TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3407/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3407/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. SMOLEI
ALESSANDRO, avv. dott. MIORI LUCIANO e avv. dott. ZAMUNARO LORENZO, con studio a Bolzano, Via Duca d'Aosta nr. 51, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE contro l'impresa individuale (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del titolare (c.f. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. dott. SURACE EMANUELA, con studio a Torino, Via Legnano 28, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA in punto: pagamento somma in base a contratto;
trattenuta in decisione a seguito di concessione di un termine scritto, per precisazione delle conclusioni, sino al 24.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta, così giudicare: nel merito: 1) accertare e dichiarare
l'inadempimento da parte di Costruire del contratto concluso con Controparte_1 [...]
per i motivi dedotti in atti;
2) conseguentemente condannare Parte_1
all'adempimento del contratto concluso con Controparte_1 [...]
e così al pagamento in favore di quest'ultima di: - € 39.340,00 oltre ad Parte_1
pagina 1 di 8 IVA, per l'attività di management e consulenza nello sviluppo, gestione ed esecuzione del cantiere Mercato di Corso Sardegna a Genova;
- € 52.180,34 oltre ad IVA, pari a 1/6 delle ottimizzazioni (risparmio di spesa sul budget inizialmente concordato) conseguite nell'esecuzione della copertura vetrata;
- € 45.440,95 oltre ad IVA, pari a 1/6 delle ottimizzazioni (risparmio di spesa sul budget inizialmente concordato) conseguite nell'esecuzione delle vetrine;
per complessivi € 136.961,29 oltre ad IVA, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta ad esito della espletanda istruttoria, in ogni caso oltre a interessi dal dì della domanda sino al saldo al tasso di cui al D.Lgs. 231/02; 3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.” di parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione: - Dato atto ed accertato che Costruire non riconosce e contesta le allegazioni e produzioni di parte avversa comprese le e mail ed altra corrispondenza (non certificata) circa contenuto e provenienza, così come indicato per punti nella narrativa della comparsa costitutiva ed in tutte le memorie istruttorie oltre che nella memoria autorizzata datata 11.12.2023; - Dato atto ed accertato che ha già incassato per le proprie attività l'importo di euro 26.660,00 Pt_1
oltre IVA, come, peraltro, ammesso dalla stessa attrice;
- Dato atto ed accertato che oltre a tale importo, per il cantiere oggetto di giudizio ha, altresì, incassato da (Già Pt_1 Controparte_2
Geca s.r.l) e da gli importi risultanti da ordine di esibizione e da Controparte_3
dichiarazione del teste all'udienza del 26 marzo 2024 e comunque durante Testimone_1
l'istruttoria così come disposta dall'Ill.mo Giudice adito;
- Dato atto delle risultanze probatorie consistenti nella documentazione prodotta da parte convenuta e dalle deposizioni dei testi escussi nel corso di tutta l'istruttoria nonché, infine, di quanto emerso a seguito dell'ordine di esibizione;
- Considerato che il Giudicante ha già deciso parzialmente le questioni pregiudiziali, preliminari ed istruttorie ferma restando l'opposizione di parte convenuta in merito alla modifica dell'ordinanza datata 17.11.2023, nella quale si chiedeva e si chiede tutt'ora l'inammissibilità dei documenti contenuti nella chiavetta USB dell'attrice con relativa espunzione di quelli numerati sub 66, 71, 78, 85, 94, 98, 99, 108, 122, 127 e 159 (richiamando la memoria autorizzata datata
11.12.2023); - Considerato che il Giudice ha, infine, respinto l'istanza di ammissione della CTU accogliendo le argomentazioni della convenuta, da ultimo, specificate all'udienza dellì
06.06.2024 e tutt'ora ribadite;
IN VIA PRELIMINARE: Qualora la relativa decisione non fosse già assorbita dalla seguente enucleata domanda principale: a) dichiarare l'improcedibilità della
pagina 2 di 8 domanda e della causa per i motivi argomentati nel punto 4 di cui alla comparsa di costituzione
e risposta;
b) dichiarare l'inesistenza e/o nullità del cosiddetto “allegato 1” prodotto dall'attrice
e qualificato come contratto concluso tra le parti, per mancata accettazione e comunque per le ragioni di cui ai punti 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO: Respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni argomentate nella comparsa di costituzione e negli atti successivi ed in particolare nelle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. oltre che nelle verbalizzazioni in udienza. IN VIA
SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenesse valido tra le parti il contratto scritto di cui all'allegato 1 avversario (mai sottoscritto dalle parti): A) - Dato atto ed accertata la scorrettezza nonchè la slealtà di per avere incassato, trattenuto per sé e Pt_1 nascosto alle altre parti contrattuali, le cd. “provvigioni” sui lavori affidati ai fornitori quali impresa CO e Colt Italia s.r.l. (Già Geca Colt s.r.l.) per il cantiere di Genova di cui era committente - Dato atto ed accertato che detta condotta sleale si è Controparte_4 ripercossa, a “cascata”, anche sulla buona reputazione di nei confronti di CP CP_4
deteriorando, così, irrimediabilmente i rapporti tra tutti gli attori contrattuali: - Dichiarare, per tutte le suesposte ragioni, risolto il contratto concluso tra le parti in qualsiasi forma, con la conseguenza che nessun importo ulteriore debba essere versato dalla convenuta all'attrice. - In ogni caso, avendo l'attrice percepito indebite somme di denaro dai fornitori Controparte_5
(già Geca Colt s.r.l.), respingere la domanda attorea anche per tale motivo. Con
[...]
espressa riserva di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da cotale condotta, in separata sede. B) Per la parte relativa alle cd. “ottimizzazioni”: - Dato atto ed accertato che il pagamento delle predette è subordinato non solo alla loro esistenza, bensì all'effettivo incasso da parte di
Costruire; - Dato atto ed accertato che non ha incassato alcunchè per tale causale;
- CP
Dato atto ed accertato, oltretutto che il contratto di cui all'allegato 1 esclude la possibilità per
(e per Gem) di rivalersi su in caso di inadempienza di (sempre, repetita Pt_1 CP CP_4
iuvant, nella denegata ipotesi avesse validità il contratto invocato da ) : Respingere la Pt_1
domanda di pagamento della quota di 1/6 su di esse e/o qualunque altro importo a tale titolo e per tale causale. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la società attorea deduce pagina 3 di 8 riassuntivamente che avrebbe, a partire dal mese di luglio 2020 e fino al mese di dicembre 2021, prestato in favore dell'odierna convenuta, attività di management, assistenza tecnica e consulenza in riferimento al cantiere “Mercato di Corso Sardegna” di Genova, avente ad oggetto opere di riqualificazione e rifacimento della struttura che avrebbe ospitato l'antico mercato ortofrutticolo della città.
Segnatamente, tra le parti sarebbe intercorso un rapporto negoziale, qualificato dalle parti come rapporto di consulenza, ma riconducibile al tipo contrattuale dell'appalto di servizi, concluso verbalmente e per fatti concludenti, in base al quale avrebbe collaborato con Parte_1 CP nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del diverso contratto (v. doc. 1 dell'attrice), stipulato a monte in data 12.10.2020 tra la stessa e l'appaltante CP Controparte_6
L'oggetto e il contenuto delle prestazioni svolte da nonché il corrispettivo pattuito, Parte_1
sarebbero quindi ricavabili da tale contratto, con cui avrebbe affidato a CP_4 CP
l'incarico di svolgere le ivi specificate “attività di sviluppo tecnico” e di “management comprensivo delle richieste di offerta, selezione dei competitor con il metodo del confronto qualità prezzo, assistenza all'ufficio acquisti nella fase assegnazione dell'incarico, lavoro di raccordo tra le varie aziende che parteciperanno all'appalto in funzione dell'avanzamento del cantiere, visita alle imprese nella fase di produzione per accertare la rispondenza delle richieste di capitolato con l'effettiva esecuzione dei manufatti, questo senza costituire il controllo qualità che è un onere comunque in carico alla mandante, presenza in cantiere durante le fasi più delicate della posa in opera”, in relazione alla fornitura e posa della copertura vetrata (allegato
“A”) e delle vetrate (allegato “B”) per il predetto cantiere.
Nell'allegato n. 1 di detto contratto, le parti avrebbero espressamente previsto che il compenso spettante a Costruire sarebbe stato da quest'ultima ripartito con e con Gem Metal - Parte_1
Wood & Glass S.r.l. poiché , nello svolgimento del suo incarico, si sarebbe avvalsa CP
della loro collaborazione.
Del complessivo pattuito in € 264.000,00, € 66.000,00 avrebbero quindi dovuto essere pagati alla odierna attrice;
da tali importi avrebbero dovuto essere detratte le spese vive sostenute dalle tre imprese e il costo di eventuali consulenti.
Oltre a ciò, nel medesimo allegato sarebbe stato stabilito che la metà delle “ottimizzazioni”, cioè del risparmio di spesa conseguito da al completamento dei lavori e risultante dal raffronto CP_4
tra il preventivo di spesa concordato e gli importi effettivamente spesi, sarebbe stato suddiviso in pagina 4 di 8 tre parti uguali tra , e Gem. CP Parte_1
Di conseguenza, a sarebbe spettato 1/6 del risparmio finale ottenuto con le suddette Parte_1
“ottimizzazioni” rispetto al budget iniziale stabilito nel contratto del 12.10.2020, complessivamente pari a € 3.508.000,00.
L'attrice avrebbe dato piena esecuzione al contratto concluso, avendo, tra l'altro predisposto i cronoprogrammi relativi alle tempistiche di preparazione e assegnazione degli appalti per l'esecuzione della copertura vetrata e delle vetrine, redatto le lettere di invito e preparato la documentazione da spedire alle imprese partecipanti alle gare di appalto per la fornitura e posa in opera della copertura vetrata e delle vetrine, redigendo anche i relativi capitolati di appalto, curato la progettazione esecutiva e di dettaglio per le richieste di offerta e per la compilazione degli ordini, nonché si sarebbe occupata della progettazione dei singoli vetri che formavano la copertura in vetro, avrebbe predisposto la sequenza da rispettare per la loro installazione, seguendo le fasi della loro consegna e collocazione, avrebbe svolto attività di raccordo tra le varie imprese coinvolte nella realizzazione della copertura e delle vetrate, nonché avrebbe effettuato
(assieme a e a Gem) il controllo sul budget e sui prezzi esposti in fattura dalle ditte CP
incaricate, al fine di accertare la rispondenza di tali importi con le richieste di capitolato e con quanto indicato negli ordini inviati.
Nel corso del 2021, l'attrice avrebbe emesso nei confronti della convenuta numerose fatture in acconto riguardanti l'attività prestata, che sarebbero anche state saldate, avendo la convenuta versato complessivi € 26.660,00 oltre Iva (v. docc. 20-26 dell'attrice).
Tali fatture sarebbero state emesse a seguito dei conteggi effettuati direttamente da CP
, titolare della ditta Costruire;
successivamente, nel settembre 2021, si
[...] Controparte_1
sarebbe accordato con affinché, di lì in avanti, il saldo degli importi dovuti gli fosse CP_4 versato in rate mensili di € 20.000,00 ciascuna (v. doc. 19 di parte attrice).
Perciò, in base alla ripartizione dei compensi concordata fra le tre imprese, a sarebbe Parte_1 spettato 1/4 di detto importo e, perciò, un pagamento mensile di € 5.000,00.
Purtuttavia, l'ultimo pagamento effettuato da a risalirebbe al novembre 2021; CP Parte_1
a partire da tale mese, avrebbe omesso di inviare la documentazione relativa agli incassi CP
ricevuti dalla sua committente.
A lavori ultimati e collaudati, avrebbe sollecitato più volte Costruire a provvedere al Parte_1
saldo delle sue spettanze, senza esito, per cui ora rassegna le suesposte conclusioni, chiedendo un pagina 5 di 8 importo complessivo di € 136.961,29 oltre ad Iva.
1.2. Si è costituita parte convenuta, contestando ampiamente in fatto e diritto quanto dedotto e richiesto dalla parte attrice;
in particolare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del presente
Tribunale a favore del Tribunale di Torino, l'improcedibilità della domanda e chiesto, nel merito, il rigetto delle domande attoree tutte.
2. In diritto.
2.1. In via preliminare va affermata la competenza territoriale di questo Tribunale, in quanto, sulla base della prospettazione della parte attrice, ai fini della mera decisione sull'eccezione di incompetenza, risulta applicabile il foro del luogo ove ha sede il creditore (quindi: Bolzano), ove dovrebbe essere eseguita l'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art. 1182 comma III c.c., dovendosi ritenere per l'applicazione di tale disposizione sufficiente l'esistenza di un criterio di determinazione convenzionale del credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 17989/2016, Cass. n.
21000/2011, Cass. n. 39028/2021 e, da ultima Cass. n. 26106/2022); essendo un tale criterio stato sostenuto dalla parte attrice quale fondamento delle proprie domande, deve ritenersi quindi sussistente la competenza di questo Tribunale a decidere sulle relative domande, mentre la prova del relativo rapporto attiene al merito.
2.2. Ciò premesso, nel merito la domanda attorea di pagamento è rimasta priva di idonea conferma probatoria, con dovuto rigetto integrale della stessa ed accoglimento della domanda principale di rigetto della convenuta, con assorbimento di tutte le altre eccezioni e domande della convenuta (se ed in quanto tempestive).
2.3. Infatti, la pur ampia attività istruttoria svolta in corso di causa non ha permesso di accertare l'asserita conclusione del contratto nei termini sostenuti dalla parte attrice.
2.4. Se, infatti, deve ritenersi comprovato, anche in base all'ampia documentazione depositata dalla parte attrice in corso di causa (cfr. docc. 54 ss. dell'attrice) che dell'attività sia stata svolta, in ordine al cantiere oggetto di causa, da parte dell'attrice, nell'interesse della convenuta (il che viene peraltro già confermato dalle fatture a riguardo emesse e pacificamente pagate, cfr. docc.
20 ss. dell'attrice), non è stato però comprovato il solo titolo contrattuale a riguardo assunto dalla parte attrice e, quindi, neanche, il quantum azionato.
2.5. A riguardo va in primo luogo preso atto che le fatture pacificamente pagate dalla convenuta
(cfr. docc. 20 ss. dell'attrice) indicano in primo luogo un'attività di “consulenza” e non fanno riferimento al solo contratto qui azionato;
a ciò si aggiunge, che, a seguito di ordini di esibizione pagina 6 di 8 ex art. 210 cpc, la terza ha prodotto in giudizio, in data 17.11.2023, due fatture da CP_3 essa stessa saldate a favore dell'attrice e apparentemente riferite al cantiere di cui è Pt_1
causa, la prima la n. 1/2022, per 11.431,65 oltre Iva, la seconda, la n. 6/2021, per € 2519,22 oltre
Iva, come anche la terza (già ), ha pagato, all'attrice un importo di € CP_2 CP_7
5000,00 oltre Iva, sempre in relazione al cantiere oggetto di causa, come risulta dalla fattura
9/2021 dd. 24.11.2021, depositata in data 23.4.2024.
2.6. Di fronte a tali pagamenti, parte attrice, alla quale incombeva l'onere di prova ex art. 2697
c.c. non ha provato che l'attività da essa svolta (e apparentemente pagata da più soggetti) sia avvenuta in esecuzione del solo accordo contrattuale da essa invocato, su incarico della convenuta.
2.7. Infatti, il contratto stesso si riferisce pacificamente ad accordi tra la committente e la CP_4
convenuta, per cui non è stato firmato dalla parte attrice (cfr. doc. 1 dell'attrice) e, tenuto conto del coinvolgimento di (ulteriori) terzi, che hanno a loro volta pagato degli importi alla società attorea, non può ritenersi comprovato, anche solo per presunzioni, che la convenuta si sia obbligata, alle condizioni invocate, al pagamento di (ulteriori) somme a favore dell'attrice.
2.8. A riguardo va anche preso atto che parte attrice non solo non ha formulato una domanda ex art. 1657 c.c., ma una quantificazione giudiziale del compenso, in mancanza della prova di un
(valido) titolo, non può neanche ritenersi ammissibile (cfr. Cass. civ. n. 26365/2022); ciò vale a maggior ragione per le “ottimizzazioni” azionate, diverse da un “compenso” per un servizio prestato, che già di per sé non appaiono suscettibili di quantificazione giudiziale, in mancanza della prova che siano state (validamente) pattuite in un determinato ammontare.
2.9. Ne consegue, senz'altro, il rigetto integrale delle domande della parte attrice, con assorbimento di tutte le altre difese, eccezioni e richieste delle parti.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'attrice soccombente
(art. 91 c.p.c.).
3.2. Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2), per lo scaglione di valore applicabile (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), tranne per la fase di trattazione ed istruttoria, tenuto conto della particolarmente ampia attività istruttoria svolta, anche in via di prova delegata, svoltasi dinnanzi a diversi Tribunali, per cui a riguardo si applica il compenso massimo.
pagina 7 di 8 3.3. Ai compensi così liquidati si aggiungono l'indennità di trasferta (art. 11 d.m. 55/2014), nell'ammontare ritenuto congruo, nonché le spese vive, come da nota spese, oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree tutte;
condanna la parte attrice a rimborsare alla Parte_1
parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
16.938,00 per compensi, in € 531,28 per spese anticipate, nonché € 800,00 per indennità di trasferta, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 27 gennaio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3407/2022 promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. SMOLEI
ALESSANDRO, avv. dott. MIORI LUCIANO e avv. dott. ZAMUNARO LORENZO, con studio a Bolzano, Via Duca d'Aosta nr. 51, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE contro l'impresa individuale (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del titolare (c.f. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'avv. dott. SURACE EMANUELA, con studio a Torino, Via Legnano 28, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA in punto: pagamento somma in base a contratto;
trattenuta in decisione a seguito di concessione di un termine scritto, per precisazione delle conclusioni, sino al 24.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e reietta, così giudicare: nel merito: 1) accertare e dichiarare
l'inadempimento da parte di Costruire del contratto concluso con Controparte_1 [...]
per i motivi dedotti in atti;
2) conseguentemente condannare Parte_1
all'adempimento del contratto concluso con Controparte_1 [...]
e così al pagamento in favore di quest'ultima di: - € 39.340,00 oltre ad Parte_1
pagina 1 di 8 IVA, per l'attività di management e consulenza nello sviluppo, gestione ed esecuzione del cantiere Mercato di Corso Sardegna a Genova;
- € 52.180,34 oltre ad IVA, pari a 1/6 delle ottimizzazioni (risparmio di spesa sul budget inizialmente concordato) conseguite nell'esecuzione della copertura vetrata;
- € 45.440,95 oltre ad IVA, pari a 1/6 delle ottimizzazioni (risparmio di spesa sul budget inizialmente concordato) conseguite nell'esecuzione delle vetrine;
per complessivi € 136.961,29 oltre ad IVA, o della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta ad esito della espletanda istruttoria, in ogni caso oltre a interessi dal dì della domanda sino al saldo al tasso di cui al D.Lgs. 231/02; 3) in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.” di parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione: - Dato atto ed accertato che Costruire non riconosce e contesta le allegazioni e produzioni di parte avversa comprese le e mail ed altra corrispondenza (non certificata) circa contenuto e provenienza, così come indicato per punti nella narrativa della comparsa costitutiva ed in tutte le memorie istruttorie oltre che nella memoria autorizzata datata 11.12.2023; - Dato atto ed accertato che ha già incassato per le proprie attività l'importo di euro 26.660,00 Pt_1
oltre IVA, come, peraltro, ammesso dalla stessa attrice;
- Dato atto ed accertato che oltre a tale importo, per il cantiere oggetto di giudizio ha, altresì, incassato da (Già Pt_1 Controparte_2
Geca s.r.l) e da gli importi risultanti da ordine di esibizione e da Controparte_3
dichiarazione del teste all'udienza del 26 marzo 2024 e comunque durante Testimone_1
l'istruttoria così come disposta dall'Ill.mo Giudice adito;
- Dato atto delle risultanze probatorie consistenti nella documentazione prodotta da parte convenuta e dalle deposizioni dei testi escussi nel corso di tutta l'istruttoria nonché, infine, di quanto emerso a seguito dell'ordine di esibizione;
- Considerato che il Giudicante ha già deciso parzialmente le questioni pregiudiziali, preliminari ed istruttorie ferma restando l'opposizione di parte convenuta in merito alla modifica dell'ordinanza datata 17.11.2023, nella quale si chiedeva e si chiede tutt'ora l'inammissibilità dei documenti contenuti nella chiavetta USB dell'attrice con relativa espunzione di quelli numerati sub 66, 71, 78, 85, 94, 98, 99, 108, 122, 127 e 159 (richiamando la memoria autorizzata datata
11.12.2023); - Considerato che il Giudice ha, infine, respinto l'istanza di ammissione della CTU accogliendo le argomentazioni della convenuta, da ultimo, specificate all'udienza dellì
06.06.2024 e tutt'ora ribadite;
IN VIA PRELIMINARE: Qualora la relativa decisione non fosse già assorbita dalla seguente enucleata domanda principale: a) dichiarare l'improcedibilità della
pagina 2 di 8 domanda e della causa per i motivi argomentati nel punto 4 di cui alla comparsa di costituzione
e risposta;
b) dichiarare l'inesistenza e/o nullità del cosiddetto “allegato 1” prodotto dall'attrice
e qualificato come contratto concluso tra le parti, per mancata accettazione e comunque per le ragioni di cui ai punti 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta;
IN VIA PRINCIPALE E
NEL MERITO: Respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni argomentate nella comparsa di costituzione e negli atti successivi ed in particolare nelle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. oltre che nelle verbalizzazioni in udienza. IN VIA
SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi che il Tribunale ritenesse valido tra le parti il contratto scritto di cui all'allegato 1 avversario (mai sottoscritto dalle parti): A) - Dato atto ed accertata la scorrettezza nonchè la slealtà di per avere incassato, trattenuto per sé e Pt_1 nascosto alle altre parti contrattuali, le cd. “provvigioni” sui lavori affidati ai fornitori quali impresa CO e Colt Italia s.r.l. (Già Geca Colt s.r.l.) per il cantiere di Genova di cui era committente - Dato atto ed accertato che detta condotta sleale si è Controparte_4 ripercossa, a “cascata”, anche sulla buona reputazione di nei confronti di CP CP_4
deteriorando, così, irrimediabilmente i rapporti tra tutti gli attori contrattuali: - Dichiarare, per tutte le suesposte ragioni, risolto il contratto concluso tra le parti in qualsiasi forma, con la conseguenza che nessun importo ulteriore debba essere versato dalla convenuta all'attrice. - In ogni caso, avendo l'attrice percepito indebite somme di denaro dai fornitori Controparte_5
(già Geca Colt s.r.l.), respingere la domanda attorea anche per tale motivo. Con
[...]
espressa riserva di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da cotale condotta, in separata sede. B) Per la parte relativa alle cd. “ottimizzazioni”: - Dato atto ed accertato che il pagamento delle predette è subordinato non solo alla loro esistenza, bensì all'effettivo incasso da parte di
Costruire; - Dato atto ed accertato che non ha incassato alcunchè per tale causale;
- CP
Dato atto ed accertato, oltretutto che il contratto di cui all'allegato 1 esclude la possibilità per
(e per Gem) di rivalersi su in caso di inadempienza di (sempre, repetita Pt_1 CP CP_4
iuvant, nella denegata ipotesi avesse validità il contratto invocato da ) : Respingere la Pt_1
domanda di pagamento della quota di 1/6 su di esse e/o qualunque altro importo a tale titolo e per tale causale. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la società attorea deduce pagina 3 di 8 riassuntivamente che avrebbe, a partire dal mese di luglio 2020 e fino al mese di dicembre 2021, prestato in favore dell'odierna convenuta, attività di management, assistenza tecnica e consulenza in riferimento al cantiere “Mercato di Corso Sardegna” di Genova, avente ad oggetto opere di riqualificazione e rifacimento della struttura che avrebbe ospitato l'antico mercato ortofrutticolo della città.
Segnatamente, tra le parti sarebbe intercorso un rapporto negoziale, qualificato dalle parti come rapporto di consulenza, ma riconducibile al tipo contrattuale dell'appalto di servizi, concluso verbalmente e per fatti concludenti, in base al quale avrebbe collaborato con Parte_1 CP nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del diverso contratto (v. doc. 1 dell'attrice), stipulato a monte in data 12.10.2020 tra la stessa e l'appaltante CP Controparte_6
L'oggetto e il contenuto delle prestazioni svolte da nonché il corrispettivo pattuito, Parte_1
sarebbero quindi ricavabili da tale contratto, con cui avrebbe affidato a CP_4 CP
l'incarico di svolgere le ivi specificate “attività di sviluppo tecnico” e di “management comprensivo delle richieste di offerta, selezione dei competitor con il metodo del confronto qualità prezzo, assistenza all'ufficio acquisti nella fase assegnazione dell'incarico, lavoro di raccordo tra le varie aziende che parteciperanno all'appalto in funzione dell'avanzamento del cantiere, visita alle imprese nella fase di produzione per accertare la rispondenza delle richieste di capitolato con l'effettiva esecuzione dei manufatti, questo senza costituire il controllo qualità che è un onere comunque in carico alla mandante, presenza in cantiere durante le fasi più delicate della posa in opera”, in relazione alla fornitura e posa della copertura vetrata (allegato
“A”) e delle vetrate (allegato “B”) per il predetto cantiere.
Nell'allegato n. 1 di detto contratto, le parti avrebbero espressamente previsto che il compenso spettante a Costruire sarebbe stato da quest'ultima ripartito con e con Gem Metal - Parte_1
Wood & Glass S.r.l. poiché , nello svolgimento del suo incarico, si sarebbe avvalsa CP
della loro collaborazione.
Del complessivo pattuito in € 264.000,00, € 66.000,00 avrebbero quindi dovuto essere pagati alla odierna attrice;
da tali importi avrebbero dovuto essere detratte le spese vive sostenute dalle tre imprese e il costo di eventuali consulenti.
Oltre a ciò, nel medesimo allegato sarebbe stato stabilito che la metà delle “ottimizzazioni”, cioè del risparmio di spesa conseguito da al completamento dei lavori e risultante dal raffronto CP_4
tra il preventivo di spesa concordato e gli importi effettivamente spesi, sarebbe stato suddiviso in pagina 4 di 8 tre parti uguali tra , e Gem. CP Parte_1
Di conseguenza, a sarebbe spettato 1/6 del risparmio finale ottenuto con le suddette Parte_1
“ottimizzazioni” rispetto al budget iniziale stabilito nel contratto del 12.10.2020, complessivamente pari a € 3.508.000,00.
L'attrice avrebbe dato piena esecuzione al contratto concluso, avendo, tra l'altro predisposto i cronoprogrammi relativi alle tempistiche di preparazione e assegnazione degli appalti per l'esecuzione della copertura vetrata e delle vetrine, redatto le lettere di invito e preparato la documentazione da spedire alle imprese partecipanti alle gare di appalto per la fornitura e posa in opera della copertura vetrata e delle vetrine, redigendo anche i relativi capitolati di appalto, curato la progettazione esecutiva e di dettaglio per le richieste di offerta e per la compilazione degli ordini, nonché si sarebbe occupata della progettazione dei singoli vetri che formavano la copertura in vetro, avrebbe predisposto la sequenza da rispettare per la loro installazione, seguendo le fasi della loro consegna e collocazione, avrebbe svolto attività di raccordo tra le varie imprese coinvolte nella realizzazione della copertura e delle vetrate, nonché avrebbe effettuato
(assieme a e a Gem) il controllo sul budget e sui prezzi esposti in fattura dalle ditte CP
incaricate, al fine di accertare la rispondenza di tali importi con le richieste di capitolato e con quanto indicato negli ordini inviati.
Nel corso del 2021, l'attrice avrebbe emesso nei confronti della convenuta numerose fatture in acconto riguardanti l'attività prestata, che sarebbero anche state saldate, avendo la convenuta versato complessivi € 26.660,00 oltre Iva (v. docc. 20-26 dell'attrice).
Tali fatture sarebbero state emesse a seguito dei conteggi effettuati direttamente da CP
, titolare della ditta Costruire;
successivamente, nel settembre 2021, si
[...] Controparte_1
sarebbe accordato con affinché, di lì in avanti, il saldo degli importi dovuti gli fosse CP_4 versato in rate mensili di € 20.000,00 ciascuna (v. doc. 19 di parte attrice).
Perciò, in base alla ripartizione dei compensi concordata fra le tre imprese, a sarebbe Parte_1 spettato 1/4 di detto importo e, perciò, un pagamento mensile di € 5.000,00.
Purtuttavia, l'ultimo pagamento effettuato da a risalirebbe al novembre 2021; CP Parte_1
a partire da tale mese, avrebbe omesso di inviare la documentazione relativa agli incassi CP
ricevuti dalla sua committente.
A lavori ultimati e collaudati, avrebbe sollecitato più volte Costruire a provvedere al Parte_1
saldo delle sue spettanze, senza esito, per cui ora rassegna le suesposte conclusioni, chiedendo un pagina 5 di 8 importo complessivo di € 136.961,29 oltre ad Iva.
1.2. Si è costituita parte convenuta, contestando ampiamente in fatto e diritto quanto dedotto e richiesto dalla parte attrice;
in particolare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del presente
Tribunale a favore del Tribunale di Torino, l'improcedibilità della domanda e chiesto, nel merito, il rigetto delle domande attoree tutte.
2. In diritto.
2.1. In via preliminare va affermata la competenza territoriale di questo Tribunale, in quanto, sulla base della prospettazione della parte attrice, ai fini della mera decisione sull'eccezione di incompetenza, risulta applicabile il foro del luogo ove ha sede il creditore (quindi: Bolzano), ove dovrebbe essere eseguita l'obbligazione di pagamento ai sensi dell'art. 1182 comma III c.c., dovendosi ritenere per l'applicazione di tale disposizione sufficiente l'esistenza di un criterio di determinazione convenzionale del credito (cfr. Cass. SS.UU. n. 17989/2016, Cass. n.
21000/2011, Cass. n. 39028/2021 e, da ultima Cass. n. 26106/2022); essendo un tale criterio stato sostenuto dalla parte attrice quale fondamento delle proprie domande, deve ritenersi quindi sussistente la competenza di questo Tribunale a decidere sulle relative domande, mentre la prova del relativo rapporto attiene al merito.
2.2. Ciò premesso, nel merito la domanda attorea di pagamento è rimasta priva di idonea conferma probatoria, con dovuto rigetto integrale della stessa ed accoglimento della domanda principale di rigetto della convenuta, con assorbimento di tutte le altre eccezioni e domande della convenuta (se ed in quanto tempestive).
2.3. Infatti, la pur ampia attività istruttoria svolta in corso di causa non ha permesso di accertare l'asserita conclusione del contratto nei termini sostenuti dalla parte attrice.
2.4. Se, infatti, deve ritenersi comprovato, anche in base all'ampia documentazione depositata dalla parte attrice in corso di causa (cfr. docc. 54 ss. dell'attrice) che dell'attività sia stata svolta, in ordine al cantiere oggetto di causa, da parte dell'attrice, nell'interesse della convenuta (il che viene peraltro già confermato dalle fatture a riguardo emesse e pacificamente pagate, cfr. docc.
20 ss. dell'attrice), non è stato però comprovato il solo titolo contrattuale a riguardo assunto dalla parte attrice e, quindi, neanche, il quantum azionato.
2.5. A riguardo va in primo luogo preso atto che le fatture pacificamente pagate dalla convenuta
(cfr. docc. 20 ss. dell'attrice) indicano in primo luogo un'attività di “consulenza” e non fanno riferimento al solo contratto qui azionato;
a ciò si aggiunge, che, a seguito di ordini di esibizione pagina 6 di 8 ex art. 210 cpc, la terza ha prodotto in giudizio, in data 17.11.2023, due fatture da CP_3 essa stessa saldate a favore dell'attrice e apparentemente riferite al cantiere di cui è Pt_1
causa, la prima la n. 1/2022, per 11.431,65 oltre Iva, la seconda, la n. 6/2021, per € 2519,22 oltre
Iva, come anche la terza (già ), ha pagato, all'attrice un importo di € CP_2 CP_7
5000,00 oltre Iva, sempre in relazione al cantiere oggetto di causa, come risulta dalla fattura
9/2021 dd. 24.11.2021, depositata in data 23.4.2024.
2.6. Di fronte a tali pagamenti, parte attrice, alla quale incombeva l'onere di prova ex art. 2697
c.c. non ha provato che l'attività da essa svolta (e apparentemente pagata da più soggetti) sia avvenuta in esecuzione del solo accordo contrattuale da essa invocato, su incarico della convenuta.
2.7. Infatti, il contratto stesso si riferisce pacificamente ad accordi tra la committente e la CP_4
convenuta, per cui non è stato firmato dalla parte attrice (cfr. doc. 1 dell'attrice) e, tenuto conto del coinvolgimento di (ulteriori) terzi, che hanno a loro volta pagato degli importi alla società attorea, non può ritenersi comprovato, anche solo per presunzioni, che la convenuta si sia obbligata, alle condizioni invocate, al pagamento di (ulteriori) somme a favore dell'attrice.
2.8. A riguardo va anche preso atto che parte attrice non solo non ha formulato una domanda ex art. 1657 c.c., ma una quantificazione giudiziale del compenso, in mancanza della prova di un
(valido) titolo, non può neanche ritenersi ammissibile (cfr. Cass. civ. n. 26365/2022); ciò vale a maggior ragione per le “ottimizzazioni” azionate, diverse da un “compenso” per un servizio prestato, che già di per sé non appaiono suscettibili di quantificazione giudiziale, in mancanza della prova che siano state (validamente) pattuite in un determinato ammontare.
2.9. Ne consegue, senz'altro, il rigetto integrale delle domande della parte attrice, con assorbimento di tutte le altre difese, eccezioni e richieste delle parti.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'attrice soccombente
(art. 91 c.p.c.).
3.2. Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2), per lo scaglione di valore applicabile (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), tranne per la fase di trattazione ed istruttoria, tenuto conto della particolarmente ampia attività istruttoria svolta, anche in via di prova delegata, svoltasi dinnanzi a diversi Tribunali, per cui a riguardo si applica il compenso massimo.
pagina 7 di 8 3.3. Ai compensi così liquidati si aggiungono l'indennità di trasferta (art. 11 d.m. 55/2014), nell'ammontare ritenuto congruo, nonché le spese vive, come da nota spese, oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree tutte;
condanna la parte attrice a rimborsare alla Parte_1
parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
16.938,00 per compensi, in € 531,28 per spese anticipate, nonché € 800,00 per indennità di trasferta, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 27 gennaio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 8 di 8