Articolo 2 della Legge 9 ottobre 1980, n. 659
Articolo 1Articolo 3
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24 ottobre 1980
Art. 2.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei prodotti di cui al precedente articolo il contenuto in acido erucico, calcolato sul contenuto globale in acidi grassi nella fase grassa, non puo' superare il 5 per cento.
Detto limite si applica ai prodotti messi in commercio per la prima volta a decorrere dalla data suddetta.
Per i prodotti gia' in commercio il limite sopra detto si applica a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1980