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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3851/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3851/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARA Controparte_1 C.F._1
MINCIARONI, presso la quale è elettivamente domiciliato in Passignano sul Trasimeno, Via Marconi
n. 7 (PG), come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ULISSE BARDANI, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia,
Via Bontempi n. 1, come da procura in atti;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONE Parte_1 C.F._2
GUARAGNA, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, Via Tilli n. 54, come da procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per come da note scritte sostitutive di udienza depositate telematicamente il Controparte_2
10.09.2024;
Per : come da note scritte sostitutive di udienza depositate telematicamente il Parte_1
18.09.2024;
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha convenuto in Controparte_1
giudizio e la sua compagnia di assicurazione per la Parte_1 Controparte_3 per sentir accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura Fiat
Punto targata CR314DN in ordine alla causazione del sinistro verificatosi in data 27.12.2016 in pagina 1 di 4 Magione, Loc. Dirindello, lungo la S.P. 599 in prossimità del km 5+300 e, per l'effetto, condannare i convenuti, solidalmente, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, morale e biologico, patito dal sig. , che si quantifica sin da ora nella misura di 110.000,00 o Controparte_1 nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, contestando l'avversa ricostruzione della dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva di nella causazione dello stesso e delle conseguenti lesioni Parte_1
sofferte da CP_1
La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU dinamica, in esito alla quale le parti avviavano trattative per la definizione stragiudiziale della lite. All'udienza del 19.12.2023 i difensori dell'attore e di davano atto di avere raggiunto un accordo transattivo e dalla cessazione della materia Controparte_2
del contendere con riferimento alla domanda risarcitoria;
contestualmente, la difesa di
[...]
insisteva nella domanda di condanna dell'assicurazione a rifondere in suo favore le spese Parte_1
processuali ai sensi dell'art. 1917 c.c.
Fatte precisare le conclusioni, la causa veniva incamerata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, vista la dichiarazione congiunta delle parti circa la definizione in via stragiudiziale della domanda risarcitoria avanzata da mediante transazione sottoscritta da questi e Controparte_1
il 2.10.2023, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con Controparte_2
riferimento a tale domanda e a quella di manleva spiegata dal nei confronti della propria Parte_1
compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 1917 commi 1 e 2. Non essendovi stata alcuna domanda sulla regolazione delle spese tra le parti addivenute a conciliazione, si intende che le stesse intendessero compensarle per il rapporto con l'attore.
Residua da decidere la questione relativa alla liquidazione delle spese di resistenza dell'assicurato, delle quali il convenuto ha chiesto in via trasversale tra convenuti di essere tenuto indenne Parte_1
dalla propria compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Come correttamente rilevato dall'istante, tale norma ha portata generale nel senso di riconoscere in capo all'assicuratore un obbligo di rimborso delle spese che l'assicurato abbia sostenuto per resistere all'azione promossa dal danneggiato nei suoi confronti, obbligo che sorge oggettivamente per la sola circostanza che l'assicurato sia stato costretto a difendersi in una controversia avente ad oggetto eventi coperti dalla garanzia assicurativa, in quanto quelle effettuate per resistere in giudizio sono spese di cui l'assicuratore è tenuto – per legge e anche contrattualmente – a tenere indenne il suo assicurato per il solo fatto che questi abbia avuto la necessità di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che pagina 2 di 4 abbia o meno aderito alle sue ragioni.
Si tratta peraltro di un obbligo che non conosce limitazioni se non in misura quantitativa, prevedendo la disposizione in questione che l'importo rimborsabile è contenuto entro il quarto del massimale.
Non è pertanto condivisibile la tesi sostenuta da secondo la quale la clausola delle Controparte_2 condizioni generali di contratto relativa alla “gestione delle vertenze” dovrebbe intendersi derogatoria dell'art. 1917 comma 3 nella parte in cui esclude il rimborso delle spese di resistenza qualora il difensore dell'assicurato non sia stato designato dall'assicurazione.
Infatti, a ben vedere, la clausola in questione disciplina l'assunzione da parte dell'assicurazione della facoltà di gestire direttamente per conto dell'assicurato le controversie inerenti la sua responsabilità civile “designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso”, senza mettere in discussione la previsione di cui all'art. 1917 comma 3 c.c.
Ne deriva che la libera valutazione della società assicuratrice in ordine alla gestione diretta della lite
(non essendo previsto alcun obbligo in tal senso) non travolge il diritto dell'assicurato a vedersi rimborsate le spese che abbia sostenuto per resistere in proprio all'azione del danneggiato. In altre parole, posto che la società assicuratrice è libera di valutare se costituirsi in giudizio in luogo dell'assicurato o meno, resta fermo il suo obbligo di rimborsare le spese che quest'ultimo abbia sostenuto per resistere all'azione intentata nei suoi confronti.
Anche a voler ragionare diversamente, seguendo la tesi interpretativa di si raggiungerebbe CP_2 comunque la conclusione che l'assicurato ha diritto a vedersi rimborsate tali spese. Infatti, se la clausola del contratto invocata dalla compagnia dovesse intendersi come una specifica condizione a tale diritto e, quindi, come una deroga all'art. 1917 comma 3 c.c., si dovrebbe ritenere la stessa in contrasto con l'art. 1932 c.c. che ammette deroghe esclusivamente in senso più favorevole all'assicurato, e quindi nulla, con conseguente applicazione della disciplina legale.
Pertanto, sussiste l'obbligo di a tenere indenne delle spese di Controparte_2 Parte_1
resistenza alla pretesa del danneggiato attore, da determinare secondo gli ordinari criteri normativi (in base al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata), come indicato in dispositivo.
3. Quanto alle spese di lite, queste vanno per il resto compensate. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della compagnia assicurativa, anche tenuto conto degli effetti dell'art. 1917, terzo comma, c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda risarcitoria formulata da pagina 3 di 4 nei confronti di e a quella subordinata di manleva spiegata nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di quest'ultima da Parte_1
- condanna ex art. 1917, terzo comma, c.c. rifondere a Controparte_2 [...]
e spese di resistenza, liquidate in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre ad IVA Parte_1
(se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge;
- spese compensate per il resto;
Spese di CTU a carico di . Controparte_2
Perugia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3851/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIARA Controparte_1 C.F._1
MINCIARONI, presso la quale è elettivamente domiciliato in Passignano sul Trasimeno, Via Marconi
n. 7 (PG), come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ULISSE BARDANI, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia,
Via Bontempi n. 1, come da procura in atti;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONE Parte_1 C.F._2
GUARAGNA, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, Via Tilli n. 54, come da procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per come da note scritte sostitutive di udienza depositate telematicamente il Controparte_2
10.09.2024;
Per : come da note scritte sostitutive di udienza depositate telematicamente il Parte_1
18.09.2024;
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha convenuto in Controparte_1
giudizio e la sua compagnia di assicurazione per la Parte_1 Controparte_3 per sentir accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura Fiat
Punto targata CR314DN in ordine alla causazione del sinistro verificatosi in data 27.12.2016 in pagina 1 di 4 Magione, Loc. Dirindello, lungo la S.P. 599 in prossimità del km 5+300 e, per l'effetto, condannare i convenuti, solidalmente, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, morale e biologico, patito dal sig. , che si quantifica sin da ora nella misura di 110.000,00 o Controparte_1 nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, contestando l'avversa ricostruzione della dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva di nella causazione dello stesso e delle conseguenti lesioni Parte_1
sofferte da CP_1
La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU dinamica, in esito alla quale le parti avviavano trattative per la definizione stragiudiziale della lite. All'udienza del 19.12.2023 i difensori dell'attore e di davano atto di avere raggiunto un accordo transattivo e dalla cessazione della materia Controparte_2
del contendere con riferimento alla domanda risarcitoria;
contestualmente, la difesa di
[...]
insisteva nella domanda di condanna dell'assicurazione a rifondere in suo favore le spese Parte_1
processuali ai sensi dell'art. 1917 c.c.
Fatte precisare le conclusioni, la causa veniva incamerata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, vista la dichiarazione congiunta delle parti circa la definizione in via stragiudiziale della domanda risarcitoria avanzata da mediante transazione sottoscritta da questi e Controparte_1
il 2.10.2023, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con Controparte_2
riferimento a tale domanda e a quella di manleva spiegata dal nei confronti della propria Parte_1
compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 1917 commi 1 e 2. Non essendovi stata alcuna domanda sulla regolazione delle spese tra le parti addivenute a conciliazione, si intende che le stesse intendessero compensarle per il rapporto con l'attore.
Residua da decidere la questione relativa alla liquidazione delle spese di resistenza dell'assicurato, delle quali il convenuto ha chiesto in via trasversale tra convenuti di essere tenuto indenne Parte_1
dalla propria compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Come correttamente rilevato dall'istante, tale norma ha portata generale nel senso di riconoscere in capo all'assicuratore un obbligo di rimborso delle spese che l'assicurato abbia sostenuto per resistere all'azione promossa dal danneggiato nei suoi confronti, obbligo che sorge oggettivamente per la sola circostanza che l'assicurato sia stato costretto a difendersi in una controversia avente ad oggetto eventi coperti dalla garanzia assicurativa, in quanto quelle effettuate per resistere in giudizio sono spese di cui l'assicuratore è tenuto – per legge e anche contrattualmente – a tenere indenne il suo assicurato per il solo fatto che questi abbia avuto la necessità di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che pagina 2 di 4 abbia o meno aderito alle sue ragioni.
Si tratta peraltro di un obbligo che non conosce limitazioni se non in misura quantitativa, prevedendo la disposizione in questione che l'importo rimborsabile è contenuto entro il quarto del massimale.
Non è pertanto condivisibile la tesi sostenuta da secondo la quale la clausola delle Controparte_2 condizioni generali di contratto relativa alla “gestione delle vertenze” dovrebbe intendersi derogatoria dell'art. 1917 comma 3 nella parte in cui esclude il rimborso delle spese di resistenza qualora il difensore dell'assicurato non sia stato designato dall'assicurazione.
Infatti, a ben vedere, la clausola in questione disciplina l'assunzione da parte dell'assicurazione della facoltà di gestire direttamente per conto dell'assicurato le controversie inerenti la sua responsabilità civile “designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso”, senza mettere in discussione la previsione di cui all'art. 1917 comma 3 c.c.
Ne deriva che la libera valutazione della società assicuratrice in ordine alla gestione diretta della lite
(non essendo previsto alcun obbligo in tal senso) non travolge il diritto dell'assicurato a vedersi rimborsate le spese che abbia sostenuto per resistere in proprio all'azione del danneggiato. In altre parole, posto che la società assicuratrice è libera di valutare se costituirsi in giudizio in luogo dell'assicurato o meno, resta fermo il suo obbligo di rimborsare le spese che quest'ultimo abbia sostenuto per resistere all'azione intentata nei suoi confronti.
Anche a voler ragionare diversamente, seguendo la tesi interpretativa di si raggiungerebbe CP_2 comunque la conclusione che l'assicurato ha diritto a vedersi rimborsate tali spese. Infatti, se la clausola del contratto invocata dalla compagnia dovesse intendersi come una specifica condizione a tale diritto e, quindi, come una deroga all'art. 1917 comma 3 c.c., si dovrebbe ritenere la stessa in contrasto con l'art. 1932 c.c. che ammette deroghe esclusivamente in senso più favorevole all'assicurato, e quindi nulla, con conseguente applicazione della disciplina legale.
Pertanto, sussiste l'obbligo di a tenere indenne delle spese di Controparte_2 Parte_1
resistenza alla pretesa del danneggiato attore, da determinare secondo gli ordinari criteri normativi (in base al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata), come indicato in dispositivo.
3. Quanto alle spese di lite, queste vanno per il resto compensate. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della compagnia assicurativa, anche tenuto conto degli effetti dell'art. 1917, terzo comma, c.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda risarcitoria formulata da pagina 3 di 4 nei confronti di e a quella subordinata di manleva spiegata nei Controparte_1 Controparte_2 confronti di quest'ultima da Parte_1
- condanna ex art. 1917, terzo comma, c.c. rifondere a Controparte_2 [...]
e spese di resistenza, liquidate in complessivi € 7.500,00 per compensi, oltre ad IVA Parte_1
(se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge;
- spese compensate per il resto;
Spese di CTU a carico di . Controparte_2
Perugia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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