CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 568/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Indirizzo_1 Loc.tre Ponti 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MU0190011955U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1169/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti depositati
Resistente: si riporta alle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 citava innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli (ADM) – Ufficio dei Monopoli per il Lazio - Sede di Latina chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe emesso a suo carico, in qualità di obbligata solidale con Nominativo_1 , per l'omesso versamento dell'imposta unica dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1998, relativamente all'anno d'imposta 2019, quantificandola in € 135.291,32, oltre interessi pari a € 27.577,19 e sanzioni pari a
€ 162.349,58.
A tal fine sosteneva l'illegittimità dell'avviso impugnato per: violazione della Legge n. 208/2015 e della
Legge n. 220/2010; incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali;
violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
Chiedeva inoltre in via pregiudiziale di sospendere il presente giudizio, sia con un rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267 secondo comma TFUE, sia in ogni caso per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g) L. 190/2014 e dell'art. 1, comma 66, lett. B, della legge di stabilità 2011 in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.
L'ADM si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e, richiamata la recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di imposta sulla raccolta di scommesse, concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19/12/2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta pregiudiziale di rinvio alla CGUE ex art. 267 TFUE e l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 644, lett. G) della legge n. 190 del 2014 sono infondate.
Secondo parte ricorrente la norma citata comporterebbe, nella sostanza, una disparità di trattamento tra i concessionari - i quali possono dimostrare l'imposta collegandosi al totalizzatore nazionale così da addivenire ad una liquidazione che si basa su elementi effettivi - e i bookmakers comunitari ai quali invece non è consentito il collegamento al totalizzatore nazionale con la conseguenza che la liquidazione dell'imposta da loro dovuta deriva o dai documenti che sono in grado di fornire ad ADM, tra l'altro giudicati discrezionalmente dall'Ufficio, o, in difetto, da un accertamento di tipo induttivo, oggettivamente punitivo in quanto prevede, in ogni caso, l'applicazione dell'aliquota massima. A ciò si aggiunga che quando, a cagione dell'intervenuta cessazione del rapporto, viene meno il collegamento con il bookmaker, che detiene tutti i dati relativi al movimento delle scommesse (tipologia delle giocate ed importi), non è possibile neanche fornire documenti che ADM possa reputare sufficienti a consentire una liquidazione analitica dell'imposta con la conseguente ingiusta equiparazione all'ipotesi di sottrazione di base imponibile e con applicazione quindi di una sanzione particolarmente afflittiva che va dal 120% al 240%.
Si tratta di un'argomentazione non condivisibile.
La differenziazione oggettivamente esistente è infatti ampiamente giustificata perché i soggetti che vengono tassati maggiormente sono quelli che sfuggono volontariamente al fisco e decidono, autonomamente, di non produrre elementi documentali, fatto che conduce alla logica presunzione di una raccolta sensibilmente maggiore rispetto alla media provinciale. La moltiplicazione al triplo della base imponibile è quindi del tutto giustificata e soprattutto è determinata da una oggettiva diversità di situazione in base al principio secondo il quale a situazioni simili, o analoghe, deve esservi uguale trattamento ma a situazioni differenti, come quelle indicate, il trattamento può e deve essere differente.
D'altro canto, la legittimità della norma è stata di recente ribadita dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7673 del 22/3/2025 (Rv. 674391 - 01), che si condivide integralmente, laddove ha affermato che “In tema di imposta unica sulle scommesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., è manifestamente infondata, in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfettario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa.”
E' infondata anche l'eccepita illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 66, lett. B, della legge di stabilità
2011 che è stata ritenuta sussistente dalla ricorrente perché il bookmaker sopporta il medesimo carico impositivo del CTD il che sarebbe in contrasto con il principio della capacità contributiva laddove impone che soggetti che esprimono un indice di capacità contributiva difforme debbano venire differentemente incisi dal tributo in questione.
La norma di cui si tratta, sospettata di incostituzionalità, ha interpretato l'art. 3, comma l, del D.Lgs. n. 504 del 1998 effettivamente equiparando, sotto il profilo contributivo, bookmaker e CTD in quanto ha affermato che soggetto passivo d'imposta è chiunque gestisce, con qualsiasi mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, anche in assenza o comunque in situazione di inefficacia della concessione, sia che la gestione avvenga per conto proprio sia che avvenga per conto di terzi, anche ubicati all'estero.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione affermando la legittimità della norma con l'ordinanza n.
8757/2021, depositata il 30 marzo 2021, che si condivide integralmente, laddove ha spiegato che “… il presupposto dell'imposizione non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce dunque il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio” ed ha aggiunto che “L'intera disciplina dei tributi sui giochi risponde d'altronde a un impianto sistematico coerente …lo Stato ha interesse, sia fiscale sia extrafiscale, che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio – ossia, nel luogo dove si trovano fisicamente lo scommettitore e comunque esse siano svolte – siano soggette al proprio ordinamento” sicchè
“Il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, comunque assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker” pertanto
“entrambi i soggetti, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento dell'attività di scommesse soggette a imposizione” con la conseguenza che non è irragionevole l'equiparazione, ai fini tributari, del titolare di ricevitoria e del bookmaker
Anche con riferimento all'asserita incompatibilità della normativa sull'imposta unica con la normativa dell'Unione europea è opportuno richiamare le precedenti decisioni giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze della CGCE (sentenze del 24/3/1994 Causa C-275/1992, del 21/9/1999 causa C-124/97, del
21/10/1999 causa C-67/98 c.d. “Zenatti”, dell'11/9/2003 causa C-6/01) che hanno affermato che normative restrittive possono essere giustificate dalla tutela del giocatore o dalla lotta alle frodi e alle infiltrazioni criminali, sempre che le restrizioni non siano sproporzionate rispetto a tali esigenze.
Sul punto occorre richiamare la sentenza del 26 febbraio 2020, nella causa C-788/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, che ha espressamente affermato che: “ occorre osservare come la Corte abbia approvato nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, Nominativo_2 e Ricorrente_1, C-375/17, EU.C.2018.1026, punto 66); l'imposta unica è relativa all'attività di raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di tale imposta sono tutti gli operatori che gestiscono sistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operino per proprio conto o per conto di terzi, dalla circostanza che siano o meno titolari di una concessione o dal luogo in cui si trova la loro sede, anche all'estero: l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta non può essere considerata discriminatoria;
Allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell'Unione, gli Stati membri godono, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli Stati membri, al fine , in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale”.
Le eccezioni di incostituzionalità e la richiesta di rinvio alla CGUE sono quindi palesemente infondate.
Ciò posto sono infondati anche gli altri motivi di ricorso.
Ha sostenuto parte ricorrente che l'attività svolta dal bookmaker estero privo di licenza non costituendo illecito penale non potrebbe comportare l'assoggettamento ad imposta.
Si tratta di una affermazione sicuramente non condivisibile perché la Legge n. 220/2010 ha stabilito in modo esplicito che l'imposta unica è dovuta anche da chi raccoglie scommesse senza concessione – indipendentemente dalla sussistenza dell'illecito penale – e che, in caso di attività svolta per conto di terzi
(come nel rapporto tra ricevitoria e bookmaker estero), entrambi sono obbligati in solido. A ciò si aggiunga che se così non fosse la disciplina sarebbe del tutto irragionevole perché si risolverebbe in una sorta di esenzione dei soggetti privi di concessione.
Con l'ultimo motivo di ricorso è stata lamentata l'avvenuta irrogazione delle sanzioni pecuniarie nonostante l'esimente di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. 504/1998 che dispone che "non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono".
Anche in questo caso è più volte intervenuta la Suprema Corte escludendo l'applicazione dell'esimente per l'annualità in esame. Da ultimo infatti con l'ordinanza n. 13818 del 23/5/2025 (Rv 675071-02) la Cassazione ha condivisibilmente affermato che l'esimente in parola deve trovare applicazione, a cagione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni in materia, solo con riferimento al periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010; successivamente invece, con la legge di interpretazione autentica n. 220/10, è venuta meno ogni incertezza e quindi l'esimente non può più essere invocata.
Pertanto, poiché l'annualità in esame è quella del 2019, anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato.
Deve allora ribadirsi il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 3270,00.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 568/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Indirizzo_1 Loc.tre Ponti 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MU0190011955U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1169/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti depositati
Resistente: si riporta alle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 citava innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli (ADM) – Ufficio dei Monopoli per il Lazio - Sede di Latina chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe emesso a suo carico, in qualità di obbligata solidale con Nominativo_1 , per l'omesso versamento dell'imposta unica dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1998, relativamente all'anno d'imposta 2019, quantificandola in € 135.291,32, oltre interessi pari a € 27.577,19 e sanzioni pari a
€ 162.349,58.
A tal fine sosteneva l'illegittimità dell'avviso impugnato per: violazione della Legge n. 208/2015 e della
Legge n. 220/2010; incompatibilità della disciplina nazionale in relazione al diritto comunitario e ai principi costituzionali;
violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
Chiedeva inoltre in via pregiudiziale di sospendere il presente giudizio, sia con un rinvio di interpretazione giudiziale alla CGUE, ai sensi dell'art. 267 secondo comma TFUE, sia in ogni caso per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g) L. 190/2014 e dell'art. 1, comma 66, lett. B, della legge di stabilità 2011 in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.
L'ADM si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e, richiamata la recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di imposta sulla raccolta di scommesse, concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19/12/2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta pregiudiziale di rinvio alla CGUE ex art. 267 TFUE e l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 644, lett. G) della legge n. 190 del 2014 sono infondate.
Secondo parte ricorrente la norma citata comporterebbe, nella sostanza, una disparità di trattamento tra i concessionari - i quali possono dimostrare l'imposta collegandosi al totalizzatore nazionale così da addivenire ad una liquidazione che si basa su elementi effettivi - e i bookmakers comunitari ai quali invece non è consentito il collegamento al totalizzatore nazionale con la conseguenza che la liquidazione dell'imposta da loro dovuta deriva o dai documenti che sono in grado di fornire ad ADM, tra l'altro giudicati discrezionalmente dall'Ufficio, o, in difetto, da un accertamento di tipo induttivo, oggettivamente punitivo in quanto prevede, in ogni caso, l'applicazione dell'aliquota massima. A ciò si aggiunga che quando, a cagione dell'intervenuta cessazione del rapporto, viene meno il collegamento con il bookmaker, che detiene tutti i dati relativi al movimento delle scommesse (tipologia delle giocate ed importi), non è possibile neanche fornire documenti che ADM possa reputare sufficienti a consentire una liquidazione analitica dell'imposta con la conseguente ingiusta equiparazione all'ipotesi di sottrazione di base imponibile e con applicazione quindi di una sanzione particolarmente afflittiva che va dal 120% al 240%.
Si tratta di un'argomentazione non condivisibile.
La differenziazione oggettivamente esistente è infatti ampiamente giustificata perché i soggetti che vengono tassati maggiormente sono quelli che sfuggono volontariamente al fisco e decidono, autonomamente, di non produrre elementi documentali, fatto che conduce alla logica presunzione di una raccolta sensibilmente maggiore rispetto alla media provinciale. La moltiplicazione al triplo della base imponibile è quindi del tutto giustificata e soprattutto è determinata da una oggettiva diversità di situazione in base al principio secondo il quale a situazioni simili, o analoghe, deve esservi uguale trattamento ma a situazioni differenti, come quelle indicate, il trattamento può e deve essere differente.
D'altro canto, la legittimità della norma è stata di recente ribadita dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7673 del 22/3/2025 (Rv. 674391 - 01), che si condivide integralmente, laddove ha affermato che “In tema di imposta unica sulle scommesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014, in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., è manifestamente infondata, in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfettario, coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa.”
E' infondata anche l'eccepita illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 66, lett. B, della legge di stabilità
2011 che è stata ritenuta sussistente dalla ricorrente perché il bookmaker sopporta il medesimo carico impositivo del CTD il che sarebbe in contrasto con il principio della capacità contributiva laddove impone che soggetti che esprimono un indice di capacità contributiva difforme debbano venire differentemente incisi dal tributo in questione.
La norma di cui si tratta, sospettata di incostituzionalità, ha interpretato l'art. 3, comma l, del D.Lgs. n. 504 del 1998 effettivamente equiparando, sotto il profilo contributivo, bookmaker e CTD in quanto ha affermato che soggetto passivo d'imposta è chiunque gestisce, con qualsiasi mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, anche in assenza o comunque in situazione di inefficacia della concessione, sia che la gestione avvenga per conto proprio sia che avvenga per conto di terzi, anche ubicati all'estero.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione affermando la legittimità della norma con l'ordinanza n.
8757/2021, depositata il 30 marzo 2021, che si condivide integralmente, laddove ha spiegato che “… il presupposto dell'imposizione non è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione di un servizio, che è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce dunque il prodotto che è offerto al consumatore tramite l'organizzazione dell'attività, sotto forma di servizio” ed ha aggiunto che “L'intera disciplina dei tributi sui giochi risponde d'altronde a un impianto sistematico coerente …lo Stato ha interesse, sia fiscale sia extrafiscale, che le attività di gioco che si realizzano sul proprio territorio – ossia, nel luogo dove si trovano fisicamente lo scommettitore e comunque esse siano svolte – siano soggette al proprio ordinamento” sicchè
“Il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, comunque assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker” pertanto
“entrambi i soggetti, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento dell'attività di scommesse soggette a imposizione” con la conseguenza che non è irragionevole l'equiparazione, ai fini tributari, del titolare di ricevitoria e del bookmaker
Anche con riferimento all'asserita incompatibilità della normativa sull'imposta unica con la normativa dell'Unione europea è opportuno richiamare le precedenti decisioni giurisprudenziali e, in particolare, le sentenze della CGCE (sentenze del 24/3/1994 Causa C-275/1992, del 21/9/1999 causa C-124/97, del
21/10/1999 causa C-67/98 c.d. “Zenatti”, dell'11/9/2003 causa C-6/01) che hanno affermato che normative restrittive possono essere giustificate dalla tutela del giocatore o dalla lotta alle frodi e alle infiltrazioni criminali, sempre che le restrizioni non siano sproporzionate rispetto a tali esigenze.
Sul punto occorre richiamare la sentenza del 26 febbraio 2020, nella causa C-788/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, che ha espressamente affermato che: “ occorre osservare come la Corte abbia approvato nel settore dei giochi d'azzardo il ricorso al sistema delle concessioni, ritenendo che quest'ultimo possa costituire un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti (sentenza del 19 dicembre 2018, Nominativo_2 e Ricorrente_1, C-375/17, EU.C.2018.1026, punto 66); l'imposta unica è relativa all'attività di raccolta di scommesse in Italia. Ai sensi dell'articolo 1, comma 66, lettere a) e b), della legge di stabilità 2011, soggetti passivi di tale imposta sono tutti gli operatori che gestiscono sistemi di scommesse, indipendentemente dal fatto che operino per proprio conto o per conto di terzi, dalla circostanza che siano o meno titolari di una concessione o dal luogo in cui si trova la loro sede, anche all'estero: l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza operare alcuna distinzione in funzione del luogo di stabilimento di tali operatori, cosicché l'applicazione di tale imposta non può essere considerata discriminatoria;
Allo stato attuale dello sviluppo del diritto dell'Unione, gli Stati membri godono, fatto salvo il rispetto di tale diritto, di una certa autonomia in materia e che, pertanto, essi non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli Stati membri, al fine , in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio da parte di detti Stati membri della loro competenza fiscale”.
Le eccezioni di incostituzionalità e la richiesta di rinvio alla CGUE sono quindi palesemente infondate.
Ciò posto sono infondati anche gli altri motivi di ricorso.
Ha sostenuto parte ricorrente che l'attività svolta dal bookmaker estero privo di licenza non costituendo illecito penale non potrebbe comportare l'assoggettamento ad imposta.
Si tratta di una affermazione sicuramente non condivisibile perché la Legge n. 220/2010 ha stabilito in modo esplicito che l'imposta unica è dovuta anche da chi raccoglie scommesse senza concessione – indipendentemente dalla sussistenza dell'illecito penale – e che, in caso di attività svolta per conto di terzi
(come nel rapporto tra ricevitoria e bookmaker estero), entrambi sono obbligati in solido. A ciò si aggiunga che se così non fosse la disciplina sarebbe del tutto irragionevole perché si risolverebbe in una sorta di esenzione dei soggetti privi di concessione.
Con l'ultimo motivo di ricorso è stata lamentata l'avvenuta irrogazione delle sanzioni pecuniarie nonostante l'esimente di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. 504/1998 che dispone che "non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono".
Anche in questo caso è più volte intervenuta la Suprema Corte escludendo l'applicazione dell'esimente per l'annualità in esame. Da ultimo infatti con l'ordinanza n. 13818 del 23/5/2025 (Rv 675071-02) la Cassazione ha condivisibilmente affermato che l'esimente in parola deve trovare applicazione, a cagione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni in materia, solo con riferimento al periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010; successivamente invece, con la legge di interpretazione autentica n. 220/10, è venuta meno ogni incertezza e quindi l'esimente non può più essere invocata.
Pertanto, poiché l'annualità in esame è quella del 2019, anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato.
Deve allora ribadirsi il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 3270,00.