
decisione; nello stesso senso, Cass. nr. 15384 del 2021 e nr. 12971 del 2014). La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro costituisce, nel sistema delineato dal legislatore, un presupposto letteralmente e logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sui crediti maturati in costanza di rapporto di lavoro (Cass.
n. 34031 del 2022); tanto che non può «opporre eccezioni derivanti da ragioni CP_1
interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive lavoratore e del datore di lavoro» (Cass. nr. 19277 del 2018 richiamata di recente da Cass. nr. 23562 del
2024).
In senso contrario non possono essere invocate le pronunce di questa Corte che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, «la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro» (sentenza nr. 1886 del 2020, in motivazione).
La modulazione dell'onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza (in argomento, Cass. nr. 34358 del 2022 e Cass. nr. 14020 del
2020) e, in definitiva, l'aleatorietà delle azioni esecutive, che parte ricorrente valorizza, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas
l'impraticabilità, pur contenendo l'indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito.
La legge è chiara nel sancire «la funzione legale di elemento costitutivo per l'accesso al Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso
(nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente» (Cass. nr.
9284 del 2023).
La conclusione è imposta dal delineato sistema normativo e dalla già evidenziata considerazione che l' , quale gestore del Fondo di Garanzia, è un soggetto terzo CP_1
che non ha alcun titolo per contestare l'avvenuto adempimento, anche parziale (es. anticipazioni del t.f.r.), del credito. Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme erogate, compete al
Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali.
Né la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall'estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. Il riparto effettuato sulla base del bilancio finale di liquidazione non costituisce, infatti, una condizione per la successione, che si verifica in ogni caso.
L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva del socio e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., nr. 6070 del 2013, punto 3) che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere
l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro.
Dunque, allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere l'obbligo del Fondo di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa. Tra i requisiti indefettibili, vi è l'accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).
4.3 Nel caso che qui ne occupa, come già detto, l'accertamento giudiziale è stato correttamente proposto e pronunziato in danno dei soci della società estinta né, contrariamente a quanto sostenuto dall , rileva il mancato esperimento di azioni CP_1
esecutive.
Già in precedenza, infatti, con orientamento consolidato (cfr. tra molte altre Cass.
Sez. VI - L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020) è stato affermato che l'onere del lavoratore di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro deve essere conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale.
Quando, come nel caso di specie, non ricorra alcuna possibilità di una esecuzione fruttuosa e ragionevole, non può pretendersi dal lavoratore un formalistico dispendio economico e temporale per la individuazione e l'aggressione di beni la cui inesistenza sostanzialmente e giuridicamente già accertata. Non a caso, nella citata decisione della Corte di legittimità per l'ipotesi che qui ne occupa dei soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, la necessità di esperimento della procedura esecutiva si configura soltanto qualora risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Poiché nel caso di specie risulta positivamente dimostrata la mancata riscossione, gli odierni appellanti non potevano essere tenuti all'esperimento di una procedura esecutiva né poteva farsi su di loro ricadere la conseguenza del peculiare sistema di limitazione della responsabilità proprio delle società di capitali.
La finalità perseguita dal legislatore del 1982 mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, infatti, è quella di compensare il sistema degli accantonamenti delle quote di t.f.r., che fa si che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti ed utilizzati dal datore di lavoro, con la istituzione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali (cfr. Cass. n. 2746/2017 che rinvia a Cass. n.
17227/2010).
4.4 La gravata sentenza, dunque, deve essere riformata e la domanda proposta dai lavoratori integralmente accolta posto che l'ammontare del t.f.r. richiesto all' è CP_1
pari a quanto accertato con la sentenza n. 3063/2021.
5. L deve, pertanto, essere condannato al pagamento in favore di ciascuno CP_1
dei lavoratori delle somme precisate in dispositivo, oltre accessori ex art. 429 c.p.c..
Il credito, infatti, non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge
29 maggio 1982, n. 297, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' . CP_1
6. Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai
DD.MM. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza con attribuzione
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al CP_1 pagamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 297/1982, in favore di Parte_1 della somma di € 8.195,39, in favore di della somma di € Parte_2
5.667,85 ed in favore di della somma di € 3.981,19 oltre, per Parte_3
ciascuno, rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma rivalutata dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
- condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese del doppio grado in favore degli CP_1 appellanti che liquida in € 2.108,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.983,00 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. R. Ferrara, anticipatario.
In Napoli, il 03/02/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
3/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1154 dell'anno 2024
TRA
n. il 21.10.1978 in Napoli – Parte_1 C.F._1
n. il 28.6.1973 in Napoli – Parte_2 C.F._2
n. il 3.8.1979 in Mugnano – Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, in virtù di mandati depositati nel fascicolo telematico, dall'avv.
RAFFAELE FERRARA presso lo studio del quale, in AVERSA alla Via S. D'Acquisto
n. 200, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
- in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio del 22/03/2024, dall'avv. Antonio Per_1
CP_ Brancaccio e con il medesimo domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De
Gasperi, 55.
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 03/05/2024, , e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 4867 pronunziata in Parte_3
data 24 novembre 2024 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice
CP_ del lavoro, aveva rigettato la domanda di condanna del Fondo di Garanzia al pagamento in loro favore del trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze della Parte_4
Hanno dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva negato il loro diritto a percepire la prestazione previdenziale. Contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, infatti, il Giudice del lavoro, con la sentenza n. 3063/2021, non aveva accertato il loro diritto a percepire il t.f.r. in danno della società estinta ma in danno dei soci della stessa.
Considerato, poi, che i soci della società cancellata nulla avevano percepito dalla liquidazione, essi appellanti non potevano essere onerati del promovimento di una procedura esecutiva.
Hanno concluso, pertanto, chiedendo che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, l' fosse condannato al pagamento della somma di € CP_1
8.195,39 in favore di , della somma di € 5667, 85 in favore di Parte_1 Parte_2
e della somma di 3.981,19 in favore di oltre, per ognuno,
[...] Parte_3
rivalutazione secondo l'indice Istat interesse al saggio legale mentre le spese del doppio grado.
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha eccepito, in rito, la inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione del dettato dell'art. 434 c.p.c..
Nel merito ha dedotto che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto che difettasse il presupposto di legge per l'intervento del Fondo essendo mancata la prova dell'incapienza patrimoniale e del serio tentativo di esecuzione. Ha concluso per la conferma della gravata sentenza con ogni conseguenza in ordine alle spese.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. L'appello proposto è fondato e deve essere accolto.
4.1 La gravata sentenza, infatti, che pure ha correttamente enunziato il principio di diritto applicabile al caso di specie, ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta poiché la sentenza di accertamento del diritto dei lavoratori a percepire il t.f.r. era stata pronunziata in danno di una società estinta e che, pertanto, non poteva costituire titolo per l'intervento del Fondo di garanzia.
L'esame del documento prodotto dalla difesa degli odierni appellanti in uno al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, tuttavia, smentisce la ricostruzione del primo Giudice.
La sentenza n. 3063 del 16 giugno 2021, infatti, risulta pronunziata in danno di
[...]
e in qualità di soci della e, Parte_5 Parte_6 Parte_4 correttamente, accerta che il rapporto di lavoro degli odierni appellanti è intercorso con la società e che questi hanno diritto al pagamento del t.f.r. nella misura indicata nel dispositivo senza condannare i soci al pagamento di alcunché poiché in giudizio era emerso che alla liquidazione della società non era conseguita la distribuzione di alcun utile.
4.2 Deve, pertanto, valutarsi se la detta sentenza di accertamento costituisca titolo sufficiente per ingenerare l'obbligo dell' al pagamento ex art. della legge CP_1
297/1982.
Orbene, il Giudice di legittimità, nella recentissima sentenza n. 1864 del 27 gennaio
2025 ha precisato che le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall' CP_1
hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le tante, Cass. nn 1886 e 1887 del
2020): si tratta infatti di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché ella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne determina la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro.
Più precisamente, per ciò che riguarda il pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla legge nr. 297 del 1982, art. 2, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, comma 2 e ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso
(art. 2, comma 5).
L'art. 2 della legge nr. 297 del 1982 àncora, in definitiva, l'intervento del Fondo non solo all'insolvenza del datore di lavoro ma, altresì, all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di una procedura esecutiva. Pertanto, prima del verificarsi dei presupposti cui la legge subordina il sorgere del diritto alla prestazione previdenziale, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' (Cass. nr. 19277 del 2018, punto 15 delle Ragioni della CP_1
decisione; nello stesso senso, Cass. nr. 15384 del 2021 e nr. 12971 del 2014). La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro costituisce, nel sistema delineato dal legislatore, un presupposto letteralmente e logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sui crediti maturati in costanza di rapporto di lavoro (Cass.
n. 34031 del 2022); tanto che non può «opporre eccezioni derivanti da ragioni CP_1
interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive lavoratore e del datore di lavoro» (Cass. nr. 19277 del 2018 richiamata di recente da Cass. nr. 23562 del
2024).
In senso contrario non possono essere invocate le pronunce di questa Corte che hanno escluso, in relazione alle peculiarità delle singole vicende, «la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro» (sentenza nr. 1886 del 2020, in motivazione).
La modulazione dell'onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza (in argomento, Cass. nr. 34358 del 2022 e Cass. nr. 14020 del
2020) e, in definitiva, l'aleatorietà delle azioni esecutive, che parte ricorrente valorizza, riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas
l'impraticabilità, pur contenendo l'indispensabile accertamento della sussistenza e della misura del credito.
La legge è chiara nel sancire «la funzione legale di elemento costitutivo per l'accesso al Fondo di Garanzia dell'accertamento in via giudiziale del credito preteso
(nell'an e nel quantum debeatur) nei confronti dell'impresa inadempiente» (Cass. nr.
9284 del 2023).
La conclusione è imposta dal delineato sistema normativo e dalla già evidenziata considerazione che l' , quale gestore del Fondo di Garanzia, è un soggetto terzo CP_1
che non ha alcun titolo per contestare l'avvenuto adempimento, anche parziale (es. anticipazioni del t.f.r.), del credito. Per altro verso, l'accertamento è funzionale alla più efficace salvaguardia del diritto di surroga che, per le somme erogate, compete al
Fondo nel privilegio attribuito al lavoratore sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali.
Né la formazione di un titolo che accerti il credito è preclusa dall'estinzione della società debitrice. In tale fattispecie, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata e non definiti all'esito della liquidazione e, anche ai fini processuali, non cessano di ricoprire la qualità di successori, pur se rispondono intra vires dei debiti trasmessi. Il riparto effettuato sulla base del bilancio finale di liquidazione non costituisce, infatti, una condizione per la successione, che si verifica in ogni caso.
L'eventuale infruttuosità dell'azione, per l'assenza di riparti in base al bilancio finale di liquidazione, non si riverbera sulla legittimazione passiva del socio e di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore (Cass., S.U., nr. 6070 del 2013, punto 3) che permane intatto allorché sia necessario, come avviene nel caso di specie, ottenere
l'accertamento della pretesa nel contraddittorio con il datore di lavoro.
Dunque, allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere l'obbligo del Fondo di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa. Tra i requisiti indefettibili, vi è l'accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).
4.3 Nel caso che qui ne occupa, come già detto, l'accertamento giudiziale è stato correttamente proposto e pronunziato in danno dei soci della società estinta né, contrariamente a quanto sostenuto dall , rileva il mancato esperimento di azioni CP_1
esecutive.
Già in precedenza, infatti, con orientamento consolidato (cfr. tra molte altre Cass.
Sez. VI - L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020) è stato affermato che l'onere del lavoratore di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro deve essere conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale.
Quando, come nel caso di specie, non ricorra alcuna possibilità di una esecuzione fruttuosa e ragionevole, non può pretendersi dal lavoratore un formalistico dispendio economico e temporale per la individuazione e l'aggressione di beni la cui inesistenza sostanzialmente e giuridicamente già accertata. Non a caso, nella citata decisione della Corte di legittimità per l'ipotesi che qui ne occupa dei soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, la necessità di esperimento della procedura esecutiva si configura soltanto qualora risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione.
Poiché nel caso di specie risulta positivamente dimostrata la mancata riscossione, gli odierni appellanti non potevano essere tenuti all'esperimento di una procedura esecutiva né poteva farsi su di loro ricadere la conseguenza del peculiare sistema di limitazione della responsabilità proprio delle società di capitali.
La finalità perseguita dal legislatore del 1982 mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, infatti, è quella di compensare il sistema degli accantonamenti delle quote di t.f.r., che fa si che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti ed utilizzati dal datore di lavoro, con la istituzione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali (cfr. Cass. n. 2746/2017 che rinvia a Cass. n.
17227/2010).
4.4 La gravata sentenza, dunque, deve essere riformata e la domanda proposta dai lavoratori integralmente accolta posto che l'ammontare del t.f.r. richiesto all' è CP_1
pari a quanto accertato con la sentenza n. 3063/2021.
5. L deve, pertanto, essere condannato al pagamento in favore di ciascuno CP_1
dei lavoratori delle somme precisate in dispositivo, oltre accessori ex art. 429 c.p.c..
Il credito, infatti, non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge
29 maggio 1982, n. 297, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' . CP_1
6. Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai
DD.MM. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza con attribuzione
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al CP_1 pagamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 297/1982, in favore di Parte_1 della somma di € 8.195,39, in favore di della somma di € Parte_2
5.667,85 ed in favore di della somma di € 3.981,19 oltre, per Parte_3
ciascuno, rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma rivalutata dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
- condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese del doppio grado in favore degli CP_1 appellanti che liquida in € 2.108,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.983,00 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. R. Ferrara, anticipatario.
In Napoli, il 03/02/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa