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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 5144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5144 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8200/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8200/2022 promossa da:
(cod. fisc. ) e , con il proc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
dom. avv. GIUSTETTO GIANLUCA, VIA MARTINI MAURI 13 Torino
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. DELLA GIOVANNA Controparte_1 P.IVA_1
VITTORIA LETIZIA, LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE CREMA Controparte_2
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via principale respingere per i motivi di cui in narrativa le domande tutte formulate dalla
con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, P.IVA , in CP_1 P.IVA_1
persona della procuratrice speciale in persona del Consigliere Delegato dott. Parte_3
, nei confronti dei sig.ri ed , perché infondate Parte_4 Parte_1 Parte_2
in fatto ed in diritto e conseguentemente revocare anche parzialmente e/o dichiarare nullo e/o
inefficace e/o inesistente il decreto ingiuntivo n. 2182/2022 emesso dal Tribunale di Brescia, in data
26/05/2022 (RG 5306/2022);
In via subordinata: in ogni denegata ipotesi e per mero tuziorismo difensivo, per tutte le eccezioni e
difese in atti, contenere la condanna dei sig.ri ed al pagamento a Parte_1 Parte_2
favore della nei limiti di legge, anche in via equitativa;
CP_1
In ogni caso: vinte le spese, competenze ed onorari di causa, oltre la indennità forfettaria del 15%,
oltre C.P.A. ed IVA;
Per parte opposta:
Nel merito, in via principale:
1) rigettare l'avversa opposizione e così ogni domanda, anche istruttoria, nessuna esclusa, poiché
infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti
degli opponenti;
Nel merito, in via principale:
2) accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del sig. , Controparte_1 Parte_1
(cod. fisc. ), residente in [...], ed C.F._1 [...]
(cod. fisc. ), residente in [...] C.F._2
19, in proprio e quale socio della della Controparte_3
somma di € 206.453,29, oltre interessi come da domanda, maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo, oltre spese e compensi professionali liquidati in virtù del decreto ingiuntivo n. 2182/2022
R.g. 5306/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 26.05.2022 e per l'effetto condannarli al
pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e , quest'ultimo in proprio e quale Pt_1 Parte_2
socio illimitatamente responsabile della Controparte_3
convenivano in giudizio la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2182/2022 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Brescia.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 206.453,29, era riferita a somme dovute in forza di un contratto di leasing stipulato con al NG EA (Italia) s.p.a. da IA La LL s.n.c. di
LI EL e AN NI (ora IA La LL s.r.l. in liquidazione), di cui gli opponenti si erano costituiti garanti;
- che, infatti, in data 07/12/2010, la NG. EA (Italia) stipulava con la IA La LL
Snc di LI EL e AN NI un contratto di locazione finanziaria n. 147313,
avente ad oggetto due unità immobiliari a destinazione produttiva site nel Comune di
Mappano;
- che il valore d'acquisto dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria veniva stabilito in Euro 500.000,00 oltre IVA;
- che la concedente, con comunicazione del 10 settembre 2015 lamentava il mancato rispetto da parte dell'utilizzatrice delle obbligazioni assunte con il contratto di locazione finanziaria e, avvalendosi della clausola risolutiva di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto,
dichiarava risolto il contratto;
- che in data 29.05.2018 la concedente entrava in possesso dell'immobile;
- che il contratto di locazione finanziaria doveva essere inquadrato come leasing traslativo, per cui doveva trovare applicazione analogica l'art. 1526 c.c.;
- che, pertanto, dovendo la concedente restituire tutti i canoni incassati in precedenza, non residuava credito alcuno in capo alla sua cessionaria, odierna opposta;
- che, in subordine, doveva essere ricondotta a equità la penale contrattuale, considerato come la stima del valore dell'immobile effettuata dalla concedente risultava notevolmente inferiore al valore del bene alla data di perfezionamento del contratto.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando l'inoperatività dell'art. 1526 c.c.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la discussione e decisione della stessa.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 24.11.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Premesso, infatti, come debba darsi per pacifico e assodato come al contratto in esame non possano trovare applicazione diretta le disposizioni contenute nella Legge 124/2017, entrata in vigore successivamente alla risoluzione di diritto del negozio inter partes; parte opponente, enfatizzando la portata traslativa del contratto di leasing, ha sostenuto la nullità della clausola delle condizioni generali di contratto disciplinanti gli effetti conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore e, invocando l'applicazione del dettato di cui al primo comma dell'art. 1526 c.c., ha preteso la restituzione dei canoni pagati, essendo già avvenuta la restituzione dell'immobile.
La decisione della presente controversia, pertanto, dipende dalla soluzione alla questione che per lungo tempo ha diviso la giurisprudenza, ossia l'applicabilità o meno dell'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore. A tal riguardo va osservato come le pronunce giurisprudenziali che (soprattutto nel passato) hanno ipotizzato l'applicazione dell'art. 1526 c.c. traevano giustificazione dall'esigenza di ricondurre ad equilibrio le posizioni negoziali delle parti in seguito alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, a fronte di clausole contrattuali che prevedevano in tali casi il diritto del concedente a conseguire i canoni scaduti e a scadere, previa loro attualizzazione, nonché la restituzione dell'immobile, senza contrappesi.
Tali clausole contrattuali, infatti, risultavano contrastanti con i principi regolatori in tema di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, secondo i quali la prestazione a carico della parte inadempiente deve essere tale da porre la controparte nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto al contratto di leasing, evitando, quindi, che l'inadempimento si trasformasse in una ragione di arricchimento per il concedente, il quale finiva per conseguire vantaggi superiori rispetto a quelli conseguibili in caso di esecuzione corretta del rapporto.
Per tale ragione, a fronte di simili clausole, ritenendo l'art. 1526 c.c. norma imperativa o, quanto meno, espressione di un principio di ordine pubblico in materia risarcitoria, si era ritenuto ipotizzabile nei leasing con portata traslativa l'applicazione dell'art. 1526 c.c., chiaramente con l'intento di evitare un ingiustificato arricchimento del concedente in caso di inadempimento dell'utilizzatore.
Sennonchè, a prescindere da ogni considerazione in ordine al carattere imperativo della norma richiamata (tesi difficilmente conciliabile con la previsione del secondo comma della disposizione in questione) tale soluzione, frutto di una evidente forzatura ermeneutica, implicante l'applicazione al contratto di leasing di una disposizione dettata per una tipologia contrattuale differente, quale la vendita con riserva della proprietà, in tanto poteva trovare giustificazione, in quanto le parti non avessero regolato pattiziamente gli effetti discendenti dalla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, in modo da assicurare il risarcimento del danno patito dalla parte adempiente in coerenza con i principi risarcitori.
In sostanza, quindi, l'applicazione dell'art. 1526 c.c. al leasing finanziario non deve avvenire in maniera automatica e soprattutto non può trovare giustificazione laddove le parti abbiano affrontato già in sede contrattuale il possibile squilibrio delle posizioni delle parti in caso di risoluzione per inadempimento, mediante una regolamentazione che escluda possibili arricchimenti ingiustificati del concedente, ossia l'esigenza cui era rivolta la scelta giurisprudenziale di applicare in via analogica l'art. 1526 c.c.
Ciò, in particolare, avviene in tutti i casi in cui, come nel contratto in esame, la disciplina pattizia degli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria preveda da una parte l'irrilevanza della vicenda risolutiva sulle prestazioni già eseguite, con conseguente diritto del concedente a trattenere i canoni già scaduti, nonché il diritto a titolo di penale a conseguire i canoni a scadere attualizzati alla data della risoluzione e il prezzo dell'opzione acquisto (oltre all'eventuale maggior danno da provarsi in concreto) e, dall'altro lato, il diritto del concedente a vedersi ridotta la prestazione risarcitoria così determinata nella misura pari all'importo che la concedente avrà
realizzato dalla vendita del bene, al netto di tasse e spese, una volta che il bene stesso sarà stato riconsegnato.
La meritevolezza di tale assetto dei rapporti conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento e, quindi, la legittimità di clausole del tenore di quelle esaminate risulta indirettamente confermato dalla previsione di cui all'art. 1 commi 136 e seguenti della Legge
124/2017, la quale, sebbene non direttamente applicabile al contratto in parola, comunque conferma
“a posteriori” la legittimità della clausola conforme a quanto stabilito dal legislatore per i contratti di leasing successivi;
nonché ha trovato definitiva conferma dalla Corte di Cassazione (sentenza n.
15202/2018), la quale ha confermato l'equilibrio delle posizioni delle parti regolate nei termini in discussione, con l'accortezza di fare ricorso ai parametri della buona fede contrattuale ex art. 1375
c.c. (e degli strumenti codicistici già a disposizione, quale l'eventuale riduzione della penale manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c.) al fine di evitare possibili effetti distorsivi discendenti dall'applicazione della clausola contrattuale in casi “estremi”.
Tali conclusioni vanno affermate a prescindere dalla distinzione puramente giurisprudenziale fra leasing traslativo e di mero godimento, la cui distinzione peraltro oggi probabilmente merita di essere riesaminata, anche alla luce della disciplina complessiva dettata per il contratto di leasing dal legislatore del 2017.
Per tali ragioni, pertanto, deve essere disattesa la difesa di parte opponente, rivolta a ottenere la declaratoria di nullità della clausola contrattuale disciplinante gli effetti discendenti dalla risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, con pretesa applicazione in sua sostituzione dell'art. 1526 c.c.
Parimenti infondata è la difesa articolata in via subordinata, diretta a ottenere una riduzione della penale contrattualmente pattuita, sulla base del mero presupposto di una inadeguatezza della stima dell'immobile oggetto della locazione finanziaria.
Il credito oggetto, di ingiunzione, infatti, è stato determinato previa detrazione dall'ammontare delle somme dovute in forza della penale del valore di stima dell'immobile.
Parte opponente non ha contestato la soluzione contrattuale adottata dalla concedente, ma si è limitata a osservare come la stima del valore di mercato del bene fosse notevolmente inferiore rispetto al valore attribuito in sede di stipula del contratto di leasing.
Sennonchè va osservato come, a fronte di una perizia di stima disposta su incarico della concedente e prodotta in atti, parte opponente si è limitata a contestarne la quantificazione, omettendo, tuttavia,
di produrre una differente valutazione estimativa o, comunque, argomentare sotto quali profili di estimo la perizia in atti non fosse corretta o attendibile, né tanto meno riversando in atti offerte di acquisto dell'immobile per un prezzo superiore.
A fronte di una contestazione apodittica nei termini sopra esposti, pertanto, deve ritenersi che, in difetto di rilievi di natura differente da quello sopra evidenziato, anche sotto tale profilo l'opposizione in esame non possa trovare accoglimento.
Per tali ragioni, pertanto, considerate assorbite le ulteriori difese articolate, il decreto ingiuntivo deve trovare conferma ed essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e , quest'ultimo in proprio e quale Pt_1 Parte_2
socio illimitatamente responsabile della Controparte_3
nei confronti di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_1
2182/2022 emesso dal Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 27 novembre 2025
Il giudice
FR RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8200/2022 promossa da:
(cod. fisc. ) e , con il proc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
dom. avv. GIUSTETTO GIANLUCA, VIA MARTINI MAURI 13 Torino
parte opponente contro
(cod. fisc. ), con il proc. dom. avv. DELLA GIOVANNA Controparte_1 P.IVA_1
VITTORIA LETIZIA, LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE CREMA Controparte_2
parte opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via principale respingere per i motivi di cui in narrativa le domande tutte formulate dalla
con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, P.IVA , in CP_1 P.IVA_1
persona della procuratrice speciale in persona del Consigliere Delegato dott. Parte_3
, nei confronti dei sig.ri ed , perché infondate Parte_4 Parte_1 Parte_2
in fatto ed in diritto e conseguentemente revocare anche parzialmente e/o dichiarare nullo e/o
inefficace e/o inesistente il decreto ingiuntivo n. 2182/2022 emesso dal Tribunale di Brescia, in data
26/05/2022 (RG 5306/2022);
In via subordinata: in ogni denegata ipotesi e per mero tuziorismo difensivo, per tutte le eccezioni e
difese in atti, contenere la condanna dei sig.ri ed al pagamento a Parte_1 Parte_2
favore della nei limiti di legge, anche in via equitativa;
CP_1
In ogni caso: vinte le spese, competenze ed onorari di causa, oltre la indennità forfettaria del 15%,
oltre C.P.A. ed IVA;
Per parte opposta:
Nel merito, in via principale:
1) rigettare l'avversa opposizione e così ogni domanda, anche istruttoria, nessuna esclusa, poiché
infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti
degli opponenti;
Nel merito, in via principale:
2) accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del sig. , Controparte_1 Parte_1
(cod. fisc. ), residente in [...], ed C.F._1 [...]
(cod. fisc. ), residente in [...] C.F._2
19, in proprio e quale socio della della Controparte_3
somma di € 206.453,29, oltre interessi come da domanda, maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo, oltre spese e compensi professionali liquidati in virtù del decreto ingiuntivo n. 2182/2022
R.g. 5306/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 26.05.2022 e per l'effetto condannarli al
pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e , quest'ultimo in proprio e quale Pt_1 Parte_2
socio illimitatamente responsabile della Controparte_3
convenivano in giudizio la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2182/2022 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Brescia.
Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 206.453,29, era riferita a somme dovute in forza di un contratto di leasing stipulato con al NG EA (Italia) s.p.a. da IA La LL s.n.c. di
LI EL e AN NI (ora IA La LL s.r.l. in liquidazione), di cui gli opponenti si erano costituiti garanti;
- che, infatti, in data 07/12/2010, la NG. EA (Italia) stipulava con la IA La LL
Snc di LI EL e AN NI un contratto di locazione finanziaria n. 147313,
avente ad oggetto due unità immobiliari a destinazione produttiva site nel Comune di
Mappano;
- che il valore d'acquisto dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria veniva stabilito in Euro 500.000,00 oltre IVA;
- che la concedente, con comunicazione del 10 settembre 2015 lamentava il mancato rispetto da parte dell'utilizzatrice delle obbligazioni assunte con il contratto di locazione finanziaria e, avvalendosi della clausola risolutiva di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto,
dichiarava risolto il contratto;
- che in data 29.05.2018 la concedente entrava in possesso dell'immobile;
- che il contratto di locazione finanziaria doveva essere inquadrato come leasing traslativo, per cui doveva trovare applicazione analogica l'art. 1526 c.c.;
- che, pertanto, dovendo la concedente restituire tutti i canoni incassati in precedenza, non residuava credito alcuno in capo alla sua cessionaria, odierna opposta;
- che, in subordine, doveva essere ricondotta a equità la penale contrattuale, considerato come la stima del valore dell'immobile effettuata dalla concedente risultava notevolmente inferiore al valore del bene alla data di perfezionamento del contratto.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando l'inoperatività dell'art. 1526 c.c.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la discussione e decisione della stessa.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 24.11.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Premesso, infatti, come debba darsi per pacifico e assodato come al contratto in esame non possano trovare applicazione diretta le disposizioni contenute nella Legge 124/2017, entrata in vigore successivamente alla risoluzione di diritto del negozio inter partes; parte opponente, enfatizzando la portata traslativa del contratto di leasing, ha sostenuto la nullità della clausola delle condizioni generali di contratto disciplinanti gli effetti conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore e, invocando l'applicazione del dettato di cui al primo comma dell'art. 1526 c.c., ha preteso la restituzione dei canoni pagati, essendo già avvenuta la restituzione dell'immobile.
La decisione della presente controversia, pertanto, dipende dalla soluzione alla questione che per lungo tempo ha diviso la giurisprudenza, ossia l'applicabilità o meno dell'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore. A tal riguardo va osservato come le pronunce giurisprudenziali che (soprattutto nel passato) hanno ipotizzato l'applicazione dell'art. 1526 c.c. traevano giustificazione dall'esigenza di ricondurre ad equilibrio le posizioni negoziali delle parti in seguito alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, a fronte di clausole contrattuali che prevedevano in tali casi il diritto del concedente a conseguire i canoni scaduti e a scadere, previa loro attualizzazione, nonché la restituzione dell'immobile, senza contrappesi.
Tali clausole contrattuali, infatti, risultavano contrastanti con i principi regolatori in tema di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, secondo i quali la prestazione a carico della parte inadempiente deve essere tale da porre la controparte nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto al contratto di leasing, evitando, quindi, che l'inadempimento si trasformasse in una ragione di arricchimento per il concedente, il quale finiva per conseguire vantaggi superiori rispetto a quelli conseguibili in caso di esecuzione corretta del rapporto.
Per tale ragione, a fronte di simili clausole, ritenendo l'art. 1526 c.c. norma imperativa o, quanto meno, espressione di un principio di ordine pubblico in materia risarcitoria, si era ritenuto ipotizzabile nei leasing con portata traslativa l'applicazione dell'art. 1526 c.c., chiaramente con l'intento di evitare un ingiustificato arricchimento del concedente in caso di inadempimento dell'utilizzatore.
Sennonchè, a prescindere da ogni considerazione in ordine al carattere imperativo della norma richiamata (tesi difficilmente conciliabile con la previsione del secondo comma della disposizione in questione) tale soluzione, frutto di una evidente forzatura ermeneutica, implicante l'applicazione al contratto di leasing di una disposizione dettata per una tipologia contrattuale differente, quale la vendita con riserva della proprietà, in tanto poteva trovare giustificazione, in quanto le parti non avessero regolato pattiziamente gli effetti discendenti dalla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, in modo da assicurare il risarcimento del danno patito dalla parte adempiente in coerenza con i principi risarcitori.
In sostanza, quindi, l'applicazione dell'art. 1526 c.c. al leasing finanziario non deve avvenire in maniera automatica e soprattutto non può trovare giustificazione laddove le parti abbiano affrontato già in sede contrattuale il possibile squilibrio delle posizioni delle parti in caso di risoluzione per inadempimento, mediante una regolamentazione che escluda possibili arricchimenti ingiustificati del concedente, ossia l'esigenza cui era rivolta la scelta giurisprudenziale di applicare in via analogica l'art. 1526 c.c.
Ciò, in particolare, avviene in tutti i casi in cui, come nel contratto in esame, la disciplina pattizia degli effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria preveda da una parte l'irrilevanza della vicenda risolutiva sulle prestazioni già eseguite, con conseguente diritto del concedente a trattenere i canoni già scaduti, nonché il diritto a titolo di penale a conseguire i canoni a scadere attualizzati alla data della risoluzione e il prezzo dell'opzione acquisto (oltre all'eventuale maggior danno da provarsi in concreto) e, dall'altro lato, il diritto del concedente a vedersi ridotta la prestazione risarcitoria così determinata nella misura pari all'importo che la concedente avrà
realizzato dalla vendita del bene, al netto di tasse e spese, una volta che il bene stesso sarà stato riconsegnato.
La meritevolezza di tale assetto dei rapporti conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento e, quindi, la legittimità di clausole del tenore di quelle esaminate risulta indirettamente confermato dalla previsione di cui all'art. 1 commi 136 e seguenti della Legge
124/2017, la quale, sebbene non direttamente applicabile al contratto in parola, comunque conferma
“a posteriori” la legittimità della clausola conforme a quanto stabilito dal legislatore per i contratti di leasing successivi;
nonché ha trovato definitiva conferma dalla Corte di Cassazione (sentenza n.
15202/2018), la quale ha confermato l'equilibrio delle posizioni delle parti regolate nei termini in discussione, con l'accortezza di fare ricorso ai parametri della buona fede contrattuale ex art. 1375
c.c. (e degli strumenti codicistici già a disposizione, quale l'eventuale riduzione della penale manifestamente eccessiva ex art. 1384 c.c.) al fine di evitare possibili effetti distorsivi discendenti dall'applicazione della clausola contrattuale in casi “estremi”.
Tali conclusioni vanno affermate a prescindere dalla distinzione puramente giurisprudenziale fra leasing traslativo e di mero godimento, la cui distinzione peraltro oggi probabilmente merita di essere riesaminata, anche alla luce della disciplina complessiva dettata per il contratto di leasing dal legislatore del 2017.
Per tali ragioni, pertanto, deve essere disattesa la difesa di parte opponente, rivolta a ottenere la declaratoria di nullità della clausola contrattuale disciplinante gli effetti discendenti dalla risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, con pretesa applicazione in sua sostituzione dell'art. 1526 c.c.
Parimenti infondata è la difesa articolata in via subordinata, diretta a ottenere una riduzione della penale contrattualmente pattuita, sulla base del mero presupposto di una inadeguatezza della stima dell'immobile oggetto della locazione finanziaria.
Il credito oggetto, di ingiunzione, infatti, è stato determinato previa detrazione dall'ammontare delle somme dovute in forza della penale del valore di stima dell'immobile.
Parte opponente non ha contestato la soluzione contrattuale adottata dalla concedente, ma si è limitata a osservare come la stima del valore di mercato del bene fosse notevolmente inferiore rispetto al valore attribuito in sede di stipula del contratto di leasing.
Sennonchè va osservato come, a fronte di una perizia di stima disposta su incarico della concedente e prodotta in atti, parte opponente si è limitata a contestarne la quantificazione, omettendo, tuttavia,
di produrre una differente valutazione estimativa o, comunque, argomentare sotto quali profili di estimo la perizia in atti non fosse corretta o attendibile, né tanto meno riversando in atti offerte di acquisto dell'immobile per un prezzo superiore.
A fronte di una contestazione apodittica nei termini sopra esposti, pertanto, deve ritenersi che, in difetto di rilievi di natura differente da quello sopra evidenziato, anche sotto tale profilo l'opposizione in esame non possa trovare accoglimento.
Per tali ragioni, pertanto, considerate assorbite le ulteriori difese articolate, il decreto ingiuntivo deve trovare conferma ed essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e , quest'ultimo in proprio e quale Pt_1 Parte_2
socio illimitatamente responsabile della Controparte_3
nei confronti di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_1
2182/2022 emesso dal Tribunale di Brescia, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta delle spese di lite,
liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 27 novembre 2025
Il giudice
FR RA