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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2215/2024, avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LIANA IALEGGIO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GEMMA ZAMPARELLI, presso il cui studio C.F._2
risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21/03/2025;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10/07/2024, ha dedotto: di avere contratto matrimonio Parte_1
civile con , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Controparte_1 dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Fragneto L'Abate (atto n. 1, parte I, serie A, Reg. Atti Per di Matrimonio anno 2023); che dalla convivenza nascevano i figli (nata a [...] il
05/10/2017) ed (nato a [...] il [...]); che il Tribunale di Benevento, con Per_2
Decreto del 19/12/2023 omologava la separazione tra i coniugi, alle condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale depositato in data 04/10/2023: “a) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, e gli stessi dimoreranno nella casa coniugale con la madre, con facoltà per il SI. di vederli CP_1
e tenerli con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi;
c) la casa coniugale verrà assegnata alla SI.ra ; d) le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate Parte_1
secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
e) il SI. corrisponderà, Controparte_1 entro il giorno 05 del mese, €.200,00 mensili, ovvero €.100,00= per ogni figlio), rivalutabili secondo
l'indice Istat, per il mantenimento dei minori;
f) le spese straordinarie, previamente concordate,
(mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; g) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli). h) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
i) I SI.ri
[...]
e , entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano al Parte_1 Controparte_1
reciproco mantenimento;
j) I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni forma di questione economica e patrimoniale nel pieno rispetto delle condizioni di separazione e dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro per ogni causa, titolo o ragione”; ha dedotto, inoltre, il peggioramento delle proprie condizioni economiche e il miglioramento delle condizioni economiche del resistente -trasferitosi in Germania nelle more della separazione- e di provvedere in via esclusiva all'accudimento dei figli.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto: pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi;
aumentare l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente, prevedendolo nella misura di euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
Con istanza del 30/01/2025, l'Avv. Liana Ialeggio, per parte ricorrente, ha chiesto un breve rinvio per la fissazione di nuova udienza di comparizione delle parti, attesa la pendenza -tra le stesse parti- di trattative di bonario componimento;
In data 12/03/2025 si è costituito , il quale ha Controparte_1
rappresentato la volontà dei coniugi di addivenire ad un accordo e ha chiesto la conversione del divorzio da giudiziale a congiunto.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21/03/2025, entrambe le parti hanno chiesto, previa trasformazione della procedura da giudiziale in congiunta, l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo i patti e le condizioni riportate nell'accordo sottoscritto in data 14/03/2025, allegato all'istanza congiunta del 17/03/2025: “a) i coniugi, separati con decisione del 12/12/2023, continueranno a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto;
Per b) i figli, entrambi minori, ed saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2
con prevalenza degli stessi nella casa materna;
c) il SI. sarà libero di vederli e tenerli CP_1
con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo preventivo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi;
d) le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze lavorative di entrambi i coniugi ed in particolare, per le festività natalizie, per preventivo accordo dei genitori, trascorreranno il 24/25/26 dicembre
Per con un genitore e alternativamente, il 30 e 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro genitore;
e) e
, per le festività Pasquali, trascorreranno alternativamente la domenica delle Palme e di Per_2
Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro genitore;
f) Analogamente, per le festività di legge ossia 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre, 15 agosto e 1 novembre alternativamente e previo accordo tra i genitori;
g) Per le vacanze estive i bambini trascorreranno ad anni alternati i primi 15 giorni del mese di luglio con un genitore e la seconda parte del mese con l'altro genitore, la stessa calendarizzazione accadrà per il mese di agosto, previo accordo e calendario da concordare entro il 15 giugno;
h) il SI. corrisponderà, entro il giorno 05 del mese, Controparte_1
€400,00 mensili, ovvero € 200,00= per ogni figlio), rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento dei minori;
i) le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; j) entrambi
i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti
(fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli) k) I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni forma di questione economica e patrimoniale nel pieno rispetto delle condizioni di separazione e dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro per ogni causa, titolo
o ragione”.
Con ordinanza del 24/03/2025, il Giudice ha disposto la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale e rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 12/12/2023) di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito con sentenza n.
2469/23, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono
Per contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei due figli della coppia, (nata a Benevento il 05/10/2017) ed (nato a [...] il [...]), per cui il Tribunale Per_2
ritiene di poterle recepire nella presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi , Parte_1
c.f. e , c.f. C.F._1 Controparte_1
(atto n. 1, parte I, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2023); C.F._2
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Fragneto L'Abate (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2215/2024, avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LIANA IALEGGIO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. GEMMA ZAMPARELLI, presso il cui studio C.F._2
risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21/03/2025;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10/07/2024, ha dedotto: di avere contratto matrimonio Parte_1
civile con , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Controparte_1 dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Fragneto L'Abate (atto n. 1, parte I, serie A, Reg. Atti Per di Matrimonio anno 2023); che dalla convivenza nascevano i figli (nata a [...] il
05/10/2017) ed (nato a [...] il [...]); che il Tribunale di Benevento, con Per_2
Decreto del 19/12/2023 omologava la separazione tra i coniugi, alle condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale depositato in data 04/10/2023: “a) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
b) i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, e gli stessi dimoreranno nella casa coniugale con la madre, con facoltà per il SI. di vederli CP_1
e tenerli con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi;
c) la casa coniugale verrà assegnata alla SI.ra ; d) le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate Parte_1
secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
e) il SI. corrisponderà, Controparte_1 entro il giorno 05 del mese, €.200,00 mensili, ovvero €.100,00= per ogni figlio), rivalutabili secondo
l'indice Istat, per il mantenimento dei minori;
f) le spese straordinarie, previamente concordate,
(mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; g) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti (fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli). h) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
i) I SI.ri
[...]
e , entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano al Parte_1 Controparte_1
reciproco mantenimento;
j) I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni forma di questione economica e patrimoniale nel pieno rispetto delle condizioni di separazione e dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro per ogni causa, titolo o ragione”; ha dedotto, inoltre, il peggioramento delle proprie condizioni economiche e il miglioramento delle condizioni economiche del resistente -trasferitosi in Germania nelle more della separazione- e di provvedere in via esclusiva all'accudimento dei figli.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto: pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio;
confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi;
aumentare l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente, prevedendolo nella misura di euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate.
Con istanza del 30/01/2025, l'Avv. Liana Ialeggio, per parte ricorrente, ha chiesto un breve rinvio per la fissazione di nuova udienza di comparizione delle parti, attesa la pendenza -tra le stesse parti- di trattative di bonario componimento;
In data 12/03/2025 si è costituito , il quale ha Controparte_1
rappresentato la volontà dei coniugi di addivenire ad un accordo e ha chiesto la conversione del divorzio da giudiziale a congiunto.
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21/03/2025, entrambe le parti hanno chiesto, previa trasformazione della procedura da giudiziale in congiunta, l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo i patti e le condizioni riportate nell'accordo sottoscritto in data 14/03/2025, allegato all'istanza congiunta del 17/03/2025: “a) i coniugi, separati con decisione del 12/12/2023, continueranno a vivere separatamente, portandosi reciproco rispetto;
Per b) i figli, entrambi minori, ed saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2
con prevalenza degli stessi nella casa materna;
c) il SI. sarà libero di vederli e tenerli CP_1
con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo preventivo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi;
d) le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze lavorative di entrambi i coniugi ed in particolare, per le festività natalizie, per preventivo accordo dei genitori, trascorreranno il 24/25/26 dicembre
Per con un genitore e alternativamente, il 30 e 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro genitore;
e) e
, per le festività Pasquali, trascorreranno alternativamente la domenica delle Palme e di Per_2
Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro genitore;
f) Analogamente, per le festività di legge ossia 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre, 15 agosto e 1 novembre alternativamente e previo accordo tra i genitori;
g) Per le vacanze estive i bambini trascorreranno ad anni alternati i primi 15 giorni del mese di luglio con un genitore e la seconda parte del mese con l'altro genitore, la stessa calendarizzazione accadrà per il mese di agosto, previo accordo e calendario da concordare entro il 15 giugno;
h) il SI. corrisponderà, entro il giorno 05 del mese, Controparte_1
€400,00 mensili, ovvero € 200,00= per ogni figlio), rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento dei minori;
i) le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; j) entrambi
i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti
(fermo restando l'obbligo di mantenimento per i figli) k) I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni forma di questione economica e patrimoniale nel pieno rispetto delle condizioni di separazione e dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro per ogni causa, titolo
o ragione”.
Con ordinanza del 24/03/2025, il Giudice ha disposto la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale e rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 12/12/2023) di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione definito con sentenza n.
2469/23, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto, in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra riportate- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono
Per contrarie a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei due figli della coppia, (nata a Benevento il 05/10/2017) ed (nato a [...] il [...]), per cui il Tribunale Per_2
ritiene di poterle recepire nella presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi , Parte_1
c.f. e , c.f. C.F._1 Controparte_1
(atto n. 1, parte I, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 2023); C.F._2
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Fragneto L'Abate (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Ilaria Romano