Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 27/03/2026, n. 5828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5828 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05828/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09221/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9221 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2 Sc. B Int. 3;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Economia e Finanze Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a. del Decreto Ministeriale-OMISSIS- – Posizione n. -OMISSIS-, adottato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – Servizio Speciali Benefici in data 4 aprile 2023 e notificato alle ricorrenti il 6 aprile 2023 (doc. 3/d), con cui veniva decretato che l'infermità - Exitus per mesotelioma pleurico epitelioide - sofferta dal gen. Brig. A.M. -OMISSIS- nato il -OMISSIS- a Trieste e deceduto il -OMISSIS- – non dipende da fatti di servizio;
b. del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-– Posizione n. -OMISSIS- reso nell'adunanza n. 3172 del 2411/2022, allegato al Decreto di cui innanzi e con esso conosciuto e notificato alle ricorrenti il 6 aprile 2023 (doc. 3/e), e tutti gli atti antecedenti [presupposti] e successivi;
nonché per l'annullamento
di ogni atto, provvedimento e/o comportamento anche tacito, presupposto, connesso, successivo e/o consequenziale a questi – se ed in quanto esistono –non cogniti, sulla cui base è stata NON RICONOSCIUTA la dipendenza da causa di servizio e sono state RESPINTE le domande di riconoscimento e di equo indennizzo presentate dalle ricorrenti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, e/o nella misura in cui sono lesivi: (i) i rapporti informativi e/o le relazioni predisposte dalle Amministrazioni resistente ai fini della definizione del presente procedimento amministrativo e citati nel Parere qui gravato, anche se non cogniti, e pertanto oggetto di istanza di accesso agli atti predisposta dallo scrivente difensore per conto delle ricorrenti in data 26.05.2023 (doc. 3/f);
nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al RICONOSCIMENTO della dipendenza da causa di servizio delle infermità dichiarate e riconosciute con conseguente ACCOGLIMENTO delle domande di EQUO indennizzo, e/o al rilascio del provvedimento richiesto e denegato, e comunque a tenere tutti i comportamenti e adottare i provvedimenti necessari alla migliore tutela di tutti gli interessi fatti valere dalle ricorrenti, tra cui anche la rinnovazione delle procedure di valutazione sanitaria e amministrativa con una motivazione effettivamente atta a dare conto dell'applicazione dei criteri e dell'iter logico giuridico seguito nella valutazione, anche all'esito, ove ritenuto, della esecuzione di una verificazione o di una consulenza tecnica d'ufficio [con riserva di agire in separato giudizio per tutte le altre tutele non oggetto del presente procedimento e a valere la notifica del presente ricorso, anche ai fini della costituzione in mora, in ordine ai danni tutti iure hereditario e iure proprio, subito dagli odierni ricorrenti, e per il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore dell'Aeronautica e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Economia e Finanze Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. IA ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti - -OMISSIS- e -OMISSIS-, le quali agiscono anche in qualità di eredi della defunta madre, morta in data 13/02/2024, quindi dopo la proposizione del ricorso - sono eredi legittime del Generale di Brigata dell’Aeronautica Militare -OMISSIS-, deceduto in data -OMISSIS-, e con il presente gravame hanno impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo presentata dalle stesse assieme a loro madre in data 13/11/2018, nonché di ogni atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Le ricorrenti rappresentano che il de cuius ha prestato servizio presso diversi reparti operativi dell’Aeronautica Militare dal 17/06/1960 al 29/12/1999 venendo esposto a notevoli quantità d’amianto, che al momento del decesso era in pensione e che la morte è stata causata dalla patologia “Mesotelomia Pleurico Epitelioide”, così come si evince dal referto medico del 10/07/2017.
Il decreto di rigetto è basato sul parere negativo del CVCS n. -OMISSIS-reso nell’adunanza n. 3172 del 24/11/2022 nel quale, considerato che “la parte non produce documentazione probante in merito a quanto richiesto” , è stato espresso il giudizio di non dipendenza in considerazione “dei generici elementi presentati a corredo della domanda ” e del fatto che “ nei rapporti informativi allegati si afferma che l’Amministrazione non è più in possesso di pertinente documentazione sul lavoro svolto”.
Più nel dettaglio, le ricorrenti ritengono sussistente il nesso di dipendenza tra fatti di servizio e patologia che ha causato il decesso sulla base delle seguenti considerazioni:
- il de cuius ha prestato servizio, in qualità di pilota militare, presso sedi (tra cui si segnalano la Base Aerea di Piacenza dal 01.10.1964; il 50° Stormo O.B. come Comandante della 378^ Squadriglia dal 01.04.1967 fino al 01.08.1968; il Reparto Sperimentale di Volo dell’Aeronautica Militare Pratica di Mare dal 01.09.1968 al 05.09.1974) ove era alto il rischio amianto e ha operato su velivoli (Piaggio P.166, Lockheed T-33Shooting Star, Piaggio-Douglas PD-808 e Lockheed F-104 Starfighter) che successivamente per motivi legati alla certa coibentazione in amianto sono stati ritirati dal servizio;
- l’amianto era inoltre presente nei veicoli, negli armamenti e nelle autorimesse e officine di manutenzione degli automezzi in cui è stato costretto ad operare;
- la letteratura medica è concorde nel ritenere sussistente il nesso eziologico tra esposizione ad amianto e malattie cancerogene e, così come risulta dalla documentazione prodotta, è ormai acclarato che nelle sedi operative dell’Aeronautica militare era negli anni in questione presente amianto in grandi quantità;
- in data 10/09/2021, la C.M.O. di Padova, analizzata la documentazione in suo possesso, redigeva il verbale mod. BL/Gn. ACMO -OMISSIS-, con cui riconosceva e certificava l’infermità occorsa al de cuius, ascrivendola alla Tabella A e Categoria 1: “Exitus per mesotelioma pleurico epitelioide” con percentuale di danno biologico pari al 100% e di invalidità permanente anch’essa pari al 100% . La C.M.O. inoltre rilasciava la seguente dichiarazione dal tenore confessorio ai fini del riconoscimento del nesso causale: “ [Il militare] Ha volato su vari velivoli militari sui quali è stata accertata la presenza di amianto in prevalenza nei condotti di scarico dai quali, a velivolo fermo, potevano disperdersi sottili fibre generate dalle alte temperature…”.
Il gravame risulta affidato alle seguenti censure:
I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 5, 7, 11e 14del dpr 461/2001, in combinato disposto con gli artt. 64 del DPR 1092/1973, ed in relazione agli artt. 1 e ss. della Legge 241/1990 [unitamente a tutte le altre norme citate negli atti impugnati e nella domanda amministrativa].
Secondo parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe erroneamente applicato le norme procedurali che disciplinano lo svolgimento dell’istruttoria di cui al DPR n. 461/2001; invero, la parte istante, così come nel caso di specie è avvenuto, è tenuta soltanto a presentare una domanda scritta nella quale deve indicare “la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso, allegando ogni documenti utile”, mentre è l’Amministrazione che è obbligata a produrre “ una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale” . Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto negli atti impugnati, la documentazione che attesta la sussistenza del nesso causale esiste ed era – o perlomeno avrebbe dovuto essere - nella disponibilità del CVCS; invero, l’Ente deputato a raccogliere la documentazione è il Comando Aeronautica militare di Roma - Sezione Personale in congedo e già nel 2019 detto Comando aveva provveduto a far pervenire la documentazione in suo possesso all’Ispettorato Generale della Sanità Militare, ente quest’ultimo che poi dava corso, tramite la competente C.M.O. di Padova, alla definizione per quanto di propria competenza, della pratica.
II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 Legge 241/1990 e eccesso di potere per violazione dell’art. 3 Legge 241/1990. Carenza di istruttoria; difetto di motivazione. Violazione per eccesso di potere per erronea interpretazione e/o travisamento della situazione di fatto, errore sul presupposto, difetto di istruttoria, incongruità, illogicità. Contraddittorietà della motivazione. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere ed in particolare travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza, evidente erroneità, incongruenza, contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia, carenza del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni .
II.1 Ancora sulla violazione dell’art. 7 del DPR 461/2001, in combinato disposto con l’art. 64 del DPR 1092/1973.
II.2 Illegittimità degli atti impugnati con riferimento alla normativa di cui in epigrafe, e per violazione delle norme di cui all’art. 2087 cc in combinato disposto con gli articoli4, 19, 20 e 21 del d.p.r. 303/1956 (norme di prevenzione tecnica) e quelle di cui agli artt. 377 e 387 del DPR 547/55 (norme di protezione individuale), oltre che dell’art. 2087 c.c.
II.3 Rilevanza della violazione dell’obbligo di istruttoria [Consiglio di Stato Sent. 3418/2019]. Illegittimità degli atti impugnati per dissociazione dalle leggi scientifiche
II.4 Rilevanza della assenza di ogni riferimento al dato di servizio, e alle condizioni di rischio, e per la mancata valutazione degli elementi documentali e probatori dei ricorrenti. Violazione del diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di difesa [art.7ess. della legge del 7 agosto 1990, n 241].
In secondo luogo, è stato censurato il giudizio di non dipendenza perché, al contrario di quanto ritenuto dall’Amministrazione, anche in base alla consolidata giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi sussistente sia l’esposizione ad amianto per chi abbia prestato servizio nei reparti operativi dell’Aeronautica militare sia il nesso causalità tra fatti di servizio e patologia cancerogena; invero,
il nesso causale può sufficientemente fondarsi su un criterio del “più probabile che non” e, inoltre, l’esposizione ad amianto è sempre la conditio sine qua non per l’insorgenza del mesotelioma.
2. Le Amministrazione intimate si sono costituite in giudizio con memoria di mera forma.
3. In vista della udienza fissata per la trattazione del merito della controversia, parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione e memorie.
4. Alla udienza pubblica del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato, in applicazione dei principi in materia di nesso causale e riparto dell’onere della prova nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al d.P.R. 461/2001.
5.1. Ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 461/2001, « [I] l Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione» .
Quanto all’onere della prova, si rammenta che se è vero che nella propria domanda l’istante, ai sensi dell’art. 2, deve allegare ogni documento utile, è altresì vero che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, “ Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa”. Inoltre, l’art. 7, comma 1, stabilisce che “Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato”.
5.2 Nel caso di specie, deve essere evidenziato che le ricorrenti in sede di istanza allegavano tutta la documentazione in loro possesso, tra cui, merita di essere citato, il verbale n. -OMISSIS- del 10/09/2021 con cui C.M.O. di Padova, con riguardo alla patologia che ha determinato il decesso del de cuius, ha determinato la percentuale di danno biologico nella misura del 100% e la percentuale di invalidità permanente anch’essa nella misura del 100%; in tale verbale, infatti, nella parte riguardante i dati anamnestici, la C.M.O. ha rilevato che il de cuius “ha volato su vari velivoli militari sui quali è stata accertata la presenza di amianto in prevalenza nei condotti di scarico dai quali, a velivolo fermo, potevano disperdersi sottili fibre generate dalla alte temperature”.
Inoltre, come si evince dallo stato di servizio del de cuius, quest’ultimo nel corso della sua carriera ha svolto per larga parte mansioni operative (prevalentemente come pilota militare) e, pertanto, può senz’altro essere annoverato nell’ambito del personale soggetto “ all’esposizione diretta a livelli di fibre aerodisperse significativi tali da determinare, per intensità e durata, condizioni di esposizione qualificata” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 2 febbraio 2024, n. 2061).
5.3 La motivazione del parere del CVCS gravato pertanto non convince perché si limita a ritenere insussistente il dedotto nesso causale tra fatti di servizio e patologia sofferta solamente perché l’istanza è stata ritenuta essere generica e non fornita di adeguato supporto probatorio, senza che invece siano stati svolti più approfonditi accertamenti istruttori; al contrario, dalla documentazione agli atti, il Collegio ritiene che le istanti avessero fornito un principio di prova e che quindi l’Amministrazione fosse tenuta a compiere una seria e approfondita attività istruttoria prima di pronunciarsi in senso negativo sull’istanza. In altri termini, non è l’istanza delle ricorrente, bensì il parere del CVCS a dover essere considerato generico e non supportato da adeguata attività istruttoria, con la conseguenza che lo stesso deve essere ritenuto viziato; né può essere ritenuta circostanza sufficiente a giustificare il rigetto il riferimento al fatto che l’Amministrazione non sarebbe più in possesso “ di pertinente documentazione sul lavoro svolto” dal de cuius, dal momento che sembra improbabile che il Ministero della Difesa non sia effettivamente più in possesso di elementi utili a ricostruire le mansioni nel tempo svolte dal de cuius.
6. In accoglimento del ricorso, pertanto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati e il Ministero della Difesa dovrà nuovamente istruire il procedimento riguardante il de cuius, in contraddittorio tecnico con le eredi odierni ricorrenti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna le Amministrazione resistenti al pagamento, in favore delle ricorrenti, ciascuna per la propria quota ereditaria, dell’importo complessivo di € 3.305,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NI, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
IA ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ME | IO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.