Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 05/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4092/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico Daniela Pol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta sub n. 4092/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e
Federico Trento della Civica Avvocatura e dall'avv. domiciliatario Paola La Guardia, giusta procura in atti, appellante contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Alberto Rasi e
Giulia Rasi, entrambi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Enrico Bertorelle, giusta procura in atti,
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3
del suo legale rappresentante pro tempore, contumace appellate
In punto: appello avverso la sentenza n. 329/2023 emessa in data 19/04/2023 dal Giudice di Pace di Bolzano, pubblicata in data 28/09/2023 e notificata in data 29/11/2023 trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 19/12/2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte appellante: come da note scritte depositate in data 17/10/2024
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice
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29.11.2023 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. Controparte_1
avverso le n. 17 cartelle di pagamento (nn. 09720210111636966000;
09720210128023162000; 09720210052658285000; 02120210001866718000;
02120210002111144000; 02120210001866617000; 02120210001866819000;
02120220001894702000; 02120220001894904000; 02120220001895510000;
02120220001895308000; 02120220001895409000; 02120220001895106000;
02120220001894803000; 02120220001895005000; 02120220001895207000;
09720210238384444000) emesse dall' ; Controparte_3
- per l'effetto, confermare le suddette cartelle di pagamento per la parte riferibile ai sottostanti verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del . Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi” per parte appellata : come da note scritte Controparte_1
depositate in data 14/10/2024
“chiede la conferma integrale della sentenza impugnata”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., depositato in data 29/09/2022, la con sede a Bolzano, proponeva opposizione avverso n. 17 Controparte_1
cartelle di pagamento, emesse dall' (Agente della Controparte_3
Riscossione per la Provincia di Bolzano) su incarico, tra altri enti, anche del Parte_1
[...]
A sostegno dell'opposizione chiedeva, in via principale, accertarsi e dichiararsi, nei suoi confronti, “la carenza di legittimazione passiva” nonché “l'assenza di qualsivoglia diritto delle controparti a procedere ad esecuzione forzata”.
Premesso di essere “nota società che svolge attività di noleggio autovetture senza conducente in tutta Italia”, specificava “che una porzione consistente della clientela di
è rappresentata da privati che noleggiano le autovetture di proprietà dell'odierna CP_1
attrice per periodi limitati nel tempo;
che quando viene concluso un contratto di
Pag. 2 di 11 noleggio senza conducente, perde la disponibilità effettiva, cioè materiale, CP_1
dell'autolettura che passa in capo al locatario/utilizzatore del veicolo;
che in dipendenza di quanto sopra, il locatario, fino alla conclusione del noleggio, è tenuto a rispondere delle infrazioni del codice della strada commesse in occasione ed in conseguenza del noleggio/guida del veicolo noleggiato;
che materialmente il verbale di accertamento della violazione stradale viene notificato alla società proprietaria dell'automezzo, nel caso di specie la che a fronte della notifica Controparte_1
del predetto verbale, sia al fine di consentire al il recupero del Parte_1
credito derivante dalle sanzioni amministrative conseguenti all'infrazione delle norme sulla circolazione stradale che in adesione al principio di leale collaborazione con l'ente impositore, ha sempre regolarmente comunicato i dati di chi aveva CP_1
materialmente stipulato il contratto di noleggio (fatto pacifico in causa); che, per maggiore chiarezza espositiva, i verbali di accertamento delle contravvenzioni stradali tutti, risalenti nel tempo, furono regolarmente notificati dal alla Parte_1
Hertz in qualità di proprietario del mezzo, che esercitando l'attività di una CP_1
autonoleggio comunicò a sua volta la Polizia Municipale di i dati identificativi Pt_1
del locatore/trasgressore (come agevolmente riscontrabile dai supporti informatici
DVD che si depositano tutto sub 1); che il richiede oggi il Parte_1
pagamento delle sanzioni amministrative risalenti agli anni 2016 e seguenti direttamente alla società proprietaria dell'autoveicolo (e non già all'effettivo autore della violazione) in base al discusso obbligo di solidarietà di cui all'art. 196 del codice della strada;
… [omissis]”.
Si costituiva in giudizio l' , che, in via preliminare, Controparte_3 chiedeva dichiararsi, nei suoi confronti, “l'assoluto difetto di legittimazione passiva”, in via subordinata, dichiararsi “l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse” e, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, di essere tenuta indenne in ordine a qualunque conseguenza pregiudizievole, anche in ordine alle spese.
Il si costituiva in giudizio depositando relativa memoria, con la Parte_1
quale chiedeva dichiararsi, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Giudice di Pace per valore e materia, in via preliminare, “l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta
Pag. 3 di 11 valida formazione dei titoli esecutivi (i.e. verbali del )” e, comunque, Parte_1
nel merito, rigettarsi il ricorso per i motivi spiegati in atti.
Con sentenza n. 329/2023, emessa in data 19/04/2023 (a definizione del procedimento ivi iscritto sub R.G. N. 4344/2022), pubblicata in data 28/09/2023 e notificata in data
29/11/2023, in accoglimento delle domande formulate da parte qui appellata
[...]
il Giudice di Pace di Bolzano annullava le cartelle di pagamento emesse Controparte_1
dall' , limitatamente ai ruoli iscritti dal Controparte_3 Parte_1
con compensazione delle spese di lite tra le parti.
[...]
Nella sentenza qui impugnata, rigettata espressamente la sola eccezione di incompetenza per valore, nel dare atto dei diversi orientamenti assunti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità solidale del locatore ai sensi degli artt. 84 e 196 del D.lgs. n. 295/1992, il Giudice di Pace di Bolzano attribuiva, all'intervenuta modifica del primo comma dell'articolo da ultimo citato, la valenza di dato oggettivo a conforto dell'orientamento giurisprudenziale delineato dalla pronuncia n. 10833/2020 della Corte di Cassazione, secondo il quale il proprietario/locatore del veicolo, non avendone la materiale disponibilità, non può essere chiamato a rispondere del pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada in solido con l'autore della violazione e con il locatario.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 27/12/2023, il Parte_1
impugnava tempestivamente detta sentenza, formulando i seguenti motivi di appello:
1. violazione di legge con riferimento agli artt. 7 e 27 c.p.c. nonché violazione ed errata applicazione dell'art. 22-bis della legge n. 689/1981, sostanzialmente riproponendo ex art. 346 c.p.c. le eccezioni di incompetenza per materia e per valore del Giudice di Pace;
2. violazione di legge con riferimento agli artt. 203, co. 1 e 3, 204 e 204-bis del D.lgs.
n. 285/1992 nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c., sostanzialmente riproponendo ex art. 346 c.p.c. l'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata tempestiva impugnazione dei verbali sottesi alle cartelle da annullarsi limitatamente ai ruoli iscritti dal Parte_1
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 196 del D.lgs. n. 285/1992, carenza, contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione.
Pag. 4 di 11 In data 31/01/2024 si costituiva in giudizio la sola appellata Controparte_1
depositando relativa comparsa di risposta, con la quale chiedeva la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza tenutasi in data 18/04/2024 veniva dichiarata la contumacia di parte appellata . Controparte_3
***
1. Il primo motivo di appello è infondato, posto che il decreto legislativo n. 150/2011 individua i criteri di competenza dei giudizi di opposizione, distinguendo tra l'opposizione ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada e l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Nel primo caso, ai sensi dell'art. 7, è competente, per materia, il giudice di pace, indipendentemente dal valore della sanzione, mentre, nel secondo caso, ai sensi dell'art. 6, la competenza è ripartita tra giudice di pace e tribunale, anche in relazione al valore della sanzione irrogata.
La legge nulla dispone in relazione all'opposizione alla cartella di pagamento, ma la
Corte di Cassazione, in diverse occasioni, ha statuito che “…la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all'epoca dell'introduzione della controversia, poiché l'attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato art. 22-bis, fino a 15.493 euro” (cfr. Cass. n. 24753/2011).
Sebbene detta sentenza richiami l'art. 22-bis della legge n. 689/1981, ora abrogato, medesime considerazioni possono estendersi alla nuova normativa di cui ai sopra citati articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 150/2011, in base ai quali, nella determinazione della competenza, non rileva l'importo derivante dalla sommatoria dei titoli azionati e, conseguentemente, sussiste la competenza del giudice di pace qualora le singole contravvenzioni non superino i limiti di legge (“In materia di opposizione all'esecuzione
Pag. 5 di 11 avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme da sanzioni per violazione del codice della strada, qualora l'opposizione si fondi sull'illegittimità della cartella per il mancato esaurimento della procedura amministrativa di impugnazione del verbale presupposto dinanzi al prefetto, la controversia verte sull'esistenza di un valido titolo esecutivo, sicché competente a conoscere dell'opposizione stessa è il giudice di pace, in quanto già competente, "ratione materiae", a conoscere delle controversie inerenti alla formazione dei titoli esecutivi suddetti, ai sensi degli artt. 6 e
7 d.lgs. n. 150 del 2011” cfr. Cass. n. 40561/2021, in conformità a Cass. SS.UU. n.
10261/2018).
Nel caso di specie, l'opposizione riguarda un credito complessivo di € 659.070,97 fatto valere dal ma tale importo è costituito dalla sommatoria di Pt_1 Parte_1
diciassette cartelle esattoriali, ciascuna delle quali riferibile a svariati verbali di contestazione che, tuttavia, individualmente, non risultano contenere sanzioni di importo superiore a quello normativamente fissato.
Pertanto, deve ritenersi sussistere la competenza del Giudice di Pace di Bolzano per il giudizio di primo grado.
2. Il secondo motivo d'appello, inerente all'eccezione di inammissibilità dell'azione per “intervenuta formazione del titolo esecutivo” a seguito di omessa tempestiva opposizione avverso i verbali di accertamento quali atti prodromici all'iscrizione a ruolo degli importi di cui alle cartelle qui impugnate, sollevata da parte appellante nella sua memoria di costituzione di data 03/11/2022, disattesa nel primo grado di giudizio e qui espressamente riproposta, è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento di ulteriori motivi di appello formulati.
Non vi è dubbio alcuno che l'ente appellante abbia impugnato la sentenza nella sua interezza, inerendo l'eccezione, da accogliersi, al suo unico capo, come si evince dal chiaro riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 203 co. 3 e 204-bis del D.lgs.
n. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale di accertamento dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta, ovvero per proporre il ricorso al Prefetto o, in alternativa, l'opposizione innanzi al giudice di pace
(quest'ultima nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 7 D.lgs. n. 150/2011) e, una volta decorsi i termini ivi previsti, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art.
Pag. 6 di 11 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”.
A conforto della fondatezza della formulata eccezione, parte appellante richiama alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione, in base alle quali si deve ritenere preclusa, per il locatore, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento (cfr. Cass. nn. 32920/2022,
510/2023 e 1383/2023).
Sul punto si può anche citare quanto già affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 72/2024, pubblicata in data 23/01/2024.
“Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n.
121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, come invocato della società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex articolo 615 c.p.c. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto
“estintivo” della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio dei veicoli senza conducente, dell'articolo
196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della
Pag. 7 di 11 sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.”
Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
Quanto sopra esposto risulta coerente a consolidato principio di diritto, secondo il quale,
“in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale” (cfr. Cass. n. 9059/2021).
Nel caso di specie, è incontroverso che la notificazione delle cartelle di pagamento, emesse dall' su incarico del sia Controparte_3 Parte_1
stata anticipata dalla rituale notificazione dei verbali di violazione del codice della strada a cui si riferiscono le sanzioni amministrative oggetto delle cartelle medesime.
Ne consegue che l'eccezione, formulata nell'atto di citazione in opposizione alle cartelle di pagamento da parte qui appellata con riferimento al difetto Controparte_1
di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 196 del D.lgs. n. 285/1992, è da ritenersi inammissibile, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento e altresì dovendosi evidenziare che la modifica dell'articolo prima citato, successiva ai verbali di contestazione di violazione del codice della strada, non può avere rilevanza alcuna, atteso che, in materia di sanzioni amministrative, non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr. Cass. nn. 19030/2022 e 1383/2023).
Peraltro, l'eccezione, anche qualora tempestivamente proposta in opposizione ai verbali di contestazione, con riferimento alla formulazione dell'articolo applicabile ratione temporis, sarebbe stata comunque destinata a essere disattesa in quanto la Corte di
Cassazione, anche di recente, ha ribadito che “l'argomento "puramente testuale", sul quale si fonda la tesi che nega la legittimazione passiva del noleggiatore, "non convince, perché privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'art. 196 Codice della Strada". Esso, difatti, non tiene conto "della
Pag. 8 di 11 ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria"; invero il silenzio serbato dalla norma sul "semplice locatore del veicolo" si spiega "in ragione dell'agevole identificabilità, negli altri casi
(diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile", sicché la norma "intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione".
Invece, nel caso della "locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore", tale essendo "la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, sent. 24 settembre 2015, n.
18988, Rv. 636528-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01;
Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14452, non massimata;
Cass. Sez. 2, ord. 17 gennaio 2019, n. 1214; Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4735; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 maggio 2020, n. 9675; Cass. Sez. 2, ord. 15 settembre 2021, n. 24926). Né può dirsi, in senso contrario che "la ratio decidendi di queste sentenze, in quanto basata espressamente sulla necessità che il proprietario-locatore collabori alla identificazione del trasgressore comunicandone le generalità", non ricorre allorché il comportamento del noleggiatore sia "stato sempre improntato alla massima collaborazione", sicché non vi è "ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore" nelle ipotesi "in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli", dovendo "essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 C.d.S., comma 1 ed art. 84 C.d.S. e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l'interpretazione delle relative disposizioni" (così Cass. Sez. 3, ord.
10833 del 2020, cit.). Questa affermazione, infatti, non tiene in debito conto una circostanza già rilevata - peraltro, solo incidentalmente - da questa Corte, ed alla quale già sopra si accennava. Ovvero, che tale obbligo di comunicazione risulta privo di base normativa, non individuabile nell'art. 386 reg. esec. C.d.S., che non menziona - tra i
Pag. 9 di 11 soggetti tenuti a comunicare alle autorità competenti, in caso di alienazione del veicolo, di non essere proprietario o titolare di uno dei diritti di cui all'art. 196 C.d.S. - il
"locatore" del veicolo (come già sottolineato da Cass. Sez. 63, ord. n. 13664 del 2017, cit.)” (cfr. Cass. n. 1383/2023, conformemente a Cass. n. 9675/2020 – “In tema di sanzioni amministrative in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione,
l'articolo 196 del codice della strada, nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge a quello. La ratio di questa interpretazione è di rendere più agevole la posizione della amministrazione che contesta la violazione, poiché nel caso di noleggio il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto solo al locatore. La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore. Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate, così che è irrilevante che, di fatto, la società abbia o meno comunicato i nominativi dei conducenti
(dei locatari), in quanto la norma istituisce come responsabile solidale il proprietario,
e ciò legittima la pretesa del comune verso quest'ultimo”).
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, Controparte_1
proprietaria dei veicoli locati, rimane solidalmente responsabile, unitamente al locatario
(e all'autore, se persona diversa), per il pagamento delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada, e così anche con riguardo alle cartelle di pagamento emesse a seguito di iscrizione a ruolo degli importi rimasti ancora insoluti, posto che la comunicazione dei dati dei locatari, anche se regolarmente effettuata all'ente impositore, non è di per sé idonea a produrre alcun effetto impedivo o estintivo sulla pretesa creditoria, non avendo incidenza sulla sussistente responsabilità solidale del locatore per il pagamento delle sanzioni amministrative.
L'accoglimento della riproposta eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso le diciassette cartelle di pagamento emesse dall' Controparte_3
, in atti indicate, limitatamente ai ruoli iscritti dal
[...] Parte_1
comporta l'integrale riforma della sentenza di primo grado.
Pag. 10 di 11 3. Alla luce dei contrasti giurisprudenziali intervenuti in materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, così definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. accoglie l'atto di appello avverso la sentenza n. 329/2023 del Giudice di Pace di
Bolzano, emessa in data 19/04/2023 e pubblicata in data 28/09/2023;
2. rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. azionata da avverso Controparte_1
le cartelle di pagamento emesse dall' nn. Controparte_3
09720210111636966000, 09720210128023162000, 09720210052658285000,
02120210001866718000, 02120210002111144000, 02120210001866617000,
02120210001866819000, 02120220001894702000, 02120220001894904000,
02120220001895510000, 02120220001895308000, 02120220001895409000,
02120220001895106000, 02120220001894803000, 02120220001895005000,
02120220001895207000, 09720210238384444000, limitatamente ai ruoli iscritti dal con conseguente loro conferma;
Parte_1
3. compensa, integralmente tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in data 04/02/2025
Il Giudice
Daniela Pol
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