Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 21/03/2025, n. 5833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5833 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05833/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06765/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6765 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, intimato e non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita con riconoscimento dei sei scatti ex art 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente rappresenta di essere cessato dal servizio nell’Esercito “a domanda”, successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo.
Il ricorrente lamenta di aver diritto - ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 2 dell’articolo 6-bis del decreto legge n. 387/1987 - all’attribuzione, per la liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio.
1.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione e omessa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito in legge 20 novembre 1987 n. 472.
1.3. All’udienza pubblica del 5 marzo 2025, sentite le parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3. Ciò premesso appare opportuno citare le sentenze n. 8298 del 21 giugno 2022, n. 9011 dell’1 luglio 2022 e n.9033 del 4 luglio 2022 adottate da questo Tribunale in merito al riconoscimento dei 6 scatti stipendiali, le quali si soffermano sull’applicazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 nella parte in cui dispone al primo comma che: “… Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto” .
Al secondo comma del riferito d.l. si stabilisce inoltre che: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
4. Orbene, tali pronunce favorevoli hanno sancito il diritto al riconoscimento di sei scatti per gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento militare e non riguardano, invece, gli ex appartenenti dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare.
Sul punto si richiama il recente arresto del Consiglio di Stato (Sez. II, 16 marzo 2023 n.2762) che sul punto ha così statuito: “Il CGARS ha, infatti, chiarito che l’art 16 l. 121/1981, sopra richiamato e a cui l’art. 6 d.l. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6 bis, senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi del medesimo art. 16 l. 121/1981.
Il Codice dell’ordinamento militare, come detto, si è quindi limitato a non innovare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all’interno del Codice dell’ordinamento militare (CGARS n. 1329/2022 che ha escluso il beneficio con riferimento agli appartenenti alla Marina militare in quanto Forza Armata non rientrante tra le forze di polizia ad ordinamento militare).
Né sono idonei a supportare una diversa decisione le fattispecie di cui ai primi due commi dell’art. 1911 c.o.m. Da un lato, il comma primo del citato articolo delinea una fattispecie di attribuzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio agli ufficiali in servizio permanente, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, quale alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall’articolo 1082 che è stato abrogato dall’art. 1, comma 258, l. 190/2014, a decorrere dal primo gennaio, con la conseguenza che, non essendo più contemplata la promozione per abrogazione dell’art. 1082 c.o.m., detti militari neppure possono chiedere una prestazione alternativa a quella (si configura un caso di obbligazione facoltativa e non di obbligazione alternativa, con conseguente estinzione dell’obbligazione per impossibilità della prestazione principale ex art 1256 c.c.). Dall’altro lato il comma secondo del citato art. 1911 c.om. prevede che il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli artt. 1076 comma 1 e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; anche gli artt. 1076 e 1077 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 258, l. 190/2014, con la conseguenza che il venir meno della condizione legittimante l’attribuzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, cioè il conseguimento della promozione ai sensi degli artt. 1076 comma 1 e 1077 (appunto abrogati), non consente di attribuire il beneficio controverso, salvo che per gli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione», condizioni che nel caso di specie non risultano comprovate”.
5. Conclusivamente, l’applicazione delle sopra richiamate coordinate giurisprudenziali al caso di specie conduce all’esclusione del beneficio in esame nei confronti del ricorrente per difetto del requisito soggettivo costituito dall’appartenenza ad una delle categorie per il quale la legge riconosce l’istituto dei sei scatti, ossia una forza di polizia, ad ordinamento militare o civile.
6. Le spese di giudizio sono nulle stante la mancata costituzione della parte resistente in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della parte resistente in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Elefante, Presidente FF
Ida Tascone, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Francesco Elefante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.