TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1208/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1208/2023
Oggi 17 settembre 2025, all'udeinza tenuta dal dott. Giuseppina Notonica, visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 1208 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
pagina 1 di 6 tra
titolare dell'Azienda Agricola Melandia, con sede in Palermo Via Parte_1
Pignatelli Aragona n. 74, P. IVA rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe P.IVA_1
Cicchirillo ( ), giusta procura in calce ed in foglio separato all'originale C.F._1 del presente atto, presso il cui studio in Palermo Via Catania n. 25, è elett.nte dom.to, il quale indica l'indirizzo di P.E.C. e il n. di fax 091 303458, dove Email_1 intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento, Opponente
Contro
(Cod. Fisc. ) con sede in Petralia Sottana Controparte_1 P.IVA_2
(PA) al Corso P. Agliata n. 16, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. , come tale nominato giusto D.P. n.329/Serv.1/SG del 16/06/2020, CP_2 rappresentato e difeso, anche in via tra loro disgiunta, dagli avv.ti Cristian Sgaramella (c.f.
, Claudio Costantino (c.f. ) e Riccardo Lipari , (c.f. C.F._2 C.F._3
) come da procura alle liti rilasciato su foglio separato in calce al C.F._4 presente atto, con domicilio eletto presso lo studio PwC - TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti sito in Palermo alla via Marchese Ugo n. 60 unitamente ai propri difensori i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni alle seguenti utenze: tel 0916268668 fax. ovvero ai seguenti indirizzi pec: - P.IVA_3 Email_2
- - Email_3 Email_4 opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr 4884/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 22.11.2022;
pagina 2 di 6 - Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio nei confronti di parte opposta, che liquida in complessivi Euro 4217,00, oltre il 15% per spese generali, Iva ed CPA come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo l' , dopo aver esposto in Controparte_1 premessa: che il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 906/2016 pubblicata il 24 ottobre 2016 , in accoglimento della domanda proposta da , nella qualità di Parte_1
titolare della AZIENDA AGRICOLA “MELANDIA” DI EN ND , la condanna al pagamento , a favore di a titolo di indennizzo, per i Parte_1
danni arrecati all'attività agricola di quest'ultimo, delle somme così specificate: per l'anno 2007, alla somma di euro 15.486,20 a titolo di danni subiti in relazione alle piante da reimpiantare nonché di danni da cicatrizzazione delle piante rimaste danneggiate, ed alla somma di euro 25.688,078, per indennizzo da mancata produzione dei redditi, detratto l'importo già ricevuto;
- per l'anno 2009, alla somma di euro 8.685,00 per il costo delle piante da reimpiantare, di euro 4.518,00 per i frutti pendenti, e di euro 9.764,651 per il mancato reddito, detratto l'importo già ricevuto;
- per l'anno 2010, alla somma di euro 2.316,00 per danni alle piante, alla somma di € 1.028,48 per i frutti pendenti
e alla somma di euro 3.588,00 per il mancato reddito, detratta la somma già ricevuta. - Condanna Controparte_1
nella persona del commissario pro tempore, dott. al pagamento, a favore di
[...] CP_3 Pt_1
delle spese del presente giudizio che vengono liquidate nella misura di euro 8.030,00, oltre spese generali al 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge;
che in esecuzione della predetta sentenza n. 906/2016, il signor Parte_1 aveva intimato all' il pagamento della complessiva della somma di € 70.713,40; che con Controparte_1 ordinanza emessa in data 07/01/2018 , a definizione della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 957/2017 del Ruolo delle Esecuzioni civili del Tribunale di Termini Imerese , il terzo pignorato, ottemperando all'ordine del Giudice dell'Esecuzione, aveva CP_4 provveduto al pagamento della complessiva somma di € 75.294,56 di cui € 70.769,97 in favore del signor ed € 4.512,15 in favore dell'avv. Giuseppe Cicchirillo, ed € 12,44 Parte_1 per bolli, giusta contabile bonifico e comunicazione del 06/02/2018 prot. n. 343 ; che la Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 1736/2021 emessa il 23 luglio 2021, in parziale riforma della sentenza n. 906/2016 resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 21 -24 ottobre 2016, aveva così statuito : 1) << condanna l'appellante principale al pagamento, a titolo di indennizzo ed in
pagina 3 di 6 favore dell'appellante incidentale, della complessiva somma di € 19.993,24, calcolata all'attualità, detratto eventuale altro importo già pagato dall'appellante principale a oltre agli Parte_1
interessi moratori al tasso legale da oggi all'effettivo soddisfacimento del credito>>; che in ragione della minor somma liquidata ad , n.q., agiva in giudizio per la ripetizione Parte_1 delle somme pagate in adempimento di una sentenza parzialmente riformata in appello- chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo in data 22.11.2022 il decreto ingiuntivo nr
4884/2022 con il quale ingiungeva ad , n.q., di pagare la somma di euro Parte_1
62.660,42 oltre interessi e spese del monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il sig. , Parte_1 titolare dell'Azienda Agricola Melandia, assumendo quale unico motivo una duplicazione del titolo, nella specie il decreto ingiuntivo opposto, rispetto alla sentenza r n. 1736/2021 emessa il 23 luglio 2021 resa dalla Corte d'Appello di Palermo che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado n. 906/2016 del Tribunale di Termini Imerese. Chiedeva , pertanto l'accoglimento della proposta opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva ritualmente l' , il quale in via preliminare Controparte_1 eccepiva la improcedibilità dell'opposizione per essere stata tardivamente iscritta a ruolo, avendo l'opponente assegnato all'opposto un termine per comparire inferiore a quello (90 giorni) stabilito dall'art. 163-bis, comma 1, c.p.c., ipotesi prevista normativamente in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e che essendosi lo stesso avvalso di tale facoltà di ridurre i termini a comparire, (nella fattispecie tra la notifica della citazione e l'udienza edittale intercorrono solo 74 giorni), si riduceva automaticamente anche il termine di costituzione dell'opponente, il quale avrebbe dovuto iscrivere la causa a ruolo entro 5 giorni dalla notifica dell'atto di citazione;
nel merito contestava integralmente il motivo di opposizione e ne chiedeva il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo.
* * *
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione formulata da parte opposta secondo cui l'opposizione sarebbe improcedibile per essere stata tardivamente iscritta a ruolo.
Al riguardo va osservato che , a seguito dell'entrata in vigore – in data 20 gennaio 2012 – dell'art. 1 L. 218/2011 (che ha soppresso dal secondo comma dell'art. 645 c.p.c. le parole “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”), l'art. 165, primo comma, c.p.c. va interpretato pagina 4 di 6 nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 bis, primo comma, del medesimo codice.
Ora, seppure con l'entrata in vigore della c.d. “Riforma AB l'art. 165 cpc è stato modificato nella parte in cui è stato soppresso l'inciso “… ovvero entro 5 giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma dell'art. 163bis “ è pur vero che il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Ne consegue che , trattandosi di procedimento instaurato ante riforma, è stata erroneamente dichiarata dal primo Giudice assegnatario del procedimento dott.ssa , la nullità Per_1 dell'atto di citazione della vocatio in ius con conseguente concessione di un termine per la rinnovazione dell'atto di citazione, avendo la stessa erroneamente applicato la cd “riforma
AB .
In ogni caso nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336
c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza (in tal senso Cass. 6098/2006 e 16559/2005)
e da tale data inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto alla restituzione nonostante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ed invero la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo oggi opposto altro non è che una richiesta di restituzione di somme pagate indebitamente, e ciò in ragione della sentenza della
Corte d'Appello che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la condanna in capo all' al pagamento di una minore somma. Controparte_1
Per quanto concerne la prova dell'effettivo pagamento delle somme di cui oggi si chiede la restituzione si rileva che è stata prodotta agli atti la copia integrale del documento contabile ( cfr all. 4 fascicolo monitorio) e, comunque, non è stata neppure contestata dall'opponente.
pagina 5 di 6 Per le considerazioni che precedono, va , pertanto, dichiarata l'infondatezza dell'opposizione con il conseguente rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente per la soccombenza.
Così deciso in Palermo , 17.09.2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1208/2023
Oggi 17 settembre 2025, all'udeinza tenuta dal dott. Giuseppina Notonica, visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione e decisione depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 1208 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
pagina 1 di 6 tra
titolare dell'Azienda Agricola Melandia, con sede in Palermo Via Parte_1
Pignatelli Aragona n. 74, P. IVA rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe P.IVA_1
Cicchirillo ( ), giusta procura in calce ed in foglio separato all'originale C.F._1 del presente atto, presso il cui studio in Palermo Via Catania n. 25, è elett.nte dom.to, il quale indica l'indirizzo di P.E.C. e il n. di fax 091 303458, dove Email_1 intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento, Opponente
Contro
(Cod. Fisc. ) con sede in Petralia Sottana Controparte_1 P.IVA_2
(PA) al Corso P. Agliata n. 16, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. , come tale nominato giusto D.P. n.329/Serv.1/SG del 16/06/2020, CP_2 rappresentato e difeso, anche in via tra loro disgiunta, dagli avv.ti Cristian Sgaramella (c.f.
, Claudio Costantino (c.f. ) e Riccardo Lipari , (c.f. C.F._2 C.F._3
) come da procura alle liti rilasciato su foglio separato in calce al C.F._4 presente atto, con domicilio eletto presso lo studio PwC - TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti sito in Palermo alla via Marchese Ugo n. 60 unitamente ai propri difensori i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni alle seguenti utenze: tel 0916268668 fax. ovvero ai seguenti indirizzi pec: - P.IVA_3 Email_2
- - Email_3 Email_4 opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr 4884/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 22.11.2022;
pagina 2 di 6 - Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio nei confronti di parte opposta, che liquida in complessivi Euro 4217,00, oltre il 15% per spese generali, Iva ed CPA come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo l' , dopo aver esposto in Controparte_1 premessa: che il Tribunale di Termini Imerese con sentenza n. 906/2016 pubblicata il 24 ottobre 2016 , in accoglimento della domanda proposta da , nella qualità di Parte_1
titolare della AZIENDA AGRICOLA “MELANDIA” DI EN ND , la condanna al pagamento , a favore di a titolo di indennizzo, per i Parte_1
danni arrecati all'attività agricola di quest'ultimo, delle somme così specificate: per l'anno 2007, alla somma di euro 15.486,20 a titolo di danni subiti in relazione alle piante da reimpiantare nonché di danni da cicatrizzazione delle piante rimaste danneggiate, ed alla somma di euro 25.688,078, per indennizzo da mancata produzione dei redditi, detratto l'importo già ricevuto;
- per l'anno 2009, alla somma di euro 8.685,00 per il costo delle piante da reimpiantare, di euro 4.518,00 per i frutti pendenti, e di euro 9.764,651 per il mancato reddito, detratto l'importo già ricevuto;
- per l'anno 2010, alla somma di euro 2.316,00 per danni alle piante, alla somma di € 1.028,48 per i frutti pendenti
e alla somma di euro 3.588,00 per il mancato reddito, detratta la somma già ricevuta. - Condanna Controparte_1
nella persona del commissario pro tempore, dott. al pagamento, a favore di
[...] CP_3 Pt_1
delle spese del presente giudizio che vengono liquidate nella misura di euro 8.030,00, oltre spese generali al 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge;
che in esecuzione della predetta sentenza n. 906/2016, il signor Parte_1 aveva intimato all' il pagamento della complessiva della somma di € 70.713,40; che con Controparte_1 ordinanza emessa in data 07/01/2018 , a definizione della procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 957/2017 del Ruolo delle Esecuzioni civili del Tribunale di Termini Imerese , il terzo pignorato, ottemperando all'ordine del Giudice dell'Esecuzione, aveva CP_4 provveduto al pagamento della complessiva somma di € 75.294,56 di cui € 70.769,97 in favore del signor ed € 4.512,15 in favore dell'avv. Giuseppe Cicchirillo, ed € 12,44 Parte_1 per bolli, giusta contabile bonifico e comunicazione del 06/02/2018 prot. n. 343 ; che la Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 1736/2021 emessa il 23 luglio 2021, in parziale riforma della sentenza n. 906/2016 resa dal Tribunale di Termini Imerese in data 21 -24 ottobre 2016, aveva così statuito : 1) << condanna l'appellante principale al pagamento, a titolo di indennizzo ed in
pagina 3 di 6 favore dell'appellante incidentale, della complessiva somma di € 19.993,24, calcolata all'attualità, detratto eventuale altro importo già pagato dall'appellante principale a oltre agli Parte_1
interessi moratori al tasso legale da oggi all'effettivo soddisfacimento del credito>>; che in ragione della minor somma liquidata ad , n.q., agiva in giudizio per la ripetizione Parte_1 delle somme pagate in adempimento di una sentenza parzialmente riformata in appello- chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palermo in data 22.11.2022 il decreto ingiuntivo nr
4884/2022 con il quale ingiungeva ad , n.q., di pagare la somma di euro Parte_1
62.660,42 oltre interessi e spese del monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il sig. , Parte_1 titolare dell'Azienda Agricola Melandia, assumendo quale unico motivo una duplicazione del titolo, nella specie il decreto ingiuntivo opposto, rispetto alla sentenza r n. 1736/2021 emessa il 23 luglio 2021 resa dalla Corte d'Appello di Palermo che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado n. 906/2016 del Tribunale di Termini Imerese. Chiedeva , pertanto l'accoglimento della proposta opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva ritualmente l' , il quale in via preliminare Controparte_1 eccepiva la improcedibilità dell'opposizione per essere stata tardivamente iscritta a ruolo, avendo l'opponente assegnato all'opposto un termine per comparire inferiore a quello (90 giorni) stabilito dall'art. 163-bis, comma 1, c.p.c., ipotesi prevista normativamente in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e che essendosi lo stesso avvalso di tale facoltà di ridurre i termini a comparire, (nella fattispecie tra la notifica della citazione e l'udienza edittale intercorrono solo 74 giorni), si riduceva automaticamente anche il termine di costituzione dell'opponente, il quale avrebbe dovuto iscrivere la causa a ruolo entro 5 giorni dalla notifica dell'atto di citazione;
nel merito contestava integralmente il motivo di opposizione e ne chiedeva il rigetto con la conferma del decreto ingiuntivo.
* * *
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione formulata da parte opposta secondo cui l'opposizione sarebbe improcedibile per essere stata tardivamente iscritta a ruolo.
Al riguardo va osservato che , a seguito dell'entrata in vigore – in data 20 gennaio 2012 – dell'art. 1 L. 218/2011 (che ha soppresso dal secondo comma dell'art. 645 c.p.c. le parole “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”), l'art. 165, primo comma, c.p.c. va interpretato pagina 4 di 6 nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 bis, primo comma, del medesimo codice.
Ora, seppure con l'entrata in vigore della c.d. “Riforma AB l'art. 165 cpc è stato modificato nella parte in cui è stato soppresso l'inciso “… ovvero entro 5 giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma dell'art. 163bis “ è pur vero che il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Ne consegue che , trattandosi di procedimento instaurato ante riforma, è stata erroneamente dichiarata dal primo Giudice assegnatario del procedimento dott.ssa , la nullità Per_1 dell'atto di citazione della vocatio in ius con conseguente concessione di un termine per la rinnovazione dell'atto di citazione, avendo la stessa erroneamente applicato la cd “riforma
AB .
In ogni caso nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata.
Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336
c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza (in tal senso Cass. 6098/2006 e 16559/2005)
e da tale data inizia a decorrere il termine di prescrizione del diritto alla restituzione nonostante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.
Ed invero la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo oggi opposto altro non è che una richiesta di restituzione di somme pagate indebitamente, e ciò in ragione della sentenza della
Corte d'Appello che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la condanna in capo all' al pagamento di una minore somma. Controparte_1
Per quanto concerne la prova dell'effettivo pagamento delle somme di cui oggi si chiede la restituzione si rileva che è stata prodotta agli atti la copia integrale del documento contabile ( cfr all. 4 fascicolo monitorio) e, comunque, non è stata neppure contestata dall'opponente.
pagina 5 di 6 Per le considerazioni che precedono, va , pertanto, dichiarata l'infondatezza dell'opposizione con il conseguente rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente per la soccombenza.
Così deciso in Palermo , 17.09.2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 6 di 6