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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2828/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18442/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Palazzo Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberit Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00377720 51 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2832/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 31.10.2025 alla Regione Campania e all'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 028 2025 00377720 51 000, notificata in data 04.09.2025, relativa all'omesso versamento della Tassa Auto, anno d'imposta 2020, per l'importo complessivo di € 136,95. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata cartella, per omessa e/
o irregolare notifica del prodromico avviso di accertamento e/o degli atti presupposti. Eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine triennale.
In data 20.1.2026, l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava proprie controdeduzioni, contestando nel merito il ricorso, del quale chiedeva il rigetto. In via preli i are, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica del presupposto avviso di accertamento.
In data 10.12.2025, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, deducendo e documentando l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento.
In data 2.2.2026, il ricorrente depositava memoria difensiva in replica alla documentazione prodotta dalla
Regione Campania, insistendo per l'inesistenza giuridica della notifica degli atti prodromici.
All'udienza del 13.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. CE TE, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 4.9.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 31.10.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata intimazione, non avendo ricevuto la notifica delle prodromiche cartelle esattoriali nonché degli avvisi di accertamento all'origine della pretesa fiscale.
Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144;
Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, la Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, ha - a suo dire - documentato l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 064105659585, all'origine della odierna controversia, eseguita in data 11.8.2023 per “compita giacenza”. Al riguardo, osserva lo scrivente che l'esame della documentazione istruttoria depositata dalla resistente Regione, non consente affatto di ritenere regolarmente eseguita la notifica del menzionato avviso di accertamento.
In particolare, l'avviso di ricevimento versato in atti appare quasi del tutto illeggibile, individuandosi soltanto la scritta “avvisato”, peraltro vergata a mano, restando del tutto incerta la relativa data e nulla evincendosi circa l'asserita “compiuta giacenza.” Difettando, quindi, la prova documentale circa la notifica del presupposto avviso di accertamento, non può che derivarne, in applicazione dei principi interpretativi sopra menzionati, l'annullamento della gravata cartella.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico della sola Regione Campania, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 136,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 250,00 di cui € 30,00 per spese, € 80,00 per la fase di studio, € 60,00 per la fase introduttiva, € 80,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
CE TE, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della
Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con ricorso ritualmente notificato in data
31.10.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla la gravata cartella esattoriale;
b) condanna la Regione
Campania al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 250,00 di cui
€ 30,00 per spese, € 80,00 per la fase di studio, € 60,00 per la fase introduttiva, € 80,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 13.2.2026. IL GIUDICE dr.
CE TE
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18442/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Palazzo Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberit Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00377720 51 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2832/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 31.10.2025 alla Regione Campania e all'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 028 2025 00377720 51 000, notificata in data 04.09.2025, relativa all'omesso versamento della Tassa Auto, anno d'imposta 2020, per l'importo complessivo di € 136,95. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata cartella, per omessa e/
o irregolare notifica del prodromico avviso di accertamento e/o degli atti presupposti. Eccepiva, altresì, la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine triennale.
In data 20.1.2026, l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava proprie controdeduzioni, contestando nel merito il ricorso, del quale chiedeva il rigetto. In via preli i are, deduceva la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla notifica del presupposto avviso di accertamento.
In data 10.12.2025, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, deducendo e documentando l'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento.
In data 2.2.2026, il ricorrente depositava memoria difensiva in replica alla documentazione prodotta dalla
Regione Campania, insistendo per l'inesistenza giuridica della notifica degli atti prodromici.
All'udienza del 13.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. CE TE, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 4.9.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 31.10.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata intimazione, non avendo ricevuto la notifica delle prodromiche cartelle esattoriali nonché degli avvisi di accertamento all'origine della pretesa fiscale.
Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144;
Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, la Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, ha - a suo dire - documentato l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 064105659585, all'origine della odierna controversia, eseguita in data 11.8.2023 per “compita giacenza”. Al riguardo, osserva lo scrivente che l'esame della documentazione istruttoria depositata dalla resistente Regione, non consente affatto di ritenere regolarmente eseguita la notifica del menzionato avviso di accertamento.
In particolare, l'avviso di ricevimento versato in atti appare quasi del tutto illeggibile, individuandosi soltanto la scritta “avvisato”, peraltro vergata a mano, restando del tutto incerta la relativa data e nulla evincendosi circa l'asserita “compiuta giacenza.” Difettando, quindi, la prova documentale circa la notifica del presupposto avviso di accertamento, non può che derivarne, in applicazione dei principi interpretativi sopra menzionati, l'annullamento della gravata cartella.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a carico della sola Regione Campania, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 136,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 250,00 di cui € 30,00 per spese, € 80,00 per la fase di studio, € 60,00 per la fase introduttiva, € 80,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
CE TE, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti della
Regione Campania e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con ricorso ritualmente notificato in data
31.10.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla la gravata cartella esattoriale;
b) condanna la Regione
Campania al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 250,00 di cui
€ 30,00 per spese, € 80,00 per la fase di studio, € 60,00 per la fase introduttiva, € 80,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario, che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 13.2.2026. IL GIUDICE dr.
CE TE