Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 18/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 482/2015 vertente
TRA
(P. IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. e amministratore unico, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Pilia e
Francesca Piga ed elettivamente domiciliato in Olbia viale Aldo Moro n. 367,
ATTRICE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Sara Pala, C.F. CP_1 P.IVA_2
nel cui studio in Olbia (07026), via Acquedotto n. 37, è domiciliata. C.F._1
CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contratto di appalto - garanzia per i vizi.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la società
è creditrice della società dell'importo di €. 210.064,12, Parte_1 CP_1
oltre IVA e interessi di mora e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
porre a carico della società le spese di €. 12.438,15 sostenute dalla società CP_1 Parte_1
per la C.T.U. nel corso del procedimento n. 804/2011 per ATP nanti il Tribunale di Tempio
1
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto:
- Che con ricorso per accertamento tecnico preventivo dell'11.06.2011 (procedimento n.
804/2011 R.G.), la società ha ricorso dinanzi al Tribunale di Parte_1
Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, al fine di accertare tutte le lavorazioni effettuate per la committente società presso il cantiere sito in Olbia, nella CP_1
via Veronese, ang. via Spadolini e via Berlinguer in esecuzione di due contratti di appalto, entrambi del 03.03.2010;
- Di aver depositato in data 10.03.2015 un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. richiedendo alla società il pagamento delle somme dovute, secondo le risultanze CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo;
- Che dalla CTU espletata in sede di ATP è emerso che la società attrice è creditrice della società convenuta della somma di €. 175.053,44 oltre IVA, per le lavorazioni eseguite e non pagate, già detratti i vizi accertati dalla CTU medesima pari ad €. 10.898,41.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e in via CP_1
riconvenzionale ha chiesto che fosse accertata: 1) la presenza di vizi nell'opera oggetto dei contratti di appalto stipulati in data 3 marzo 2010 e le ulteriori violazioni di cui in espositiva e, quindi, che fossero detratti i corrispettivi non dovuti;
2) l'inadempimento di entrambi i contratti da parte della e di conseguenza che quest'ultima fosse condannata al Parte_1
risarcimento dei danni e/o al pagamento delle sanzioni per la ritardata consegna dell'opera, contrattualmente previste, quantificate in € 685.600,00.
Pertanto, ha così concluso: “in via principale e riconvenzionale 1) Rigettare l'avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
2) Accertare la presenza di vizi nell'opera oggetto dei contratti di appalto stipulati in data 3 marzo 2010 e le ulteriori violazioni di cui in espositiva e, per l'effetto, procedere alla detrazione dei corrispettivi non dovuti e al conseguente risarcimento dei danni che risulterà in corso di causa;
3) Accertare
l'inadempimento di entrambi i contratti da parte della per i motivi di Parte_1
cui in espositiva e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni e/o al pagamento delle sanzioni per la ritardata consegna dell'opera, contrattualmente previste, quantificate in €
685.600/00 o l'importo diverso che risulterà in corso di causa;
in via subordinata: 1) sulla base degli esiti della A.T.P. iscritta al R.G. 804/2011, previa compensazioni con le partite debito - credito dalla stessa emerse, condannare la al pagamento di € Parte_1
2 145.659,26 in favore della in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze CP_1
relative all'A.T.P. e al presente procedimento.”.
All'udienza dell'8.4.2016, il giudice ha disposto il mutamento del rito.
Con la memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha modificato le proprie conclusioni: “- accertare e dichiarare che la società è creditrice della Parte_1 società dell'importo di €. 175.053,44, oltre IVA e interessi di mora e rivalutazione CP_1
dalla maturazione al saldo;
- rigettare l'avversa domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le ritenute (pari al 5%) di €.
41.791,84 sono trattenute illegittimamente dalla società e disporne la restituzione CP_1
alla società oltre interessi di mora e rivalutazione;
- porre a carico Parte_1 della società le spese di €. 12.438,15 sostenute dalla società CP_1 Parte_1
per la C.T.U. nel corso del procedimento n. 804/2011 per ATP nanti il Tribunale di
[...]
Tempio Pausania Sezione distaccata di Olbia;
- condannare la società ex art. 96 CP_1
c.p.c.; - in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa dei due gradi di giudizio.”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante acquisizione di CTU effettuata nel procedimento di ATP rg n. 804/2011 ed escussione testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata da parte attrice con la prima memoria di cui all'art 183 co. 6 c.p.c. e finalizzata ad ottenere la restituzione della somma di €. 41.791,84 trattenuta da parte convenuta a titolo di ritenute pari al 5%. Trattasi, infatti, di domanda nuova non dipendente dalle difese di controparte e integrante una ipotesi di emendatio libelli non consentita dalle preclusioni prescritte dal codice di rito. Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., infatti, è consentito alla parte il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, escludendosi quindi la proponibilità di domande nuove.
Sempre in via preliminare vanno affrontate le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da parte attrice. Esse sono infondate. I documenti 9, 9A e 10 prodotti da parte resistente provano che non vi è stata alcuna decadenza, in quanto la denuncia dei difetti riscontrati è stata tempestiva, essendo stata fatta nel mese di dicembre 2010 e non essendoci alcuna contestazione di parte attrice circa il decorso del termine di sessanta giorni relativamente alla denuncia effettuata nel mese di dicembre 2010. Quanto al diritto della committente convenuta di far valere la garanzia di cui all'art. 1668 c.c., l'art. 1667 c.c. ultimo comma prescrive che il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia.
Tale norma stabilisce l'imprescrittibilità della eccezione per far valere i vizi dell'opera al fine
3 di evitare abusi da parte dell'appaltatore, il quale potrebbe attendere fino allo scadere del termine di due anni dalla consegna e agire per ottenere il prezzo e il committente non potrebbe opporsi.
Passando al merito, nel caso di appalto la responsabilità per vizi ha natura contrattuale, con la conseguenza che il committente, il quale agisce nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivanti da vizi o difformità dell'opera, non
è tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria. Infatti, assolto da parte del committente l'onere di provare l'esistenza dei difetti, sorge a carico dell'appaltatore l'onere di provare che la cattiva esecuzione dell'opera è stata determinata dall'impossibilità di un esatto adempimento della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile (cfr. Cass.
21269/2009).
Premesso ciò, per quanto concerne il danno derivante dal mancato rispetto delle quote altimetriche, quantificato dal CTU in complessivi euro 88.260,99, considerato che l'art. 12 lett.
f) del contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza del preesistente cantiere prescrive che “sono inoltre a carico dell'impresa appaltatrice l'onere dei picchettamenti planimetrici…l'esecuzione dei tracciamenti e dei tracciati delle opere secondo le misure e le quote di progetto, la verifica che le stesse siano rispondenti alle concessioni”, parte attrice, al fine di non incorrere in responsabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c. avrebbe dovuto provare che l'inadempimento è stato determinato da una causa ad essa non imputabile.
Nel caso in disamina risulta provato documentalmente (doc. 12 attrice memoria del
5.12.2016) che il mancato rispetto delle quote altimetriche previste nel progetto è dipeso da un ordine di servizio inviato dal direttore dei lavori nel marzo del 2010, ovverosia all'inizio della esecuzione dell'appalto. Appare evidente, dunque, che la responsabilità non sia imputabile alla società attrice, la quale si è attenuta a un ordine del direttore dei lavori, che ha il precipuo compito di assistere e sorvegliare sulla loro realizzazione, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme.
Per quanto riguarda i danni accertati con la CTU del giugno 2012 parte attrice non contesta quelli riscontrati e quantificati in euro 10.898,41 (all. 10 alla CTU). La contestazione sorge relativamente ai danni derivanti dal difetto di esecuzione del massetto. Il problema è quello di stabilire se esso fosse o meno incluso nella lavorazione. Ebbene, così come riscontrato dal CTU, nella voce di elenco prezzi, relativamente al massetto, vi è una aggiunta a penna con la dicitura “non” senza alcuna firma.
4 La mera aggiunta a penna in un contratto non può di per sé costituire la prova che vi sia stata una trattativa e quindi il raggiungimento di un accordo relativamente alla modifica fatta a penna. La mancanza di una sottoscrizione finalizzata ad approvare specificatamente l'aggiunta esclude che essa possa ritenersi efficace nei confronti delle parti, con la conseguenza che nel caso di specie il massetto deve ritenersi compreso nella voce di elenco prezzi. Pertanto, i danni riscontrati dalla CTU del giugno 2012 devono essere quantificati in complessivi euro 44.385,61.
Passando ai danni riscontrati e quantificati con la consulenza integrativa depositata il
23.1.2013, in tale sede sono state riscontrate ulteriori infiltrazioni nel piano interrato. Ciò è dipeso dal tracimamento dell'acqua che confluiva nella cisterna interrata. Tale evento, secondo il CTU, è stato causato dall'eccezionale nubifragio che ha colpito Olbia il 3.9.2012. Deve essere aggiunto, inoltre, che la suddetta cisterna è stata fornita e installata prima dell'assunzione dell'appalto da parte dell'attrice. Conseguentemente, tenuto anche conto del fatto che il tracimamento dell'acqua che confluiva nella cisterna interrata è dipeso da un evento eccezionale integrante una ipotesi di forza maggiore idonea ad escludere la responsabilità della Parte_1
i danni da infiltrazioni al piano interrato, quantificati dal consulente in euro 16.409,00,
[...]
non sono dovuti da parte attrice. Viceversa, quest'ultima è responsabile per tutti gli altri danni quantificati al “chiarimento 1” in complessivi euro 28.678,15 e corrispondenti alle seguenti voci: infiltrazioni dal piano primo € 700,00; battiscopa esterno e formazione giunto dilatazione
€ 100,00; insufficiente risolto della guaina impermeabilizzante sulla parete di Via Spadolini €
274,00; difetto intonaco nella zona esterna, adiacente l'ingresso all'ascensore del piano terra €
101,15; distacco del rivestimento del pilastro del giunto di dilatazione €. 150,00; vuoti sotto il rivestimento del pilastro con giunto di dilatazione € 103,00; difetti sulla pavimentazione del piano terra € 27.250,00. Tali danni, infatti dipendono da difetti riscontrati dal consulente rispetto ai quali la società appaltatrice non ha dimostrato la dipendenza da una causa ad essa non imputabile.
Va precisato che il CTU ai fini della eliminazione dei vizi afferenti alla pavimentazione ha previsto un costo di euro 27.250,00, con la conseguenza che non può essere addebitato all'attrice il costo di euro 65.850,19 stimato dal consulente per il rifacimento integrale della pavimentazione, non essendo ciò necessario ai fini della eliminazione dei vizi riscontrati.
Quanto ai danni per azionamento delle pompe di sentina, quantificati dal CTU in euro
450,00 per anno, si ritiene che essi siano dovuti solo per gli anni 2010, 2011 e 2012. Come esplicitato dal consulente, infatti, qualora le pareti e la platea del piano interrato fossero state perfettamente impermeabilizzate, il loro funzionamento (delle pompe) si sarebbe ridotto al minimo, con conseguente risparmio dei costi sia in termini di consumo di energia che di
5 manutenzione. Tali costi, dovuti a un normale funzionamento delle pompe, rappresentano una spesa ordinaria che non può essere imputata alla società attrice. Del resto, nulla viene rilevato in fase di CTU circa la possibilità di non installazione delle pompe di sentina, con la conseguenza che i costi derivanti dal loro utilizzo a seguito dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte non può che gravare sulla società convenuta.
Considerato che i lavori di impermeabilizzazione delle pareti interrate sono stati individuati dal CTU con la consulenza depositata nel giugno del 2012, si ritiene che i costi maturati successivamente in virtù del funzionamento delle pompe non siano imputabili all'attrice, poiché parte convenuta sarebbe dovuta intervenire per eliminare i difetti che causavano maggiori costi. Le conseguenze in termini economici del mancato intervento tempestivo non possono che gravare su parte convenuta, con la conseguenza che a quest'ultima va riconosciuto un risarcimento pari a euro 1.350,00 per le sole tre annualità sopra menzionate.
Quanto alla richiesta di scomputo del costo per la realizzazione del cassero a vista, va evidenziato che trattasi di un lavoro extracontratto e che l'art. 19 di entrambi i contratti ripassati tra le parti prescrive che le modifiche o le integrazioni devono essere approvate con atto scritto.
In assenza di una previsione contrattuale scritta, dunque, parte attrice non ha diritto al pagamento del prezzo per la realizzazione del lavoro extracontratto, anche in considerazione del fatto che non trattasi di una opera necessaria ai fini dell'esecuzione dell'appalto. Pertanto, non può riconoscersi in favore della la somma di euro 15.568,78 per la Parte_1
realizzazione del cassero a vista.
Per ciò che concerne il risarcimento del danno quantificato in euro 6.929,45 per la mancata tinteggiatura, esso si ritiene non possa essere riconosciuto. Trattasi infatti, come rilevato dal consulente, di lavoro extracontratto per il quale non risulta alcuna approvazione per iscritto. Conseguentemente, in applicazione di quanto prescritto dall'art. 19 del contratto appena sopra richiamato, parte convenuta non può pretendere la sua esecuzione e, pertanto, la somma di euro 6.929,45 non è dovuta.
Per ciò che concerne la domanda di risarcimento danni da ritardo nella consegna dei lavori, va premesso che certamente non possono essere considerati giorni di ritardo quelli che sono stati necessari allo svolgimento della CTU nel procedimento di ATP introdotto nel 2011.
Ciò precisato, il CTU ha verificato che in considerazione dell'inizio dei lavori il 15.3.2010 (data individuata alla luce del pagamento della prima fattura), della comunicazione del sesto SAL del
17.2.2011, nonché dei tempi ulteriori per il completamento delle opere, non sono rilevabili ritardi nella consegna. Tuttavia, ai fini della eliminazione dei vizi riscontrati, il consulente ha stimato nove giorni di lavoro. Tale tempistica integra un ritardo risarcibile secondo quanto
6 prescritto in contratto, da quantificarsi in complessivi euro 4.500,00 (euro 500,00 x nove giorni di ritardo).
Quanto alla domanda di risarcimento da svalutazione dell'immobile, va evidenziato che in atti non vi è alcun documento che provi la perdita di valore, con la conseguenza che la domanda non può trovare accoglimento.
Considerato che il CTU ha stimato il valore complessivo delle opere realizzate da parte attrice in euro 979.996,86, che parte convenuta ha già corrisposto alla euro 794.045,01 Parte_1
e che l'importo complessivo stimato per l'eliminazione dei vizi, o minori costi, è pari a euro
94.482,54, l'importo residuo che parte convenuta deve corrispondere a parte attrice è pari a euro 91.469,31, oltre IVA.
Quanto agli interessi dovuti sulla suddetta somma, si ritiene che questi siano dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al dovuto, al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284
c.c. Infatti, la parte che ex art. 1460 c.c. si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all'omesso pagamento della prestazione pecuniaria (nella specie, si trattava di un contratto di compravendita nel quale la parte acquirente aveva giustificato il mancato pagamento del saldo a causa delle difformità e dei vizi del materiale consegnato, Cass.
14926/2010). Poiché nel caso in disamina parte convenuta ha eccepito l'esistenza di vizi nelle opere realizzate, essa non può considerarsi in mora, se non dal momento dell'accertamento giudiziale del debito.
Quanto alla domanda di parte attrice di pagamento delle spese del procedimento di ATP
n. 804/2011, considerato che dal suo espletamento è stata accertata l'esistenza di vizi alle opere realizzate, che ha determinato una riduzione di circa il 50% di quanto dovuto dalla CP_1
alla si ritiene equo compensarle integralmente. Parte_1
Infine, si rappresenta che sono state irrilevanti ai fini della presente decisione le dichiarazioni dei testi escussi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 1) Dichiara inammissibile la domanda avanzata da parte attrice per la restituzione della somma di euro 41.791,84;
2) Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro
91.469,31, oltre IVA e interessi dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.;
3) Compensa integralmente le spese di lite del procedimento di ATP r.g. n. 804/2011;
4) Rigetta tutte le altre domande avanzate dalle parti;
5) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice, che liquida in euro 7.500,00 per compensi ed esborsi, oltre rimborso del 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 18/05/2025
Il giudice
Ugo Iannini
8