Articolo 1 della Legge 4 luglio 1941, n. 872
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2 settembre 1941
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, che apporta modificazioni all'art. 218 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, gia' modificato dall'art. 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940 XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini Ciano - Teruzzi- Grandi- Di Revel - Host Venturi

Visto, il Guardasigilli: GRANDI.
Entrata in vigore il 2 settembre 1941