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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3876/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.2.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Bianco;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali e infortunio sul lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 15.4.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' ad elevare l'indennizzo unico del danno biologico CP_1
derivante da due malattie professionali e un infortunio sul lavoro e già
riconosciuto in rendita nella misura complessiva del 18%, ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che le due malattie professionali da cui l'istante è affetto (ernie discali lombari denunziata il 7.2.2013 e tendinosi del sovraspinoso bilaterale denunziata il 14.4.2023) e i postumi dell'infortunio occorso il 15.9.2005 determinano un danno biologico complessivo del 20%, superiore quindi a quello del 18% da ultimo riconosciuto: tanto, a decorrere dall'ultima domanda amministrativa,
presentata il 14.4.2023.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei differenziali, CP_1
con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex
art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
2
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali e infortunio sul lavoro in misura del 20% e condanna l' a corrispondere in suo favore i CP_1
relativi ratei differenziali con decorrenza dal giorno dell'ultima domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
1.200,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 11.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3876/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.2.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Bianco;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali e infortunio sul lavoro.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 15.4.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' ad elevare l'indennizzo unico del danno biologico CP_1
derivante da due malattie professionali e un infortunio sul lavoro e già
riconosciuto in rendita nella misura complessiva del 18%, ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che le due malattie professionali da cui l'istante è affetto (ernie discali lombari denunziata il 7.2.2013 e tendinosi del sovraspinoso bilaterale denunziata il 14.4.2023) e i postumi dell'infortunio occorso il 15.9.2005 determinano un danno biologico complessivo del 20%, superiore quindi a quello del 18% da ultimo riconosciuto: tanto, a decorrere dall'ultima domanda amministrativa,
presentata il 14.4.2023.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei differenziali, CP_1
con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex
art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo all'ultima domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
2
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali e infortunio sul lavoro in misura del 20% e condanna l' a corrispondere in suo favore i CP_1
relativi ratei differenziali con decorrenza dal giorno dell'ultima domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
1.200,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Stefania Pollicoro.
Taranto, 11.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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