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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1427/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5860/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5175/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239001773440000 SSN 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239001773440000 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239001773440000 ILOR 1995 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma della sentenza e conferma degli avvisi di intimazione opposti, con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, in persona del diretore e legale rappr.te pro tempore, dichiarava di impugnare nei confronti di Resistente_1 nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza in epigrafe.
Premettendo che oggetto del giudizio era l'intimazione di pagamento nr. 2932023001773440 relativa all'iscrizione a ruolo, di cui alla cartella nr. 29320080057622851, eseguita dall'Agenzia delle Entrate ai fini
I.R.PE.F. e S.S.N. per l'anno 1995, che l'adito giudice di prime cure aveva accolto parzialmente il ricorso introduttivo affermando che l'atto prodromico era stato regolarmente notificato, che il termine di prescrizione applicabile era nella specie quinquennale, presentava due motivi di impugnazione. Col primo motivo deduceva violazione dell'art. 36 del D. Lgs. 546/92 per errata interpretazione delle circostanze di fatto e di diritto, perché i primi giudici avevano riportato in sentenza l'affermazione della prescrizione quinquennale, mentre è notorio che ai tributi erariali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale. Inoltre, quanto alla rilevata prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, parte appellante contestava la determinazione della sentenza impugnata, eccependo e deducendo che l'art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997 è applicabile esclusivamente al caso di irrogazione di sanzione autonoma e non collegata al mancato versamento d'imposta, così come nel caso di atto di contestazione per mancata emissione di scontrini fiscali, ovvero, al margine opposto della casistica, per l'omessa indicazione in dichiarazione della disponibilità di denaro o titoli depositati all'estero. In quel caso, infatti, manca l'unitarietà dell'obbligazione tributaria relativa al debito d'imposta e della relativa sanzione accessoria con applicazione dei relativi interessi. Col secondo motivo, lamentava violazione e/ falsa interpretazione dell'art. 20 del D. Lgs n. 472/1997, perché la detta norma, al comma 1, fa salvo l'eventuale diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi prevedendo che “l'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi”. Inoltre, l'art. 14 DPR 602/1973 dispone che “sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli: a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del DPR 29 Settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultante catastali;
d) i relativi interessi, sopratasse e pene pecuniarie”. Infine, l'art. 2948 n. 4 c.c. non è applicabile agli interessi di fonte legale dovuti a causa dell'inadempimento dell'obbligazione principale, invero riferendosi la disposizione solo agli interessi che abbiano scadenza periodica annuale o infrannuale.
In buona sostanza, esiste il principio del carattere unitario del termine di prescrizione entro il quale dev'essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni e agli interessi.
Chiedeva la riforma della sentenza e la conferma degli atti opposti con vittoria di spese.
Si costituiva Resistente_1, il quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Precisava che la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui “il termine di prescrizione cambia per il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato. In tali casi, infatti, il diritto si prescrive entro il termine di dieci anni per diretta applicazione degli art. 2953 c.c.”. Chiarito il principio di diritto, è evidente l'erronea prospettazione della parte appellante, la quale interpreta un mero atto amministrativo, quale la cartella di pagamento, alla stregua di una sentenza, in ordine alla quale è certamente applicabile la prescrizione decennale, a prescindere dal debito oggetto di contestazione.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale rimaneva contumace sebbene regolarmente citata.
Il ricorso è stato esaminato come da verbale di seduta all'esito della quale è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e va rigettato. Da recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio secondo cui (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 23052 del 11/08/2025, Rv. 675508 - 01) “in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali”. In ordine alle sanzioni, l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». Diversamente, l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 non introduce una espressa norma disciplinante la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. La giurisprudenza distingue il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale dal diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale. Tali principi sono stati affermati a partire dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) e perciò questa autorità giudiziaria deve uniformarsi a tali principi, con la conseguenza della ritenuta infondatezza dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, parte appellante va condannata alla rifusione, in favore di parte appellata, delle stesse che si liquidano in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 6.02.2026 Il
Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5860/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5175/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239001773440000 SSN 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239001773440000 IRPEF-ALTRO 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239001773440000 ILOR 1995 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riforma della sentenza e conferma degli avvisi di intimazione opposti, con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, in persona del diretore e legale rappr.te pro tempore, dichiarava di impugnare nei confronti di Resistente_1 nonché nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappr.te pro tempore, la sentenza in epigrafe.
Premettendo che oggetto del giudizio era l'intimazione di pagamento nr. 2932023001773440 relativa all'iscrizione a ruolo, di cui alla cartella nr. 29320080057622851, eseguita dall'Agenzia delle Entrate ai fini
I.R.PE.F. e S.S.N. per l'anno 1995, che l'adito giudice di prime cure aveva accolto parzialmente il ricorso introduttivo affermando che l'atto prodromico era stato regolarmente notificato, che il termine di prescrizione applicabile era nella specie quinquennale, presentava due motivi di impugnazione. Col primo motivo deduceva violazione dell'art. 36 del D. Lgs. 546/92 per errata interpretazione delle circostanze di fatto e di diritto, perché i primi giudici avevano riportato in sentenza l'affermazione della prescrizione quinquennale, mentre è notorio che ai tributi erariali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale. Inoltre, quanto alla rilevata prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, parte appellante contestava la determinazione della sentenza impugnata, eccependo e deducendo che l'art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997 è applicabile esclusivamente al caso di irrogazione di sanzione autonoma e non collegata al mancato versamento d'imposta, così come nel caso di atto di contestazione per mancata emissione di scontrini fiscali, ovvero, al margine opposto della casistica, per l'omessa indicazione in dichiarazione della disponibilità di denaro o titoli depositati all'estero. In quel caso, infatti, manca l'unitarietà dell'obbligazione tributaria relativa al debito d'imposta e della relativa sanzione accessoria con applicazione dei relativi interessi. Col secondo motivo, lamentava violazione e/ falsa interpretazione dell'art. 20 del D. Lgs n. 472/1997, perché la detta norma, al comma 1, fa salvo l'eventuale diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi prevedendo che “l'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi”. Inoltre, l'art. 14 DPR 602/1973 dispone che “sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli: a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del DPR 29 Settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultante catastali;
d) i relativi interessi, sopratasse e pene pecuniarie”. Infine, l'art. 2948 n. 4 c.c. non è applicabile agli interessi di fonte legale dovuti a causa dell'inadempimento dell'obbligazione principale, invero riferendosi la disposizione solo agli interessi che abbiano scadenza periodica annuale o infrannuale.
In buona sostanza, esiste il principio del carattere unitario del termine di prescrizione entro il quale dev'essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni e agli interessi.
Chiedeva la riforma della sentenza e la conferma degli atti opposti con vittoria di spese.
Si costituiva Resistente_1, il quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. Precisava che la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui “il termine di prescrizione cambia per il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato. In tali casi, infatti, il diritto si prescrive entro il termine di dieci anni per diretta applicazione degli art. 2953 c.c.”. Chiarito il principio di diritto, è evidente l'erronea prospettazione della parte appellante, la quale interpreta un mero atto amministrativo, quale la cartella di pagamento, alla stregua di una sentenza, in ordine alla quale è certamente applicabile la prescrizione decennale, a prescindere dal debito oggetto di contestazione.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale rimaneva contumace sebbene regolarmente citata.
Il ricorso è stato esaminato come da verbale di seduta all'esito della quale è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è infondato e va rigettato. Da recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio secondo cui (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 23052 del 11/08/2025, Rv. 675508 - 01) “in tema di obbligazioni tributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione - deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale;
pertanto, anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostante l'assenza di norme speciali”. In ordine alle sanzioni, l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». Diversamente, l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 non introduce una espressa norma disciplinante la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. La giurisprudenza distingue il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale dal diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale. Tali principi sono stati affermati a partire dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) e perciò questa autorità giudiziaria deve uniformarsi a tali principi, con la conseguenza della ritenuta infondatezza dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, parte appellante va condannata alla rifusione, in favore di parte appellata, delle stesse che si liquidano in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 6.02.2026 Il
Presidente